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MARIO PROF. FALANGA PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE_SEGRETO D’UFFICIO_RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE LE MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATAZIONE. MARIO PROF. FALANGA PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA

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MARIO PROF. FALANGA PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

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  1. PROCEDIMENTODISCIPLINARE_SEGRETO D’UFFICIO_RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALELE MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATAZIONE MARIO PROF. FALANGA PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO Materiale didattico a cura di M. Falanga

  2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE • CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA • ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL’INTERO ITER • AL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DEL DIRIGENTE • AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA • FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE • CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO • SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIA DEL CONTRADDITTORIO) • CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ADOZIONE DELLA SANZIONE/ARCHIVIAZIONE) Materiale didattico a cura di M. Falanga

  3. SANZIONI Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal d. lgs. n. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pp. 3-5, 8, 10-14) a) l'avvertimento scritto b) la censura c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione

  4. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE SANZIONI – personale docente - Materiale didattico a cura di M. Falanga

  5. PROCEDIMENTO DISCIPLINARETERMINI PERENTORI Materiale didattico a cura di M. Falanga

  6. ILLECITI DISCIPLINARIDAL D. LGS. 159/2009 e altre fonti (docenti) Materiale didattico a cura di M. Falanga

  7. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/1 Art. 69 d. lgs. n. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 (Circolare pp. 7-8 e 10-14) • rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni

  8. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/2 2.Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

  9. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/3 3. comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001). Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, p. 13)

  10. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/4 4. Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12)

  11. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/5 5. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione Sanzione: licenziamento con preavviso.

  12. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/6 6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso.

  13. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/7 7. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia Sanzione: licenziamento senza preavviso

  14. ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/8 8. Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera Sanzione: licenziamento senza preavviso

  15. ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/9 9. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui Sanzione: licenziamento senza preavviso

  16. ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10 10. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro Sanzione: licenziamento senza preavviso

  17. PROCEDIMENTO DISCIPLINAREE PROCEDIMENTO PENALE • IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI CONCLUDE ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE • IN PARTICOLARI CASI È AMMESSA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SINO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE (COMPLESSITÀ DELL’ACCERTAMENTO DEL FATTO) • DIFFORMITÀ TRA SANZIONE DISCIPLINARE E SANZIONE PENALE • SENTENZA PENALE ASSOLUTORIA – IL DIPENDENTE PUÒ CHIEDERE LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ENTRO 60 gg. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ENTRO 180 gg. Di conferma o di riforma della sanzione • SENTENZA PENALE DI CONDANNA – L’AMMINISTRAZIONE RIPRENDE D’UFFICIO IL PROCEDIMENTO ENTRO 60 GG. E LO CONCLUDE ENTRO 180 gg. (adeguamento alle risultanze penali) • RIPRESA E RIAPERTURA SECONDO RITO (contestazione addebito, etc.) • LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMUNICA IN VIA TELEMATICA DISPOSITIVO SENTENZA ENTRO 30 gg. O TESTO INTEGRALE SENTENZA SU RICHIESTA Materiale didattico a cura di M. Falanga

  18. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Materiale didattico a cura di M. Falanga

  19. FALSE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI CONSEGUENZE PER CERTIFCAZIONI FALSE O FALSAMENTE ATTESTANTI STATI DI MALATTIA • RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E MULTA DA 400 A 1600 EURO (PER MEDICO E DIPENDENTE) • RADIAZIONE DALL’ALBO PER IL MEDICO • RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE, PARI ALLA RETRIBUZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITA, PER IL DIPENDENTE • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE per falsità documentale o dichiarative = licenziamento senza preavviso Materiale didattico a cura di M. Falanga

  20. IL CODICE DISCIPLINARE

  21. CODICE DISCIPLINARE/1(comma 2, art. 55, d. lgs165/2001) • OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL C.D. È STATO SANCITO SULLA BASE DEL RICHIAMO DELL’ART. 7 DELLA L. 300/1970 • LA PUBBLICAZIONE DEVE • RIPORTARE LA DATA • ESSERE FATTA SULL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO

  22. CODICE DISCIPLINARE/2(comma 2, art. 55, d. lgs165/2001) • PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E VALE A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE DATA AI DIPENDENTI • RECA L’INDICAZIONE DELLE • Procedure previste per l'applicazione delle sanzioni • tipologie di infrazione • relative sanzioni

  23. PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE Obblighi del dipendente Sono contenuti nell’art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009

  24. SANZIONI ATA A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni: art. 93 del CCNL. 2006/2009 a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e) licenziamento con preavviso f) licenziamento senza preavviso

  25. NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1 Art. 69 d.lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 (circolare pp. 7-8 e 10-14) 1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni 2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001) Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

  26. NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /2 4)prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. 5) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; Sanzione: licenziamento con preavviso.

  27. NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /3 6) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso. 7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; Sanzione: licenziamento con preavviso. 8) Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; Sanzione: licenziamento con preavviso. 9) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; Sanzione: licenziamento con preavviso. 10) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Sanzione: licenziamento senza preavviso.

