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ALTRE NOVITÀ DI UNICO 2008 Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli

ALTRE NOVITÀ DI UNICO 2008 Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Studio Tributario e Societario Andreani dottore commercialista. LA DICHIARAZIONE IRAP. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap.

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ALTRE NOVITÀ DI UNICO 2008 Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli

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  1. ALTRE NOVITÀ DI UNICO 2008 Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Studio Tributario e Societario Andreani dottore commercialista

  2. LA DICHIARAZIONE IRAP

  3. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap • Per diminuire il cosiddetto “cuneo fiscale” (la differenza tra costo del lavoro e quanto i lavoratori percepiscono in busta paga) la Finanziaria 2007 ha previsto una riduzione del peso dell’Irap sulle aziende, apportando delle sostanziali modifiche all’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. • In estrema sintesi, i commi da 266 a 269 hanno introdotto a questo fine: • una deduzione dalla base imponibile Irap, variabile in funzione dei territori e dei requisiti soggettivi dei lavoratori interessati; • la possibilità di portare in deduzione i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

  4. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap • La misura della deduzione • I soggetti beneficiari possono portare in deduzione dalla base imponibile Irap, un importo pari a € 5.000 (€ 4.600 dal 2008) su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2). • L’importo della deduzione aumenta a € 10.000 (€ 9.200 dal 2008), sempre su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3). • Gli stessi soggetti beneficiari possono portare in deduzione i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 4).

  5. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap Pertanto, con riferimento a ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato in forza per l’anno 2007, la deduzione forfettaria è pari a: € 6,85 al giorno (dal 1° febbraio al 30 giugno) €13,70 al giorno (dal 1° luglio al 31 dicembre) Per l’anno 2007, inoltre, i contributi maturati giornalmente a decorrere dal 1° febbraio al 30 giugno sono deducibili per la metà; quelli maturati giornalmente dal 1° luglio 2007 sono deducibili integralmente

  6. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap

  7. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo e le agevolazioni Irap

  8. Attese le numerose deduzioni per lavoro dipendente, è stata introdotta la SEZIONE XI, dedicata appositamente alle deduzioni previste dall’art. 11 della Legge Irap (D.Lgs. n. 446/1997): deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (Inail, Ipsema, Enpaia); deduzione forfetaria (€ 5.000 o € 10.000), su base annua per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, per addetti alla ricerca di base e/o di sviluppo (retribuzioni, contributi, TFR), con apposita attestazione dell’effettività di tali spese resa dall’organo di controllo;

  9. deduzione di € 2.000 (su base annua) per ciascun dipendente anche a tempo determinato, fino ad un massimo di 5 dipendenti, per le imprese con componenti positivi rilevanti ai fini Irap non superiori a € 400.000 (su base annua); deduzione “base” per i nuovi assunti negli anni 2007, 2006 e 2005 (in presenza di un incremento del numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, alla fine di ciascun anno, rispetto al numero medio di dipendenti in forza l’anno precedente), pari al minore tra € 20.000 (su base annua) per ciascun nuovo assunto e il costo effettivo per essi sostenuto. La deduzione spetta nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale; deduzione “ulteriore” per incremento della base occupazionale (spetta alle imprese che operano aree depresse ed è incrementata in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato).

  10. Nella sezione XI, per ciascuna delle deduzioni va indicato il numero dei dipendenti (in relazione ai quali spetta la deduzione) e l’importo della stessa. Le deduzioni indicate ai nn. 2 e 3 (cuneo fiscale) non sono cumulabili con le deduzioni indicate ai nn. 4, 5, 6 e 7 (tra di loro altresì alternative); pertanto, in relazione a ciascun dipendente l’impresa deve scegliere se fruire del cuneo fiscale o delle altre deduzioni previste. L’importo complessivo delle deduzioni “teoriche” spettanti per ciascun lavoratore dipendente non può eccedere il costo effettivo per esso sostenuto dall’impresa. La differenza tra l’importo complessivo delle deduzioni “teoriche” spettanti e la somma di tali eccedenze (da indicare distintamente in dichiarazione - rigo IQ114) costituisce l’importo delle deduzioni spettanti.

