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Corso di formazione su L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004)

Corso di formazione su L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004). nicoletta paggin Reggio Calabria, 30-31 marzo 2009. 1. Obiettivi dei Corso. 1) La riforma degli ordinamenti didattici secondo il DM 270/04 porta con sé un ripensamento dell’intera Offerta Formativa degli Atenei.

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Corso di formazione su L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004)

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  1. Corso di formazione su L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004) nicoletta paggin Reggio Calabria, 30-31 marzo 2009 1

  2. Obiettivi dei Corso 1) La riforma degli ordinamenti didattici secondo il DM 270/04 porta con sé un ripensamento dell’intera Offerta Formativa degli Atenei Strategia generale per la qualità della formazione universitaria quale motore della competizione tra atenei 2) L’esercizio responsabile dell’Autonomia didattica nelle Università impone agli Atenei scelte progettuali specifiche e conseguente allocazione delle risorse

  3. Programma Quadro normativo di riferimento Il DM 509/99 e il DM 270/04 Le nuove classi di laurea e laurea magistrale L’Accesso ai Corsi di studio Gli strumenti della Riforma Dall’istituzione all’attivazione dei Corsi di studio 3

  4. Il Principio autonomistico L’art. 33 della Costituzione “università ed accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” L’autonomia quale “corollario” irrinunciabile per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Università 4

  5. Autonomia didattica? È la capacità dell’ente di determinare e disciplinare i propri corsi di studio e tutto ciò che riguarda la loro organizzazione

  6. La legge 19 novembre 1990, n. 341 (G.U. 23-11-1990, n. 274) “Riforma degli ordinamenti didattici” Art. 11 Autonomia didattica La Legge di attuazione

  7. La Legge 127/1997 (comma 95, art. 17) Bassanini bis Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

  8. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini bis Art. 2 DM 270/04 ./.

  9. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; classi 9

  10. modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; Modalità di attivazione, in collaborazione con atenei stranieri, del corsi universitari Bassanini bis Off.F 10

  11. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. Bassanini bis

  12. Impegni internazionali Il processo di Bologna è un processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore, nato nel 1999 quando 29 ministri dell'istruzione europei si incontrarono a Bologna per sottoscrivere un accordo, noto come la Dichiarazione di Bologna. La Dichiarazione iniziale firmata a Bologna (1999) enunciava sei obiettivi specifici: Adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche tramite l'uso del Diploma Supplement Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello Adozione di un sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS Promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo Promozione della cooperazione europea nell'accertamento della qualità Promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore Oggi 45 Paesi

  13. Impegni internazionali Bergen 2005 e Conferenza di Londra 2007 Qualità dei Corsi di studio Assetto generale dei tre cicli (riqualificazione del dottorato di ricerca) Apprendimento permanente (nuova missione istituzionale degli atenei) Prossimo incontro ospitato dai paesi del Benelux si terrà a Leuven/Louvain-la-Neuve il 28-29 aprile 2009

  14. L'Italia, sebbene abbia adottato un sistema di base 3+2, si discosta da tutti gli altri paesi europei per alcune peculiarità, cosa che ha spesso sollevato polemiche, visto che di fatto impedisce l'armonizzazione dei titoli accademici. Per esempio il “grado” di dottore viene conseguito in tutti gli altri paesi partecipanti solo dopo la conclusione di quello che in Italia viene denominato dottorato di ricerca mentre in Italia la laurea di primo livello è sufficiente; in questo modo il termine "dottore" ha un significato anche sociale notevolmente inferiore di quello che ha all'estero. Inoltre anche il termine master assume in Italia un valore differente che non nel resto del mondo: si tratta in Italia di un corso aggiuntivo post-laurea a livello universitario, mentre al di fuori dei confini nazionali per master si intende la laurea magistrale biennale (il +2). Va anche considerato che per diploma in molti stati europei si intende la laurea di primo livello, mentre in Italia si intende il titolo conseguito alla fine della scuola. Peculiarità italiane

  15. La Riforma universitaria: il “tre+due” e il sistema dei crediti 15

  16. L’attuazione della riforma • Il regolamento in materia di • autonomia didattica degli atenei • DM 3 novembre 1999, n. 509 - GU n. 2 del 4.1.2000 • (“i criteri generali” previsti dalla Bassanini bis) • La determinazione delle • “Classi delle lauree/specialistiche universitarie” • DM 4 agosto 2000 – GU n. 170 del 19.10.2000; • DM 28 novembre 2000 – GU n. 18 del 23.1.2001; • DM 2 aprile 2001; 2 aprile 2001; 12 aprile 2001 – GU n. 128 del 5.6.2001 (“l’accorpamento per aree omogenee”)

