1 / 76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. Dott.a Silvia CORNAGLIA Dott.a Maria Luisa D’ADDIO Dott.a Luisella FONTANELLA Dott.a Livia MORONE. RELATORI del GRUPPO sulle PROBLEMATICHE DEL LAVORO :.

wallis
Download Presentation

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  2. Dott.a Silvia CORNAGLIA Dott.a Maria Luisa D’ADDIO Dott.a Luisella FONTANELLA Dott.a Livia MORONE RELATORI del GRUPPOsulle PROBLEMATICHE DEL LAVORO : Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  3. SCOPO DELL’ INCONTRO: • fare il punto sulla tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante a 3 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 276/03 (Riforma Biagi) e • fornire le prime indicazioni su come si deve comportare il datore di lavoro che intende oggi stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  4. Apprendistato professionalizzante PROGRAMMA • Ambito di applicazione e disciplina del rapporto; • Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto; • Agevolazioni retributive, regime contributivo e assicurativo; • La disciplina della formazione; • Il regime sanzionatorio; • Aspetti operativi e alcuni suggerimenti pratici sulla formazione; • Apprendistato e Tirocinio : differenze • L’apprendistato professionalizzante in Piemonte; • L’apprendistato professionalizzante nel Ccnl studi professionali; Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  5. a cura della Dott.a Livia MORONE AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  6. AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO • Le TRE TIPOLOGIE di apprendistato previste dalla riforma BIAGI • Articolo 49. D.lgs. 276/2003: Apprendistato professionalizzante • REQUISITI di BASE delle tre tipologie di apprendistato • SCOPO dell’apprendistato professionalizzante: conseguimento DI UNA QUALIFICAZIONE del lavoratore • Ambito di applicazione soggettivo • La disciplina del rapporto Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  7. Le TRE TIPOLOGIE di apprendistato previste dal D.Lgs 276/2003 (riforma BIAGI) • Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (art. 48); • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE(art. 49); • Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta professionalità (art. 50); Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  8. ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) Articolo 49. Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  9. segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  10. segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: • previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; • b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  11. segue ART. 49 D.lgs. 276/2003 (riforma BIAGI) c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze; 5 – bis fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  12. REQUISITI di BASEdelle tre tipologie di apprendistato • MODALITA’ di ESPLETAMENTO del DITITTO DOVERE di ISTRUZIONE e FORMAZIONE; • DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO NEI LIMITI NON INFERIORI A DUE ANNI e NON SUPERIORE A SEI ANNI; • MODALITA’ DI EROGAZIONE e di ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL’AZIENDA Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  13. SCOPO dell’apprendistato professionalizzante: conseguimento DI UNA QUALIFICAZIONE del lavoratore • E’ la tipologia di apprendistato che più si avvicina a quella “classica”, cioè quella previgente la riforma Biagi. • Esso è infatti finalizzato al conseguimento di una “qualificazione” attraverso la formazione sul lavoro, intesa come accrescimento della professionalità. • La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistatoprofessionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. • Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  14. Ambito di applicazione soggettivo • può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, • con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del D.Lgs 276/2003. • Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. • il limite massimo di età deve essere valutato al momento della costituzione del rapporto. • Secondo il Ministero del Lavoro il limite di 29 anni va così inteso: 29 anni e 364 giorni, basandosi sul ragionamento che si ha sempre 29 anni fino a che non si compiono i 30 anni. Peraltro, anche se con un po’ di ritardo, il Ministero ha chiarito che anche per quanto riguarda il “vecchio” limite (ordinario) dell’apprendistato di 24/26 anni 7 ex legge 196/97, vale la stessa linea interpretativa, dovendosi quindi intendere: 24/26 anni e 364 gg. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  15. La disciplina del rapporto • può avere durata minima di 2 anni e durata massima di 6 anni. • E' rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata effettiva (nell’ambito dei limiti minimi e massimi di 2 e 6 anni) sulla base delle competenze di base e tecnico - professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata nell'istituendo "Repertorio delle professioni", sito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. • potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, atteso che trattasi di contratti con finalità diverse. In tale ipotesi però la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai 6 anni. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  16. a cura della Dott.a Luisella FONTANELLA e della Dott.a Livia MORONE COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  17. COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO • Procedure amministrative preventive. • Adempimenti legati alla costituzione del rapporto • Requisiti di forma del contratto • Apprendistato e periodo di prova • Condizioni di legittimità del contratto • Limiti numerici all'assunzione • Apprendisti part-time • Imprese artigiane • Accertamenti sanitari preventivi all'assunzione • La disciplina dell’orario di lavoro • Computabilità degli apprendisti nei limiti legali • L’estinzione del rapporto • Agevolazioni retributive - Regime contributivo ed assicurativo Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  18. Procedure amministrative preventive. • L'articolo 85, comma 1, lettera b) della Riforma Biagi ha espressamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva per l’assunzione apprendisti da richiedere alla Direzione Provinciale del lavoro. • E‘ fatto salvo, però, il diritto della normativa regionale di reintrodurre, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali, Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  19. Adempimenti legati alla costituzione del rapporto • va inoltrata la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego, attualmente ancora entro 5 gg. dall’avviamento, • nel settore edile è già operativa la disciplina che anticipa al giorno precedente l’assunzione l’obbligo di comunicazione al C.p.i. (art.36 bis, comma 6, legge 248/2006). Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  20. Requisiti di forma del contratto Resta confermata la forma scritta ad substantiam. All’interno del contratto dovranno essere indicati: • la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito; • la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto, sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra aziendale, • il piano formativo individuale (P.F.I.). Tale documento, distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto, a pena di nullità dello stesso. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  21. Apprendistato e periodo di prova • L’art. 9, della Legge n. 25/1955, stabilisce che il datore di lavoro e l'apprendista possono convenire, prima o contestualmente all'assunzione, un periodo di prova. • Il periodo di prova è generalmente previsto e determinato, in termini di durata, dalla contrattazione collettiva, anche se la stabilisce che per gli apprendisti non può comunque eccedere la durata di 2 mesi Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  22. Condizioni di legittimità del contratto Per fare in modo che un rapporto di apprendistato possa considerarsi “genuino” e non rischi di essere convertito in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto sul piano retributivo e contributivo - è necessario, tra l’altro, che: • l'apprendista svolga l’attività in modo da permettergli di acquisire una qualificazione professionale • e riceva il relativo insegnamento. l'apprendista abbia l'età prevista per la stipulazione di tale rapporto; • l'assunzione avvenga nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti dalla legge a seconda della natura dell'azienda e dell'attività da essa svolta. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  23. Limiti numerici all'assunzione • Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate, • ovvero non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  24. Apprendisti part-time • non esiste, in linea di principio, una incompatibilità tra il rapporto a tempo parziale e il contratto di apprendistato, purché • l’articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità - formative tipica di questo contratto. • ogni ccnl disciplina specificatamente questa ipotesi Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  25. Imprese artigiane: limiti numerici Per le imprese artigiane valgono invece i limiti numerici stabiliti dalla legge 443/1985, così sintetizzati: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elencati in calce alla legge 8 agosto 1985, n. 443): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  26. Accertamenti sanitari preventivi all'assunzione L’assunzione dell’apprendista deve essere subordinata all'espletamento della preventiva visita medica del giovane da avviare E’ necessario però distinguere tra apprendisti • minorenni = sottoposizione a visita esclusivamente presso l'ASL competente per territorio • maggiorenni = visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente • sottoposti o meno a sorveglianza sanitaria = i minorenni devono essere sottoposti a visita da parte del medico competente aziendale; i maggiorenni devono essere sottoposti a 2 controlli , uno da eseguirsi presso le competenti strutture pubbliche, un secondo effettuato dal medico competente. Bisogna prestare attenzione agli eventuali accordi regionali. In PIEMONTE è stata prevista la stessa disciplina sia per gli apprendisti minorenni che maggiorenni. Vale a dire:competenza del medico aziendale o dell’ASL (nello specifico lo SPreSAL) a seconda che, rispettivamente, si verta in attività soggetta o meno alla sorveglianza sanitaria, derogando in sostanza all’obbligo del doppio accertamento per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività rischiose. L’esito dell’accertamento sanitario deve essere trascritto nella scheda professionale o, in mancanza, nell'attestato sostitutivo. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  27. La disciplina dell’orario di lavoro Anche in questo caso bisogna distinguere tra apprendisti maggiorenni : valgono oggi gli stessi limiti previsti per i lavoratori maggiorenni non apprendisti (in tema di orario normale di lavoro, durata massima, lavoro straordinario, lavoro notturno, ecc.) Minorenni : (ossia con un’età inferiore ai 18 anni) valgono invece le regole sull’orario di lavoro dei minori, Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  28. Computabilità degli apprendisti nei limiti legali • in base al disposto dell’art.53, comma 2 del D.Lgs 276, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo - sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. • Ciò significa, in concreto, che se è ormai assodato che gli apprendisti non entrano nel novero dei dipendenti per l’applicazione dell’art.18 della legge 300, (c.d. tutela reale), qualora un contratto collettivo (peraltro non necessariamente nazionale) dovesse invece prevederne la computabilità, ciò avrebbe rilevanza giuridica a tutti gli effetti di legge. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  29. L’estinzione del rapporto E’ previsto che il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto, al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell’art.2118 cod.civ., (c.d. recesso ad nutum) accordando regolare preavviso ai sensi dell’art. 19 della legge 25/55, a prescindere che venga attribuita o meno la qualifica. Per cui, nel momento in cui il contratto giunge a scadenza, si possono verificare due ipotesi: 1) il rapporto di apprendistato cessa a seguito della disdetta che il datore ha facoltà di comunicare, a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ai sensi del richiamato art. 2118 cod. civ.; 2) il rapporto di apprendistato si trasforma in un normale rapporto di lavoro subordinato e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio (sempre art. 19, Legge 25/1955). Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  30. e cura della Dott.a Luisella FONTANELLA e della Dott.a Livia MORONE Agevolazioni retributive Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  31. Agevolazioni retributive L’inquadramento dell’apprendista può essere inferiore fino a due livelli rispetto a quello previsto per i lavoratori aventi le stesse mansioni Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  32. REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO • A tutt’oggi resta ancora in vigore il regime contributivo che prevede la sostituzione della “ordinaria” contribuzione aziendale con un contributo fisso settimanale (c.d. marca apprendisti) pari a euro 2,94 (con obbligo Inail) e 2,85 euro (senza obbligo Inail), euro 0,02 per le imprese artigiane che assorbe, in caso di lavoratore soggetto all’assicurazione infortuni, anche una quota destinata all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. • L’art.21, comma 6, della legge 56/87 prevede che, in caso di trasformazione del rapporto, le suddette agevolazioni perdurino per un ulteriore anno. • Con nota del 4 maggio 2005 il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Ordine C.d.l. di Udine ha legittimato il godimento dell’ulteriore anno di sgravio anche nel caso in cui la trasformazione (e la qualificazione) avvenga in modo anticipato rispetto alla scadenza naturale. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  33. Segue REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO Il trattamento contributivo per gli apprendisti si differenzia da quello stabilito per la generalità dei lavoratori, non solo perché prevede una contribuzione inferiore ed in misura fissa, ma anche per le seguenti ragioni: • gli apprendisti non sono soggetti a tutte le forme assicurative. In particolare, gli artt. 15 e 21 della Legge 25/1955 prevedono per gli apprendisti solo le seguenti forme assicurative: • infortuni sul lavoro e malattie professionali; • invalidità, vecchiaia, superstiti, • cassa unica assegni familiari, • maternità. Nelle imprese artigiane i contributi sono a carico delle Regioni o - per alcune regioni a Statuto speciale - del Ministero del lavoro anziché del datore di lavoro. Permane però l'obbligo contributivo a carico dell'apprendista (5,54%). Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  34. a cura della Dott.a Silvia CORNAGLIA LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  35. LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE • La formazione come obiettivo e l’obiettivo della formazione • I profili formativi • La formazione “formale” • La formazione interna • Il tutor • Piano formativo individuale A cura delladott.a Silvia Cornaglia Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  36. La formazione come obiettivo …. • Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro • Pertanto, il difetto di formazione costituisce un vizio negoziale tale da inficiare la causa e lo scopo stesso del contratto, in quanto inficia il sinallagma sottostante all’accordo tra le parti da esso rappresentato Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  37. La formazione come obiettivo (segue) ... Alcune possibili conseguenze della mancanza di formazione: • ottenimento in giudizio, da parte del lavoratore, della qualifica professionale fino dal sorgere del rapporto • conseguente annullamento dell’eventuale recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato • Integrazione delle differenze retributive e contributive (oltre sanzioni) fin dal sorgere del rapporto Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  38. … E l’obiettivo della formazione La qualificazione del lavoratore nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali: • conoscenze tecniche