  11. Problema: considerato che la normativa Irap ha consentito progressivamente la deduzione dei costi per lavoro dipendente, stante il principio di correlazione, i contributi e gli indennizzi conseguiti in relazione alle spese di lavoro dipendente costituiscono componenti positivi ai fini della determinazione della base imponibile Irap?

  12. La risposta deve essere positiva, in quanto sono correlati a componenti negativi ammessi in deduzione dalla base imponibile (cfr. circolare n. 26/2006 e risoluzione n. 251/2007). Nel caso in cui detti proventi siano correlati a costi per lavoro dipendente ammessi in deduzione solo in parte (ad esempio, cuneo fiscale), la parte imponibile degli stessi deve essere determinata in misura proporzionale alla quota deducibile di tali costi.

  13. La disciplina fiscale degli autoveicoli ad uso promiscuo alla luce delle novità recate dal d.l. 81 del 2007

  14. Il c. 7 dell’art. 15-bis del D.L. 81/2007, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 3.8.2007 n. 127, ha nuovamente modificato la disciplina dei mezzi di trasporto utilizzati dalle imprese e dai professionisti di cui gli artt. 51 e 164 del TUIR. • Si tratta, nello specifico, dei criteri di deducibilità ai fini IRPEF/IRES e IRAP relativamente a: • autovetture e autocaravan; • motocicli; • ciclomotori. • Per tali beni il citato DL 81/2007 ha ripristinato dal 2007 il regime di parziale deducibilità ed è intervenuto anche sulle spese sostenute nel 2006.

  15. D.L. 223/2006 • Norme sui c.d. falsi autocarri • Abolizione dell’ammortamento anticipato • Durata minima del contratto di leasing • D.L. 262/2006 • Indeducibilità dei costi relativi alle auto aziendali • Deducibilità ridotta al 25% per gli esercenti arti e professionali • L. 296/2006 • Durata minima del contratto di leasing per le auto dei professionisti • D.L. 81/2007 • Ripristino della deducibilità parziale (40%) per le auto aziendali e dei professionisti. Deducibilità al 90% per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti

  16. Il provvedimento ha: • ripristinato l’originario criterio di calcolo del fringe benefit in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente (30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base delle tariffe ACI); portato al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi diversi da quelli utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti ad uso pubblico; incrementato dal 25% al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi agli automezzi utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. modificato il regime di deducibilità dei costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo una percentuale di deducibilità del 90%.

  17. Le nuove percentuali si applicano esercizio per esercizio, alle singole quote di ammortamento dei beni (previste sulla base del piano di ammortamento), a prescindere dalla percentuale nel complesso ammortizzata del bene (che può quindi risultare anche superiore o inferiore rispetto a quella prevista dopo le ultime modifiche legislative). In questo senso si esprime l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12 del 9 febbraio 2008, risp. 5.4: • Valore bilancio Valore fiscale • Costo di acquisto: 18.000 18.000 • Ammortamenti fino al 2006 15.750 6.525 • Ammortamento 2007 2.250 900 (= 40%) • Ammortamenti fino al 2007 18.000 7.425 • % complessiva di ammortamento 100% 41,25%

  18. Autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti • Il nuovo art. 164, comma 1, lett. b-bis), come modificato dal DL 81/2007, prevede che i costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 90%. • Inoltre, modificando l’art. 51 c. 4, lett. a) del Tuir, l’art. 15, c. 8, del D.L. 81 ripristina gli originari criteri di calcolo forfettario del fringe benefit previsti per le autovetture date in uso promiscuo al dipendente. • Pertanto, ai fini fiscali e previdenziali, nel 2007 come nel 2006 il fringe benefit è calcolato considerando il 30% delle tariffe ACI in base alla percorrenza convenzionale annuale di 15.000 km. • È possibile dedurre, per il 2007, gli ammortamenti anticipati per le autovetture date in uso promiscuo?