  28. OBBLIGHI PER I DIRIGENTI SCOLASTICIART. 14 DEL CCNL 2006/2009 In proporzione della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta, l'irrogazione delle seguenti sanzioni. Artt. 15 e 16 del CCNL. 2006/2009 (codice disciplinare) a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 350,00; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, come previso dall'art. 16 (Codice disciplinare) del medesimo C.C.N.L.; c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. Il co. 4 dell'art. 15 del CCNL 2006/2009 precisa, altresì, che non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

  29. SOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARI

  30. UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA L’UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • L’INDIVIDUAZIONE È RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DI OGNI AMMINISTRAZIONE E NON RICHIEDE LA COSTITUZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO • HA COMPETENZA DISCIPLINARE PER LE IPOTESI IN CUI IL RESPONSABILE NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE E, COMUNQUE, PER LE INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ • L’U.P.D. SVOLGE IL PROCEDIMENTO SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA • L’ESITO DEL PROCEDIMENTO PUÒ PORTARE • ALL’ARCHIVIAZIONE • ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE • AMCHE AD UNA SANZIONE DI MINORE ENTITÀ

  31. IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

  32. RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GENERALE • R. PENALE • R. CIVILE (EXTRACONTRATTUALE) DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI • R. AMMINISTRATIVA • R. DISCIPLINARE • R. PATRIMONIALE • R. CONTABILE • R. di RISULTATO RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE • R. POLITICA • R. ETICA • R. INTELLETTUALE

  33. RESPONSABILITÀ PENALE La de-contrattualizzazione del procedimento disciplinare rende applicabile ai dirigenti le sanzioni penali nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni illegittime Fattispecie penali - abuso d’ufficio - rifiuto d’atti di ufficio Materiale didattico a cura di M. Falanga

  34. CASISTICA PENALE

  35. La RESPONSABILITÀ Penale Le ipotesi delittuose che possono verificarsi nel corso dell’attività scolastica si possono riassumere in: a) ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E PERCOSSE (Art. 571 c.p. e art. 581): “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ......è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”. “Chiunque percuote taluno.......è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...”

  36. b) PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI (Art. 13Costituzione) Questo reato si ascrive all’esclusività riconosciuta solo all’Autorità Giudiziaria di procedere alla perquisizione personale. In taluni l’Autorità scolastica può procedere, anche se nessuna norma la autorizzi specificamente, in caso di flagranza, alla perquisizione ed all'arresto, prendendo in custodia le cose costituenti reato e consegnandole poi all’Autorità di polizia giudiziaria? Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU

  37. c) REATI COLPOSI • Il Docente risponde delle “lesioni che l’alunno abbia prodotto a se ed ad altri nel periodo sottoposto alla sorveglianza” • Reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.c.p.) di cui può essere chiamato a rispondere il Docente, configurano come reati colposi di omissione. Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU

  38. Per riassumere: LA RESPONSABILITÀ PENALE CHIAMA IL DOCENTE A RISPONDERE, NELL’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA, DEI REATI DI LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.) ED OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU

  39. Ecco anche perché i Docenti hanno tutto l’interesse e devono: - trovarsi in classe prima dell’orario d'inizio delle lezioni a scuola, - ottemperare all’obbligo della sorveglianza durante l’intervallo, ecc. Così pure corre al personale ausiliario l’obbligo della sorveglianza, ecc. Sotto il profilo della colpa vige l'art. 43 c.p. “il reato è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.

  40. Elemento di collegamento tra le varie responsabilità è, per il Docente/PD: VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA VIGILANZA Responsabilità civile Responsabilità penale Omissione dell’Obbligo di vigilanza Responsabilità amministrativa e contabile Responsabilità disciplinare Prof. V. Barsotti

  41. RESPONSABILITÀ CIVILE LA RESPONSABILITÀ CIVILE, È LIMITATA AI CASI DI DOLO E DI COLPA GRAVE (art. 55-sexies) Materiale didattico a cura di M. Falanga

  42. RESPONSABILITÀ CIVILE ELEMENTI COSTITUTIVI • ESISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE (PECUNIARIAMENTE APPREZZABILE) • ELEMENTO PSICOLOGICO (IL DOLO O LA COLPA DELL’AUTORE DEL DANNO) • NESSO CAUSALE TRA COMPORTAMENTO DOLOSO/COLPOSO DEL SOGGETTO E IL DANNO ARRECATO) Materiale didattico a cura di M. Falanga

  43. DOLO E COLPA • DOLO – È LA VOLONTÀ COSCIENTE DI ARRECARE DANNO • COLPA– MANCANZA DI DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI SENZA LA VOLONTÀ DI NUOCERE • LIEVE • LIEVISSIMA • GRAVE Materiale didattico a cura di M. Falanga

  44. RESPONSABILITÀ SEMPRE PRESUNTA Da parte del Docente/PD “vi è l’esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto.” (2° comma dell’art. 2048 c.c.)

  45. RESPONSABILITÀ CIVILE O EXTRA-CONTRATTUALE • Art. 2047 Danno cagionato dall’incapace; (..in merito alla sorveglianza…). Riguarda tutti. • «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto». • Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. • «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». ****** • LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA DEI GENITORI • ETÀ DEGLI STUDENTI

  46. RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE • È regolata dal Codice Civile (art. 218) “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. • Caso del minore che crea danno a se stesso

  47. Giurisprudenza Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346: “Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; inoltre, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.

  48. GIURISPRUDENZARESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346: “Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso;inoltre, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.

  49. RISARCIMENTO La lettera dell’art. 61 L. n. 312/1980, stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione "risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza ", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ".

  50. CASISTICA CIVILE

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