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Il curatore fallimentare

Il curatore fallimentare. Il ruolo del curatore nell’ambito della nuova legge fallimentare. L’entrata in vigore delle nuove norme.

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Il curatore fallimentare

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  1. Il curatore fallimentare Il ruolo del curatore nell’ambito della nuova legge fallimentare www.studiostellamonfredini.it

  2. L’entrata in vigore delle nuove norme • il D. lgs. 9.1.06 n. 5, entra in vigore il 16.7.06 con la sola eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure pendenti); • i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono regolati dall’attuale legge fallimentare; • i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali il relativo ricorso è stato depositato prima della data del 16.7.06, sono regolati dalla legge fallimentare attualmente in vigore; • i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i relativi ricorsi sono stati depositati dal 16.7.06, sono regolati dalle nuove norme. www.studiostellamonfredini.it

  3. Il presupposto della dichiarazione di fallimento • Presupposto della dichiarazione di fallimento resta lo stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; • Non si è colta l’opportunità di introdurre quale presupposto della declaratoria fallimentare la crisi dell’impresa; • Lo stato di insolvenza rappresenta l’effetto della crisi dell’impresa; • Nonostante la valorizzazione degli istituti dell’esercizio provvisorio d’impresa, dell’affitto e della cessione di azienda, l’obiettivo della riforma di conservare il valore di impresa, difficilmente potrà essere ottenuto. www.studiostellamonfredini.it

  4. Requisiti per la nomina a curatore • Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti • Studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente (in questo caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura) • Coloro che abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento www.studiostellamonfredini.it

  5. Incompatibilità • Non possono essere nominati curatore: • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito; • i creditori del fallito • chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento • chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento www.studiostellamonfredini.it

  6. Le caratteristiche del nuovo curatore • Gestisce l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; • Non è più sottoposto alla direzione del giudice delegato; • Il potere di iniziative è fortemente valorizzato; • Le decisioni nel merito sono sostanzialmente assunte dal comitato dei creditori; • il curatore è sottoposto ad una sorta di giudizio confermativo da parte dei creditori (art. 37 – bis); • È dubbio se la richiesta di sostituzione da parte della maggioranza dei creditori allo stato insinuati, sia vincolante per il Tribunale; www.studiostellamonfredini.it

  7. Le caratteristiche del nuovo curatore (segue) • Assistiamo ad una privatizzazione della procedura fallimentare nella quale il ruolo attualmente svolto dal giudice delegato e dal Tribunale per le decisioni di merito, viene assunto dal comitato dei creditori; • La figura del curatore assume una natura ibrida: pubblico ufficiale da un lato, mandatario di molteplici interessi privati (quelli dei creditori e del comitato dei creditori in particolare) dall’altro; • La valorizzazione dell’iniziativa e dell’attività del curatore comporterà per lo stesso l’assunzione di un maggior grado di responsabilità; • In questo nuovo contesto si suggerisce di motivare ampiamente ciascun atto di gestione assunto; www.studiostellamonfredini.it

  8. Le nuove funzioni • Il curatore mantiene la funzione di amministrazione del patrimonio fallimentare, ma con una maggiore autonomia dovuta al fatto che non opera più sotto la direzione del giudice delegato; • Il curatore appone i sigilli; • Il curatore nomina i legali, i coadiutori, gli stimatori per la valutazione dei beni; • Il curatore sceglie le banche dove effettuare i depositi; • Il curatore propone – se non è già stato dichiarato con la sentenza di fallimento – l’esercizio provvisori e l’affitto di azienda; • Una volta approvato il programma di liquidazione è sostanzialmente autonomo nelle vendite; • Sparisce qualunque forma di controllo nel merito dall’autorità giudiziaria sia sugli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione: per questi ultimi è sufficiente l’autorizzazione del comitato dei creditori e solo per gli atti di valore superiore a € 50.000 e comunque per le transazioni, rimane un obbligo di preventiva informazione al giudice delegato (che però non ha alcun potere di intervento nel merito); www.studiostellamonfredini.it

