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Dr.ssa Annarosa Pisaturo

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI(ART 98 DEL DLGS. 81/2008 E SMI ED Allegato XIV). Dr.ssa Annarosa Pisaturo Funzionario giuridico presso Osservatorio regionale dei Contratti pubblici della Regione Toscana

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  1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI(ART 98 DEL DLGS. 81/2008 E SMI ED Allegato XIV)

  2. Dr.ssa Annarosa Pisaturo Funzionario giuridico presso Osservatorio regionale dei Contratti pubblici della Regione Toscana • e-mail: annarosa.pisaturo@regione.toscana.it • tel. 055.4383890

  3. PROGRAMMA DELLA GIORNATA • Il contratto di appalto di lavori e il suo ambito di applicazione • I livelli di progettazione • I soggetti responsabili della sicurezza negli appalti pubblici di lavori alla luce del DpR 207/2010 • - il committente - il responsabile del procedimento - il responsabile dei lavori- direttore lavori ( e suo ufficio di supporto)- coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione • Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, ai sensi del Dlgs 163/2006 e del Dlgs 81/2008

  4. PROGRAMMA DELLA GIORNATA 5. Le certificazioni SOA: i concetti di idoneità professionale (capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale) di cui agli artt. 39 e 40 del Dlgs 163/2006 e di idoneità tecnico professionale (ITP) ai sensi del Dlgs 81/20086. Il contenuto della verifica dell’ITP: - i contenuti dell’allegato XVII del Dlgs 81/ 2008- i contenuti dell’art 16 della L.R. 38/20077. La L.R. 38/2007 e il suo Capo III

  5. Normativa appalti e normativa sicurezza D.Lgs. 163/06 • 253 articoli e • 38 allegati D.Lgs. 81/08 • 306 articoli e • 51 allegati D.P.R. 207/10 • ex D.P.R. 554/99 • 359 articoli e • 15 allegati

  6. Normativa appalti e normativa sicurezza Legge Regione Toscana in materia di sicurezza sul lavoroL. 38-2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro La legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2. SICUREZZA DEL LAVORO: CAPO III da articolo 14 all’articolo 27

  7. Normativa appalti e normativa sicurezza ……INDISPENSABILE IL COORDINAMENTO TRA LE NORME…..

  8. Ambito di applicazione “Contratto Pubblico”: cosa si intende? Art. 3 comma [3] D. Lgs. 163/06:I "contratti" o i “contratti pubblici” sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dai soggetti aggiudicatori ….a partire dal 2006 quindi non solo più lavori, ma anche servizi o forniture ….

  9. “Lavori Pubblici”: cosa si intende? Art. 3 comma [8] D. Lgs. 163/06:I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. “Lavoro Pubblico”: svolto dove?

  10. allegato I – Elenco delle attività di cui all’art. 3 c. 7

  11. allegato I – Elenco delle attività di cui all’art. 3 c. 7 • Installazione di impianti elettrici - Questa classe comprende: • Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: cavi e raccordi elettrici, sistemi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, impianti di segnalazione antincendio, sistemi di allarme antifurto, ascensori e scale mobili, linee di discesa dei parafulmini….

  12. …..generalmente ….. (Ex D.Lgs. 494/96) - D.Lgs. 81/08 modif. D.Lgs. 106/09 TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili Art. 88 Campo di applicazione: [1] Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art. 89, primo comma, lettera a).

  13. Le disposizioni del presente capo non si applicano: c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, le gallerie, i pozzi, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare;

  14. Le disposizioni del presente capo non si applicano: • …. g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

  15. Lavoro edile e lavoro pubblico • Dal concetto di “lavori edili o di ingegneria civile” sono esclusi i lavori indicati al secondo comma dell’art 88 e cioè: • …. g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; • Già da questa prima definizione di lavori edili e di ingegneria civile ci rendiamo conto che il concetto di lavoro edile espresso nel testo unico non coincide con quello di “lavoro pubblico” così come indicato all’art 3 comma del codice dei contratti pubblici.

  16. [2] Le disposizioni del presente capo non si applicano: <……> [g bis] ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; <…….> …si può intendere la sola posa dei cavi..

