1 / 11

NOTARBARTOLO & GERVASI

NOTARBARTOLO & GERVASI. La Tutela della proprietà Intellettuale Il diritto al brevetto: la questione del titolare/inventore in ambito universitario diritto al brevetto invenzioni del dipendente art. 7 L. 383/2001 art. 3 Dis. L. 761. Università di Trieste Trieste, 28 maggio 2002

ulmer
Download Presentation

NOTARBARTOLO & GERVASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NOTARBARTOLO & GERVASI • La Tutela della proprietà Intellettuale • Il diritto al brevetto: la questione del titolare/inventore in ambito universitario • diritto al brevetto • invenzioni del dipendente • art. 7 L. 383/2001 • art. 3 Dis. L. 761 Università di Trieste Trieste, 28 maggio 2002 Silvana Lorenzi

  2. NOTARBARTOLO & GERVASI TITOLARE DEL BREVETTO (Art. 18) “Il diritto al brevetto spetta all’ autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23,24 e 26”

  3. NOTARBARTOLO & GERVASI LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (di servizio) Art. 23 - 1.“…in cui l’ attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita,… appartengono al datore di lavoro…”

  4. NOTARBARTOLO & GERVASI LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (d’ azienda) Art. 23 -2.“…se non è prevista e stabilita una retribuzione, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’ inventore spetta un equo premio…”

  5. NOTARBARTOLO & GERVASI LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (occasionale) Art. 24 “…il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l’ uso esclusivo, o non esclusivo, o per l’ acquisto del brevetto…. dietro corresponsione del canone o del prezzo…” “...tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto…”

  6. NOTARBARTOLO & GERVASI Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali (art. 7 L. 383/2001) Art. 24-bis - 1. “… il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’ invenzione brevettabile di cui è autore… L’ inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’ amministrazione.”

  7. NOTARBARTOLO & GERVASI Art. 7 cont. - 2. “Le Università, stabiliscono l’ importo massimo del canone, spettante alla stessa Università...” - 3. “In ogni caso, l’ inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni…”

  8. NOTARBARTOLO & GERVASI Art. 7 cont. - 4. “Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’ inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l’ inventore era dipendente al momento dell’ invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, ...”

  9. NOTARBARTOLO & GERVASI Titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali Dis. Legge 761 Art. 3 “Art. 24-bis. -1. In deroga a quanto previsto dall’art. 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’ università, l’ inventore comunica la sua invenzione all‘ università; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare l’ invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.”

  10. NOTARBARTOLO & GERVASI Art. 3 cont. “Art. 24-bis. -3. All’ inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi ... Decorso il termine di cui al comma 1,... questo spetta all’ inventore…”

  11. NOTARBARTOLO & GERVASI Art. 3 cont. “Art. 24-bis. -6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno.”

More Related