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Enti non commerciali

Enti non commerciali. Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali. …. Tra soggetti passivi IRES enti pubblici o privati La distinzione tra enti commerciali e non commerciali si basa su precisi criteri: - si verifica in primis l’ oggetto esclusivo o principale :

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Presentation Transcript


  1. Enti non commerciali Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali

  2. …. • Tra soggetti passivi IRES enti pubblici o privati La distinzione tra enti commerciali e non commerciali si basa su precisi criteri: - si verifica in primis l’oggetto esclusivo o principale: ciò va fatto in base alle risultanze dell’atto costitutivo o dello statuto (ex art. 87 previgente purchè aventi idonei requisiti formali cioè redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) - in via sussidiaria (cioè solo se mancano un atto costitutivo o uno statuto redatti nelle forme indicate) si guarda all’attività di fatto esercitata

  3. …. • Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto • Dunque per gli enti l’elemento caratterizzante è costituito dalla natura commerciale dell’attività in connessione al raggiungimento degli scopi dell’ente stesso • per gli enti diversi dalle società si discute se sia sufficiente il criterio dell’oggetto esclusivo quale attività commerciale e se sia necessario anche il requisito dell’economicità di gestione.

  4. …. • Sono esclusi dalla soggettività passiva IRES - lo Stato - i suoi organi - amministrazioni - gli enti pubblici territoriali ex art. 74 TUIR

  5. …. • È necessario analizzare la normativa fiscale degli enti non commerciali al fine di qualificare ed identificare gli enti in oggetto fino all’attuale TUIR

  6. Disciplina precedente • Ai fini dell’imposta di ricchezza mobile - non c’era alcun riferimento normativo a tale categoria di soggetti si tassava la ricchezza ) a prescindere dal soggetto che la manifestava ) per il semplice fatto di essere stata prodotta - ma la giurisprudenza inizia a dare importanza all’assenza del lucro soggettivo: si considerano non imponibili in quanto non costituenti reddito per la loro indisponibilità gli avanzi di gestione degli enti privi di un fine lucrativo

  7. …. • T.U. del 1958 - no disposizioni ad hoc - tali enti erano considerati soggetti obbligati alla redazione del bilancio e in quanto tali produttivi di un rd da determinarsi secondo le regole valevoli per tali soggetti - art. 151 prevedeva ipotesi di esenzione che coprivano quasi integralmente le aree di intervento di questa tipologia di enti azzerando ogni forma di prelievo su essi

  8. …. • Con riforma 1970 e T.U. del 1986 - enti non commerciali sono tra i soggetti passivi IRPEG - vengono identificati quali organizzazioni intermedie che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali - sono irrilevanti le finalità degli stessi enti - si tratta dunque di quelle organizzazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica ma che svolgono una attività erogativa - operano in genere nei settori della beneficenza o dell’assistenza ed erogano beni – servizi senza alcun compenso verso i consociati coprendo i costi relativi con il proprio patrimonio.

  9. …. si tratta quindi di attività non valutabili economicamente: - in quanto di carattere quasi esclusivamente erogativo - in quanto perseguono solo un accrescimento morale o patrimoniale la determinazione del rd si basa su un criterio atomistico: il rd complessivo è costituito da rd fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione così sono stati assimilati al trattamento fiscale di rd delle persone fisiche

  10. Per il settore del no profit • D. Lgs. N. 266/1991 (organizzazioni di volontariato ) • D. Lgs. N. 360/1996 (fondazioni lirico - sinfoniche) • D. Lgs. N. 460/1997 (Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

  11. D. Lgs. N. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato - si tratta di una categoria “fiscale” di soggetti che non trova riscontro nel C.C. - si tratta di enti che svolgono in via prevalente e istituzionale prestazioni senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà - sono considerati come enti non commerciali in quanto svolgono attività di natura erogativa e dunque dal punto di vista del rd sono irrilevanti - disciplina fiscale ad hoc - disposizioni agevolative: irrilevanza dal punto di vista reddittuale dei proventi di attività commerciali non principali se e in quanto si provi il loro impiego per i fini istituzionali dell’ente

  12. D. Lgs. N. 360/1996 per le fondazioni lirico – sinfoniche - si tratta di organizzazioni che perseguono senza un fine di lucro la diffusione dell’arte musicale e la formazione di quadri artistici e l’educazione musicale della collettività - entrate: contributi erogati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e solo in minima parte dalla vendita dei biglietti - trattamento fiscale: i proventi da queste percepiti nell’esercizio di attività commerciali anche occasionali svolte in conformità agli scopi istituzionali o di attività accessorie non rilevano ai fini delle imposte sui redditi.

  13. D. Lgs. N. 460/1997 per Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Caratteri : A) assenza scopo di lucro B) contesti particolari in cui operano Irrilevanza fiscale dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse

  14. Disciplina IRES • Rientrano tra i soggetti passivi IRES • Ma si tratta di una collocazione transitoria essendo soggetti all’IRE e quindi con riforma IRE si sposteranno nella parte dedicata all’IRE • Il trattamento dovrebbe basarsi sulla disciplina relativa alle ONLUS

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