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LA SCIA SANITARIA NELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI

LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DPR 160/2010: BILANCIO E PROSPETTIVE A 18 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE. LA SCIA SANITARIA NELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI Dott. ssa Silvana Pitrolo SIAN Dott. ssa Angela Maria Allegra SIAV B ASL NO. Novara, 5 settembre 2013.

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LA SCIA SANITARIA NELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI

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  1. LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DPR 160/2010: BILANCIO E PROSPETTIVE A 18 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE. LA SCIA SANITARIA NELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI Dott. ssa Silvana Pitrolo SIAN Dott. ssa Angela Maria Allegra SIAV B ASL NO Novara, 5 settembre 2013 A.S.L. NO Azienda Sanitaria Locale di Novara

  2. DISPOSIZIONI NORMATIVE Il D. L. n. 78 del 31.5.2010, così come convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.7.2010, ha riformulato l’art. 19 della Legge n. 241/1990 introducendo l’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso … è sostituito da una segnalazione dell’interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima. La SCIA ha effetto immediato: l’attività può essere iniziata dal giorno stesso della presentazione della segnalazione all’Amministrazione competente.

  3. D. P. R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” • Ha stabilito che: • lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e' individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; i SUAP possono essere gestiti da Comuni singoli, da Comuni associati o dalle CCIAA delegate dai Comuni; • le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati devono essere presentati, in modalità telematica (tramite PEC), al SUAP che diventa l’interfaccia tra il richiedente e la Pubblica Amministrazione.

  4. Compiti del SUAP • verifica la completezza formale della documentazione presentata • rilascia, sempre per via telematica, la ricevuta all'utente • provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (le quali adotteranno modalità telematiche di ricevimento e trasmissione, anche di eventuali richieste aggiuntive) • L’elenco dei SUAP della Regione Piemonte è consultabile sul sito www.impresainungiorno.gov.it

  5. REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI Le registrazioni delle imprese alimentari, ai sensi della nuova normativa, sono considerate SCIA in quanto non prevedono, per la conclusione del procedimento, l’accertamento di requisiti.

  6. REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI La Regione Piemonte, al fine di dare piena applicazione al D.P.R. n. 160/2010, ha ridefinito, con la D. G. R. n. 16-4910 del 14.11.2012 e con D. D. n. 799 del 15.11.2012 (revisione modulistica), le disposizioni precedentemente approvate con D. G. R. n. 21-1278 del 23.12.2010 in merito alle procedure di notifica delle imprese alimentari, ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004.

  7. REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI Ogni nuova impresa alimentare può iniziare immediatamente l’attività dopo aver trasmesso notifica, per il tramite del SUAP, all’ASL territorialmente competente, a condizione di essere in regola con la regolamentazione edilizia/commerciale del proprio Comune e autodichiarando di possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la tipologia di attività che si intende esercitare.

  8. AMBITO DI APPLICAZIONE Allegato A - D.G.R. 16-4910 • Stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004 • Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004 • Stabilimenti riconosciuti ai sensi del RegolamentoCE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari

  9. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. (stabilimento : ogni singola unità dell’impresa alimentare)

  10. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA • La produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato all’art. 5, comma 2; • la produzionee/o la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio di alimenti in sede fissa e/o su aree pubbliche; • il trasporto ed il magazzinaggio; • l’attività di preparazione ai fini della somministrazione e la mera somministrazione di alimenti (compresi gli agriturismi); • la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, secondo quanto stabilito all’art. 9; • l’attività di affittacameree bed & breakfast con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale.

