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-LA REPUBBLICA ROMANA- PRIMO TENTATIVO VERSO UNO STATO MODERNO

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-LA REPUBBLICA ROMANA- PRIMO TENTATIVO VERSO UNO STATO MODERNO

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Presentation Transcript


  1. Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, l’interesse per la Costituzione della Repubblica romana del 1849 e per le analogie fra i principi in essa contenuti e quelli che caratterizzano la Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è nato da tre esperienze dirette degli studenti della IV F. L’aver frequentato nei mesi di marzo e aprile 2010 il seminario sul Risorgimento italiano nel contesto del progetto “Verso il 150° dell’Unità d’Italia” proposto dalla fondazione Ugo Spirito, nel corso del quale alcune delle menzionate analogie sono state evidenziate. L’aver vissuto la propria giovinezza e la propria adolescenza in un territorio della città di Roma (Monteverde e Gianicolo), dove si colloca quello che potremmo definire il Parco della Memoria, dedicato all’epopea garibaldina (il monumento a Giuseppe Garibaldi, il monumento ad Anita, i busti marmorei dei combattenti e il monumento ai caduti della Repubblica romana). Il frequentare il liceo J.F Kennedy, il cui edificio è situato su via Nicola Fabrizi e su via Enrico Dandolo (due patrioti che parteciparono attivamente ai combattimenti a difesa di Roma) a brevissima distanza dal monumento ai caduti e dagli altri monumenti del Gianicolo.

  2. -LA REPUBBLICA ROMANA- PRIMO TENTATIVO VERSO UNO STATO MODERNO La Repubblica Romana rappresenta uno dei punti più alti del Risorgimento Italiano. Nella capitale pontificia la breve alleanza tra Pio IX e i liberali volgeva al termine. Il 15 novembre del 1848 il capo del governo, Pellegrino Rossi, fu assassinato. Il Papa si rifugiò, allora,a Gaeta, mettendosi sotto la protezione del re di Napoli, Ferdinando II di Borbone. Nella capitale, rimasta ormai senza governo, presero il sopravvento i gruppi democratici. Nel gennaio del ’49 si tennero le elezioni a suffragio universale che portarono alla formazione di una Assemblea Costituente. Il 9 Febbraio dello stesso anno l’Assemblea proclamò la decadenza del potere temporale dei papi e annunciò che lo Stato avrebbe assunto “il nome glorioso di Repubblica Romana” , adottando come forma di governo la “democrazia pura” e stabilendo con il resto di Italia “le relazioni che esige la nazionalità comune”. Era il primo passo verso la realizzazione di quella “Costituente italiana” che avrebbe dovuto fondare la costituzione dell’unità nazionale su basi democratiche e non dinastiche. A reggere le sorti delle nuove istituzioni, fu eletto un triunvirato, titolare del potere esecutivo, composto da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.

  3. A Roma il nuovo governo democratico introdusse numerose riforme: il voto fu esteso a tutti i maschi adulti, i beni della Chiesa vennero nazionalizzati, furono soppresse l’Inquisizione e la censura sulla stampa. Fu varato- caso unico nella storia delle rivoluzioni italiane dell’800- un progetto di riforma agraria: i grandi possedimenti ecclesiastici furono divisi in piccoli poderi e concessi in affitto ai contadini, in cambio di una somma modesta. Il nuovo programma riformatore, però, fu bruscamente interrotto dall’arrivo a Roma delle Truppe francesi inviate da Napoleone III al fine di garantire il sostegno dei cattolici francesi ai suoi progetti politici. I repubblicani riuscirono a tenere in scacco gli assedianti per più di un mese. La Repubblica Romana del 1849 fu un importante tentativo di creazione di uno stato moderno. I repubblicani riuscirono a tenere in scacco gli assedianti per più di un mese. La Repubblica Romana del 1849 fu un importante tentativo di creazione di uno stato moderno. La sua costituzione, stilata in una Roma sotto assedio e sotto bombardamento francese, fu alla base dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale.

