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AVV. ANNA LAGONEGRO

ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO PALMANOVA 28 FEBBRAIO 2014 Il ruolo del geologo nella progettazione e realizzazione di opere ed interventi. Garantire la sicurezza dei cittadini ed i loro investimenti. AVV. ANNA LAGONEGRO. ART. 3 OGGETTO DELLA PROFESSIONE:

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  1. ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGOPALMANOVA 28 FEBBRAIO 2014Il ruolo del geologo nella progettazione e realizzazione di opere ed interventi. Garantire la sicurezza dei cittadini ed i loro investimenti AVV. ANNA LAGONEGRO

  2. ART. 3 OGGETTO DELLA PROFESSIONE: Formano oggetto dell'attività professionale del geologo: L’esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo; le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino; le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; le indagini geologiche anche nel campo agrario; le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti. L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti. RICONOSCIMENTO FIGURA PROFESSIONALELEGGE ISTITUTIVA DELL’ORDINE LEGGE 3.02.1963 N° 112 DISPOSIZIONI PER LATUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DIGEOLOGO

  3. D.M. 18.11.1971 e S.M.I. TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI RICOGNIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA INDAGINI E RELAZIONE GEOTECNICA ATTIVITA’ ESTRATTIVE IDROGEOLOGIA CARTOGRAFIA RICERCA IDROCARBURI E GEOTERMIA

  4. D.M. 31.10.2013, n° 143 c.d. PARAMETRI BIS D.L. n° 1/2012 (conv. Legge 27.12.2012) abrogazione delle tariffe con conseguente privazione per le stazioni appaltanti di riferimenti certi per calcolare gli importi dei compensi professionali e per determinare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. Decreto Sviluppo 83/2012: “soluzione ponte” → le tariffe abrogate possono continuare ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuovi parametri solo per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e per l’individuazione delle prestazioni professionali.

  5. Il D.M. 31.10.2013, n° 143 conclude il lungo periodo di incertezza e confusione generato dall’abrogazione delle tariffe professionali stabilendo nuovamente criteri oggettivi per la determinazione da parte delle stazioni appaltanti degli importi da porre a base d’asta nelle procedure di aggiudicazione degli incarichi per l’affidamento di servizi professionali attinenti la progettazione.

  6. Primi effetti del D.M. 143/2013 per i geologi Omogeneità dei criteri per definire l’importo a base d’asta dei servizi di geologia così superando le incertezze di applicazione di norme tariffarie differenti. Possibilità di determinare i corrispettivi per prestazioni non contemplate nel D.M. 18.11.1971 (prestazioni nel campo ambientale).

  7. Criteri per compensare le prestazioni del geologo in materia di pianificazione urbanistica e pianificazione geoambientali e più in generale di difesa del suolo con compensi legati, come per i progettisti del piano, al numero degli abitanti e/o al valore dell’opera (rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo).

  8. Determinazione dei compensi per le funzioni di direttore operativo svolte dal geologo in fase di esecuzione delle opere con l’individuazione di una specifica categoria di prestazioni (ufficio direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo → geologo→ art. 149 D.P.R. 207/2010: “gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali”.

  9. D. LGS. 19.11.1999 N° 528 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO AD ASSUMERE IL COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI Competenza confermata dal D. Lgs. 9.04.2008, n° 81 ove, all’art. 98, si prevede che il laureato in scienze geologiche, ovvero il laureato in scienze e tecnologie geologiche, possa svolgere tale funzione.

  10. D.P.R. 21.12.1999 N° 554 Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n° 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e s.m.i. HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA DI COLLAUDO, COMPETENZA CONFERMATA DAL NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE APPALTI DI CUI ALL’ART. 216 D.P.R. 207/2010

  11. LEGGE FINANZIARIA 2001 LEGGE 23.12.2000 N° 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO PER LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

  12. DELIBERAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 14.03.2001 MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000, PROT. N° 002/CN/ALBO, RECANTE CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLA CATEGORIA 10: BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO L'ART. 1 DELLA DELIBERAZIONE PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE SMALTISCONO AMIANTO (ARTICOLO 1: AI DIPLOMI DI LAUREA PREVISTI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10 DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000, PROTOCOLLO N. 002/CN/ALBO È AGGIUNTO IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE)

