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DIRITTO SOCIETARIO IN ROMANIA

DIRITTO SOCIETARIO IN ROMANIA. Valentin Pavel Ministro consigliere economico e commerciale Camera di Commercio di Avellino – Area Impresa 9 Novembre 2006. Tipi di società:. Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società in accomandita per azioni

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DIRITTO SOCIETARIO IN ROMANIA

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Presentation Transcript


  1. DIRITTO SOCIETARIO INROMANIA Valentin Pavel Ministro consigliere economico e commerciale Camera di Commercio di Avellino – Area Impresa 9 Novembre 2006

  2. Tipi di società: • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società in accomandita per azioni • Società a responsabilità limitata • Società per azioni Le più diffuse nell’esercizio di un business in Romania sono le società a responsabilità limitata e le società per azioni

  3. Società a responsabilità limitata • Simile alla Srl italiana • La responsabilità limitata dei soci • Gli obbligazioni sociali unicamente garantite dal patrimonio della società • I soci sono responsabili fino alla concorrenza del capitale sociale sottoscritto

  4. Società a responsabilità limitata Il capitale sociale: • Minimo: circa EURO 55 • Può consistere in denaro e/o in conferimenti in natura • E’ diviso in quote non inferiori a cca. EURO 2,80 • Il numero di soci non superiore a 50 • Si può costituire una S.r.l. con un unico socio (anche straniero)

  5. Società a responsabilità limitata Le quote: • Possono essere trasferite agli altri soci • Possono essere cedute a soggetti terzi con il previo assenso dei soci che rappresentino almeno ¾ del capitale sociale • Un individuo o una persona giuridica non può essere l’unico socio in più di una Srl • Una Srl non può avere come socio unico una SRL unipersonale

  6. Società a responsabilità limitata L’atto costitutivo: • Il contratto di associazione dei soci • Lo statuto della società chi deve indicare: denominazione, sede legale e sedi secondarie, oggetto dell’attività, nomi dei soci fondatori, capitale, numero e ammontare delle quote dei soci, organi di gestione, diritti e obblighi dei soci, scioglimento e/o liquidazione etc.

  7. Società a responsabilità limitata Organi societari: • L’assemblea generale • L’amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione La firma dei rappresentanti della società deve essere depositata presso il Registro del Commercio nel momento stesso in cui viene fatta istanza per la registrazione della società e mediante atto notarile

  8. Società per azioni Il capitale: • Minimo: circa EURO 700 • 30% deve essere effettivamente versato al momento della registrazione; • 70% deve essere versato entro due anni dalla registrazione della società • Il numero minimo di azionisti è 5

  9. Società per azioni Le azioni: • Possono essere pagate in denaro ovvero mediante prestazione d’opera • Devono avere identico valore • I tipi di azioni: > ordinarie al portatore > ordinarie nominali > privilegiate

  10. Società per azioni Titoli obbligazionari: • Tipi: > nominativi > al portatore • L’ammontare non può eccedere ¾ del capitale depositato ed effettivo in conformità con l’ultimo bilancio approvato

  11. Società per azioni L’atto costitutivo: • Il contratto di associazione dei soci • Lo statuto della società, oltre a quanto previsto per la Srl, deve specificare l’ammontare del capitale sociale sottoscritto già versato, il tipo delle azioni, il valore nominale di ogni azione

  12. Società per azioni La costituzione • L’atto costitutivo • La ricevuta che attesta l’avvenuto versamento del capitale sociale • I documenti comprovanti la proprietà dei conferenti sugli apporti in natura • Contratto di affitto della sede o dell’atto di proprietà da parte di uno del soci

  13. Società per azioni La costituzione • Se i soci sono delle persone fisiche: • Copia passaporto o carta di identità • Autocertificazione dei soci • Autocertificazione per l’amministratore della società costituenda

  14. Società per azioni La costituzione • Se i soci sono persone giuridiche: • Copia autentica dell’atto costitutivo della società partecipanda • Verbale d’assemblea autenticato che autorizza l’amministratore o altra persona a costituire la società • Visura camerale della società • Lettera di referenze bancarie • Autocertificazione per l’amministratore della società costituenda

  15. Società per azioni Organi societari: • Assemblea generale degli azionisti ordinaria e straordinaria • Consiglio di Amministrazione; • Comitato di Direzione nominato dal Consiglio di Amministrazione

  16. Succursali • Le società, sia romene che estere possono operare sul territorio attraverso una o più succursali • Le succursali devono essere registrate presso il Registro del Commercio • Le succursali non assumono personalità giuridica propria (restono di fatto emanazioni della società madre)

  17. Filiali • A differenza delle succursali, vengono costituite come vere e proprie società commerciali, nelle forme previste dalla legge • Le filiali assumono personalità giuridica a tutti gli effetti

  18. Uffici di rappresentanza • Il funzionamento è subordinato ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Economia e di Commercio • IL vincolo della limitata operatività: non possono infatti svolgere attività commerciale diretta di alcun tipo

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