  17. TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili • Art. 89- Definizioni • comma [1] lettera a) D.Lgs. 81/08: “di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’ allegato X”.

  18. Rev. 00 Ing. M. Matta Allegato X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE Di cui all’art. 89, c. 1lettera a ) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili e di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

  19. Le tre tipologie di (contratti di) appalto di lavori pubblici previste dal Codice dei contratti possono essere sintetizzate come nella figura seguente.

  20. ANALISI DEI CONTENUTI PROGETTUALI • ANALISI DEI CONTENUTI PROGETTUALI alla luce della normativa vigente con riferimento in particolare agli aspetti connessi alla • Tutela della salute e della sicurezza del lavoro • …nell’ambito del CONTRATTO PUBBLICO

  21. CICLO DI VITA DEL PROGETTO DI LAVORI PUBBLICI Il ciclo di vita del progetto di lavori pubblici costituisce la successione logico temporale delle principali fasi d’attuazione dell’intervento. • In base al Codice dei contratti pubblici[1] il progetto di lavori pubblici prende avvio con lo studio di fattibilità, che confronta le alternative strategiche di realizzazione dell’intervento e identifica la soluzione più conveniente[2]. Seguono i tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo e esecutivo, predisposti sulla base del documento preliminare alla progettazione) e quindi l’esecuzione dei lavori.[1] D. lgs. 163/2006, di seguito definito il Codice. • [2] Ai sensi della L. 144/1999, art. 4, per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi (pari oggi a circa 10 milioni di €) lo Studio di fattibilità è lo strumento ordinario ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte della P.A. Nei progetti di minore entità, l’avvio dell’intervento può avvenire direttamente con il Documento preliminare alla progettazione.

  22. Studio di fattibilità (confronta le possibili alternative per la scelta della più conveniente) Docum. preliminare alla progettazione Progetto preliminare (conferma la fattibilità tecnica, fornendo la stima preliminare di tempi e costi) l’aumento della stima di costo nel passaggio tra progetto preliminare e definitivo è ammissibile Progetto definitivo (indica opere, tempi e costi definitivi grazie a indagini definitive) l’aumento sostanziale della stima di costo nel passaggio tra progetto definitivo ed esecutivo non è ammissibile Progetto esecutivo (specifica particolari e modalità esecutive all’Impresa, per la realizzazione dei lavori) Esecuzione dei lavori Il ciclo di vita del progetto di lavori pubblici

  23. D.P.R. 5 ottobre 2010, n207 (1) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

  24. D.P.R. 5 ottobre 2010, n207 (2) …..finalmente si è arrivati alla sua pubblicazione in G.U. andando a “sostituire” dopo 180 giorni ..in primis….. D.P.R. 554/99 D.M. 145/00 (eccetto art. 15c.2 e 3, 6, 8, 1619, 27, 3536) D.P.R. 34/00 … in vigore dal 9 giugno 2011 (a parte gli articoli 73 (sanzioni SOA) e 74 (sanzioni Imprese) in vigore dal 25/12/2010.…..

  25. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (3) • indice degli articoli • Parte I – disposizioni comuni (1-8 ) Parte I I – contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari Progettazione (14-43)Validazione (44-59)Qualificazione (60-91)Requisiti imprese (92-104)Procedure di gara (105-116)Criteri offerta (117-122)Garanzie (123-136)Contratto (137-146)Direzione lavori (147-169)Subappalti e prezzi (170-172)Economia (173-177)Contabilità (178-214)Collaudo lavori (215-238) Beni culturali (239-251)

  26. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (4) Parte III Servizi ingegneria e architettura (252-2709 • Parte IVForniture e servizi (271-325)F. e s. sottosoglia (326-338) • Parte V Settori speciali (339-342) • Parte VIContratti esteri (343-356) • Parte VIINorme transitorie (357-359)Allegati (A - P)

  27. D.P.R. 207/10 regolamento al D.Lgs. 163/06 D.Lgs. 163/06 art. 93: definizioni principali (ex D.P.R. 554/99 artt. da 15 a 45: elaborati progettuali) La progettazione: i livelli Il nuovo regolamento ha il pregio di aver finalmente dato CONTINUITA’ allo studio della sicurezza all’interno di un lavoro pubblico!