  13. DELIBERAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 12 DICEMBRE 2001 CRITERI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NELLA CATEGORIA 9: BONIFICA DEI SITI ALL'ART. 2, CON RICHIAMO ALL'ALLEGATO "F" SI PREVEDE CHE IL GEOLOGO POSSA ASSUMERE LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI BONIFICA DEI SITI DEGRADATI ED INQUINATI

  14. D.P.R. 5.06.2001 N° 328 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHÉ DELLA DISCIPLINA DEI RELATIVI ORDINAMENTI RICOGNIZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE ASSEGNATE AL GEOLOGO DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E CONFERMATE NEL TEMPO DALLA GIURISPRUDENZA

  15. ART. 41 D.P.R. 328/2001 FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, RESTANDO IMMUTATE LE RISERVE E ATTRIBUZIONI GIÀ STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA, OLTRE ALLE ATTIVITÀ INDICATE NEL COMMA 2, IN PARTICOLARE LE ATTIVITÀ IMPLICANTI ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E DI COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE, NONCHÉ LE COMPETENZE IN MATERIA DI ANALISI, GESTIONE, SINTESI ED ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ, ANCHE MEDIANTE L'USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE O SPERIMENTALI: A) IL RILEVAMENTO E LA ELABORAZIONE DI CARTOGAFIE GEOLOGICHE, TEMATICHE, SPECIALISTICHE E DERIVATE, IL TELERILEVAMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI, ANCHE RAPPRESENTATE A MEZZO «GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM» (GIS); B) L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE E AMBIENTALI; L'ANALISI, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI E AMBIENTALI CON RELATIVA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI CARTOGRAFICI SPECIFICI, LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI, COMPRESO L'EVENTUALE RELATIVO COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICO GESTIONALI;

  16. C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO ANCHE CON METODI GEOFISICI; LE INDAGINI E CONSULENZE GEOLOGICHE AI FINI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO; LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI, FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA; D) IL REPERIMENTO, LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE GEORISORSE, COMPRESE QUELLE IDRICHE, E DEI GEOMATERIALI D'INTERESSE INDUSTRIALE E COMMERCIALE COMPRESA LA RELATIVA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI; L'ANALISI, LA GESTIONE E IL RECUPERO DEI SITI ESTRATTIVI DIMESSI; E) LE INDAGINI E LA RELAZIONE GEOTECNICA; F) LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL DEGRADO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI, E LE ATTIVITÀ GEOLOGICHE RELATIVE ALLA LORO CONSERVAZIONE;

  17. G) LA GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI GEOAMBIENTALI COMPRESO QUELLO SISMICO, CON LE RELATIVE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE; L'ANALISI E LA MODELLAZIONE DEI SISTEMI RELATIVI AI PROCESSI GEOAMBIENTALI E LA COSTRUZIONE DEGLI STRUMENTI GEOLOGICI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AMBIENTALE DELLE GEORISORSE E LE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA, NONCHÉ PER LA TUTELA, LA GESTIONE E ILRECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI; LA GESTIONE DEI PREDETTI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E IL COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICO- GESTIONALI; H) GLI STUDI D'IMPATTO AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; I) RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI, OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E LA DINAMICA DEI LITORALI; IL TELERILEVAMENTO E I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT); L) LE ANALISI, LA CARATTERIZZAZIONE FISICOMECCANICA E LA CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI GEOLOGICI;

  18. M) LE INDAGINI GEOPEDOLOGICHE E LE RELATIVE ELABORAZIONI FINALIZZATE AVALUTAZIONI DI USO DEL TERRITORIO; N) LE ANALISI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOCHIMICHE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI RELATIVE ALLAE SPOSIZIONE E VULNERABILITÀ A FATTORI INQUINANTI E AI RISCHI CONSEGUENTI; L'INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI; O) IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; P) LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE IN TUTTE LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO, IN SOTTERRANEO, IN MARE; Q) LE INDAGINI E RICERCHE PALEONTOLOGICHE, PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE, SEDIMENTOLOGICHE, GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOCHIMICHE; R) LA FUNZIONE DI DIRETTORE E GARANTE DI LABORATORI GEOTECNICI; S) LE ATTIVITÀ DI RICERCA.