  19. Criteri di deducibilità per le spese 2006 • Relativamente ai veicoli utilizzati nel periodo d’imposta in corso al 3.10.2006 (2006 per gli esercizi “solari”) sono stati previsti criteri di deducibilità, rispetto a quelli introdotti dal DL 262/2006, meno penalizzanti per il contribuente. • Ferma restando la deducibilità integrale per i veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e adibiti ad uso pubblico, i costi relativi ai veicoli sono deducibili secondo le seguenti percentuali: • 20%, per i veicoli aziendali in genere, considerando anche il limite al costo fiscale; • 30%, per i veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni, considerando anche il limite al costo fiscale; • 65%, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. • I maggiori importi deducibili sono recuperati direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007 (esercizi solari) e, quindi, in UNICO 2008 (rigo RF58 per le imprese).

  20. Imposte dirette : regime fiscale delle autovetture

  21. Le spese telefoniche

  22. Le spese telefoniche, sostenute con mezzi di comunicazione fissi o mobili, sono deducibili solo nella misura dell’80% del loro importo. Lo stesso vale per i costi di acquisto dei mezzi di comunicazione. • Non rientrano tra questi i computer dotati di modem; vi rientrano invece il modem acquistato separatamente, i costi sostenuti per le connessioni ADSL, il relativo software e, in generale, i beni – materiali e immateriali – indispensabili (risoluzione n. 104 del 17 maggio 2007).

  23. Gli immobili dei professionisti nel modello Unico 2008

  24. Il Decreto Visco - Bersani (D.L. 223/2006) ha modificato le norme sulla determinazione del reddito professionale, attribuendo rilevanza fiscale anche alle plusvalenze e alle minusvalenze relative a beni strumentali, nel tentativo di avvicinare le regole di determinazione a quelle del reddito d’impresa. La Legge Finanziaria 2007 ha esteso tale rilevanza agli immobili ad uso professionale, a decorrere dall’anno 2007. La nuova disciplina del reddito professionale è stata tra l’altro illustrata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la circolare n. 1/RT/2008.

  25. A decorrere dal 2007, concorrono a formare il reddito professionale: • le quote di ammortamento e i canoni di leasing (se il contratto rispetta la durata minima e nella misura del 50% per quelli utilizzati promiscuamente) relativi a immobili strumentali (ex art. 43, c. 2, Tuir), acquisiti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. Per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili (per competenza) sono ridotti ad un terzo; • le spese di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento dei predetti immobili (se non imputabili ad incremento del costo di acquisto) nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili. l’eccedenza si deduce in 5 quote costanti negli esercizi successivi; • le altre spese di gestione relative agli immobili strumentali; • le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili strumentali fiscalmente rilevanti (tassazione per cassa).

  26. Per gli ammortamenti, non si rendono applicabili le norme in materia di reddito d’impresa, circa gli ammortamenti anticipati e la riduzione alla metà dell’ammortamento nel primo periodo d’imposta. • Non è deducibile la quota del costo di acquisto riferibile all’area su cui insite il fabbricato (20%); anche per gli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990? • Problemi: • le spese sono deducibili solo se relative agli immobili fiscalmente rilevanti? • Gli immobili ad esclusivo uso professionale devono essere “inventariati” in uno speciale registro ex art. 65 Tuir? Risposta del Sottosegretario del 21 febbraio 2007 e ris. n. 48/2008.

  27. Le modifiche alla disciplina dei dividendi e dei capital gain per le partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche

  28. Dividendi 2008 (sugli utili formati dal 2008) 2007 Partecipazioni non qualificate < 20%

  29. Capital gain Cessioni 2007 – 2008 Cessioni 2009 Partecipazioni non qualificate < 20% E’ inoltre prevista la possibilità di compensare (nei limiti del 40% o del 49,72% per le partecipazioni qualificate) le minusvalenze pregresse o di periodo appartenenti al medesimo comparto (fino al 4° anno successivo).

  30. Per le partecipazioni detenute nell’esercizio di un’attività d’impresa, da persone fisiche, non sussiste la distinzione tra partecipazioni qualificate e e non qualificate. I dividendi concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile nella misura del 49,72% del loro importo (se derivanti dalla distribuzione di utili formatisi prima del 2008). I capital gain concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile nella misura del 49,72% del loro importo (se derivanti da cessioni realizzate dal 1° gennaio 2009).

