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7. Decision making dell’UE

7. Decision making dell’UE. 1. Competenze 2. Processo di decision-making 3. Cooperazione rafforzata 4. Budget. 7.1 Competenze. A) Distribuzione competenze: UE e Stati Distinzione preliminare Competenze I Pilastro: Trattati Comunità Competenze II & III Pilastro: Org. Int.

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7. Decision making dell’UE

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Presentation Transcript


  1. 7. Decision making dell’UE 1. Competenze 2. Processo di decision-making 3. Cooperazione rafforzata 4. Budget

  2. 7.1 Competenze A) Distribuzione competenze: UE e Stati • Distinzione preliminare • Competenze I Pilastro: Trattati Comunità • Competenze II & III Pilastro: Org. Int. • Prinicipio di attribuzione delle competenze • Art. 5« la comunità agisce nel limite delle competenze che gli sono conferite e dagli obbiettivi che gli sono assegnati dal trattato »  • Nessuna lista di copetenze, ma obbiettivi: determinazione caso per caso

  3. 7.1 Competenze A) Distribuzione competenze: UE e Stati membri, chi fa cosa • Principio di parallelismo delle competenze interne e esterne: competenze possono essere implicite (AETR) • Articolo 308: aggiustamento delle competenze Comunità ai suoi obbiettivi (per sviluppare nuove pol. ora + stretto) • Corte di Giustizia - distinzione • Competenze esclusive l’eccezione (3-4 casi) • Competenze condivise la regola

  4. 7.1 Competenze B) Esercizio competenze Trattati pongono limiti all’esercizio di queste competenze • Sussidiarità: un filtro tra l’attribuzione della competenza della Comunità e il suo esercizio (art. 5 Maastricht)2 criteri: no Stato + Comunità puo’ fare meglio • Proporzionalità: limita la Comunità nell’esercizio dei suoi poteri (mezzi proporzionati a obbiettivi)

  5. 7.2 Decision making (I Pilastro) A) Il quadro della procedura legislativa • Origine: • proposta Commissione • parere eventuale PE • decisione Consiglio a unanimità o QMV (Com diritto modifica proposta ogni momento) • L’iniziativa della Commissione • Quasi monopolio • PE e Consiglio possono chiedere proposta COM

  6. 7.2 Decision making (I Pilastro) A) Il quadro della procedura legislativa • La proposta limita l’attività legislativa • Iniziativa non puo’ essere alterata nella sua natura • Il Consiglio puo’ emendarla solo all’unanimità (art. 250) • La base giuridica • La Comunità puo’ intervenire solo se base giuridica nel Trattato • La scelta della base giuridica indica la procedura da seguire

  7. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.1 Procedura di Consultazione • Proposta Commissione • Opinione del PE (se richiesta trattati) • Decisione Consiglio (QMV o unanimità) • Obbligatoria quando specificato dai trattati • Nessun obbligo di consultazione generale previsto dai trattati • Opinione PE non vincolante per il Consiglio • Poteri molto limitati del PE

  8. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.1 Evoluzione della procedura di Consultazione • Sviluppo della consultazione (nessun obbligo generale originario, • Consultazione effettiva (ECJ, Isoglucose ’81), altrimenti nullità atto • Obbligo di riconsultzione se modificazione sostanziale testo adottato • Inadempienza PE non deve ritardare la procedura (EJC), il Consilgio puo’ adottare l’atto dopo aver sollecitato PE nei modi previsti • PE vis-à-vis Commissione per far passare emendamenti (COM. puo’ modificare la proposta iniziale, CONS. puo’ discostarsi solo unanimità)

  9. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.2 Procedura di cooperazione (!vedere allegato!) • Introdotta dall’Atto Unico (‘86), estesa da Maastricht (’92) • Rafforzato il ruolo del PE, ma lascia l’ultima parola al Consiglio • Procedura: vedere allegato • Seconda lettura del PE dopo posizione comune del CONS. • Approva o non prende posizione atto adottato • Emenda posizione comune a Magg. Ass. COM rivede • Rifiuta posizione comune a Magg. Ass. CONS adotta unanimità

  10. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.2 Procedura di cooperazione: considerazioni • Non altera eccessivamnete l’equilibrio dei poteri • Rigetto PE puo’ essere superato solo all’unanimità • 50% degli emendamenti PE sono in media accolti • Dall’Atto Unico (’86) solo 4 rigetti del PE (!): • In 2 casi il Consilgio non ha trovato unanimità • In 1 caso Consilgio ha superato rigetto all’unanimità • In 1 caso è satta cambiata la procedura

  11. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.3 Procedura di codecisone • Introdotta da Maastricht • PE guadagna potere di rigetto definitivo • Indebolito ruolo Commissione • Novità istituzionale: conciliazione • Trattato Amsterdam: semplificazione + estensione utilizzo • Trattato Nizza: estensione utilizzo • Procedura: vedere allegato !