  19. 2. FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE B, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, RESTANDO IMMUTATE LE RISERVE E ATTRIBUZIONI GIÀ STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI CAMPAGNA E DI LABORATORIO, CON METODI DIRETTI E INDIRETTI, QUALI: A) IL RILEVAMENTO E LA REDAZIONE DI CARTOGRAFIE GEOLOGICHE E TEMATICHE DI BASE ANCHE RAPPRESENTATE A MEZZO «GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM» (GIS); B) IL RILEVAMENTO DEGLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E AMBIENTALE AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEI RISCHI, COMPRESO L'EVENTUALE RELATIVO COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICO GESTIONALI; C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO ANCHE CON METODI GEOFISICI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO GEOLOGICA;

  20. D) IL REPERIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE GEORISORSE COMPRESE QUELLE IDRICHE; E) LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL DEGRADO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; F) I RILEVAMENTI GEOLOGICO TECNICI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE; G) GLI STUDI D'IMPATTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; H) I RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI, OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E LA DINAMICA DEI LITORALI; I) LE ANALISI DEI MATERIALI GEOLOGICI; L) LE ESECUZIONI DI INDAGINI GEOPEDOLOGICHE E LA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA; M) LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CON RIDOTTO NUMERO DI ADDETTI; N) LE INDAGINI E RICERCHE PALEONTOLOGICHE, PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE, SEDIMENTOLOGICHE, GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE.

  21. LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL GEOLOGO E’ ORMAI INSERITA AD OGNI LIVELLO DI PIANIFICAZIONE

  22. ESEMPI NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 11.08.2009, N° 16: “NORME PER LA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA E PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO”. Nel testo modificato dalla L.R. 19.05.2011, n° 6 a seguito di pronuncia di incostituzionalità. AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO VIENE DELINEATO SECONDO I GRADI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA (ART. 15).

  23. Ogni Comune nel recepire la classificazione regionale per il territorio di competenza deve acquisire uno studio comprensivo di relazione geologica, geologico-tecnica ed idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico idraulico e valanghivo.

  24. Anche ai fini dell’individuazione delle aree destinate all’edificazione o alle infrastrutture la normativa prevede la suddivisione del territorio in base alle situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo. La relazione geologica, così come gli altri elaborati costituenti lo studio effettuato dal Comune, è espressamente considerata parte integrante dello strumento di pianificazione comunale.

  25. E’ prevista una verifica di conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio regionale effettuato dal competente ufficio regionale. Con L.R. 21.12.2012, n° 26 è stato introdotto all’art. 15 il comma 6-bis secondo cui “la Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale”.

  26. La L.R. 16/2009 prevede poi, all’art. 16, l’acquisizione di parere geologico da parte della struttura regionale competente in materia, ai fini dell’adozione da parte dei Comuni dello strumento di pianificazione comunale e delle relative varianti. Il parere è volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.

  27. L.R. 21.10.2008, N° 12: “Integrazioni e modifiche alla L.R. n° 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”. La normativa prevede che lo strumento urbanistico generale debba considerare la totalità del territorio comunale e perseguire i seguenti obiettivi: lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano.

  28. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO: • LEGGE 8.07.1986, N° 349 - Ministero Ambiente (l’assetto del suolo è collocato al centro delle iniziative volte a proteggere l’ambiente in considerazione dell’interattività delle varie componenti ambientali). • LEGGE 18.05.1989, N° 183 (prevista attività di programmazione e pianificazione per assetto del suolo regime delle acque; Autorità di bacino; attività di prevenzione ed allerta bacino idrografico e piano di bacino come strumento dedicato di governo del territorio volto alla prevenzione dei rischi di calamità naturale ed alla valorizzazione e recupero di risorse naturali; rapporto di reciprocità con i normali strumenti di pianificazione territoriale). • D. LGS. 3.04.2006, N° 152 Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati Difesa del suolo e lotta alla desertificazione Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche Autorità di Bacino distrettuali Piani di bacino distrettuali con suddivisione del territorio in 8 distretti idrografici VIA SIA VAS Tutela dell’aria con riduzione delle immissioni in atmosfera

  29. NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUE DALLA c.d. LEGGE MERLI AL D. LGS. 16 MARZO 2009, N° 30 Relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento DIRETTIVE 2000/60/CE E 2007/60/CE SUI RISCHI DI ALLUVIONE: valutazione dei rischi di inondazione dei bacini idrografici con definizione delle zone inondabili e delle mappe dei rischi di inondazione. Redazione piani di gestione dei rischi

  30. NORMATIVA SISMICA Legge 2.02.1974, n° 64 (art. 13: obbligo di adozione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati previa verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio) D.M. 11.03.1988 O.P.C.M. 3274/2003 D.M. 14.01.2008 CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA MARZO 2009

  31. STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2 DIRETTIVA 2009/31/CE LEGGE 23.07.2009, N° 99 Ai fini dell’individuazione del sito dello stoccaggio geologico occorrono studi ed indagini. I geologi sono inoltre coinvolti nella progettazione e realizzazioni delle reti di adozione (c.d. “pipeline”) e dei manufatti afferenti allo stoccaggio attraverso l’acquisizione dei prescritti studi di indagini geologiche.

