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AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE - BIOMASSE

AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE - BIOMASSE.

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AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE - BIOMASSE

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  1. AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE - BIOMASSE L'Autorizzazione Unica (AU) è necessaria per poter realizzare ed esercire gli impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile (ad es. fotovoltaici, eolici, biomasse, idroelettrici, biogas, etc.).La AU assorbe ogni altro atto di assenso (autorizzazioni, nulla osta e qualsiasi altro atto di assenso comunque denominato) necessari per realizzare gli impianti ed esercirli.Con la AU, inoltre, sono autorizzate anche le opere connesse e, se necessario, si può apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

  2. Chi può avanzare la richiesta? • L'Autorizzazione Unica deve essere richiesta da chi intenda realizzare ed esercire impianti per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.

  3. Leggi • Normativa Principale per il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica:D. Lgs 387/2003:Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita‘ • art. 3 comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. • D. Lgs 28/2011Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia • da fonti rinnovabili • D.M. 10.09.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. • DMSE 06.07.2012 - Tabella 1.A D. Lgs 152/06 Norme in materia ambientale

  4. Cos’è l’Autorizzazione Unica • L‟Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione ed all‟esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed opere connesse è necessaria per poter realizzare ed esercire tali impianti. • L‟Autorizzazione Unica assorbe tutti gli atti di assenso (autorizzazione, nulla osta, etc.) necessari per poter costruire ed esercire l‟impianto. • Nel Lazio l‟Ente che rilascia la Autorizzazione Unica è la Provincia. • La principale normativa specifica per l‟Autorizzazione Unica (tralasciando le diverse norme di settore: ad esempio per l‟edilizia, i comparti ambientali e paesistici, etc.) è costituita da: • · D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell‟energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell‟elettricità” • · D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” • · D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi”

  5. Cos’è l’energia rinnovabile • Il D. Lgs 28/2011 definisce l‟energia da fonti rinnovabili : energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. • Lo stesso Decreto precisa che per biomassa si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti,rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

  6. Autorizzazione Unica e procedimenti semplificati • Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l‟esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati alternativamente: • 1. alla Comunicazione al Comune competente per territorio • 2. alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune competente per territorio • 3. al rilascio di una Autorizzazione Unica Provinciale (AU) alla costruzione ed all‟esercizio dell‟impianto, tramite le procedure individuate dal D. Lgs 387/2003 come modificate e integrate dal D. Lgs 28/2011 e dal D.M. 10.09.2010.

  7. 1 Procedure comunali Rientrano all’interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o una procedura abilitativa semplificata, corredata dall’opportuna documentazione, al Comune nel cui territorio si intende realizzare l’impianto.

  8. 1.1 Comunicazione • Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato l’amministrazione comunale anche per via telematica. • Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti Caratteristiche (ai sensi dell’art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): • operanti in assetto cogenerativo; • aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione). • Rientrano nella presente casistica anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas non rientranti nella precedente classifica ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: • realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;·

  9. Comunicazione • aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kW). • Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6, comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: • le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; • i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001.

  10. 1.2 Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) • Sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli assoggettabili a semplice comunicazione aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): • · operanti in assetto cogenerativo; • · aventi una capacità di generazione massima inferire a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt. • Sono soggetti a P.A.S. anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas non ricadenti tra quelli precedentemente indicati ed aventi capacità di generazione inferiori alle seguenti soglie (indicate nella Tabella A allegata al D. Lgs. 387/2003 introdotta dall’art. 2, comma 161, della Legge 244/2007): • · biomasse: 200 kW • · gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kW • Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l’ottenimento di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

  11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico. • occorre l’Autorizzazione Unica provinciale PER impianti che ricadrebbero nei casi di procedura semplificata (SCIA o DIA) ma per i quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all‟esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità.

  12. 2. Procedure provinciali2.1 L’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. • È delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. • Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’autorizzazione. • Va infatti sottolineato come l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla “Costruzione ed all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere attraverso un procedimento ed un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l’impianto. • Come espressamente indicato al paragrafo 10.1 del D.M. 10 settembre 2010, in tutti i casi per cui • non sussistono le condizioni di applicazione della semplice comunicazione o della P.A.S. sarà necessario avviare il procedimento unico così come normato dall’art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

  13. Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tale fase, risultando preliminare, dovrà essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato decreto, come indicato nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. • Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall’articolo 24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/2006.