  11. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Pollame e lagomorfi • la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellati nell’azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 Unità Bovine Equivalenti (UBE)/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) per la fornitura da parte del produttore, direttamente: • al consumatore finale, su sua richiesta; • a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell’ambito del territorio della Provincia in cui insiste l’azienda agricola o nel territorio delle Province contermini

  12. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Latte, formaggi e altri prodotti di O.A. • la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria, anche tramite distributori automatici. L’attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica se l’azienda è già registrata per la produzione di latte • la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte): - per la cessione diretta al consumatore finale; - per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale

  13. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Selvaggina cacciata • l’attività di commercio da parte di coloro che effettuano l’attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per “persona formata”, così come previsto dalla D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011 (Requisiti per la commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale, che forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della selvaggina”. ) • il “centro di sosta” adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata, in attesa di conferimento al “centro di lavorazione della selvaggina”, come da D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011; • i locali adibiti alla lavorazione della selvaggina selvatica cacciata, anche se annessi ad altra attività già notificata ai fini della registrazione, che devono essere registrati ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004

  14. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Abitazioni private, congelamento, bonifica • la preparazione di alimenti in abitazioni private ai fini della loro commercializzazione deve essere notificata, come previsto nella nota del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria n. 19232/DB 20.17 del 10.7.2012 • l’attività di congelamento finalizzata alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), in quanto “operazione significativa” ai fini della conservazione del prodotto • il trattamento preventivo del pesce o delle preparazioni a base di pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo presso la propria attività(nota MinSan. Prot. 4379-P del 17/02/2011)

  15. SOGGETTI AD OBBLIGO DI NOTIFICA Intermediari commerciali • le imprese che sono «intermediari commerciali»,ovvero si occupano della movimentazione dei prodotti tra fornitori e dettaglianti, senza nessuna manipolazione e/o stoccaggio • L’unità da registrare è rappresentata dagli uffici dove sono conservati i documenti commerciali. Nota MinSan. N. 0041148-P-10/12/2012

  16. OBBLIGO DI NOTIFICA • Presenza, nell’ambito di una stessa struttura, di più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare • Svolgimento, da parte dello stesso soggetto/impresa, della stessa attività o attività collegate (es. produzione di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse; in questo caso la notifica deve essere fatta per ogni singolo insediamento.

  17. ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI NOTIFICA • La produzione primaria per uso domestico privato • la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato • i Gruppi di Acquisto Solidale formalmente costituiti (ONLUS) in quanto equiparati al “consumatore finale” • la fornitura diretta, occasionale e su richiesta, dipiccoli quantitatividi prodotti primaridal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale,nell’ambito della Provincia e delle Province contermini • Il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);

  18. ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI NOTIFICA • Congelamento o confezionamento sotto vuoto in esercizio di produzione al dettaglio • Tali attività rientrano nella responsabilità dell’OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. CE 852/2004, in particolare quando il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita al consumatore finale (semilavorato), ad eccezione dei prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi.

  19. MODALITA’ DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE Gli O.S.A. trasmettono la notifica delle imprese alimentari, che devono essere registrate ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, in forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente

  20. MODALITA’ DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE • Il SUAP, valutata la completezza della documentazione, provvede a trasmetterla per la registrazione: • all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche); • all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento

  21. VENDITA FUNGHI FRESCHI SPONTANEI La notifica può essere effettuata solo se l’esercente è stato riconosciuto idoneo da parte dell’ASL all’identificazione delle specie fungine commercializzate. Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art 2 del DPR 14.07.1995, n. 376, la SCIA relativa alla notifica sanitaria dovrà essere trasmessa da parte del SUAP anche al Comune e dovrà contenere il certificato di idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte di un’ASL, nonché l’All. 6 alla D.D. 534 del 06/08/2012 (BURP n. 35 del 30.08.2012).

  22. MODALITA’ DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE Nel caso di commercio di selvaggina selvatica cacciata correlata all’attività venatoria, la SCIA relativa alla notifica sanitaria dovrà essere trasmessa, da parte del SUAP, all’ASL nella quale ha sede il comune di residenza del cacciatore.

