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Ferrara, 30 settembre 2005

Ferrara, 30 settembre 2005. Iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari nella prospettiva della riforma del regoalmento anagrafico. Ferrara, 30 settembre 2005. A proposito di stranieri, nel nuovo regolamento anagrafico si dovrà:

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Ferrara, 30 settembre 2005

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Presentation Transcript


  1. Ferrara, 30 settembre 2005 Iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari nella prospettiva della riforma del regoalmento anagrafico

  2. Ferrara, 30 settembre 2005 A proposito di stranieri, nel nuovo regolamento anagrafico si dovrà: A) Creare un reale coordinamento con la normativa previdenziale, fiscale e assistenziale oltre che con quella relativa alla PS. B) Dare unicità ai servizi demografici affinché ciò che vale in anagrafe, abbia valore nello stato civile e, presto, nell’elettorale. C) Valutare in modo univoco, secondo tutte le norme in vigore, le risultanze documentali provenienti dall’estero. D) Chiarire, se ci sono, le differenze tra comunitari, extracomunitari e Sammarinesi.

  3. Ferrara, 30 settembre 2005 D.P.R. 30/5/1989 n. 223 Art. 33 Certificati anagrafici 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2, dell'articolo 35, può essere attestata o certificata,qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.

  4. Ferrara, 30 settembre 2005 L’operatore comunale e la PA in generale deve avere la certezza giuridica che stati, fatti e qualità personali relativi ai cittadini stranieri abbiano la stessa veridicità (certificabilità) di quelli relativi a cittadini Italiani. Alcune recenti normative, in materia di stranieri, hanno infatti trasformato la certificazione anagrafica da presunzione semplice, a cui dare prova contraria con qualsiasi mezzo, a presunzione assoluta, valida fino a querela di falso, ecco l’esempio più classico:

  5. Ferrara, 30 settembre 2005 La certificazione nei confronti del sostituto d’imposta o dell’INPS L’art. 21 comma 6 bis della legge 24 novembre 2003, n. 326 (GU 274 del 25-11-2003) dispone che: “ A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d’imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Pese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Pese di origine.”

  6. Ferrara, 30 settembre 2005 La certificazione nei confronti delle Procure della Repubblica

  7. Ferrara, 30 settembre 2005 La risposta per INPS e Procura …

  8. Ferrara, 30 settembre 2005 Come si fa ad inserire, nei relativi campi dell’AP5 di uno straniero, i vari dati non contenuti nel suo passaporto ? Fino all’emanazione del DPR 445/2000, quasi tutte le anagrafi e le questure d’Italia seguivano un metodo semplicissimo …

  9. Ferrara, 30 settembre 2005 • Gli articoli 3 e 33 del DPR 445/2000 dispongono: • I cittadini comunitari possono autocertificare tutto quello che può essere autocertificato dai cittadini Italiani. • Gli extraUE regolarmente soggiornanti, di norma, possono autocertificare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. • I cittadini extraUE devono presentare documenti tradotti e legalizzati dalla nostra rappresentanza consolare nel paese di origine dei documenti. • L’adesione alle convenzioni in materia di legalizzazione è costantemente monitorata e aggiornata sul sito www.hcch.net o su www.itra.esteri.it

  10. Ferrara, 30 settembre 2005 La presunta inaffidabilità dei documenti L’art. 2 del D.P.R. 31-8-1999 n. 394 come modificato dal D.P.R. 18-10-2004, n. 334, oltre a ribadire quanto disposto dall’art. 3 del DPR 445/2000, prevede che: Quando gli stati, fatti e qualità personali non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati

  11. Ferrara, 30 settembre 2005 I problemi interpretativi e di coordinamento • Il legislatore ha costruito un sistema in cui ogni ufficio pubblico deve avere stati, fatti e qualità personali, riferiti agli stranieri, che siano il più omogenei possibili. • Il legislatore non ammette autocertificazioni e/o autodichiarazioni di cittadini extraUE, senza che questi siano certificabili da una qualche PA italiana o che siano ritenuti “credibili”. Questi problemi sono particolarmente gravi, nei servizi demografici, sotto due aspetti: Anagrafe di residenza Rispetto ai dati pervenuti da: Anagrafe di precedente iscrizione anagrafica Uffici di stato civile che creano atti a nome di stranieri

  12. Ferrara, 30 settembre 2005 Le informazioni confermate nell’APR4 (o negli allegati) vanno considerate “buone” e inserite automaticamente nell’AP5? No, se non sono accompagnate da doc. tradotti e legalizzati presentati dagli interessati o confermati dal comune di emigrazione, che potrebbe aver inserito i dati col famoso post-it … Sì, in quanto si presume che il comune di emigrazione abbia verificato correttamente, in ogni caso è responsabilità di quest’ultimo … E se questi dati non sono coerenti con quelli contenuti nel Permesso o Carta di soggiorno ?