  31. Le nuove percentuali non si applicano ai dividendi prelevati da riserve formatesi entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ovverosia con utili d’esercizio che hanno scontato l’Ires con l’aliquota del 33%. Per presunzione assoluta, a partire dal 2008 si considerano distribuite prioritariamente le riserve di utili formatesi entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comprese quelle formatesi con l’utile relativo a detto periodo). Le riserve, la cui distribuzione soggiace alle vecchie percentuali, devono essere indicate nel quadro RF (art. 1, comma 3, del 2 aprile 2008).

  32. Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni • L’art. 1 comma 91 della Finanziaria 2008 riapre i termini della rivalutazione di terreni e di partecipazioni originariamente previsto dall’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282. • Art. 5 L. 448/2001 • valutazione al 1° gennaio 2002 • Art. 2 D.L. 282/2002 • valutazione al 1° gennaio 2003 • Art. 39 c. 14 undecies D.L. 269/2003 • valutazione al 1° luglio 2003 • Art. 11 quaterdecies c. 4 D.L. 203/2005 • valutazione al 1° gennaio 2005 • Art. 1 c. 91 Finanziaria 2008 • valutazione al 1° gennaio 2008

  33. Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni • Si tratta di partecipazioni e terreni detenuti, al di fuori dell’attività di impresa, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. • Rivalutazione ai fini delle determinazione dei redditi diversi (plusvalenze) di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR • Decorrenza e termini: • beni posseduti al 1° gennaio 2008 (anziché il 1° gennaio 2005 previsto dal D.L. 303/2005) • pagamento dell’imposta sostitutiva a partire dal 30 giugno 2008 (anziché il 30 giugno 2006) • redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2008 (anziché il 30 giugno 2006)

  34. Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni. • Rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni • La rideterminazione non è applicabile per le partecipazioni in società quotate. • Ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, non rileva il “cumulo” delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi previsto dall’art. 67, comma 1, lett. c, del Tuir, ma solo la percentuale dei diritti di voto o di partecipazioni detenute al 1° gennaio 2008.

  35. Valutazioni di convenienza • Nel corso degli incontri “Telefisco”, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in presenza di titoli dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni, il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi è quello dichiarato o definito ai fini di tale imposta, anche se non dovuta per effetto della franchigia. • In presenza di titoli esenti ai fini dell’imposta sulle successioni, il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi è quello corrente alla data di apertura della successione.

  36. Le norme sul monitoraggio fiscale Il QUADRO RW

  37. D.L. n. 127/1990 • Con il D.L. n. 167 del 28 giugno 1990, al fine di pervenire alla conoscenza dei capitali nella disponibilità dei singoli contribuenti, è stato realizzato un complesso sistema di controllo dei movimenti di capitali, caratterizzato da: • obblighi dichiarativi in capo ai soggetti che intendono trasferire e mantenere capitali all’estero; • da obblighi di rilevazione, registrazione e comunicazione all’Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari, nella loro veste sia di depositari di capitali sia di esecutori materiali delle movimentazioni. • Lo scopo è quello di evitare che i proventi di fonte estera sfuggano alla tassazione in Italia.

  38. D.L. . 127/1990 • Oggetto di monitoraggio fiscale sono “gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia”. • Le attività finanziarie estere rilevano ai fini del monitoraggio fiscale ovunque siano detenute.

  39. D.L. n. 127/1990 • Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

  40. D.L. n. 127/1990 • Le società commerciali (comprese le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice) sono escluse dagli obblighi di monitoraggio, nel presupposto che le rilevazioni dei movimenti di capitali intervengono già nelle scritture contabili. • I soggetti residenti in Italia, monitorati nel caso di trasferimenti di capitali da e verso l’estero, sono: • le persone fisiche; • le società semplici e le associazioni equiparate ex art. 5 del Tuir; • gli enti non commerciali.

