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MUD. Chiunque effettua. Operazioni di smaltimento. Soggetti obbligati. Operazioni di recupero. Autorità portuali o marittime. Trasporto di rifiuti a titolo professionale. Rifiuti non conferiti al servizio pubblico. produttori. Per i rifiuti prodotti nei porti.

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Presentation Transcript


  1. MUD Chiunque effettua Operazioni di smaltimento Soggetti obbligati Operazioni di recupero Autorità portuali o marittime Trasporto di rifiuti a titolo professionale Rifiuti non conferiti al servizio pubblico produttori Per i rifiuti prodotti nei porti Intermediazione o commercio di rifiuti senza detenzione Rifiuti pericolosi tutti Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti

  2. Registro di carico e scarico Chiunque effettua Operazioni di smaltimento Soggetti obbligati Operazioni di recupero Autorità portuali o marittime Trasporto di rifiuti a titolo professionale Rifiuti non conferiti al servizio pubblico produttori Per i rifiuti prodotti nei porti Intermediazione o commercio di rifiuti senza detenzione Rifiuti pericolosi tutti Rifiuti non pericolosi Da lavorazioni industriali Fanghi da abbatimento fumi Da lavorazioni artigianali Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti Da attività di Recupero o smaltimento Fanghi da depurazione acque reflue Fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti acque

  3. I registri sono numerati, e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

  4. TRASPORTO DI RIFIUTI.

  5. FORMULARI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI (TRASPORTO) (art. 193 D. Lgsl. 152/06). • L'articolo 193 del Decreto Legislativo 152/06 dispone che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un apposito formulario di identificazione; i formulari dovranno essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio ed annotati sul registro IVA acquisti (la vidimazione deve essere gratuita). • Dal formulario si evince: • nome ed indirizzo del produttore e del detentore; • origine, tipologia e quantità del rifiuto; • impianto di destinazione; • data e percorso dell'instradamento; • nome ed indirizzo del destinatario.

  6. Si precisa che il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, mentre le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore (deve giungere entro 3 mesi dalla data di conferimento del rifiuto).

  7. Nel caso in cui la quarta copia del formulario non venga restituita al produttore entro i tre mesi, lo stesso deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione. • Le copie del formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per 5 anni e prima dell'emissione devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  8. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ...del • (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)                       Numero registro: ........... • _______________________________________________________________________________ • (1) Produttore/Detentore: ......................................................................................... • unità locale: ............................................................................................................ • ............................................................................................................................... • C.fisc: ........... N.Aut/Albo: ................... del ............. .../../..................... • (2) Destinatario: ...................................................................................................... • ............................................................................................................................... • Luogo di destinazione: .............................................................................................. • ............................................................................................................................... • C.fisc: .............................  N.Aut/Albo: .......... del ............. .../../..................... • (3) Trasportatore del rifiuto: ..................................................................................... • ............................................................................................................................... • C.fisc: .............................  N.Aut/Albo: ........... del .../../... • Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (.....)  di .................... • _______________________________________________________________________________ • Annotazioni: ............................................................................................................ • ..................................................................................................................................................

  9. (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .............................. • Codice Europeo: ....../.......................................... •   Stato fisico: ............................................................. (1) (2) (3) (4) •   Caratteristiche di pericolo: ............................................................. •   N. Colli/contenitori: ....................................................................... • (5) Rifiuto destinato a: .....................................   (recupero/smaltimento) • Caratteristiche chimico-fisiche: ........................................................... • (6) Quantità:      (-) Kg. o litri                       (P.Lordo: ..... Tara: .....) •                          (-) Peso da verificarsi a destino. • (7) Percorso (se diverso dal più breve): ................................................ • (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:              (SI)   (NO)