  32. GEOTERMIA D. LGS. 11.02.2010, N° 22 Il geologo attraverso la cartografia tematica definisce il potenziale geoenergetico di ciascuna area e attraverso specifici studi individua: metodi di utilizzo della risorsa geotermica; criteri di sostenibilità ambientale relativi alla progettazione ed all’esercizio degli impianti; criteri per il monitoraggio dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico post-operam. Fondamentali gli studi idrogeologici per la definizione dei rischi di danno ambientale delle falde idriche. La normativa prevede per la procedura di autorizzazione per l’installazione degli impianti l’acquisizione di cartografia e relazione geologica.

  33. LA COMPETENZA A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA ASSENZA DI RISERVA LEGISLATIVA

  34. LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE DI SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO, LO STUDIO DEI TIPI LITOLOGICI, DELLA STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO, DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DEL SOTTOSUOLO, ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, LITOTECNICI E FISICI NONCHE’ IL CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IL COMPORTAMENTO IN ASSENZA ED IN PRESENZA DELLE OPERE DEFINIZIONE DI RELAZIONEGEOLOGICAD. LGS. 163/2006

  35. DEFINIZIONE DI RELAZIONEGEOLOGICAD.P.R. 207/2010, ART. 26 LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE DI SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO, LO STUDIO DEI TIPI LITOLOGICI, DELLA STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO, DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO, ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, NONCHÉ IL CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA.

  36. ARTICOLO 26 D.P.R. 207/2010 NUOVA DEFIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA La nuova definizione di relazione geologica contenuta nel regolamento del Codice Appalti risulta diversa, più limitata e limitativa. Comporta l’acquisizione alla progettazione di un elaborato geologico tecnicamente incompiuto e comunque inadeguato a fornire le prescrizioni tecnico- geologiche necessarie al progettista per poter predisporre le varie fasi progettuali. Con l’applicazione della norma regolamentare si da luogo ad un illegittimo iato tra esame geologico ed attuazione tecnico-geologica della progettazione inibendo, inoltre, al geologo la parte più significativa e conclusiva della propria indagine consistente nella valutazione del comportamento del terreno in assenza ed in presenza delle opere, nella valutazione, cioè, del grado di interferenza di queste ultime con i naturali ed ineludibili processi geologico- evolutivi del suolo e del sottosuolo, direttamente incidenti, tra l’altro, anche sull’economia e sulla sicurezza delle opere stesse.

  37. PARERE ADUNANZA SECONDA SEZIONE CONSIGLIO DI STATO N° 164 DEL 25.03.1992 IL CONSIGLIO DI STATO, A SEGUITO DI UN’ARTICOLATA DISSERTAZIONE SULLA LEGGE 112/1963, ANCHE IN COMPARAZIONE CON LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI DI CUI ALLA LEGGE 24.06.1923 N° 1395 ED AL R.D. 23.10.1925, N° 2537, HA RICONOSCIUTO TESTUALMENTE “LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA”

  38. PARERE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI N° 138 DEL 17.12.1993 IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP. HA TESTUALMENTE RIBADITO CHE “SOLO IL GEOLOGO HA LA COMPETENZA A PROGRAMMARE LE INDAGINI GEOLOGICHE ED A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE CARATTERIZZAZIONI” RITENENDO “ASSORBENTE L’APPORTO DELLE SCIENZE GEOLOGICHE, E QUINDI DEL GEOLOGO, NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE, UTILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI”

  39. PARERE DELL’ADUNANZA GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 154 DEL 2.06.1994 IL CONSIGLIO DI STATO, NEL RISPONDERE AD UN QUESITO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, HA INTESO PORRE RILIEVO L’ORMAI CONSOLIDATA “CONVERGENZA VERIFICATASI SUL PUNTO RELATIVO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO PER QUANTO ATTIENE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA” CONCLUDENDO CON LA “PRESA D’ATTO” DI TALE CONVERGENZA ED AFFERMANDO CHE “PER QUESTA PARTE NON VI E’ PIU’ LUOGO A DISCUTERE”