  41. D.L. n. 127/1990 • I soggetti obbligati devono compilare il quadro RW, indicando: • i dati relativi a trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, titoli e certificati in serie o in massa; • i dati relativi alle consistenze degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenuti alla chiusura del periodo d’imposta. • Il quadro RW deve essere presentato anche dai soggetti esonerati dalla presentazione di UNICO 2008 o tenuti a presentare il mod. 730.

  42. D.L. n. 127/1990 • L'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di euro 10.000.

  43. D.L. n. 127/1990 • Il quadro RW si distingue in tre sezioni: • Sezione I: vanno indicati i trasferimenti da e verso l’estero (effettuati attraverso intermediari non residenti, non inerenti investimenti all’estero o attività finanziarie esteri); • Sezione II: va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti e delle attività finanziarie esteri detenuti al termine del periodo d’imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia; • Sezione III: vanno indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero (compresi quelli effettuati in forma diretta o attraverso intermediari residenti), che hanno interessato investimenti e attività finanziarie esteri (ancorché non detenuti al termine del periodo d’imposta), attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

  44. D.L. n. 127/1990 • DETRAZIONI • E • DEDUZIONI • .

  45. D.L. n. 127/1990 • La Legge Finanziaria 2007 e la Legge Finanziaria 2008 hanno significativamente modificato il sistema delle deduzioni e delle detrazioni. • È stata in particolare eliminata la “no tax area” e numerose fattispecie, che prima davano diritto a deduzioni dal reddito imponibile, dal 2007 danno invece diritto a detrazioni dall’imposta lorda. • Buona parte delle nuove detrazioni variano a seconda del reddito imponibile complessivo, da considerare al netto della deduzione spettante per l’abitazione principale.

  46. Detrazioni per carichi di famiglia.

  47. D.L. n. 127/1990 • Detrazione per famiglie numerose: • Ai genitori con almeno quattro figli spetta un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia ammontante a € 1.2000, da ripartire tra entrambi al 50%, se non sono separati. In caso di separazione, la detrazione spetta in base all’affidamento deciso dal giudice. Se la detrazione è superiore all’imposta netta, è riconosciuto per l’eccedenza un credito d’imposta (decreto 31 gennaio 2008). L’importo della detrazione è fisso. • Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici, spetta una detrazione massima di: • € 1.725, se il reddito complessivo non supera € 7.500; • € 1.255, se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 7.500. • Tali misure non devono essere rapportate ad anno.

  48. D.L. n. 127/1990 • Detrazione risparmio energetico • È possibile fruire di una detrazione pari al 55% degli oneri sostenuti (entro un massimale compreso tra € 30.000 e € 100.000, a seconda degli interventi agevolabili) per la riqualificazione energetica degli immobili (installazione di) pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc. ). • La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo. • È possibile fruire di una detrazione pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di: • frigoriferi o congelatori di classe energetica non inferiore ad A+ (rilevano fino a € 1.000); • apparecchi televisivi digitali (rilevano fino a € 1.000); • motori ad elevata efficienza elettrica e variatori di velocità (rilevano fino a € 7.500).

  49. D.L. n. 127/1990 • Nuove detrazioni per la casa • Detrazioni per canoni di locazione (anche a “canone libero”): • I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitazione principale (leggesi “dimora abituale”) possono detrarre: • € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; • € 150, se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma inferiore a € 30.987,41. • Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ex L. 431/1998 per immobili adibiti ad uso abitazione principale, spetta una detrazione pari a € 991,60, se il reddito non supera € 15.493,71. Se la detrazione è superiore all’imposta netta, è riconosciuto per l’eccedenza un credito d’imposta (decreto 31 gennaio 2008). • Le due detrazioni, i cui importi sono su base annua, non sono cumulabili. Se la detrazione è superiore all’imposta netta, è riconosciuto per l’eccedenza un credito d’imposta (decreto 11 febbraio 2008).

  50. D.L. n. 127/1990 • Nuove detrazioni per la casa • I compensi corrisposti a intermediari immobiliari, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, costituiscono oneri detraibili fino all’importo di € 1.000.

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