  9. Le relazioni • La prima relazione ex art. 33 L.F. non subisce sostanziali modifiche e viene presentata entro 60 giorni dal fallimento al giudice delegato; • Le relazioni periodiche successive alla prima hanno cadenza semestrale e devono essere trasmesse al comitato dei creditori. Le relazioni devono contenere un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del periodo. I componenti del comitato e il comitato stesso possono formulare osservazioni scritte. Il tutto è trasmesso in via telematica al registro delle imprese nei 15 giorni successivi; • Pertanto il giudice delegato è relazionato inizialmente con la prima relazione ex art. 33 e al termine con il rendiconto ex art. 116; • Rimangono i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, ma potranno essere validamente esperiti solo con riferimento a violazioni di legge; in altre parole non è più consentito per l’autorità giudiziaria entrare nel merito; www.studiostellamonfredini.it

  10. La verifica di stato passivo • La verifica è una fase eventuale: il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo; • Il curatore assume il ruolo di parte mentre il giudice delegato diviene “giudice terzo”; • Il curatore può autonomamente impugnare crediti ammessi dal giudice delegato; • Per tutte le impugnazioni è previsto il rito camerale; • Il giudice delegato non può far parte del collegio giudicante in caso opposizione; • Rimane la struttura bifasica del procedimento; • Il curatore redige il progetto di stato passivo; • E’ stato ridisegnato il contenuto della domanda di insinuazione al passivo; • Sono stati introdotti termini vincolanti per la presentazione delle domande, degli eventuali documenti non allegati alle domande, al deposito del progetto di stato passivo redatto dal curatore; www.studiostellamonfredini.it

  11. Le insinuazioni tardive • Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, depositate in cancelleria entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo, si considerano tempestive; • Le domande depositate oltre tale termine si considerano tardive; • È stato posto un termine oltre il quale non è più possibile presentare domande di insinuazione tardive ad eccezione dei casi in cui l’istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile; • Il termine è stabilito in dodici mesi dal deposito del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo ed in casi di particolare complessità può essere prorogato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa del fallimento, fino a diciotto mesi; www.studiostellamonfredini.it

  12. La liquidazione dell’attivo • Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario; • Il programma deve essere sottoposto, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato; • Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma di liquidazione; • Il piano deve essere articolato e specifico; • Il contenuto del programma è stabilito dall’articolo 104 ter; • Preferenza per la vendita in blocco dell’azienda, di rami aziendali, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; • L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni previste dalla legge fallimentare per l’adozione degli atti e l’effettuazione delle operazioni incluse nel programma; • Il curatore assume la gestione dell’impresa nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio; • Il piano può essere modificato per sopravvenute esigenze e seguendo lo stesso percorso di approvazione del programma originale; www.studiostellamonfredini.it

  13. La liquidazione dell’attivo (segue) • Approvato il piano il curatore non ha particolari vincoli se non quello di seguire non meglio precisate procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; • Al curatore è attribuito il potere, attualmente esercitato dal giudice delegato, di sospendere la vendita nel caso in cui pervenga offerta migliorativa irrevocabile per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto; il potere è discrezionale da esercitare con prudenza anche con riferimento a possibili manovre disturbatrici ora agevolate dalla mancanza di un obbligo di cauzionare l’offerta; • Il potere di intervento del giudice delegato ex art. 108 è fortemente vincolato; • Ovviamente a questi poteri si accompagnano un carico di responsabilità prima sconosciute; • Motore della fase di liquidazione, il curatore, al termie di ciascuna vendita, deve notiziare il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione; • Cosa accade se la vendita non è realizzabile al valore di stima ? www.studiostellamonfredini.it

  14. La liquidazione di beni particolari • La vendita dell’azienda o di rami della stessa art. 105: deroghe alla normativa di cui agli art. 2112 e 2560 c.c.; • Innovativa la possibilità di conferire l’azienda ovvero rami della stessa ovvero ancora beni e rapporti giuridici in una o più società – anche di nuova costituzione; • Cessione di crediti e delle azioni revocatorie; • Vendita di quote societarie: applicazione dell’articolo 2471 c.c.; • Vendita di navi, similari e beni immateriali; www.studiostellamonfredini.it