specifiche e trasversali • capacità applicative in funzione del ruolo • comportamenti organizzativi Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  39. I profili formativi – criteri e principi direttivi Art. 49 c. 5 D. Lgs 276/2003: attribuzione alle regioni della regolamentazione dei profili formativi nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: • Previsione di un monte ore di formazione “formale”, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore annue • Rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella dei soggetti esterni Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  40. I profili formativi – criteri e principi direttivi • Riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali • Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo • Presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  41. La formazione “formale” E’ da intendersi come: • processo formativo strutturato e certificabile secondo la normativa vigente • svolgentesi all’interno di un contesto organizzato • che, mediante un piano formativo ad personam • mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/ competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  42. La formazione “formale” Di fatto: Si tratta di un formazione erogata, nell’ambito di un percorso predefinito (piano formativo individuale), attraverso strutture accreditate interne o esterne all’organizzazione, secondo un’articolazione strutturata in attività “on the job”, in affiancamento e in aula, ovvero tramite lo strumento della formazione a distanza. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  43. Capacità formativa interna - requisiti • presenza in azienda (o in aziende collegate) di persone con titolo di studio e/o esperienza adeguati, in grado di trasferire competenze (tutor e altri docenti); • locali idonei, anche all’esterno dell’azienda, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali (a titolo indicativo, si ritengono idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alle modalità della formazione da erogare) Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  44. Formazione interna - vantaggi • Possibilità di adeguare i percorsi formativi al contesto aziendale (visione, valori, organizzazione, competenze specifiche necessarie) • Maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi della formazione • Costi (da verificare in pratica) Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  45. Formazione interna - svantaggi • Responsabilizzazione diretta e a 360° del datore di lavoro nell’erogazione della formazione: sarà più facile il verificarsi della fattispecie del datore di lavoro esclusivamente responsabile di inadempimento nell’erogazione della formazione (art. 53 c. 3 D Lgs 276) • A volte la condivisione di parte del percorso formativo con persone provenienti da altre organizzazioni dà valore aggiunto Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  46. Il tutor • Nel corso del periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l’apprendista per tutta la durata del piano formativo • Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro se in possesso delle competenze adeguate, o da un lavoratore che sia inquadrato a un livello pari o superiore a quello che l’apprendista dovrà conseguire al termine del periodo di apprendistato professionalizzante Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  47. Tutoraggio esterno – dubbio aperto E’ possibile affidare la funzione di tutor a un soggetto che non sia lavoratore dipendente dell’organizzazione che ha in forza l’apprendista? (es. collaboratore a progetto il cui progetto possa essere identificato con la funzione di tutoraggio) • contro: il DM del 28 febbraio 2000, che non è stato formalmente abrogato dalla riforma Biagi, fa riferimento a livelli di qualificazione del tutor • pro: il citato DM del 2000 nel definir il tutor parla, testualmente, di “lavoratori qualificati” e di “esperienza lavorativa”, non riferibile solo ai dipendenti Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  48. Piano formativo individuale di dettaglio (p.f.i.d) • Che cosa è:’ il documento che deve essere allegato al contratto di apprendistato, il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale • Contenuti: dovranno essere indicati, sulla base del bilancio dellecompetenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti attraverso il contratto di apprerndistato, il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione interna ed esterna. Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  49. Piano formativo individuale (p.f.i.) - riferimenti • Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni (istituendo presso il Ministero dell’Industria e delle Attività produttive). • In attesa di una regolamentazione a livello nazionale Regioni e Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l’individuazione dei profili formativi Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

  50. Piano formativo individuale (p.f.i.d.) - riferimenti • Per quanto riguarda il Piemonte, il d.d.l. regionale sull’apprendistato prevede che sarà la Giunta regionale a definire modalità e strumenti per la predisposizione del PFI • In attesa di regolamentazioni regionali il PFI potrà essere predisposto dall’azienda che assume l’apprendista sulla scorta delle disposizioni della contrattazione collettiva e in attuazione del c. 5bis dell’art. 49 del D. Lgs 276/2003 Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti di Torino

More Related