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Rischio chimico

Rischio chimico. Definizione di agente chimico e rischio chimico   . Agente chimico : Tutti i prodotti chimici utilizzati durante il turno di lavoro anche se non potenzialmente dannosi per la salute. Rischio chimico:

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Rischio chimico

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Presentation Transcript


  1. Rischio chimico

  2. Definizione di agente chimico e rischio chimico    Agente chimico: Tutti i prodotti chimici utilizzati durante il turno di lavoro anche se non potenzialmente dannosi per la salute. Rischio chimico: Rischio connesso all’utilizzo ed alla manipolazione di agenti chimici pericolosi. pericolo di incendio e/o esplosione pericolo di contatto con sostanze corrosive   pericoli di intossicazione o asfissia ►PER LA SICUREZZA pericolo d’inalazione e/o contatto con sostanze nocive che possono provocare effetti irreversibili ►PER LA SALUTE

  3. Al puzzle dell’esposizione professionale... ?

  4. … occorre trovare una SOLUZIONE ! !

  5. Normativa

  6. Il Dlgs 25/2002 costituisce recepimento della Direttiva 98/24/CE che è una ulteriore emanazione della Direttiva 89/391 CE o Direttiva Quadro Il Dlgs 25/2002 viene aggiunto per intero al Dlgs 626/94 con l’inserimento del Titolo VII bis e degli articoli da 72 bis a 72 ter decies e di 4 nuovi allegati (VIII ter – VIII sexties)

  7. Principali riferimenti normativi preesistenti al D.Lgs. 25/2002 e le MODIFICHE DA ESSO INTRODOTTE INTRODOTTE ... D.P.R. 303/56 NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO ABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche” (Allegato all’articolo 33 del Decreto) D.Lgs. 277/91 ABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti chimici) D.Lgs. 626/94 s.m.i. INTRODUZIONE del Titolo VII-bis: “PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”

  8. Campo di applicazione D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25: Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Sono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli AGENTI CHIMICIpresenti durante il lavoro a qualunque titolo (impiego, deposito, trasporto, etc.) o che a qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no.

  9. Le norme sugli agenti chimici pericolosi non si applicano a: • Materiali radioattivi (D.Lgs. 230/1995, D.Lgs. 187/2000, D.Lgs. 241/2000) • Amianto (D.Lgs. 277 del 1991, L. 257/1992, D.M. 156/1994 D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257 ) • Sostanze Cancerogene (Titolo VII del D.Lgs. 626/1994, mod. D.Lgs. 66/2000)

  10. Definizioni AGENTI CHIMICI “sono tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza.” I requisiti indicati al Titolo VII bis siapplicano in presenza di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI che sono le sostanze della cosiddetta “Normativa di prodotto” vigente in materia di immissione sul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi: D.Lgs. 52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. 285/98 D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - XXVII° adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

  11. Definizioni • Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche gli agenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa: • delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche • E • delle modalità con cui sono utilizzati e presenti sul luogo di lavoro (ad es. fumi generati durante l’attività di saldatura, nei processi di combustione,nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell’impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, etc.).

  12. Definizioni Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici per cui, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuto all’individuazione di un VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che normalmente NON SONO agenti chimici pericolosi, ma che liberando monomeri od altre sostanze pericolose nel processo lavorativo, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche. Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre tessili aerodisperse durante alcuni processi di lavorazione. Ad esempio il cotone polvere, grezzo che ha un valore limite di esposizione professionale stabilito da ACGIH.

  13. Altre definizioni

  14. Definizioni (D. Lgs. 52/97- Art. 2.1) gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità del prodotto e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze. SOSTANZE PREPARATI

  15. Altre definizioni Agenti mutageni D.Lgs 626/1994, Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI • una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D. Lgs. 52/1997 e successive modifiche; • 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/1997 e 285/1998. QUALSIASI SOSTANZA IN GRADO DI DETERMINARE MODIFICAZIONI DI UNO O PIÙ GENI, A VOLTE ANCHE DI VOLUMINOSO SEGMENTO DI CROMOSOMA

