1 / 26

Il regime del consolidato

Il regime del consolidato . (artt. 117 – 142 TUIR) . REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE . Normativa di riferimento: - sez. II (artt. 117 – 129) TUIR;

temima
Download Presentation

Il regime del consolidato

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il regime del consolidato (artt. 117 – 142 TUIR)

  2. REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE • Normativa di riferimento: - sez. II (artt. 117 – 129) TUIR; - D.M. 9/6/2004 nell’ambito della delega contenuta nell’art. 129 Tuir con la funzione di fornire le disposizioni relative al regime di tassazione; - D.Lgs. 18/11/2005 n. 247 (decreto correttivo IRES) che ha modificato tale regime; - legge finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007 n. 244) che ha recepito in merito all’istituto le indicazioni emerse dalle associazioni di categoria e dagli esperti in materia tributaria (Commissione di studio sull’imposizione fiscale sulle società, Commissione Biasco):

  3. …. → abrogazione delle rettifiche di consolidamento ex art. 122 TUIR per dividendi distribuiti tra le società del consolidato e rideterminazione del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli i passivi → abrogazione art. 123 TUIR regime neutralità fiscale per trasferimenti infragruppo → disciplina ad hoc per utilizzo delle eccedenze di i passivi indeducibili per le singole società → regime opzionale per riallineamento dei valori (con imposta sostitutiva ires pari a 6%)

  4. …. • Ratio dell’istituto: si premette alle società facenti parte di un gruppo di optare per il consolidamento dei redditi, vale a dire di determinare un’unica base imponibile pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ogni partecipante al consolidato, indipendentemente dalla quota di partecipazione della consolidante. • Si da rilievo giuridico fiscale al gruppo di imprese

  5. …. • Modello di riferimento U.S.A. e Francia : unica dichiarazione presentata dalla capogruppo indicante la somma algebrica degli imponibili delle società che rientrano nel regime. • Rientra nella logica del nuovo regime pex, del rapporto soci – società – conforme agli orientamenti UE sul gruppo

  6. …. • Nel sistema precedente: non esisteva un regime di tal genere uniche norme: art. 73 DPR n. 633/1972: liquidazione iva di gruppo art. 43-ter DPR n. 602/1973 trasferimento eccedenze irpeg

  7. Art. 117 Tuir • ambito di applicazione: i soggetti che possono optare per la tassazione di gruppo: società o ente controllante che promuove il consolidamento e ogni controllata che aderisce. l’opzione deve esser congiunta

  8. …. Quindi possono optare come controllanti • società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia (I comma) • Le società e gli enti residenti con paesi contrattato contro doppia imposizione che però abbiano una stabile organizzazione in Italia (II comma): si parla cioè di esercizio in Italia di un’attività d’impresa (ex art. 55 Tuir) mediante una stabile organizzazione (ex art. 162 Tuir) nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ogni controllata

  9. …. • Inoltre sulla base dell’art. 2 D.M. 9/6/2004 anche: - soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza (sin dall’esercizio in cui è avvenuto il trasferimento) - soggetti risultanti da trasformazione di società non soggette ad Ires o di enti non commerciali dall’esercizio in cui ha effetto la trasformazione - società consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo e controllanti di altre società (a partire dall’esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo)

  10. …. In qualità di controllate possono accedervi: • Esclusivamente le spa, sapa, srl fiscalmente residenti in Italia ↓ Si restringe l’ambito di applicazione escludendo sia le cooperative sia gli enti commerciali (per la difficoltà di individuare una soggezione a controllo che rispetti i requisiti richiesti)

  11. …. • Inoltre sulla base dell’art. 2 D.M. 9/6/2004 anche: - le società che trasferiscono la residenza dall’estero in Italia - soggetti risultanti da trasformazione di società non soggette ad Ires o di enti non commerciali dall’esercizio in cui ha effetto la trasformazione - le società residenti neo-costituite (problema rispetto a quelle che hanno trasferito la sede in quanto si richiede che ciò avvenga in corso d’esercizio)

  12. …. • sono escluse - le controllate estere (problemi di violazione dei principi comunitari) - le società con aliquote ires ridotte (così però si penalizzano proprio le società che si dovrebbero agevolare) - le società in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa - imprese marittime che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito (tonnage tax)

  13. …. • Presupposto: esistenza di un gruppo di imprese tra le quali esista, fin dall’inizio di ogni esercizio in cui ci si avvale dell’opzione, il rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 2359, co I, n. 1 C.C + requisiti di cui all’art. 120 Tuir

  14. …. Il controllo di cui al C.C. ↔ disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (influenza dominante) invece l’art. 120 Tuir introduce un’ulteriore condizione: partecipazione, diretta o indiretta, di maggioranza all’utile di bilancio * indiretta : cioè attraverso una società a sua volta controllate per cui l’art. 120 richiede anche altre condizioni: la % superiore al 50 % deve essere determinata tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo (si escludono così i livelli più bassi della catena di controllo, penalizzando i gruppi verticali)