  17. Il 3 + 2 Diploma di specializzazione (DS) Dottorato di ricerca (DR) Master Universitario di 2° livello Laurea specialistica (LS) LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO 2 anni 2° livello Master Universitario di 1° livello 5 o 6 anni 3 anni Laurea (L) 1° livello

  18. Parola chiave: credito formativo universitario Attività formative esperienze Misura del volume di lavoro di apprendimento Studioindividuale 1 credito = 25 ore di lavoro studente 1 anno t.p. = 60 crediti 1500 ore annue (compreso studio e attività individuali)

  19. CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame (/30) o altra forma di verifica del profitto Il riconoscimento nei cambi di Corso spetta alla struttura didattica che accoglie I contenuti conoscitivi possono essere soggetti ad obsolescenza Può essere previsto un numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati

  20. CFU Inoltre, possono essere riconosciuti come CFU, secondo criteri predeterminati le • Conoscenze e abilità professionali certificate • Altre conoscenze e abilità da attività formative post secondarieprogettate e realizzate con il concorso dell’università

  21. La CLASSE Si tratta di un “raggruppamento” di Corsi di studio “affini” • Le classi sono individuate con DM o DI • Sono contraddistinte da un numero progressivo e da una denominazione (es. • L-1 Beni culturali; LM-1 Antropologia) • La denominazione è riportata nella pergamena di laurea • Sono 43 classi triennali (erano 42) e 94 classi magistrali (erano104) • Stabiliscono una “base comune vincolata” per tutti i titoli di studio rilasciati • dalle Università in quella Classe (identico valore legale) • - Obiettivi formativi qualificanti la classe • - CFU obbligatori per le attività formative di Base • (se previste) e Caratterizzantii CFU • Mancano ancora i DI per le classi le professioni sanitarie (erano 4+4) e le classi in scienze della difesa e della sicurezza (erano 1+1)

  22. indispensabili 1 2 3 4

  23. Attività formative • Ogni attività organizzata o prevista dall’Università finalizzata all’acquisizione di CFU (es. insegnamenti, tirocinio, tesi, laboratorio) • Le attività nell’ordinamento sono raggruppate in Tipologie di Attività Formative (TAF) • Quelle indispensabili per il conseguimento di un determinato TITOLO di studio sono individuate dalla CLASSE di appartenenza e sono • Attività formative di base (quando previste) • Attività formative caratterizzanti

  24. Attività formative • Inoltre TUTTI gli ordinamenti devono prevedere anche attività formative • a scelta, • affini o integrative(delle TAF di base e caratterizzanti), • c) per la prova finale, di verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (solo per le lauree), • altre attività formative(tipo abilità informatiche), • in alcuni casi anche • e)stage e tirociniformativi presso imprese

  25. Ambito disciplinare Si tratta di un insieme di Settori Scientifico Disciplinari culturalmente e professionalmente affini definito dai DM sulle classi all’interno delle due tipologie di TAF indispensabili 25

  26. Il Regolamento didattico di Ateneo • E’ lo strumento attraverso il quale le università disciplinano • gli ordinamenti didattici dei propri corsi di • studio • gli aspetti organizzativi (comuni) • dell’attività didattica

  27. Ordinamento didattico E’ l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio È approvato dal Ministero Contiene informazioni obbligatorie (art. 11 DDMM 509/99 e 270/04 + allegato C al DM 544/07) con il quadro complessivo dei CFU da attribuire alle diverse TAF Può essere formulato/organizzato nella modalità a - CFU FISSI - Intervalli di CFU (CFU min-max)

  28. Esempio CFU FISSI

  29. Esempio intervallo CFU

  30. Il Regolamento didattico del Corso di studio Specifica in conformità con l’ordinamento didattico gli aspetti organizzativi di ogni Corso di studio Contiene gli insegnamenti e le altre Attività formative, proposti e attivati, le propedeuticità, i requisiti di ammissione e la modalità di verifica del possesso, i curricula offerti, le caratteristiche della prova finale, i docenti,….

  31. Curriculum • E’ un’articolazione INTERNA al Corso di studio • Corrisponde ai “vecchi indirizzi” pre DM 509/99 • Viene individuato annualmente in sede di attivazione dei Corsi di studio (offerta formativa annuale/regolamento didattico del Corso) • NON compare mai nella pergamena di laurea • Economia e Management • L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale • Amministrazione e Controllo • Economia e Diritto • Economia e Finanza • Economia e Management delle Aziende e delle Amministrazioni • Pubbliche • International Economics and Management • Management

  32. La Riforma della Riforma Conferme e Innovazioni

  33. La Riforma della Riforma Nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre è stato pubblicato il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al DM n. 509 del 1999, concernente l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario. Le differenze con il DM n. 509 sono notevoli La prima novità da considerare è la sostituzione, operata dal DM n. 270, della laurea specialistica (LS) con la laurea magistrale (LM) Inoltre, almeno nelle intenzioni, il 3+2 diventa Y