  15. La ripartizione dell’attivo: il procedimento • Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine stabilito dal giudice, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse • Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del piano di riparto in cancelleria e dispone che tutti i creditori ne siano avvisati con raccomandata A/R o altro mezzo telematico che garantisca l’avvenuta ricezione • I creditori entro e non oltre 15 giorni possono proporre reclamo contro il progetto di riparto • Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione www.studiostellamonfredini.it

  16. La ripartizione dell’attivo: disciplina dei crediti prededucibili • I crediti prededucibili devono essere accertati al pari degli altri crediti, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; • Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, secondo un criterio proporzionale, escluso il ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; • Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento • I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. Il pagamento viene autorizzato dal comitato dei creditori, o dal giudice delegato per importi superiori ai 25.000 euro. www.studiostellamonfredini.it

  17. La ripartizione dell’attivo: masse attive e crediti assistiti da prelazioni • Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di determinazione delle masse liquide mobiliari e immobiliari (per le quali il curatore deve gestire conti autonomi per ciascun immobile oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobile o gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale) con attribuzione dei relativi frutti e interessi attivi; • Gli articoli 111 bis e 111 quater descrivono la partecipazione al riparto dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione, senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli articoli in questione introducono nella normativa i criteri già definiti dalla giurisprudenza); • La novità in realtà è stata introdotta dal 2° periodo del 3° comma dell’articolo 54 L.F. che stabilisce che per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (difformemente dai crediti assistiti da privilegio speciale per i quali il decorso degli interessi cessa alla data della vendita); www.studiostellamonfredini.it

  18. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE • Entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, il curatore deve far pervenire al giudice delegato la propria accettazione; • Vidimazione da parte di almeno un componente del comitato dei creditori, del registro cronologico nel quale il curatore deve annotare – giorno per giorno – le operazioni relative alla sua amministrazione; • Dichiarato il fallimento, il curatore procede all’apposizione dei sigilli sui beni del fallito; • Nel più breve tempo possibile il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario e prende in consegna i beni a mano a mano che ne fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito (nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, il curatore notifica estratto della sentenza di fallimento affinchè sia annotata); • Il curatore – in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere – deve compilare l’elenco dei creditori ex art. 89 l.f. Gli elenchi sono depositati in cancelleria; obbligo di redazione del bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito (obblighi sostanzialmente inattuati); www.studiostellamonfredini.it

  19. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue) • Avviso ai creditori e agli altri interessati per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo (a mezzo posta, telefax o posta elettronica); • Il curatore, esaminate le domande di insinuazione al passivo, redige il progetto di stato passivo e lo deposita presso la cancelleria almeno 15 giorni prima del dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni e al fallito ed informandoli che possono presentare osservazioni scritte fino a 5 giorni prima dell’udienza; • Il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo; • Il curatore, immediatamente dopo che il giudice delegato ha reso esecutivo lo3 stato passivo, comunica a ciascun creditore (mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione), l’esito della domanda di insinuazione e il deposito in cancelleria dello stato passivo (le opposizioni si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione); • Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato la relazione ex art. 33 l.f.; www.studiostellamonfredini.it

  20. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue) • Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato; • Prima dell’approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se nominato, solo quando dal ritardo può derivare un pregiudizio per i creditori; • Anche prima della presentazione del programma di liquidazione, il curatore propone l’eventuale affitto dell’azienda o di rami di azienda del fallito; • Ogni sei mesi presenta le relazioni periodiche ex art. 33 l.f. 5° comma; • Ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo (ovvero nel diverso termine stabilito dal giudice delegato), il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto; • Rendiconto finale, riparto finale. www.studiostellamonfredini.it

