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La sperimentazione clinica di dispositivi medici:

I° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti regolatori e applicativi Roma, 18 – 19 maggio 2009 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici Dott.ssa Pizzuti Lina - Direttore ufficio VI.

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Presentation Transcript


  1. I° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti regolatori e applicativiRoma, 18 – 19 maggio 2009Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialiDirezione Generale Farmaci e Dispositivi MediciDott.ssa Pizzuti Lina - Direttore ufficio VI La sperimentazione clinica di dispositivi medici: normativa di riferimento,stato dell’arte e prospettive La sperimentazione clinica di dispositivi medici: normativa di riferimento,stato dell’arte e prospettive

  2. Istituzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali L.121/08 Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici (D.M. 23/6/04) Commissione unica sui dispositivi medici Ufficio VI Sperimentazione clinica dei dispositivi medici Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  3. LE INDAGINI CLINICHE Indagine clinica di dispositivo medico Qualsiasi studio sistematico progettato e pianificato nei soggetti umani intrapreso per verificare la sicurezza e/o le prestazioni di un dispositivo specifico UNI EN ISO 14155-1 Dispositivo per indagini cliniche • un dispositivo medico o medico impiantabile attivo destinato ad essere messo • a disposizione di un medico • debitamente qualificatoo di un medico specialistaper lo svolgimento di • indagini • da effettuarsi in unambiente clinicoumanoadeguato • D.Lgs.507/92. art.1; D.Lgs.46/97. art.1 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  4. LE INDAGINI CLINICHE Obiettivi: • verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione, le prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle assegnate dal fabbricante • determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle normali condizioni di utilizzazione, e valutare se essi comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni assegnate ed attese dal dispositivo D.Lgs. 507/92, allegato 7, pt.2.1; D.Lgs. 46/97, allegato X, pt.2.1 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  5. Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali • Autorizza, per silenzio assenso, l’avvio di una indagine clinica dopo aver • valutato, sia dal punto di vista formale che sostanziale, che l’indagine • clinica notificata non esponga a rischi prevedibili ed evitabili i pazienti e • sia comunque tutelata la loro salute e sicurezza • Esprime il suo eventuale diniego all’avvio di un indagine clinica, entro 60 • gg. dalla data di ricevimento della notifica, qualora si ravvedano ragioni • di tutela della salute e della sicurezza ovvero di ordine sanitario o • pubblico • Può autorizzare, di volta in volta, lo svolgimento di indagini cliniche in • strutture sanitarie private • D.Lgs. 507/92, art. 7; D.Lgs.46/97, art. 14 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  6. Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali • Può autorizzare, su richiesta motivata che contenga, oltre alle motivazioni della richiesta stessa, la descrizione del dispositivo e dell’azione principale cui è destinato, la messa in servizio di singoli dispositivi non marcati CE il cui impiego è nell’interesse della protezione della salute. Il provvedimento di autorizzazione viene comunicato entro 30 gg. D.Lgs.507/92 art.5, comma 5-sexies; D.Lgs.46/97, art.11, comma14 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  7. Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiLe indagini cliniche pre-marketing Il procedimento di valutazione di una indagine clinica Esame formale Esame di merito clinico tecnico Silenzio assenso Diniego Diniego Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  8. Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiLe indagini cliniche pre-marketing Il procedimento di valutazione di una indagine clinica Orientamento al diniego 10 gg Controdeduzioni del fabbricante 60 gg Silenzio assenso Diniego Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  9. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Dati Europei Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  10. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  11. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  12. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  13. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  14. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  15. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  16. LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING Notifiche in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  17. LE INDAGINI CLINICHE POSTMARKETING in Italia Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  18. Normativa di riferimento D.Lgs. 507/92 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi” articolo 7 ed allegati 6 e 7 D.Lgs. 46/97“Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici” articolo 14 ed allegati VIII e X Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  19. Normativa di riferimento • D.M. 2 agosto 2005“Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici” • D.M. 12 maggio 2006“Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ” • D.M. 7 novembre 2008 (l’art.3 modifica l’art.1 del D.M.12 maggio 2006) • Nota ministeriale 26 febbraio 2007 “ Procedure amministrative relative allo svolgimento di indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE” • Nota ministeriale 5 dicembre 2007 “Modalità di presentazione della documentazione per l’inoltro al Ministero della salute di notifiche di indagini cliniche dei dispositivi medici e chiarimenti in merito alla nota ministeriale del 26 febbraio 2007 concernente sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici post-marketing” Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  20. Dispositivi medici impiantabili attivi Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507 • Art.7 “Dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad indagini cliniche”dispone che : -il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea invii al Ministero della salute le indicazioni contenute nell’all.6, pt.2.2 almeno 60 gg. prima dell’inizio dell’indagine clinica -l’indagine clinica non può iniziarese il Ministero della salute, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della notifica, comunica, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, unadecisione contraria fondata su ragioni di tutela della salute e sicurezza -lo svolgimento di tali indagini cliniche è limitato di norma agli ospedali e ad altri istituti pubblici - il fabbricante o il mandatario tiene a disposizione del Ministero la documentazione prevista dall’all.6, pt.3 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  21. Dispositivi medici impiantabili attivi Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507 • All.6 “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni particolari” • pt.2.2 : dichiarazione del fabbricante - dati identificativi del dispositivo medico - programma dell’indagine clinica, obiettivi, numero dispositivi - dati identificativi dello sperimentatore e del centro sperimentale - luogo, data di inizio e durata dello studio - conformità ai requisiti essenziali esclusi gli aspetti oggetto dello studio - protezione della salute e sicurezza dei pazienti Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  22. Dispositivi medici impiantabili attivi Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507 All.6 “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni particolari” pt.3.2 : documentazione che il fabbricante tiene a disposizione delle AC - descrizione generale del dispositivo medico - disegni di progettazione, metodi di fabbricazione (sterilizzazione), schemi di componenti - descrizione e spiegazioni degli schemi e del funzionamento - risultati dei calcoli di progettazione, controlli e collaudi tecnici Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  23. Dispositivi medici impiantabili attivi Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n.507 All.7 “Valutazione clinica” pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche pt.2.2 : considerazioni etiche, conformemente alla Dichiarazione di Helsinki pt.2.3: metodi per il corretto svolgimento delle indagini - piano di indagine clinica - procedure adeguate al dispositivo in esame - condizioni simili a quelle di utilizzo - esaminate le caratteristiche pertinenti a sicurezza, prestazioni ed effetti sul paziente - registrati integralmente tutti gli eventi sfavorevoli - responsabilità di un medico specialista in ambiente adeguato - report finale Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  24. Dispositivi medici Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46 • Art.14 “Indagini cliniche” dispone che : • il fabbricante od il suo mandatario stabilito nella Comunità europea informa il Ministero della salute primadell’inizio delle indagini cliniche seguendo le procedure previste nell’allegatoVIII • la notifica deve essere inviata per raccomandata e redatta in lingua italiana • il fabbricante può iniziare le indagini cliniche, di dispositivi appartenenti alla classe III, dispositivi impiantabili e dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb, al termine di 60 gg. dalladata dellanotifica a meno che il Ministero della salute non gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione contraria motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico • le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei 60 gg. se il Comitato etico ha espresso parere favorevole (nota ministeriale 4 marzo 2005 invita ad attendere la scadenza dei 60 gg) Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  25. Dispositivi medici Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46 • le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle Unità Sanitarie Locali, nelle aziende e presidi ospedalieri (ex art.4 D.Lgs 502/92) • lo svolgimento in altri istituti pubblici ed istituzioni sanitarie private deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della salute • le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni dell’allegato X • la notifica non è necessaria per indagini cliniche svolte con dispositivi già marcati CE, utilizzati nella stessa destinazione d’uso per la quale hanno ottenuto la marcatura CE • le spese sono a carico del fabbricante Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  26. Dispositivi medici Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46 • All.VIII “Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari” • pt.2.2 : dichiarazione del fabbricante - dati identificativi del dispositivo medico - piano dell’indagine, obiettivi, motivazioni tecnico/scientifiche, numero di dispositivi - parere del Comitato etico - dati identificativi dello sperimentatore e del centro sperimentale - data di inizio e durata dello studio - indicazione di conformità del dispositivo ai requisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti oggetto dello studio - protezione della salute e sicurezza dei pazienti Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  27. Dispositivi medici Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46 • All.VIII “Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari” • pt.3.2: documentazione che il fabbricante tiene a disposizione delle AC - descrizione generale del dispositivo medico - schemi di progettazione, metodi di fabbricazione (sterilizzazione) - descrizione e spiegazioni degli schemi e del funzionamento - risultati dell’analisi dei rischi, dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche • pt.4: conservazione della documentazione per un periodo di almeno 5 anni Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  28. Dispositivi medici Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46 • All.X “Valutazione clinica” • pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche • pt.2.2 : considerazioni etiche, conformemente alla Dichiarazione di Helsinki • pt.2.3: metodi per il corretto svolgimento delle indagini cliniche - piano di indagine clinica - procedure adeguate al dispositivo in esame - condizioni simili a quelle di utilizzo - sicurezza, prestazioni ed effetti sul paziente - registrate integralmente e comunicate tutte le circostanze sfavorevoli - responsabilità di un medico specialista - report finale Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  29. La Direttiva 2007/47/CE LE INDAGINI CLINICHE Modifica 90/385/CEE e 93/42/CEE I nuovi obblighidel fabbricante o del mandatario: - notifica alle AC degli Stati interessati la fine dell’indagine clinica - giustifica la conclusione anticipata - notifica a tutti gli Stati membri ed alla Commissione la conclusione anticipata per motivi di sicurezza -dimostra, in base ai dati clinici, la conformità dei dispositivi medici ai requisiti essenziali, la valutazione degli effetti collaterali e l’accettabilità del rapporto rischi/benefici Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  30. La Direttiva 2007/47/CE LE INDAGINI CLINICHE - conduce indagini cliniche per dispositivi impiantabili e per quelli appartenenti alla classe III, a meno che sia giustificato fondarsi su dati clinici esistenti -aggiorna la valutazione clinicae la relativa documentazione con dati derivanti dalla sorveglianza post-vendita -registra integralmente e comunica immediatamente tutti gli eventi avversi seri a tutte le AC degli Stati in cui viene svolta una indagine clinica -conserva tutti i documenti relativi ad una indagine clinica per un periodo di almeno cinque anni; per quindici anni per i dispositivi impiantabili Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  31. La Direttiva 2007/47/CE LE INDAGINI CLINICHE • Allegato 6 ( D.Lgs.507/92 ) ed allegato VIII ( D.Lgs.46/97): Dichiarazione del fabbricante integrata da: pt.2.2: -dossier per lo sperimentatore -conferma dell’assicurazione dei soggetti coinvolti -documenti per acquisire il consenso informato -indicazione della presenza o meno, come parte integrante del dispositivo, di sostanze o derivati del sangue umano -indicazione dell’utilizzo o meno, nella produzione del dispositivo, di tessuti di origine animale (Direttiva 2003/32/CE) Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  32. La Direttiva 2007/47/CE LE INDAGINI CLINICHE • Allegato 6 (D.Lgs.507/92) ed allegato VIII (D.Lgs.46/97): Documentazione da tenere a disposizione delle AC integrata da: pt.3.2: - dati relativi alle prove svolte per valutare la sicurezza, la qualità e l’utilità della presenza, come parte integrante del dispositivo, di una sostanza o un derivato del sangue umano, tenendo conto della destinazione d’uso -misure di gestione dei rischi adottate per ridurre il rischio di infezione, se nella produzione del dispositivo sono stati utilizzati tessuti di origine animale pt.4: - conservazione della documentazione per un periodo di almeno 5 anni. Per gli impiantabili almeno 15 anni Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  33. La Direttiva 2007/47/CE LE INDAGINI CLINICHE • La Banca dati europea - dati relativi alle indaginicliniche - trasmessi in formato standard - da attivare entro il 5 settembre 2012 Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  34. Le prospettive future Direttiva 2007/47/CE Il recepimento • Avvio delle indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, di dispositivi medici di classe III, impiantabili ed invasivi a lungo termine di classe IIa o IIb al termine di 60 gg dalla notifica • Avvio delle indagini cliniche delle altre tipologie di dispositivi medici immediatamente dopo la notifica, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato etico competente Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  35. Le prospettive future Direttiva 2007/47/CE Il recepimento • Decreti ministeriali in tema di: Strutture sanitarie Comitati etici Indagini cliniche post-marketing Uso compassionevole su singoli soggetti Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  36. Le prospettive future • Fase sperimentale e messa a regime del sistema per l’informatizzazione delle sperimentazioni cliniche • Definizione delle modalità di comunicazione degli EAS • Revisione del D.M. 2 agosto 2005 • Definizione delle procedure per effettuare ispezioni presso centri sperimentali, fabbricanti, Comitati etici, CRO Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  37. Informatizzazione delle sperimentazioni clinicheSistema MEDIS • Collaborazione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e CNRSistemaMEDIS • Acquisizione della notifica e della documentazione in formato elettronico • Flusso documentale proprio • Accesso consentito ai soli interlocutori identificati ed abilitati • Aiuti e controlli per il corretto inserimento della notifica • Gestione della comunicazione tra fabbricante e Ministero sia durante la fase di valutazione che durante la sperimentazione • Gestione della comunicazione interna al Ministero, supporto alla valutazione della indagine clinica - Trasmissione con la base dati EUDAMED Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  38. LE INDAGINI CLINICHE La notifica oggi • L’inoltro della notifica e dei documenti allegati: - in formato cartaceo - raccomandata con ricevuta di ritorno ufficio sperimentazione - flusso documentale del Ministero clinica • Il Procedimento: valutazione di merito • Valutazione formale documentazione integrativa rigetto Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  39. LE INDAGINI CLINICHE La notifica domani Sistema MEDIS • La notifica domani Acquisizione dati anagrafici: fabbricante, mandatario, procuratore speciale Acquisizione notifica e documentazione Richiesta e acquisizione documentazione integrativa e/o chiarimenti Valutazione di merito Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

  40. Informatizzazione delle sperimentazioni cliniche • Il Registro delle sperimentazioni cliniche di dispositivi medici pre e post - marketing - quali in corso, quante, dove, eventi avversi - quali terminate. quante. dove, eventi avversi - tipologia dei dispositivi, classi Il Registrodelle sperimentazioni cliniche di dispositivi medici - quali in corso, quante, dove, eventi avversi - quali terminate, quante, dove, eventi avversi - tipologia dei dispositivi, classi, destinazione d’uso Dott.ssa Lina Pizzuti Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

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