  12. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.3 Procedura di Codecisione: considerazioni • Sulla prima parte • Possibilità di concludere procedura dopo la prima lettura • Le istituzioni sono informate dei loro lavori rispettivi • 25% proposte COM adottate in prima lettura • Non esiste limite tempo nella prima parte della procedura • Sul resto della procedura • Dopo Amsterdam, PE e CONS sullo stesso piano • Statistiche: - 50% testi adottati in seconda lettura - 10% testi adottati in conciliazione senza dibattito - 15% testi adottati dopo dibattito

  13. 7.2 Decision making (I Pilastro) B) Procedure legislative B.4 Procedura di parere conforme • Introdotta dall’Atto Unico per gli accordi di associazione • Diritto di veto del PE • Maastricht ha esteso l’applicazione della procedura • In generale parere conforme a maggiornaza semplice • 2 eccezioni (adesione e sistema elettorale uniforme): maggioranza assoluta dei propri membri • Amsterdam introduce un nuovo caso: sanzione in caso di violazione perdurante diritti umani stato membro (art. 7) • Nizza: + 1 caso (cooperazione rafforzata in settore sotto codecisione)

  14. 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • II Pilastro: Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) • Titolo V del Trattato TUE • III Pilastro: Giustizia e Affari Interni (GAI) • Titolo VI del Trattato TUE • Processo decisionale intergovernativo • COM (iniziativa divisa SM) e PE (consultazione) ruolo minore • Consiglio legislatore principale • L’unanimità è la regola, la QMV è l’eccezione • Amsterdam ha comunitarizzato alcune pol. (passaggio al I pilastro) • Immigrazione, asilo, visti, frontiere, coop. Giudiziaria civile ) • Convenzione ha proposto + QMV, +codecisione, iniziativa esclusiva COM, controllo pieno ECJ per gran parte GAI

  15. 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • II Pilastro: PESC • Iniziativa a ogni Stato Membro e COM (pratica Presidenza) • Iniziativa sottoposta al Consiglio e discussa a 4 livelli • Working Groups • Comitato Politico e di Sicurezza (art. 25 TUE) • COREPER • Consiglio Affari Generali • La procedura dipende dall’atto: “Strategia Comune” • Riguarda aree di interesse geopolitico di comune interesse SM • Decisione finale del Consiglio Europeo (unanimità) ma implementazione Consiglio (QMV) • Altri atti (Azioni Comuni, Posizioni Comuni, …) QMV, rappresentanti 10 SM

  16. 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • II Pilastro: PESC • General guidelines • Definite dal Consiglio Europeo (incluse materie riguradnti Difesa) • Strategia Comune (introdotta da Amsterdam) • Fissa gli obbiettivi e le modalità per raggiungerli • Messa in opera da parte dell’Unione e degli Stati Membri • Fino ad oggi SC per Russia, Ucraina, Mediterraneo • Joint Actions • Rispondono a situazioni specifiche dove operazioni UE richieste (conflict prevention + crisis management) • Common Positions • Definiscono approccio dell’Unione e degli SM per particolari questioni geografiche o tematiche

  17. Strumenti Chi propone Chi decide Chi implementa General guidelines Stati Membri + Commissione Consilgio Europeo La Presidenza assistita da Mr. PESC Common strategies Stati Membri + Commissione Consilgio Europeo La Presidenza assistita da Mr. PESC Joint actions Stati Membri + Commissione Consiglio Commissione (gestione spesa) Common positions Stati Membri + Commissione Consiglio Stati Membri 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • II Pilastro: PESC

  18. 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • III Pilastro: GAI • Mandato: creare spazio di libertà, sicurezza e giustizia • Settori • Immigrazione, asilo, frontiere e visti • Cooperazione civile, cittadinanza e diritti fondamentali • Cooperazione polizia, lotta criminalità, cooperazione penale • Diritto di iniziativa: COM + Stati Membri • Unanimità è la regola ma QMV in continua espansione