  16. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII del D.Lgs 626/94, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII (elenco di sostanze, preparati e processi) Altre definizioni Agenti cancerogeni per es.: • I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,nel catrame o nella pece di carbone. • Lavori che espongono alle polveri,fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. • Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. QUALSIASI SOSTANZA CHE PUÒ DETERMINARE UN AUMENTO DEL NUMERO DI TUMORI

  17. Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento Altre definizioni Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-quater;

  18. Concentrazione di un agente chimico o sue eventuali trasformazioni (metabolismo) in un mezzo biologico (principalmente urina) o una variazione biochimica reversibile caratteristica indotta. È indicativo dell’assorbimento di una sostanza nell’organismo Altre definizioni Indicatori biologici di esposizione (ibe) Gli IBE non devono essere utilizzati per misurare gli affetti avversi e tanto meno per la diagnosi di malattia professionale. La maggior parte degli IBE è basata sulla correlazione diretta con i T.L.V.

  19. MONITORAGGIO BIOLOGICO: Rappresenta uno strumento per stimare nel tempo l’esposizione e il rischio per la salute dei lavoratori. Consiste nella misura della concentrazione di un agente chimico o sue eventuali trasformazioni (metabolismo) in un mezzo biologico (principalmente urina) o una variazione biochimica reversibile caratteristica indotta. Altre definizioni Valore Limite Biologico (V.L.B.): Il limite del relativo agente,di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico.

  20. DEFINIZIONE Si riferiscono alle concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche e indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute. I TLV sono sviluppati per proteggere i lavoratori, che usualmente sono adulti. TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia in ambiente di lavoro TIPI DI TLV: • Media ponderata nel tempo (TWA) • Limite per breve tempo di esposizione (STEL) • Valore “tetto” (CEILING) Se uno qualsiasi dei tre TLV è superato, si presume esista un rischio potenziale e tale rischio sia consistente.

  21. A) MEDIA PONDERATA NEL TEMPO (TWA): Concentrazione media ponderata nel tempo (mg/m3 o ppm), su una giornata lavorativa (8 ore/giorno e 40 ore settimanali), alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia in ambiente di lavoro TLV-TWA Calcolo del Limite Esposizione = concentrazione x tempo esposizione 8 Esposizione = 10 ppm. X 4 ore= 5 ppm. 8 TLV-TWA- LIMITI DI ESCURSIONE- Le escursioni per limiti di breve durata possono superare un valore pari a 3 volte il TLV-TWA per non più di 30 minuti complessivi durante la giornata lavorativa e,in nessun caso, un valore pari a 5 volte il TLV-TWA, sempre presunto che il TLV-TWA (complessivo) non venga superato.

  22. B) TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) Limite di esposizione di breve durata che rappresenta la concentrazione media ponderata su un periodo di 15 minuti che non deve essere superata anche se il TWA sulle otto ore non supera il valore TLV-TWA. TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia in ambiente di lavoro Il TLV-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo senza che insorgono: 1. Irritazione 2. Danno cronico o irreversibile del tessuto 3. Effetti tossici dose-risposta 4. Riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le possibilità di infortunio o influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa, sempre nel presupposto che il TLV-TWA non venga superato Esposizioni a concentrazioni comprese fra il TLV-TWA e il TLV-STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi più di 4 volte al giorno: fra esposizioni successive a concentrazioni comprese fra il TLV-TWA e il TLV-STEL, devono intercorrere almeno 60 minuti.

  23. C) VALORE “TETTO” (CEILING) Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia in ambiente di lavoro MISCELE - CALCOLO- Esposizione1+ Esposizione2+ …..+esposizione3 <=1 TLV1 TLV2 TLV3

  24. Valutazione del rischio

  25. La valutazione dei rischi Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti: INDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e VALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Ciò significa procedere “preliminarmente” alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una LISTA COMPLETA di tutte le sostanze e preparati utilizzati o detenuti a qualunque titolo nonché identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusioni o tempra dei metalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.

  26. Valutazione del rischio FASE PRELIMINARE • Si svolge “a tavolino” con l’intervento di figure quali: • datore di lavoro; • R.S.P.P. e/o igienista industriale; • Medico Competente; • R.L.S.; • responsabile del personale, ecc. (numero e competenza dei partecipanti sono in funzione di dimensioni ed organizzazione del lavoro).