  14. 3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.) DOCUMENTAZIONE GENERALE • a) il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso all’impianto) nonché le opere di mitigazione (es. predisposizione di una barriera verde a mascheramento dell’impianto); • b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui siano riportati: • 1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di impresa, copia di ertificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia; • 2. la verifica che il sito in cui si intende realizzare l’opera non rientri nelle aree non idonee all’installazione di impianti a biomassa e biogas;

  15. 3. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa ovvero delle modalità di approvvigionamento e la provenienza della risorsa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da boschi, colture dedicate, da reflui zootecnici, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, coltivate nel territorio regionale, deve essere individuata anche la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l’elenco delle particelle catastali interessate.Qualora l’approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata • attraverso idonei contratti preliminari o definitivi. La relazione tecnica deve inoltre illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all’utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l’elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-agricolo, depurazione, ecc.) e il relativo quantitativo; • 4. le caratteristiche principali dell’impianto ossia la costituzione di massima dello stesso, la potenza termica immessa con il combustibile con particolare riguardo alla definizione dei poteri calorifici inferiori ed alla produzione energetica relativa ad ogni fonte, la potenza elettrica e la potenza termica cogenerate con la distinzione delle due differenti modalità di generazione (solo produzione elettrica ed assetto cogenerativo), il Bilancio di energia e di massa, il rendimento globale di impianto (da valutare sia in condizione di regime elettrico che in fase cogenerativa), la • specificazione delle modalità di funzionamento cogenerative dell’impianto in conformità alla Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, nonchè tutte le sue successive modificazioni, con particolare riguardo al calcolo dei parametri di IRE (Indice di Risparmio Energetico) e LT (Limite Termico), dell’indice PES (Primary Energy Saving) calcolato come indicato nell’Allegato III del D.Lgs. 20/2007 così come modificato dal D.M. 4 agosto 2011 e, infine, la data prevista di entrata in esercizio;

  16. 5. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento ed i componenti principali, i combustibili utilizzati ed i relativi consumi, il paragone tra la tecnologia installata e la miglior tecnologia disponibile (producibilità, costo di installazione e di esercizio…); • 6. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi; • 7. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, attualizzato all’anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi di smaltimento delle attrezzature; • 8. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW; • c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento; • d) l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all’acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e dell’estratto dei mappali, delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; • f) l’impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l’impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 €/kW) per assicurare l’effettiva realizzazione dell’impianto; • g) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve, infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica;

  17. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (AI SENSI DEL D.LGS. 152/06) • 272. Impianti e attività in deroga(articolo così modificato dall'articolo 3, comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010) • 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.

  18. ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga (allegato così sostituito dall'articolo 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010) • Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 • 1. Elenco degli impianti e delle attività: • bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. • cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. • dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. • ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è sogg18etta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate . • ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. • gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. • hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. • ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

  19. Allegati alla Parte Quinta ALLEGATO I • Valori di emissione e prescrizioni Parte III - Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti • (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW. • Tali impianti debbono a rispettare i limiti di emissione ai sensi dell’art. 6 del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, e sono tenuti ad effettuare i campionamenti periodici alle emissioni in atmosfera, così come stabilito al punto 1) parte III – “Valori di emissione per specifiche tecnologie di impianti” – Allegato I alla parte quinta del suddetto decreto n. 152/06 e s.m.i.;

  20. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO • h) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell’art. 8, comma 4 ; qualora siano presenti nell’impianto macchinari funzionanti anche nel periodo notturno, sarà necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali della deroga.

  21. DISPONIBILTA’ DEL SITO • i) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione di entrambi debitamente registrato, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione dovrà essere aggiornata dal proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria; • j) nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l’impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d’uso agricola, l’istanza deve essere corredata da una relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

  22. CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA • l) il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato; al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico allegata (allegato 1); • m) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva dell’istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete; • n) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l’induzione magnetica scende a 3 μT, secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello necessario per l’allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto D.M.; dovrà quindi essere verificato che all’interno di tale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l’infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta produca una rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende consegnare l’energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa quella necessaria per l’allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di trasformazione e riporti in tale planimetria anche l’indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per tali manufatti;

  23. EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI • Qualora sull’area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura, dovrà essere presentata in allegato all’istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche correttamente. A titolo esemplificativo: • · Comunicazione che il digestato venga assimilato all’effluente zootecnico. “Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue; • · Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

  24. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE • Nel caso in cui l’impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentato lo Studio di Impatto ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA. • Poiché la ratio del “procedimento unico” è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un’istanza unica, nonché tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza.

  25. verifica documentale • Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore nomina il responsabile del procedimento. • Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di quest’ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli • uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la Provincia, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’esito di tale verifica che potrà essere: • o positivo: verrà pertanto avviato l’iter procedurale e convocata la prima conferenza dei servizi • o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con: • · Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale • · Richiesta integrativa ai fini dell’avvio del procedimento qualora la carenza non sia ritenuta sostanziale

  26. Conferenza dei Servizi • convocazione • La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza in esame è convocata a cura dell’Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai soggetti che dovranno intervenire, l’indirizzo internet ed il nominativo del responsabile del procedimento. • Conferenza dei Servizi • La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i., e ad essa partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. • Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l’impianto in esame. • Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti: • · predisposizione del verbale della Conferenza; • · predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza. • La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente Conferenza.

  27. rilascio o diniego di autorizzazione • Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei motivi ostativi. • Contenuti essenziali dell’Autorizzazione Unica • L‟Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia: • - sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza; • - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere; • - ove occorra costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’AU non dispone la variante dello strumento urbanistico; • - include le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi; • - prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, l‟AU perde efficacia. I termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l‟AU recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.

  28. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

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