  15. …. Occorre l’opzione congiunta del soggetto controllante (in qualità di consolidante) e delle società controllate (in qualità di consolidate). è una comunicazione formale quindi: - va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa (art. 119, comma I, lett. d)) (- modalità di presentazione: si veda art. 5 D.M. 9/6/2004) - l’opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di consolidante o consolidata (per evitare di partecipare a due consolidamenti, ad esempio, e godere della possibilità di compensare l’eventuale perdita due volte)

  16. …. - deroga ex art. 131 Tuir, comma II - durata temporale opzione: vincolo triennale al fine di : cautela fiscale garantire stabilità e funzionamento effettivo del regime - opzione valida se l’esercizio sociale di ogni controllata coincide con quello della controllante ciò si verifica quando c’è identità di data di chiusura dell’esercizio(secondo D.M.)

  17. …. • Effetti dell’opzione per il consolidato: - non si modifica le modalità di determinazione del reddito in capo ad ogni controllata e alla controllante - ma si adotta il sistema del consolidamento dell’imponibile → tassazione di gruppo (anziché tassazione delle singole società) art. 118 reddito complessivo globale = somma algebrica dei redditi complessivi netti indipendentemente per le controllate dalla quota di partecipazione riferibile alla controllante - si realizza così unità non solo contabile ma anche giuridica (unica eccezione: perdite)

  18. …. ciò implica trasferimento degli obblighi fiscali (tra cui anche versamenti) a capo della controllante: oltre versamento in acconto e a saldo obblighi prodromici alla determinazione del risultato: art. 121 obblighi delle controllate di trasmettere la dichiarazione collaborazione della società controllate dopo tutte queste informazioni la controllante deve presentare la dichiarazione dei redditi relativi ai redditi del consolidato Finanziaria 2008 : elimina le rettifiche di consolidamento e abroga l’at 123 Tuir (vantaggi da esclusione della quota imponibile dei dividendi distribuiti da società appartenenti al consolidato, da rideterminazione del pro-rata di indeducibilità degli i passivi, …) : già tale regime è un beneficio quindi si eliminano ulteriori benefici

  19. …. • Condizioni art. 119 Tuir - esercizio sociale di ogni controllata = esercizio sociale controllante - esercizio congiunto dell’opzione - elezione di domicilio di ogni controllata presso la controllante - comunicazione opzione congiunta all’Agenzia dell’Entrate

  20. …. • Quali sono gli effetti da punto di vista della responsabilità? → ai fini dell’obbligo di dichiarazione: - art. 122 Tuir a capo della controllante dichiarazione del reddito del gruppo - obbligo delle controllate di presentare alla controllata la propria dichiarazione e di presentarla anche al Fisco (valenza esterna di tale dichiarazione) → ai fini dei poteri istruttori: l’Amministrazione ha poteri istruttori verso ogni società – controllante e controllata – con possibilità anche di attività istruttorie congiunte

  21. …. → ai fini dell’attività di accertamento: competenza dell’ufficio nella cui circoscrizione situato il domicilio fiscale di ogni società quindi nel caso di rettifica della dichiarazione della controllata due Uffici: il primo competente per la controllata (che non può determinare una maggiore imposta) ed il secondo in base al domicilio della consolidante (che calcolerà la maggior imposta dovuta) → ai fini della responsabilità all’interno del gruppo: art. 127 TUIR

  22. REGIME DEL CONSOLIDATO MONDIALE • Normativa di riferimento: - artt. 130 – 142 Tuir (sez. III)

  23. …. • Art. 130 Tuir Ambito di applicazione: Possono esercitare l‘opzione in qualità di consolidanti: società o enti di cui all’art. 73 TUIR cioè spa, sapa, srl cooperativa o di mutua assicurazione, ente commerciale residente o non residente ma occorre: - la società sia quotata - oppure controllata ex art. 2359, comma I, n. 1 C.C. da determinati soggetti: Stato o altri Enti pubblici persone fisiche residenti che non siano a loro volta controllanti di altre società o ente commerciale residente o non residente

  24. …. • Cosa si intende per controllo? art. 130, I comma e 133 TUIR disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria ma deve comportare il possesso, diretto o indiretto, di azione, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili per una % sup a 50% (per la consolidante e le controllate residenti inetermedie tenendo conto della demoltiplicazione) tale requisito deve sussistere alla fine dell’esercizio della consolidante

  25. …. • Opzione va esercitata dalla consolidante irrevocabile per 5 esercizi efficace se interessa tutte le controllate non residenti incluse quelle in regimi privilegiati affinchè opzione sia efficace occorre interpello ex art. 11 Statuto perché Agenzia controlli le condizioni

  26. …. • Effetti del regime (art. 131) : inclusione proporzionale nella base imponibile della consolidante redditi e perdite delle controllate non residenti indipendentemente dalla distribuzione per la quota parte pari a quota di partecipazione agli utili del controllante e delle controllate

More Related