  10. (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * ...........................* • FIRMA DEL TRASPORTATORE: * .......................................* • detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: • (10) Cognome e Nome conducente             • Targa automezzo: ...................................................................................   • Targa rimorchio: ............................ • Data/ora            inizio rasporto:...................del......./........../.............. • (11) - Riservato al destinatario - • Si dichiara che il carico è  stato:  • (-) accettato per intero • (-) accettato per seguente le seguenti quantità (Kg o litri): ........... • (-) respinto per motivazioni: .................................... • Data ...................          • FIRMA DEL DESTINATARIO:*.................................*

  11. Precisazioni sulla compilazione del formulario • la dizione "serie e numero ..." riportata in alto a destra dello stesso e' riferita esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata.La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" e' la data di emissione, cioe' di compilazione del formulario e dovra', ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.La data di emissione puo' non corrispondere a quella riportata alla voce "data/...... inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto; per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro".

  12. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto.A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso.

  13. ESENZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO La compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti non è obbligatoria nei seguenti casi: - trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; - trasporto di rifiuti che non eccede la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario ; - la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto;

  14. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Compilazione nel caso in cui non venga compilato il formulario di trasporto (trasporto in conto proprio di rifiuti fino a trenta litri o trenta kg in modo occasionale e saltuario): non esistendo alcun formulario di riferimento, il destinatario dei rifiuti smaltiti sarà indicato nella casella “annotazioni” del registro del produttore ed il produttore sarà indicato nella casella “annotazioni” del registro del destinatario.

  15. Circolare 04 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (pubblicata sulla G. U. n. 212 del 11 settembre 1998).

  16. Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

  17. La pubblicazione dell’Albo Nazionale • Con deliberazione del 27.10.2004 il Comitato Nazionale ha disposto la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. • L'elenco delle imprese iscritte è disponibile sul sito web http:/wwwalbogestoririfiuti.it dal 3 novembre 2004 e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti. • La ricerca delle imprese può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.

  18. Chi deve iscriversi – 2° parte Inoltre, l’articolo 30 prevede l’iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti: - aziende speciali, Consorzi e società costituite ai sensi della legge 142/1990 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti (art. 30, comma 10); - imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dalle norme di attuazione degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 (art. 30, commi 16 e 16 bis). L’iscrizione all’Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni. Per l’iscrizione con “procedura semplificata” la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni. L’iscrizione sostituisce l’autorizzazione all’esercizio per le attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività, l’iscrizione abilita alla gestione di impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del Dlgs 22/97. A seconda del tipo e della dimensione dell’attività le imprese possono richiedere l’iscrizione per una o più categorie, e relative classi, individuate dagli articoli 8 e 9 del Regolamento.

  19. Categorie Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati Limitazioni alla Categoria 1:Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilatiAttività di spazzamento meccanizzatoRaccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbaniAttività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finaleRaccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 7, comma 2, lettera e, del D. Lgs. 22/97)Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgsl. 152/06 (ex art. 33 del D.Lgs. 22/97), avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgsl. 152/06 (ex art. 33 del D.Lgs. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

  20. Categorie Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97 Categoria 6A: gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato Categoria 6B: gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi Categoria 6C: gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti Categoria 6D: gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati Categoria 6E: gestione di impianti di discarica per inerti Categoria 6F: gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali Categoria 6G: gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi Categoria 6H: gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

  21. Categorie Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97Categoria 7A: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosiCategoria 7B: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiutiCategoria 8A: intermediazione di rifiuti senza detenzioneCategoria 8B: commercio di rifiuti con detenzione Categoria 9: bonifica di siti Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amiantoCategoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Obbligo di iscrizione anche per i trasportatori di rifiuti non pericolosi in conto proprio.