  27. Valutazione del rischio FASE PRELIMINARE Le informazioni da reperire e le fonti da consultare dati del registro degli infortuni e risultati della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico; • risultati di pregresse indagini di igiene industriale; • verbali delle ispezioni degli organi di vigilanza; • descrizione del ciclo tecnologico e schema dei reparti; • schede di sicurezza delle materie prime utilizzate; • informazioni sui prodotti intermedi e sui prodotti finiti; • schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti e tempi di funzionamento; • procedure di lavoro e programmi di manutenzione; • individuazione degli esposti per gruppi omogenei; • disponibilità di sistemi di prevenzione ambientale e dei DPI.

  28. Valutazione del rischio • Alla fase preliminare deve seguire un SOPRALLUOGO nei reparti produttivi per un riscontro diretto ed una verifica delle informazioni acquisite. La verifica può riguardare sia l’effettiva presenza di un agente di rischio, sia l’evidenziazione di agenti di rischio non immediatamente ipotizzabili, sia le ipotesi di generazione, emissione, propagazione e contatto. Alla fase di analisi preliminare segue una analisi dettagliata del rischio per stimarlo in termini quali-quantitativi e stabilire le priorità di intervento.

  29. Valutazione del rischio MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO per la quantificazione dell’esposizione è necessario nei casi esplicitamente previsti dalle norme (D.Lgs. 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs. 25/02) Prevede il ricorso a misure di igiene industriale per la valutazione dell’esposizione. Un approccio di tale tipo: è opportuno nei casi dubbi o controversi o per esposizione a sostanze di elevata tossicità intrinseca o in grado di provocare danni alla salute anche se presenti a basse dosi

  30. La valutazione dei rischi • Occorre determinare: • quantità • luogo e modalità d’uso dell’agente • proprietà pericolose dell’agente (frasi R) • le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZA • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione • eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza (monitoraggi ambientali) • misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione) • stime qualitative • i valori limite professionali e/o biologici dell’agente, se esistenti • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate • le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria

  31. Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri indicati, è possibile includere la “…giustificazione che la natura e l’entità dei rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”. La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni ambientali) ma NON LO ESONERA dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione e altresì gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del rischio moderato. Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIO MODERATO e quando il processo valutativo indica il non superamento di tale soglia di rischio, il Datore di Lavoro può non applicare le specifiche norme di prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.

  32. Viceversa può essere necessario sviluppare una dettagliata valutazione del rischio attraverso: • misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) • algoritmi o modelli per stime di rischio • N.B. l’articolo 72-terdecies prevede l’emanazione di un Decreto Ministeriale per l’individuazione del rischio moderato e che, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal DATORE di LAVORO.

  33. IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI: inventario sostanze, processi lavorativi, schede sicurezza VALUTAZIONE PRELIMINARE dei RISCHI: proprietà pericolose sostanze, quantità utilizzata, misure protettive in atto, valori limite, esiti Sorv. San., livelli esposizione VALUTAZIONE APPROFONDITA del RISCHIO e MISURAZIONI GIUSTIFICA-ZIONE RISCHIO MODERATO NO SI IL RISCHIO VALUTATO è DA CONSIDERARSI “MOLTO BASSO”? IL RISULTATO della VALUTAZIONE è BASSO e CONSENTE LA CLASSIFICAZIONE di RISCHIO MODERATO SI RISCHIO SUPERIORE al “MODERATO” si applicano: misure specifiche e di emergenza, Sorveglianza Sanitaria, cartellonistica di rischio NO

  34. Schema logico Valutazione preliminare dei rischi Adozione misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Il rischio è moderato? no Valutazione dei rischi dettagliata Misure specifiche di prevenzione e protezione si Disposizioni in caso di incidente o di emergenze Predisposizione del DVR Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione per i lavoratori È dimostrabile altrimenti il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza si Valutazione periodica Monitoraggio periodico degli agenti chimici negli ambienti di lavoro no