  21. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE (altre scadenze) • Deposito delle somme riscosse a qualunque titolo entro 10 giorni dalla corresponsione; • Entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, sentito anche il curatore; • Entro 10 giorni dalla nomina, il comitato provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente; • Nel caso di esercizio provvisorio, il curatore convoca ogni tre mesi il comitato dei creditori; ogni semestre o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività svolta www.studiostellamonfredini.it

  22. Il curatore fallimentare nella nuova legge fallimentare • L’analisi articolo per articolo www.studiostellamonfredini.it

  23. La gestione della procedura • Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. • Il giudice delegato perde così la direzione della procedura assumendo, con il comitato dei creditori, la mera vigilanza della stessa. • Il curatore potrà stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato anche nei procedimenti promossi per impugnare atti dello stesso giudice delegato o del tribunale (e ovviamente in tutti i caso in cui non occorra ministero di difensore) • Tranne nei casi di esonero indicati nel II° comma dell’articolo 31 LF, il curatore per stare in giudizio dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del giudice delegato; ottenuta l’autorizzazione potrà provvedere direttamente alla nomina dei legali. www.studiostellamonfredini.it

  24. Esercizio delle attribuzioni del curatore • Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato (il compenso del delegato – liquidato dal giudice – è detratto dal compenso del curatore) • Il comitato dei creditori si sostituisce al giudice delegato nell’autorizzare il curatore a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito (del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore) www.studiostellamonfredini.it

  25. Relazione al giudice • In merito alla relazione ex art. 33, sono stati modificati i termini di redazione (entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) ed è stato eliminato il riferimento al tenore della vita privata del fallito e della famiglia. • Le relazioni periodiche relative alle attività svolte accompagnate dal conto della gestione, dovranno essere presentate con cadenza semestrale. Copia delle relazioni deve essere inviata al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi allo stesso periodo. Il comitato o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte. • Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni, copia della relazione e delle eventuali osservazioni, deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio del registro delle imprese www.studiostellamonfredini.it

  26. Deposito delle somme • Le somme riscosse dal curatore devono essere depositate entro il termine di 10 giorni sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. • Pertanto: il termine entro il quale effettuare il deposito delle somme, è aumentato da 5 a 10 giorni; le somme di pertinenza della procedura dovranno essere necessariamente depositate su un conto corrente la scelta dell’ufficio postale e/o dell’istituto di credito, è attribuita al curatore (attualmente l’istituto di credito e/o l’ufficio postale sono indicati dal giudice delegato). • Nel caso in cui le somme disponibili non possano essere destinate immediatamente ai creditori, su richiesta del curatore e previa autorizzazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato. • Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato www.studiostellamonfredini.it

  27. Integrazione dei poteri del curatore • Il curatore effettua le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del comitato dei creditori (attualmente è il Tribunale (giudice delegato per importi sino a € 103,29) che autorizza tali operazioni raccogliendo il parere non vincolante del comitato dei creditori) • Il Giudice delegato viene previamente informato nel caso di atti di valore superiore a 50.000 euro e in ogni caso per le transazioni, salvo che gli stessi siano già stati approvati nel programma di liquidazione (che il curatore deve predisporre entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e sottoporre – acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori – all’approvazione del giudice delegato). www.studiostellamonfredini.it

  28. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (art. 36) • Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto o in caso di omissione dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere • Il secondo comma ammette il ricorso al tribunale contro il decreto del giudice delegato entro otto giorni dalla data di comunicazione dello stesso • Il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni sentiti il curatore ed il reclamante. • I termini processuali previsti dal presente articolo, al pari di quelli previsti dall’articolo 26, non sono soggetti alla sospensione feriale www.studiostellamonfredini.it

  29. Revoca del curatore • Il primo comma dell’articolo 37 L.F. è rimasto immutato • Il Tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori (prima della riforma il pubblico ministero) • Il terzo comma ammette il reclamo alla corte di appello contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca www.studiostellamonfredini.it