  19. 7.2 Decision making (II-III Pilastro) • III Pilastro: GAI • Strumenti • Posizioni comuni • Definiscono approccio dell’UE su una questione determinata • Decisioni quadro • Ravvicinamento disposizioni normative e regolamentari SM • Decisioni • Disciplinano ogni aspetto cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale • Convezioni • Per raccomandare adozione misure SM (ratifica SM) – es. Europol

  20. 7.3 Cooperazione rafforzata • Definizione: è l’esercizio di competenze comunitarie da parte di un limitato numero di Stati Membri • Aperta agli altri e provvisoria (per eviate UE a 2 velocità) • Disposizioni: • Regole generali comuni per I e III pilastro • Regole specifiche per ciascuno dei 2 pilastri (Comunitario e GAI) • Non possibile per il II pilastro (astensione costruttiva possibile) • Disposizioni generali (cosi come emendate da Nizza) • Mezzo per accelerare il processo di integrazione • Avviene nel quadro delle competenze comunitarie • Deve coinvolgere almeno 8 Stati Membri (“massa critica”)

  21. 7.3 Cooperazione rafforzata • Cooperazione rafforzata nel I pilastro • Disposizioni particolari • Solo competenze comunitarie, non può riguardare comp. Esclusive • CR non può riguardare cittadinanza nè creare discriminazioni • Procedura • Una proposta della Commissione (SM possono richiederla) • La COM verifica l’esistenza dei requisiti posti dai trattati • Il Consiglio decide (QMV) dopo aver consultato il PE • Uno SM può opporsi per “ragioni importanti di politica nazionale” - in questo caso richiesta decisone all’unanimtà del Consiglio (Lux) • SM può aggiungersi dopo (COM prende decisione entro 4 mesi) • PE deve dare assenso se CR cade in un settore di codecione

  22. 7.3 Cooperazione rafforzata • Cooperazione rafforzata nel III pilastro • Rispettare competenze comunitarie e obiettivi della cooperazione nel III pilastro • Avere scopo di consentire + rapido sviluppo verso instaurazione spazio libertà, sicurezza e giustizia • Decisione Consiglio a QMV dopo parere COM • Opposizione SM: decisione Consiglio all’unanimità • Partecipazione nuovo SM decisione Consiglio entro 4 mesi (dopo parere COM)

  23. 7.3 Cooperazione rafforzata • Considerazioni • Non è una formula nuova (periodi transitori nei trattati di adesione di nuovi SM) • Utilizzata nel quadro dell’Unione economica e monetaria (€ attualmente 11 stati) • Accordo di Schengen (al di fuori del quadro dei trattati, ma come protocollo Amsterdam) • Opting out di uno Stato sempre possibile • UE a 25: probabile uso + frequente

  24. 7.4 Budget dell’Unione A) Storia • I passi verso l’unificazione del budget • All’origine: 3 Comunità con 3 budget separati • Dal 1967 (fusione delle Comunità) • I passi verso l’autonomia finanziaria • Fino al 1970: budget composto da contributi degli Stati Membri • Dopo 1970: decisione sulle “risorse proprie” (emendata ’88, ’94 e 2000) • La ricerca di un equilibrio istituzionale • Aumento poteri PE nella procedura di adozione budget • Autorità budget: Consiglio + Parlamento europeo

  25. 7.4 Budget dell’Unione B) Principi generali che regolano il budget • Unità • Entrate e spese in un documento unico • Universalità • Tutte le entrate coprono tutte le spese • Annualità • Esercizio finanziario: dal 1° gennaio al 31 dicembre • Specificità • Ogni voce deve avere una specifica destinazione di spesa • Equilibrio • Il budget deve essere in equilibrio tra entrate e spese

  26. 7.4 Budget dell’Unione C) Calendario del budget • Entro il 1° luglio: ogni istituzione prepara un budget provvisorio trasmesso alla COM • Entro 1° settembre: COM presenta al Consiglio la bozza del documento di budget • Entro 5 ottobre: Consilgio adotta il documento di budget • Scadenze • 45 giorni: PE 1a lettura • 15 giorni: Consilgio 2a lettura • 15 giorni: 2a lettura • Insuccesso nell’adozione del budget • Consilgio non riesce a presentare il doc entro 5 ottobre • PE rigetta

  27. 7.4 Budget dell’Unione • Il documento sulle prospettive finanziarie • Introdotto nel 1988 • Documento di previsione di spesa per 5 anni • 7 rubriche di spesa: - agricola (circa 40%) - azioni strutturali (fondo di coesione, fondi strutturali, altri – 30%) - politiche interne - azioni esterne - aiuti di pre-adesione - amministrazione - riserve

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