  23. MODALITA’ DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE Gli O.S.A. utilizzano la modulistica approvata con D. D. n. 799 del 15.11.2012, corredata dalla documentazione prevista. Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta. Nei casi di affitto dello stabilimento, dell’esercizio o dell’attività la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) chesvolge effettivamente l’attività. La ricevuta della posta elettronica certificata (PEC) inviata conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse e gli eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL, per via telematica, al SUAP e da questo trasmessi all’OSA.

  24. MODALITA’ DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE Le attività soggette a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 devono essere notificate, anche se effettuate in stabilimenti già assoggettati a riconoscimento (ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 oppure ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari), quando svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute

  25. REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO SU AREE PUBBLICHE La SCIA deve essere trasmessa, per il tramite del SUAP, prioritariamente all’ASL del territorio dove ha sede il laboratorio correlato all’attività IN ASSENZA MODALITA’ DI NOTIFICA all’ASL del territorio dove ha sede il deposito IN ASSENZA all’ASL del territorio dove ha sede legale l’impresa

  26. REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO SU AREE PUBBLICHE MODALITA’ DI NOTIFICA Nel caso in cui l’impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un depositoallocati in Comuni di ASL diverse, la notifica viene presentata al SUAP dove ha sede il laboratorio e il SUAP provvede a trasmettere la notifica ad entrambe le ASL per la registrazione.

  27. REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO SU AREE PUBBLICHE MODALITA’ DI NOTIFICA In assenza di laboratorio e di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà trasmessa al SUAP dove l’impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.

  28. COMUNICAZIONE DEI NEGOZI MOBILI Ogni impresa che opera su aree pubbliche è tenuta a comunicare ogni proprio negozio mobile utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che necessitano di condizionamento termico per la loro conservazione contestualmente alla prima notifica, o alle modifiche/integrazioni successive,all’ASL competente (All. 3), tramite il SUAP.

  29. NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO Campodi applicazione • imprese che effettuano il trasporto per conto terzi di prodotti alimentari • attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti

  30. COMUNICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI • Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto dei seguenti prodotti alimentari: • - sostanze alimentari sfuse • alimenti surgelati • carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati. • alimenti in regime di temperatura controllata • è tenuta a comunicareogni proprio automezzo utilizzato per tali trasporti (sono inclusi i contenitori di grandi dimensioni scarrabili), contestualmente alla prima notifica o riconoscimento, o alle modifiche/integrazioni successive, tramite il SUAP, all’ASL territorialmente competente sullo stabilimento (All. 2) Sia le imprese di trasporto conto terzi, che quelle diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un’operazione correlata al proprio stabilimento

  31. L’allevamento fornitore del latte deve essere registrato ai sensi del Reg. 852/2004. Per ogni erogatore deve essere effettuata la «comunicazione (All. 4) relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici, tramite SUAP, all’ASL competente sull’allevamento. Il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l’Azienda di produzione o delle Province contermini In caso di erogatori posizionati al di fuori dell’ASL competente sull’allevamento, è compito del SUAP trasmettere la comunicazione alle ASL competenti sull’allocazione delle macchine erogatrici.

  32. L’allevatore ha la facoltà di indicare il nominativo di un secondo allevatore, che conferirà il latte al suo posto in caso di non conformità. L’allevamento «supplente» deve essere localizzato nella medesima Asl del primo titolare, deve essere registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004, e prima di iniziare il conferimento deve trasmettere, tramite SUAP, all’ASL competente sul proprio allevamento, la comunicazione per ogni erogatore a cui intende subentrare.

  33. AGGIORNAMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE apertura NOTIFICA cessazione variazione di titolarità Variazioni significative (tipologia di attività, modifiche strutturali)

  34. AGGIORNAMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE LA NOTIFICA È EFFETTUATA DAL NUOVO TITOLARE CESSIONE ATTIVITÀ ANCHE SENZA VARIAZIONI DELLE TIPOLOGIE PRODUTTIVE, COMPORTA L’OBBLIGO DI UNA NUOVA NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SPOSTAMENTO IN ALTRA SEDE STABILIMENTO REGISTRATO

  35. Competenze dei Servizi ASL Ricevere, attraverso il SUAP, le SCIA e le comunicazioni; richiedere all’operatore del settore alimentare, tramite il SUAP, le informazioni mancanti; effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte.