  30. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori (nuovo articolo 37 – bis) • In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori presenti (personalmente o per delega), rappresentanti la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni relative al comitato dei creditori e chiedere la sostituzione del curatore, indicando le ragioni della richiesta e proponendo un nuovo nominativo • Il tribunale nomina i soggetti designati dai creditori se sono rispettati i criteri degli artt. 28 e 40. • Nella stessa adunanza i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’art. 41, un compenso per la loro attività non superiore al 10% di quello liquidato al curatore. www.studiostellamonfredini.it

  31. Responsabilità del curatore • Il curatore adempie con diligenza ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge e derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico • Deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori ed annotare giornalmente le operazioni relative alla sua amministrazione • L’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato ovvero del comitato dei creditori (prima era solo il giudice delegato) • Il terzo comma rimane immutato e prevede l’obbligo in capo al curatore che cessa dal suo ufficio, di rendere il conto della gestione. www.studiostellamonfredini.it

  32. Compenso del curatore • Il primo ed il secondo comma sono rimasti inalterati. • Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito in modo proporzionale e liquidato al termine della procedura, salvi eventuali acconti • Il terzo comma è rimasto pressoché immutato www.studiostellamonfredini.it

  33. I sigilli • Il curatore (prima era il giudice delegato) procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore • Può richiedere l’assistenza della forza pubblica • Se i beni e le cose si trovano in più luoghi, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato • Se ci sono beni sui quali non possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’art. 758 del codice di procedura civile. www.studiostellamonfredini.it

  34. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione • Al curatore devono essere consegnati il denaro contante, le cambiali e gli altri titoli anche scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta, se non sono ancora state depositate in cancelleria • Il giudice delegato può autorizzare il deposito in un luogo idoneo, anche presso terzi • Il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne ha diritto. • Se il curatore ritiene di non esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato • Può essere richiesto il rilascio di copia, a spese del richiedente, previa autorizzazione del giudice delegato www.studiostellamonfredini.it

  35. Inventario • Il curatore, rimossi i sigilli redige l’inventario (senza chiedere l’autorizzazione al giudice delegato) secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, con l’assistenza del cancelliere, formando processo verbale delle attività compiute • Possono intervenire i creditori • Se occorre può nominare uno stimatore (prima tale nomina spettava al giudice delegato) • Gli ultimi due comma dell’articolo 87 sono rimasti invariati www.studiostellamonfredini.it

  36. Inventario su altri beni • I beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali riconoscibili possono essere restituiti su istanza dell’interessato con decreto del giudice delegato e col consenso del curatore e del comitato dei creditori • I beni di proprietà del fallito per i quali i terzi hanno un titolo negoziale opponibile a quello del curatore, non sono soggetti alla presa in consegna ai sensi dell’art. 88 www.studiostellamonfredini.it

  37. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio • Il curatore sulla base delle scritture contabili del fallito e di altre notizie che raccoglie compila l’elenco dei creditori indicando i rispettivi crediti e i diritti di prelazione; l’elenco di coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari su cose in possesso o disponibilità del fallito indicando i relativi titoli • Gli elenchi sono depositati in cancelleria www.studiostellamonfredini.it

  38. Avviso ai creditori ed agli altri interessati • Il curatore comunica ai creditori e agli altri soggetti interessati - a mezzo posta, telefax o posta elettronica (prima le comunicazioni avvenivano solo tramite raccomandata): la possibilità di partecipare al concorso depositando in cancelleria del tribunale la domanda di insinuazione al passivo, il relativo termine, la data fissata per l’esame dello stato passivo, altre informazioni utili • Se un creditore risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia www.studiostellamonfredini.it

  39. Domanda di ammissione al passivo • Si propone con ricorso da presentare in cancelleria almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo • Può essere sottoscritto anche personalmente e spedito anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione che forniscano la prova dell’avvenuta ricezione www.studiostellamonfredini.it

  40. I requisiti del ricorso • Indicazione della procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore (obbligatorio) • Indicazione della somma che si intende insinuare al passivo, o descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione (obbligatorio) • Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per i quali si fa la domanda (obbligatorio) • Eventuale indicazione di un titolo di prelazione (se omesso il credito è considerato chirografario) • Indicazione di un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica o l’elezione di un domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale per le successive comunicazioni; è il creditore che può decidere se ricevere le notifiche e le comunicazioni via telefax o posta elettronica (senza queste indicazioni le comunicazioni si effettuano presso la cancelleria) www.studiostellamonfredini.it