  40. SENTENZA T.A.R. UMBRIA N° 142 DELL’11.05.1994 IL T.A.R. HA TESTUALMENTE STABILITO CHE “LE RELAZIONI GEOLOGICHE, PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA COME OGGETTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI CON L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI GEOLOGI, NON RIENTRANO TRA LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI”

  41. SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 701 DEL 4.05.1995 IL CONSIGLIO DI STATO HA STABILITO CHE “LE RELAZIONI GEOLOGICHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTI PROGETTUALI E SI RICONOSCE DA TUTTI LA COMPETENZA DEL GEOLOGO A REDIGERLE”

  42. ATTUALITA’ DEL CONTENZIOSO SULLA COMPETENZA A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA • SENTENZA N° 5909/2008 DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO • SENTENZA N° 293/2009 DEL T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA CONFERMATA DALLA SENTENZA N° 4525/2010 DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO • SENTENZA N° 5666/2009 DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

  43. SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5909 DEL 28.11.2008 IL CONSIGLIO DI STATO CON TALE PRONUNCIA HA STABILITO CHE ANCHE IN CASO DI INTERVENTI DI MOVIMENTI DI TERRA DI MODESTA ENTITA’ IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO LA “RELAZIONE GEOLOGICA DEVE ESSERE REDATTA DAL GEOLOGO UNICO PROFESSIONISTA ABILITATO E COMPETENTE A REDIGERLA E SOTTOSCRIVERLA”

  44. SENTENZA DEL T.A.R FRIULI VENEZIA GIULIA N° 293 DEL 25.03/24.04.2009 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 4525 DEL 30.03/13.07.2010 SI E’ RIBADITA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DI PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI FAR STENDERE L’ELABORATO A DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO

  45. SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5666 DEL 5.06/23.09.2009 CON TALE DECISIONE IL CONSIGLIO DI STATO HA RIBADITO NUOVAMENTE L’ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRONUNCIANDOSI ANCHE SULLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

  46. DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ART. 91 COMMA 3 D. LGS. 12.04.2006, N° 163 “In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”

  47. IL DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E’ STATO INTRODOTTO DAL LEGISLATORE CON L’INTENTO DI OBBLIGARE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E DIRETTO AI GEOLOGI DELL’INCARICO DI REDIGERE DETTO ELABORATO, CON L’ESCLUSIONE DI QUALSIVOGLIA FORMA DI INTERPOSIZIONE

  48. OBBLIGATORIA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN TUTTE LE FASI DELLA PROGETTAZIONE (art. 93 D. Lgs. 163/2006) Progettazione preliminare allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 articoli da 1 a 5; artt. 17, 18, 19 e 21 D.P.R. 207/2010 Progettazione definitiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 9 e 10; artt. 25, 26 e 28 D.P.R. 207/2010 Progettazione esecutiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 19 e 21; artt. 33 e 35 D.P.R. 207/2010

  49. ORDINANZA DELLA QUARTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 1291 DEL 14.03.2000 CON L’ORDINANZA IL CONSIGLIO DI STATO HA SOSPESO UN BANDO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI P.R.G. POICHE’ IL BANDO STESSO NON PREVEDEVA “LA POSSIBILITA’ PER I GEOLOGI DI PARTECIPARE AL PROGETTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO PER LA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PARALLELO DI CONCORSO RELATIVO ALLA SOLA REDAZIONE DI DETTO ELABORATO”

  50. SENTENZA DEL T.A.R. MARCHE N° 750 DEL 19.04/26.05.2000 A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RIVOLTO GENERICAMENTE A “PIU’ FIGURE PROFESSIONALI ED EVENTUALI COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE”, IL T.A.R. MARCHE HA ANNULLATO LA PROCEDURA RILEVANDO CHE: “illegittimamente omette di prevedere un autonomo e distinto procedimento di affidamento del relativo incarico, nell’ipotesi che il progettista prospetti la necessità di acquisire la relazione geologica. L’art. 17, comma 14 quinqiues, del quale l’Ordine ricorrente eccepisce la violazione, è chiaro nella sua formulazione: per le relazioni geologiche l’affidatario non può avvalersi del subappalto, conseguentemente, eccetto il caso che detto affidatario sia una società nel cui ambito la specifica figura professionale sia rappresentata, l’amministratore deve poter scegliere direttamente il contraente-geologo, mediante autonoma procedura selettiva. La mancata previsione in tal senso rende illegittimo il bando”

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