  4. COSTITUZIONE REPUBBLICA ROMANA: La Costituzione della Repubblica romana rappresenta uno dei testi più avanzati dell’intero panorama europeo dell’epoca, per la rigorosa affermazione dei principi di democrazia, libertà individuale e tolleranza religiosa, cioè quegli stessi principi che sono alla base della Costituzione della Repubblica italiana promulgata cento anni più tardi. Prima che la repubblica cadesse, i patrioti, approvarono il testo della Costituzione per affermare i principi e i valori per i quali si erano battuti. Il 4 luglio, mentre le truppe francesi si apprestavano a tornare a Roma, dal balcone del Campidoglio venne proclamata la Costituzione della Repubblica Romana, che entrò in vigore il giorno precedente alla restaurazione dell’autorità temporale del papa.

  5. COSTITUZIONE ITALIANA: Approvata a stragrande maggioranza (453 voti favorevoli e 62 contrari) il 22 dicembre del 1947, entrò in vigore il 1° gennaio del ’48 e ancora oggi regola la vita istituzionale italiana. La Costituzione fu il frutto della collaborazione dei tre partiti di massa (DC,PCI,PSI) che insieme avevano combattuto per la liberazione del Paese e del contributo di insigni giuristi e di uomini politici laici e cattolici (Pietro Calamandrei, Costantino Mortati, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira). Essa è la legge fondamentale dello stato, perché contiene le regole di base per disciplinare il funzionamento della nostra democrazia. Tutte le leggi, le decisioni, i rapporti tra gli organi dello Stato e i rapporti tra i cittadini e il potere devono rispettare queste regole di base, diversamente non sono valide. La carta costituzionali si compone di 139 articoli suddivisi in diverse parti che saranno in seguito analizzate.

  6. Vediamo alcuni degli articoli che costituiscono le rispettive sezioni iniziali, quelle dei “Principi fondamentali” e proviamo ad elaborarne un confronto. Entrambe le costituzioni non si aprono con solenni e generiche dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino come avveniva in genere nelle costituzioni liberali dell’800. Si aprono con la sezione dei Principi fondamentali che dichiarano i valori che orienteranno le Repubbliche. È interessante osservare come la struttura stessa della Costituzione italiana sembri proprio ricalcare quella della Repubblica romana. • Principi fondamentali • Diritti e doveri dei cittadini • Ordinamento della Repubblica • Disposizioni transitorie e finali • Principi fondamentali • Titolo I: Dei diritti e dei doveri dei cittadini • Titolo II:Dell’ordinamento politico • Titolo III:Dell’assemblea • Titolo IV: Del consolato e del ministero • Titolo V: Del consiglio di stato • Titolo VI: Del potere giudiziario • Titolo VII: Della forza pubblica • Titolo VIII: Della revisione della costituzione • Disposizioni transitorie

  7. COSTITUZIONE REPUBBLICA ROMANA: Art.1: “La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.” COSTITUZIONE ITALIANA: Art. 1: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

  8. CONFRONTO 1° ARTICOLO Colpisce come le parole chiave dell’Articolo 1 della Costituzione della Repubblica romana,siano le stesse che strutturano l’Articolo I della Costituzione italiana: Sovranità, Popolo, Repubblica democratica. Esse rappresentano per l’Assemblea Costituzionale della Repubblica romana gli elementi costituitivi per la creazione dello stato unitario Italiano. Repubblica: Stato che appartiene a tutti i cittadini che ne fanno parte. Democratica: il potere politico deriva da una libera competizione tra tutti i soggetti sociali. Questa democrazia comporta libere elezioni e diritto di voto garantito a tutti. Sovranità: potere di fare le leggi (legislativo), di farle rispettare (esecutivo), di giudicare (giudiziario). Popolo: non inteso come una realtà collettiva uniforme ma come un insieme di numerosi gruppi sociali, portatori di ideologie, programmi, interessi differenziati e in competizione tra di loro.