  41. Documenti da allegare al ricorso • I documenti dimostrativi del diritto del creditore o del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica un bene • I documenti non presentati con la domanda devono essere presentati almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo • Con la domanda di restituzione o di rivendicazione si può richiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto del ricorso www.studiostellamonfredini.it

  42. Progetto di stato passivo e udienza di discussione • Il curatore, dopo aver esaminato le domande, predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito (il curatore non è più assistente del giudice delegato, ma forma autonomamente il progetto di stato passivo) • Deposita il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e ne da comunicazione ai creditori e agli altri interessati • Questi possono presentare osservazioni scritte sino a 5 giorni prima dell’udienza • All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda tenuto conto delle conclusioni del curatore e delle osservazioni degli atri interessati • Il fallito può chiedere di essere sentito www.studiostellamonfredini.it

  43. Formazione dello stato passivo • Il giudice delegato accoglie, respinge o dichiara inammissibile la domanda • Il decreto è motivato se c’è contestazione da parte del curatore • La domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta • Il giudice delegato indica il grado dell’eventuale diritto di prelazione www.studiostellamonfredini.it

  44. Rinvio ed esecutività dello stato passivo • Il giudice può rinviare l’udienza a non più di 8 giorni • Terminato l’esame delle domande il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria, che produce effetti solo ai fini del concorso www.studiostellamonfredini.it

  45. Comunicazione dell’esito di accertamento del passivo • Il curatore comunica ai creditori l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo • Informa il creditore la cui domanda non è stata accolta, del diritto di proporre opposizione • Questa comunicazione è fatta con raccomandata o tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione www.studiostellamonfredini.it

  46. Domande tardive di crediti • Sono le domande depositate in cancelleria oltre il termine previsto di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; il tribunale può prorogare il termine a 18 mesi in casi particolarmente complessi (prima questi termini non esistevano) • Decorso il termine e fino a quando non sono esaurite le ripartizioni, le tardive sono ammissibili se viene provato che il ritardo dipende da cause non imputabili al creditore www.studiostellamonfredini.it

  47. Previsione di insufficiente realizzo • Se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcun creditore (salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura), il tribunale con decreto motivato su istanza del curatore depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e sentiti i creditori e il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo • Il curatore comunica il decreto ai creditori che hanno presentato domanda, i quali possono, entro 15 giorni, presentare reclamo avanti la corte di appello www.studiostellamonfredini.it

  48. Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito • Con la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di specifici rami di essa, se dalla sua interruzione deriva un danno grave e a condizione che non pregiudichi i creditori • Su proposta del curatore, il giudice delegato, autorizza la continuazione temporanea dell’esercizio d’impresa e ne fissa la durata • Durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, il curatore convoca il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi per informarlo sulla gestione e discutere sulla continuazione dell’esercizio • In caso di parere sfavorevole da parte del comitato, il giudice ordina la cessazione dell’esercizio provvisorio www.studiostellamonfredini.it

  49. Il curatore deve semestralmente o alla conclusione dell’esercizio provvisorio fare un rendiconto sull’attività e depositarlo in cancelleria • Il curatore ha l’obbligo di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori relativamente a circostanze che possono influire sull’esercizio • Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere l’esecuzione o scioglierli • I crediti sorti nell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione www.studiostellamonfredini.it

  50. Affitto dell’azienda o di rami d’azienda • Il giudice delegato autorizza, su proposta del curatore, con parere favorevole del comitato dei creditori, l’affitto dell’azienda a terzi se risulta vantaggioso per la futura vendita • La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore, con adeguate forme di pubblicità, tenendo conto del canone offerto, delle garanzie prestate, della attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività, della conservazione degli occupati www.studiostellamonfredini.it

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