  22. Classi • Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita • superiore o uguale a 500.000 abitanti • inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti • inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti • inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti • inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti • inferiore a 5.000 abitanti

  23. Classi • Categorie da 2 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate • quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

  24. Classi • Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili • oltre € 7.746.853,49 • fino a € 7.746.853,49 • fino a € 1.549.370,70 • fino a € 413.165,52 • fino a € 51.645,69

  25. RIFIUTI SANITARI(D. P. R. 15.07.03 n. 257) • I rifiuti sanitari non pericolosi; • i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; • i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; • i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; • i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' dismaltimento; • i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiutiderivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; • i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

  26. Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo, comma 1 del decreto legislativo 5 2006, n. 152, deve avvenire entro cinque giorni;

  27. OLI USATI • DECRETO LEGISLATIVO 27/01/92, N. 95, (G.U. 38, 15/02/92) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/439/CEE E 87/101/CEE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI. • D. LGSL. 27/01/92 N. 95, D. M. I. C.A. 16/05/96 N. 392NORMATIVE SUGLI OLI USATI. Quantità massima in stoccaggio: 500 litri (regolamento n. 392/96, art. 2, comma 3). Per quantitativi superiori lo stoccaggio le modalità di stoccaggio devono adeguarsi a quanto citato nell’allegato C del regolamento.

  28. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (D. Lgsl. 25.07.05 n. 151) • Prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); • Promuovere il reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; • Migliorare sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio,i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE; • Ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  29. Art. 4 Progettazione dei prodotti;Art. 5 Divieto di utilizzo di determinate sostanze;Art. 6 Raccolta separata;Art. 7 Ritiro dei RAEE raccolti;Art. 8 Trattamento;Art. 9 Recupero dei RAEE;Art. 10 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici;Art. 11Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto provenienti dai nuclei domestici;Art. 12 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei AREE professionali;Art. 14 Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE;

  30. I RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO: L’amianto è una sostanza più pericolose per la salute dell’uomo, in funzione della sua capacità di sviluppare patologie molto gravi ( cancro ai polmoni, asbestosi, mesotolioma ai danni della pleura) dovute all’esposizione delle fibre aerodisperse che lo compongono. In questa sede si va ad esaminare la sola gestione dei rifiuti contenenti amianto (R.C.A) ai sensi del D. Lgs 22/97 e s.m.i. Dopo la scoibentazione, che deve essere effettuata con una procedura approvata dall’ASL competente, i materiali contenenti amianto devono essere opportunamente confezionati prima dell’avvio a smaltimento.

  31. Differenti pericolosità dei materiali contenenti amianto MCA • La pericolosità dei MCA è connessa con loro friabilità. I materiali si distinguono in : • A) Friabili: che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale • B) Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani)

  32. Rientrano nei materiali friabili gli intonaci applicati a spruzzo o a cazzuola, corde, cartoni, guarnizioni, rivestimenti isolanti, tessuti • Rientrano nei materiali compatti le matrici cementizie (nomi commerciali eternit o fibronit) o viniliche compatte (non deteriorate) contenenti amianto es. lastre piane o ondulate, tegole, condotte, canne fumarie, camini, tubazioni, serbatoi, contenitori, mattonelle in vinil-amianto, mastici ecc.

  33. D.M. sanità 26.10.95 “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, controllo, bonifica, manutenzione dei materiali con amianto nei mezzi rotabili” • D.M. Sanità 20.8.99 “Ampliamento metodologie bonifiche per rendere innocuo l’amianto” modificato dal D.M. Sanità 25.7.2001 • D.M. Ambiente 29 luglio 2004 n. 248 “Regolamento relativo alla disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” contenente i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto, il deposito, il trattamento, l’imballaggio e sulla copertura nelle discariche dei RCA approvati dalla commissione per la valutazione dei rischi ambientali e sanitari connessi alla gestione dei RCA • D. Lgs. 13 gennaio 2003 “Attuazione della Dir. 1999/31/Ce relativa alle discariche dei rifiuti” • Decreto 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”