  9. La Costituzione Repubblicana del 1948 aggiunge però un elemento più specifico tipico della società contemporanea, cioè il fatto che a definire l’identità del cittadino possa contribuire il suo diritto ad accedere ad opportunità relative alla sua identità e alla sua esistenza. Il lavoro diventa pertanto l’elemento caratteristico che rende i cittadini liberi ma intestatari di un inalienabile diritto ulteriore. La Repubblica italiana, infatti, è fondata sul lavoro, un affermazione che, come è noto, intende sottolineare l’uguale diritto/dovere di tutti di contribuire al bene della comunità nazionale. Nella Costituzione romana è, invece, completamente assente la categoria del lavoro, assenza che riflette la situazione della società di allora che cominciava appena a confrontarsi con le problematiche di un’economia in evoluzione, capitalistica in alcune zone europee, ancora piuttosto arretrata in Italia. Ricordiamo, a proposito, lo scalpore creato, nell’esperienza francese del ’48, degli “Ateliers Nationaux” . Lo scopo di questi Ateliers era quello di aiutare i lavoratori colpiti dalla disoccupazione. Gli operai degli Ateliers furono infatti adibiti a lavori di pubblica utilità e posti alle dipendenza del Ministero del Lavori pubblici.

  10. COSTITUZIONE ITALIANA: • Art. 2 • “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” • Art.2 “Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.” COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA:

  11. CONFRONTO 2° ARTICOLO Nel secondo Articolo in entrambe le Costituzioni si afferma con forza, l’Universalismo dei diritti che nella Costituzione romana è direttamente connessa all’esperienza della rivoluzione francese: Eguaglianza, Libertà,Fraternità. In un certo senso, possiamo affermare che quello che la Costituzione romana non ha detto nel suo primo articolo in riferimento al lavoro, lo sostiene nel momento in cui dichiara che ‘‘non riconosce titoli di nobiltà ne privilegi di nascita o casta ’’. No, dunque, a privilegi o a posizioni di rendita, differenze di censo, ma uguale dignità di tutti. La Costituzione Repubblicana del 1948, enfatizza invece l’essenza del cittadino come immersa in una dinamica di solidarietà politica, economica e sociale, dove l’elemento economico viene supportato da quello della rappresentanza (politica) e da quello della partecipazione (sociale).I diritti individuali appartengono, cioè, sia all’individuo in quanto tale, sia a tutti i momenti sociali a cui egli partecipa: quindi individuo-autonomo, ma anche individuo–sociale. D’altra parte, come è noto, la Costituzione italiana, è il frutto di 556 membri, appartenenti a tutti i partiti che avevano lottato per la liberazione del paese. Partiti moderni di massa, formazioni sociali molto diverse dall’associazionismo ottocentesco. Infatti, come sappiamo, proprio nel 1848 si era aperta una nuova fase nelle rivolte liberali, che vedeva un iniziale intervento delle masse popolare e l’emergere dei primi obiettivi sociali accanto a quelli politici. Appare evidente come nella moderna Costituzione italiana accanto ai diritti inalienabili dell’Uomo vengano introdotti anche i doveri dei cittadini necessari alla convivenza civile.

  12. COSTITUZIONE REPUBBLICA ROMANAArt. 3“La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.” COSTITUZIONEITALIANA: Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

  13. CONFRONTO 3° ARTICOLO • In entrambe le costituzioni la Repubblica svolge un ruolo di promozione del cittadino garantendo il miglioramento delle sue condizioni economiche e morali. Mentre in quella della Repubblica Romana l’enfasi è posta sulla predisposizione di un contenitore (la Repubblica) nel quale i cittadini possano migliorare le proprie condizioni, in quella della Repubblica Italiana dopo aver premesso la pari dignità e l’obbligo di non discriminazione tra i cittadini, si evidenzia l’impegno della Repubblica stessa a rimuovere gli ostacoli per la piena fruizione dei diritti e delle opportunità di ognuno. Elemento di novità nella costituzione odierna è quello dell’introduzione della non discriminazione per motivi di razza che appare naturalmente assente in quella romana essendo i movimenti migratori non ancora affermatisi nel nostro Paese come avvenuto invece nel XX secolo

  14. Art.4“La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli:rispetta ogni nazionalità:promulga l’italianità.” COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA COSTITUZIONE ITALIANA Art.4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