  34. La Riforma della Riforma Novità per le professioni legali di magistrato, avvocato, notaio Un modello a “ciclo unico” (1+ 4) inoltre meno CFU vincolati a livello nazionale dalla Classe di appartenenza del Corso di studio (dal 66% al 50 per le triennali e al 40% per le classi delle lauree magistrali)

  35. La Riforma della Riforma Un percorso a Y (1+2+2) “sostituirà” il 3+2 Laurea magistrale 120 CFU 4°e 5° Laurea triennale Laurea triennale 180 CFU 180 CFU 2° e 3° 120 CFU 2° e 3° 120 CFU Percorso professionalizzante (stages, tirocinio) Percorso metodologico (solida preparazione di base) differenziazione 1° anno Comune 60 CFU

  36. Il Confronto tra 509/99 e 270/04

  37. Articolo 1 (Definizioni) c) Regolamenti didattici di ateneo d) Regolamenti didattici dei Corsi di studio e) Corsi di studio f) Titoli di studio i) Ambito disciplinare n) Ordinamento p) Curriculum Prima Attenzione

  38. Articolo 3 (Titoli e corsi di studio) comma 1, fa riferimento alla laurea magistrale (L.M.), mentre nel DM 509 si faceva riferimento alla laurea specialistica (LS); comma 4 introduce la differenziazione “Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.”

  39. Articolo 6(Requisiti di ammissione ai corsi di studio) Laurea al comma 1 l’inciso "ove necessario" è stato eliminato, rendendo pertanto obbligatoria in ogni caso, da parte dei Regolamenti didattici di ateneo, la determinazione delle modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea. LAUREA

  40. Laurea magistrale (comma 2) Si accede con la Laurea ma anche con il DU triennale inoltre O c’è il numero programmato o ci sono specifici criteri di accesso tra i quali: requisiti curriculari e adeguatezzadella personale preparazione verificata dagli atenei con modalità definite nei regolamenti didattici.

  41. Articolo 6(Requisiti di ammissione ai corsi di studio) comma 3 Di fatto introduce il “ciclo unico” anche quando non previsto da normative UE, fermo restando il periodo formativo iniziale comune (?) comma 4 è sparito il rinvio al vecchio comma 3 dell’art. 7 che prevedeva un numero minimo (300) e massimo (360) di CFU per i DS. La questione sarà materia dei decreti ministeriali (comma 3 successivo art. 7, senza citare espliciti numeri di CFU)

  42. Articolo 7 (Conseguimento dei titoli di studio) contiene differenze riguardo i crediti necessari per conseguire i titoli Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito120 crediti mentre nella precedente versione si parlava di “laurea specialistica e di 300 crediti”.

  43. Articolo 9Istituzionee Attivazione dei corsi di studio) Comma 1 “I corsi di studio di cui all’art. 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all’art. 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”

  44. Comma 2 “Con appositedeliberazioni le università attivanoi corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università.

  45. Articolo 9Istituzione e attivazione dei corsi di studio comma 3: “L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.” DM 544 del 31 ottobre 2007

  46. Articolo 10(Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi) Presenta una formulazione del tutto nuova I DM sulle classi vincoleranno “solo” le attività di base (se previste) e caratterizzanti

  47. Articolo 10(Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi) Inoltre Comma 3: “I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.” Comma 5: a)attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo;e per il percorso professionalizzante e) attivita‘ formative relative agli stages e ai tirocini formativi pressoimprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

  48. Articolo 11(Regolamenti didattici di ateneo) commi 3 e 4 L’ordinamento “270” contiene le stesse determinazioni del “509” ma la preventiva consultazione delle parti sociali va fatta “... con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali”. Verbale della consultazione

  49. Articolo 11 (Regolamenti didattici di ateneo) …I Regolamenti didattici di ateneo disciplinato l’organizzazione dell’attività didattica comune a tutti i Corsi di studio con particolare riferimento …… Il comma 7 a) “ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di basecomuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo.A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’art. 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.” Decreto direttoriale 3 giugno 2008 “esonera” le classi L-10, 11 e 12

  50. L’ateneo deve quindi disciplinare nel RDA i criteri di accesso ai Corsi di laurea (che non siano a programmazione nazionale ex art. 1, c. 1 della L. 264/99) Gli studenti devono essere immatricolati a corsi di base comuni affinché i Corsi della stessa Classe (o appartenenti a gruppi affini per disposizione dei singoli ordinamenti didattici) condividano almeno 60 CFU (S/D base e caratterizzanti) prima della differenziazione

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