  13. Ferrara, 30 settembre 2005 E se questi dati non sono coerenti con quelli contenuti nel Permesso o Carta di soggiorno ? • Non ci sono regole né norme scritte, esistono prassi delle questure diversissime tra loro; • In qualche questura il problema è “l’emergenza” e quindi gli status familiari sono semplicemente un “campo da riempire” … • Qualche questura ha avviato delle proficue collaborazioni con le anagrafi, specie del comune capoluogo. • In ogni caso (art. 3 del DPR 445/2000) la questura non certifica gli status familiari, li indica; mentre l’anagrafe li certifica. • I Consolati, quando concedono il visto, anche per ricongiungimento familiare, non si comportano tutti allo stesso modo … In questa materia si dovrebbe presumere una subordinazione della questura all’anagrafe e non viceversa. I consolati devono “collaborare”...

  14. Ferrara, 30 settembre 2005 Quale rapporto tra il contenuto degli atti di stato civile e l’anagrafe ? Es. HAMED Alì e ISUFI Selima hanno un figlio, Alì va a fare l’atto di nascita e dichiara di: essere coniugato con Selima e che la stessa è nata il 24-08-1974. L’Ufficiale d’anagrafe ha verificato, con documenti tradotti e legalizzati dal nostro consolato, che la sig.ra Selima è nubile ed è nata il 14-08-1974 …

  15. Ferrara, 30 settembre 2005 Quale rapporto tra il contenuto degli atti di stato civile e l’anagrafe ? • In questo contesto, gli atti di stato civile, che solitamente si risolvono in un verbale di resa dichiarazione, possono contenere autocertificazioni degli stranieri in generale e degli extracomunitari in particolare ? No, il DPR 445/2000 vale anche per lo Stato Civile … • Dato che gli atti di stato civile fanno prova fino a querela di falso, possono condizionare, con il loro contenuto, anche altre registrazioni desunte da documenti tradotti e legalizzati ? No, gli atti di stato civile, se difformi, vanno rettificati nel senso degli atti anagrafici

  16. Ferrara, 30 settembre 2005 In realtà ci sarebbe un’altra soluzione, molto più semplice e coerente con il resto dell’ordinamento. Gli status famigliari degli stranieri entrano nell’AP5 solo su comunicazione dello Stato Civile, come per i cittadini Italiani. Es. Pasquini Agostino è coniugato, non perché ha portato un atto tradotto e legalizzato all’ufficiale d’anagrafe, ma perché l’ufficiale di stato civile ha trascritto il suo matrimonio e lo ha comunicato all’ufficiale d’anagrafe…

  17. Ferrara, 30 settembre 2005 Criteri di collegamento normativo tra “status” acquisiti all’estero e loro efficacia in Italia Art. 19 (Trascrizioni) DPR 3-11-2000, n.396 1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. 2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. 3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.

  18. Ferrara, 30 settembre 2005 Criteri di collegamento normativo tra “status” acquisiti all’estero e loro efficacia in Italia Circ. Min. dell'interno 26/3/2001 n. 2; in G.U. 4/4/2001 n. 79 [… le trascrizioni di cui all’art. 19] hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero . Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica [Art. 18 = Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.]. [segue]

  19. Ferrara, 30 settembre 2005 [continua dalla dia precedente] Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni[Art. 33, DPR 223/1989 e Art. 22 L.241/1990 ???]. La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti […].

  20. Ferrara, 30 settembre 2005 Riepilogando: • La potestà “certificatoria piena” dell’Anagrafe vale anche nei confronti degli stranieri ? • I dati che obbligatoriamente vanno inseriti nell’AP5 per gli italiani, lo devono essere anche per gli stranieri ? • Se sì, si acquisiscono certificati tradotti, legalizzati e credibili, opppure … ? • Perché non rendere pienamente operativo l’art. 19 dell’OSC equiparando così gli stranieri agli italiani ? • L’ordine pubblico, rispetto all’anagrafe è operante, oppure è prevalente l’aspetto statistico ?

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