  15. CONFRONTO 4° ARTICOLO Oltre che numerose somiglianze, possiamo trovare nelle Costituzioni analizzate, alcune evidenti differenze. Ad esempio, Nell’Articolo 4 della Costituzione della Repubblica romana viene espresso e propugnato il concetto di nazionalità italiana senza tuttavia porsi in contrasto con le altre nazioni. Quindi l’articolo, che in una prima lettura sembra esprimere una contraddizione, espone il concetto secondo il quale, la Repubblica romana avrebbe avuto con il resto d’Italia, le relazioni che esige una nazionalità comune. Tutto ciò, è totalmente assente nell’Articolo 4 dell’odierna Carta Costituzionale, in cui viene riproposto il tema del lavoro e , in particolare, quello del diritto potenziale al lavoro che lo Stato si impegna a concretizzare. La Costituzione parla anche di dovere al lavoro sottolineando il dovere morale di ogni cittadino di contribuire al proprio accrescimento personale, sociale, politico e a quello della collettività cui appartiene.

  16. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA: Art.5 “I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato” Art.6 “La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.” COSTITUZIONE ITALIANA: Art.5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” Art.6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

  17. CONFRONTO 5°/6° ARTICOLO • In entrambe le costituzioni viene riconfermata la forza delle autonomie locali sottoposta soltanto in casi specifici alla giurisdizione della Stato. Viene evidenziata così una tendenza al decentramento e al riconoscimento delle indipendenze delle forme di governo locali. Per la Costituzione italiana è il completamento dell’Articolo 1, per quanto riguarda l’organizzazione dello Stato repubblicano italiano. La Repubblica è una e indivisibile, e contemporaneamente promotrice di forme di autonomia politica e amministrativa: è una sorta di introduzione solenne al Titolo V della parte Seconda della Costituzione riguardante: Regioni, Province, Comuni. Il Titolo V nel 2001 e nel 2005 è stato riscritto prevedendo uno Stato a struttura federalista su base regionale. Inoltre nell’Articolo 6 della Costituzione italiana vengono ribaditi in modo rafforzato, e con attenzione specifica alle minoranze linguistiche, i principi di uguaglianza e libertà già espressi nell’Articolo 2 e 3.

  18. Art.7“Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.”Art.8“Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.” COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA: COSTITUZIONE ITALIANA: • Art.7 • “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. • I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

  19. CONFRONTO 7°/8° ARTICOLO • “ Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.” • Semplice e limpido, come si conviene ad un principio fondamentale. L’Articolo I della Costituzione della Repubblica romana ribadisce l’uguaglianza di tutti i cittadini al di là della credenza religiosa e così afferma la libertà culto. Tale libertà è garantita dall’Articolo 8 della Costituzione Italiana nel quadro di una società più complessa e variegata come quella novecentesca: le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono “libere davanti alla legge”, ma non “sovrane”. • Ambedue le Costituzioni premettono l’indipendenza del potere politico da quello spirituale il cui esercizio è però garantito per entrambi. Quello della Repubblica Romana genericamente individua nella Repubblica stessa il garante dell’ esercizio del potere religioso del Pontefice ed è il risultato di un suo ridimensionamento nell’ambito temporale; quello della Repubblica Italiana rimanda,invece, all’esistenza di uno specifico accordo tra Stato e Chiesa garantito dai Patti Lateranensi siglati nel 1929 (i Patti Lateranensi che hanno il valore di una legge ordinaria, modificati dall’accordo concordatario del 18 febbraio 1984). Sia nell’Articolo 8 della Costituzione romana che nell’Articolo 7 della nostra carta costituzionale si afferma, quindi, il principio di separazione fra Stato e Chiesa, che costituiscono due ordinamenti autonomi,indipendenti l’una dall’altro e soprattutto, sovrani nelle reciproche sfere di influenza. L’articolo 7 della Costituzione italiana, in più si preoccupa di indicare come la Santa Sede e lo Stato italiano debbano rapportarsi:cioè solo attraverso la sottoscrizione di trattati bilaterali.

  20. Infine, vorremmo terminare citando il discorso di Pietro Calamandrei alla chiusura dei lavori dell'Assemblea Costituente: -In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell’art. 2, ”l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, o quando leggo, nell’art. 11, “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, la patria italiana in mezzo alle alte patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io leggo, nell’art. 8, “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”, ma questo è Cavour; quando io leggo, nell’art. 5, “la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali”, ma questo è Cattaneo; o quando, nell’art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate,”l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” esercito di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all’art. 27, “non è ammessa la pena di morte”, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani…-

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