1 / 12

Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici

Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici. Approvato da CNC nella seduta del 19 Luglio del 2013 revisione del 02 Ottobre 2013. Normativa. 3° Codice Deontologico:

waite
Download Presentation

Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici Approvato da CNC nella seduta del 19 Luglio del 2013 revisione del 02 Ottobre 2013

  2. Normativa 3° Codice Deontologico: Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza” 1° Direttiva 2005/36/CE Riconoscimento delle qualifiche professionali 2° D.P.R. 137/2012 Regolamento degli Ordini Professionali Art. 7 Formazione continua

  3. Definizioni Esercizio della professione di Chimico: • l'attività svolta da un iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Iunior.

  4. Durata e contenuti • Anno formativo = Anno solare • 150 CFP iniziali • - 50 CFP ogni anno • aggiunti massimo 75 CFP ogni anno • minimo 25 CFP per potere svolgere l’attività professionale

  5. Durata e contenuti • 1 ora corso accreditato = 1 CFP • possibilità di e-learning (max 30%) • Almeno 3 CFP/anno su ordinamento • attività lavorative equiparate • Studio personale max 30 CFP anno

  6. Esoneri Il Professionista chimico che non svolge l’attività professionale può inoltrare richiesta di esonero al Consiglio territoriale competente. Motivi di esonero sono: • Malattia,infortunio,servizio militare o civile • Maternità • causa di forza maggiore • Non esercizio dell’attività professionale

  7. Riconoscimento crediti Modalità di registrazione: • comunicazione del soggetto formatore accreditato • relazione iscritto entro il 31 gennaio

  8. Periodo transitorio Avviamento con attività ridotte 1 settembre 2013 - 31 dicembre 2014 -25 crediti 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - 30 crediti 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 - 40 crediti

  9. Adempimenti degli iscritti • Frequenza alle attività formative • Relazione annuale all’Ordine territoriale (termine presentazione 31/01) • Richiesta dicitura “esperto in ...”

  10. Adempimenti Ordine Elenco pubblico dello stato formativo degli iscritti Piano dell’offerta formativa (POF) (termine 30/11) Relazione di programma POF al CNC (termine 01/12) Organizzazione corsi Accreditamento soggetti formatori

  11. Adempimenti Ordine Commissione di valutazione (art.5 c.4; art.7 c.2 c.3; art.11): • Verifica relazioni annuali degli iscritti per attribuzione CFP attività non accreditate Commissione di controllo (art.10): • Controllo a campione sugli iscritti e sugli enti formatori • Autorizzazioni diciture “esperto in” • Relazione annuale al CNC (termine 31/03)

  12. Adempimenti CNC • verifica eventi svolti da Università e OT • valutazione relazioni annuali degli OT • verifiche sull’attività formativa svolta dagli OT • stabilisce i requisiti degli enti formatori • Accredita i soggetti formatori di rilevanza nazionale

More Related