  35. … Rischio moderato

  36. La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO 1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri Paesi UE il termine è stato univocamente definitivo come rischio BASSO: geringfigiges (D), leve (SP), slight (GB),faible (F), baixio (P), micro (GR) o irrilevante 2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti 3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità del materiale o dell’agente chimico pericoloso e per l’efficacia delle misure preventive adottate, o per il carattere occasionale del lavoro insalubre “possa fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori”

  37. La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO 4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO, quei luoghi o parte di essi in cui vi sono scarse possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di sostanze a basso tasso d’infiammabilità e bassa probabilità di propagazione. I luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso non richiedono redazione del piano d’emergenza. Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l’introduzione della 98/24 CE appare logico associare il RISCHIO MODERATO alla dizione “rischio irrilevante per la salute”.Quindi può essere ritenuto ragionevole definire il RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs.25 come la soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.

  38. Differenza nella definizione di RISCHIO MODERATO fra la Direttiva 98/24/CE e il D.Lgs.25/02 Direttiva 98/24 il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal parametro quantità dell’agente chimico Decreto 25 • I parametri presi in considerazione sono: • tipo e quantità dell’agente chimico • modalità e frequenza di esposizione all’agente chimico

  39. La determinazione del rischio moderato L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha previsto un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e per la determinazione del rischio moderato. Sulla base delle conclusioni del Comitato, il Governo dovrebbe emanare il Decreto che stabilisce le modalità di individuazione del cosiddetto RISCHIO MODERATO

  40. La determinazione del rischio moderato Il recepimento della 98/24 e la seguente istituzione del titolo VII-bis ha confermato che, in presenza di rischio chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei lavoratori debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazioneb) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione c) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere espostid) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione e) misure igieniche adeguatef) riduzione al minimo della quantità di agenti presentig) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti

  41. La determinazione del rischio moderato Il datore di lavoro dopo aver eseguito la fase di identificazione dei pericoli deve intraprendere la fase di valutazione del rischio (con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. 626/94) Nella valutazione dei rischi, come detto, è possibile includere la “…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.

  42. La determinazione del rischio moderato Si identifica così un primo “passaggio” del processo che prevede che quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettono, sia possibile terminare il processo di valutazione dei rischi (che comunque deve contenere quanto previsto dagli artt.72-quater c. 1, e 72-quinques c.1) La giustificazione consente al datore di lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (es. misurazioni ambientali) MA non lo esonera dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione

  43. La determinazione del rischio moderato Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all’Allegato VIII-sexies. Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si stanno considerando le seguenti ipotesi per la determinazione del rischio moderato: • il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad 1/10 del valore limite • su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad ¼ del valore limite.

  44. La determinazione del rischio moderato Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che quantomeno tali valori fissino la soglia al di sopra della quale si DEVE classificare il RISCHIO NON MODERATO per inalazione di un agente chimico VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE. modelli o algoritmi per la valutazione del rischio che permettano, attraverso un giudizio sintetico finale , di inserire il risultato delle valutazioni in classi

  45. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO da AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ad USO delle PICCOLE e MEDIE IMPRESE (Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia- Veneto- Piemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche) In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.

  46. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO • Assume importanza nella costruzione di un algoritmo: • l'individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio • l'individuazione del "peso" dei fattori di compensazione nei confronti del rischio • l'individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ...) • l'individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto...).

  47. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto: R=P x E dove Prappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato (in questo modello identificato con le frasi di rischio R della classificazione ex Direttiva 67/548/CEE s.m.) mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

  48. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO • È possibile, per esempio, calcolare un rischio R per esposizione • inalatoria (Rinal) • cutanea (Rcute) • cumulativa (Rcum) Gli intervalli di variazione di R sono: 0.1 ≤Rinal ≤ 100 1 ≤ Rcute ≤ 100 1 ≤ Rcum ≤ 141

  49. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

  50. ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO Modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente chimico. Criteri per l'identificazione dell’indice P (pericolosità) il metodo si basa sulla classificazione CEE Direttiva 67/548) dove i rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo (Frasi R). Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R (singola o combinata) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.

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