  36. Attività a competenza mista SIAN – SIAV B (diritti di registrazione) Competenza Servizio Igiene Alimenti 1. Stabilimento di produzione alimenti con vendita prevalente all’ingrosso,con prevalenza di alimenti di origine vegetale. 2. Laboratorio con annessa o correlata vendita al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche con prevalenza di alimenti di origine vegetale incluse gelaterie annesse a bar. 3. Depositi e distribuzione all’ingrosso di alimenti di origine animale e non animale, con prevalenza di alimenti di origine vegetale. 4. Commercio al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche con attività prevalente di vendita di generi alimentari diversi da carne/pesce.

  37. Attività a competenza mista SIAN – SIAV B (diritti di registrazione) Competenza Servizio Veterinario 5. Stabilimento di produzione alimenti con vendita prevalente all’ingrosso, con prevalenza di alimenti di origine animale. 6. Laboratorio con annessa o correlata vendita al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche con prevalenza di alimenti di origine animale incluse gelaterie non annesse a bar. 7. Depositi e distribuzione all’ingrosso di alimenti di origine animale e non animale, con prevalenza di alimenti di origine animale. 8. Commercio al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche con attività prevalente di vendita carni/pesce.

  38. Attività a competenza mista SIAN – SIAV B (diritti di registrazione) Ad eccezione degli esercizi di vicinato per i quali vale quanto sopra specificato ai punti 4 e 8, per le medie strutture, grandi strutture/supermercati, ipermercati, il pagamento dei diritti di registrazione spetta al SIAN.

  39. Attività di controllo ufficiale Ogni intervento di controllo da parte dell’ASL sull’attività dell’impresa alimentare registrata rientra nell’ambito del controllo ufficiale. In caso di rilievo di non conformità, l’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall’art. 54 del Regolamento (CE) 882/2004. In caso di false dichiarazioni si applicherà quanto previsto dal DPR 445 del 28.12.2000

  40. Attività di controllo ufficiale Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori, ovvero in assenza dei fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL comunica l’esito del sopralluogo al titolare dell’impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell’attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. In caso di mancata risoluzione, l’ASL può procedere alla revoca della registrazione dell’impresa. La sospensione totale o parziale dell’attività, nonché la revoca del provvedimento, é comunicata dall’ASL al Comune e all’OSA per il tramite del SUAP.

  41. IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ SOGGETTE A RICONOSCIMENTO E ATTIVITÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE • Presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste dalla specifica Determinazione della Direzione di Sanità regionale relativa al Reg. CE/853/04 2) notificano l’inizio delle attività soggette alla sola registrazione

  42. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi Le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo), per il tramite del SUAP, all’ASL territorialmente competente. L’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua, entro 30 giorni, un sopralluogo ispettivo per accertare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti.

  43. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte La Regione emetterà l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmesso, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

  44. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi • Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA • Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa, tramite il SUAP, all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo • Se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato • Se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  45. PROBLEMI APPLICATIVI Mancato recupero delle richieste di integrazioni nel caso di Comuni in delega alla Camera di Commercio con conseguente mancata trasmissione agli O.S.A. interessati. Documentazione incompleta o non correttamente compilata. Supporto informatico inadeguato (file illeggibili o danneggiati e programmi non adatti). Trasmissione, da parte dei SUAP, anche della documentazione destinata ad altri Enti (atti notarili d’acquisto, licenze amministrative, ecc.). Mancata o ritardata trasmissione delle S.C.I.A. da parte dei Comuni in delega alla Camera di Commercio.

  46. http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimen/SIAN-Proge/PAGINE-ARE/NEWS--SCIA/Notifiche-/index.htmhttp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimen/SIAN-Proge/PAGINE-ARE/NEWS--SCIA/Notifiche-/index.htm

  47. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

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