  28. D.P.R. 207/10 - Lavori Pubblici La progettazione PARTE II – Contratti Pubblici per Lavori nei settori ordinari TITOLO II – Progettazione e verifica progetto • Art. 14 – Studio di fattibilità • Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: • <….> …… finalmente sono definiti i contenuti di minima per un documento “presupposto” per la programmazione triennale e la sua inclusione nell’elenco annuale nonché per la finanza di progetto…….

  29. Art. 14. Studio di fattibilità • 1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: • a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; • b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; • c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; • d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; • e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

  30. La progettazione Art. 128 D. Lgs. 163/06: [1] L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. [2] Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze <…> [6] L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, «nonché per i lavori di cui all'art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità

  31. La progettazione • Art. 14 – Studio di fattibilità • <….> • Qualora lo studio di fattibilitàè posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 (dialogo competitivo) e 153 (finanza di progetto) del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare: • <…..> • b)relazione tecnica contenente: • 5) stima sommaria dell’intervento secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, con l’individuazione delle categorie di cui all’allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo; • <….>

  32. Art. 93 D.Lgs. 163/06 comma [1]:La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva <….> I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

  33. Art. 15 Dpr 207 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche(1) Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

  34. Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche(2) • 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

  35. Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche(3) • 5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto

  36. Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche(4) • 8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

  37. Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche(5) • 11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

  38. D.P.R. 207/10 D.P.R. 554/99 Art. 15 : Disposizioni preliminari [9] I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. Art. 15: Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche [11] I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardarei lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute. Chiaro! ?????????

  39. Art. 16. Quadri economici(1) • 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: • a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

  40. Art. 16. Quadri economici (2) • Somme a disposizione per. • 7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; • 8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

  41. D.P.R. 554/99 D.P.R. 207/10 Art. 17 : Quadri economici [1] I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento <……> e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a ) lavori a misura, a corpo, in economia; b ) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; <….> [2] L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza. Art. 16: Quadri economici [1] I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti <……> e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2)oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: [2] L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere CIOE’ suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.<…….>

  42. Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare(1) • Il progetto preliminare ……è composto dai seguenti elaborati …. • f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

  43. Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare(2) • 2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti: • a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: • 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; • 2) una descrizione sintetica dell'opera,………; • b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; • c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; • d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.

  44. d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo. Progetto preliminare …al comma successivo si prevede ….

  45. Progetto preliminare (1)Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico Quindi per calcolare i costi inerentiil documento” prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art 17 occorre procedere ai sensi dell’art 22 comma 1: • 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

  46. Progetto preliminare (2) Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico • 2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

  47. 3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) (ex appalto concorso – con progetto preliminare a base di gara), del codice o di una concessione di lavori pubblici: <…..> b) è redatto un capitolato speciale descrittivo prestazionale (richiesto anche da art. 18 D.P.R. 554/99); c) è redatto uno schema di contratto. L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo. Progetto preliminare

  48. D.P.R. 554/99 D.P.R. 207/10 Art. 22 : Schemi grafici del progetto preliminare [1] Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, lettera d ) sono costituiti<….> Art. 21: elaborati grafici del progetto preliminare 1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, <…..>, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice: Progetto preliminare Descrizione dettagliata dei contenuti troppo generico!

  49. D.P.R. 554/99 D.P.R. 207/10 Art. 22 : Schemi grafici del progetto preliminare <….> Art. 21: elaborati grafici del progetto preliminare 2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare: <….> c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento. Progetto preliminare …. concettualmente corretto nella forma, forse poco chiaro nel testo (non si ha PSC ma il documento di cui all’art. 17 c. 1 lett. f)….

  50. D.P.R. 554/99 D.P.R. 207/10 Art. 23 : Calcolo Sommario Spesa [1] Il calcolo sommario della spesa è effettuato: a ) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; Art. 22: Calcolo Sommario della Spesae Q.E. 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. Progetto preliminare

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