  34. Esempi di alcuni CER associati a RCA con relativa discarica di destinazione finale • Rifiuti da processi chimici (elettrolitici) di alogeni contenenti amianto 06 07 01* - Disc. Pericolosi • Rifiuti da processi chimici inorganici (da lavorazioni amianto) 06 13 04* - Disc. Pericolosi • Rifiuti da fabbricazione amianto cemento (materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche quali polverini, fanghi, sfridi, spezzoni) 10 13 09* - Disc. Pericolosi • contenitori a pressione contenenti amianto 15 01 11* - Disc. Pericolosi • dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto contaminati da amianto 15 02 02* - Discarica in base al tipo di amianto trattato • freni, materiali da attrito 16 01 11* - Disc. Pericolosi

  35. BONIFICA DI SITI INQUINATI.(Titolo V, art. 239 D. Lgsl. 152/06)

  36. sito potenzialmente contaminato:un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

  37. sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

  38. sito non contaminato:un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

  39. Consorzio Nazionale Imballaggi Art. 224 D. Lgsl. 152/2006 “Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.”

  40. CONAI Consorzio obbligatorio dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, istituito dal Decreto legislativo 22/1997 ("Decreto Ronchi") con il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è posta in materia di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, cioè il recupero di almeno il 50% e il riciclo di almeno il 25% dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato nazionale. www.conai.org

  41. COOU Consorzio Obbligatorio Degli Oli Usati. L'organizzazione della raccolta è costituita attualmente da circa 70 Raccoglitori Concessionari dislocati in tutte, le regioni d'Italia che, con i loro automezzi, visitano i detentori attivi e quelli potenziali, raccogliendo gli oli usati e stoccandoli nei loro depositi.

  42. COBAT Il Cobat, Consorzio obbligatorio per la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, è stato istituito con Legge 475/88 art. 9 quinquies ed il suo Statuto approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1990. Secondo il dettato di legge, il Cobat ha il compito di "assicurare la raccolta delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi ed organizzarne lo stoccaggio, quindi cedere i prodotti stessi alle imprese che ne effettuano il recupero tramite riciclaggio....". La stessa legge stabilisce che i detentori hanno l'obbligo di cedere al Cobat i rifiuti prodotti o comunque detenuti.www.cobat.it

  43. COMIECO I circa 3500 associati Comieco sono “produttori” di imballaggi a base di fibre di cellulosa (produttori ed importatori di materie prime, produttori ed importatori di imballaggi vuoti) e “utilizzatori” (che provvedono alla fabbricazione degli imballaggi e importatori di imballaggi pieni). Il Consorzio si è costituito il 24 ottobre 1997, ed il proprio statuto e’ stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente il 15 luglio 1998. www.comieco.it

  44. RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno.Nasce nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio indicati nel Decreto Ronchi, volti alla salvaguardia dell’ambiente e all’eliminazione degli sprechi. www.rilegno.org

  45. COREPLA Consorzio di imprese nato con il Decreto Ronchi per organizzare e gestire il presente e il futuro degli imballaggi postconsumo in plastica, materia prima in continua evoluzione. www.replastic.it

  46. Co.Re.Ve. Il Consorzio di Recupero del Vetro gestisce il ritiro dei rifiuti di vetro sul territorio nazionale, garantendo l’avvio al riciclo del vetro raccolto.

  47. CIC Il Consorzio Italiano Compostatori ha per oggetto la collaborazione con gli Enti Pubblici preposti per legge a promuovere e perseguire la politica di riduzione dei rifiuti, l'attuazione della raccolta differenziata per la separazione, lavorazione, riciclaggio e valorizzazione delle biomasse ed in genere delle frazioni organiche compostabili.

  48. Consorzio Acciaio Il Consorzio Nazionale per il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi di Acciaio costituito nel 1997, nasce con il compito di garantire il ritiro (e il conseguente riciclaggio e recupero) dei rifiuti di imballaggio in acciaio.Il Consorzio conta circa 250 iscritti, rappresentati da produttori di imballaggio (produttori e importatori di materie prime, produttori e importatori di imballaggi vuoti) e utilizzatori (autoproduttori e importatori di imballaggi pieni).

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