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ASPETTI LEGALI DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE

ASPETTI LEGALI DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE. Avv. Paolo Lessio. 1. PERCHÈ LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Art. 20 comma 1-bis

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ASPETTI LEGALI DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE

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Presentation Transcript


  1. ASPETTI LEGALI DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE Avv. Paolo Lessio

  2. 1. PERCHÈ LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

  3. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE Art. 20 comma 1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità [...omissis...] Art. 45 comma 1 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta [...omissis...]

  4. AI SENSI DEL C.A.D. LA POSTA ELETTRONICA TRADIZIONALE HA VALORE MERAMENTE INDIZIARIO Art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove) Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. [...omissis...]

  5. LA PEC Art. 48 CAD Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

  6. 2. IL VALORE LEGALE DELLA PEC: IL DPR 68/2005

  7. a. il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; b. il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; c. il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata I soggetti

  8. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6 La ricevuta di avvenutaconsegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Valore legale dell'invio e della ricezione LE ATTESTAZIONI VENGONO RILASCIATE SOLO DALLE CASELLE DI PEC

  9. RICAPITOLANDO INVIO E RICEZIONE OPPONIBILI AI TERZI MITTENTE PEC DESTINATARIO PEC SOLO INVIO OPPONIBILE AI TERZI MITTENTE PEC DESTINATARIO NON PEC NESSUNA OPPONIBILITA’ AI TERZI DESTINATARIO NON PEC MITTENTE NON PEC

  10. 3. I CERTIFICATORI

  11. Le ricevuterilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata [...omissis...] che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti [...omissis...] Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  appongono  un riferimento temporale su  ciascun  messaggio  e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. PERCHÈ LA PEC HA VALORE LEGALE: I CERTIFICATORI

  12. I certificatori sono quindi soggetti che svolgono un'attività riconducibile al concetto di pubblico servizio e sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema PEC I certificatori sono iscritti in un elenco tenuto da DigitPA (ENTE PUBBLICO) I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. I gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni I CERTIFICATORI Le caratteristiche societarie dei gestori PEC garantiscono il buon funzionamento del servizio e la capienza del responsabile in caso di danno

  13. LA PEC GARANTISCE L’attestazione del momento di invio L’attestazione del momento di ricezione La data certa Il contenuto del messaggio AUTOPRESTAZIONE POSTALE

  14. 4. L’EVOLUZIONE NORMATIVA

  15. Il DPR 68/05 e l’obbligo di dichiarare l’indirizzo PEC • Art. 4 comma 2 e ss. • Per  i  privati  che  intendono utilizzare il servizio di posta elettronica  certificata,  il  solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto  intrattenuto  tra  privati  o  tra  questi  e  le pubbliche amministrazioni.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.  • La  volontà  espressa  ai  sensi del comma 2 non può comunque dedursi  dalla  mera  indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella  corrispondenza  o  in  altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. • Le  imprese,  nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,  possono dichiarare  la  esplicita  volontà  di  accettare  l'invio  di posta elettronica  certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al  registro  delle  imprese.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo  il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. • Le  modalità  attraverso  le  quali  il  privato  comunica  la disponibilità  all'utilizzo  della posta elettronica certificata, il proprio  indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo  o  l'eventuale  cessazione della disponibilità, nonchè le modalità  di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione  relativa  sono  definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.

  16. Il nuovo scenario della L. 2/2009 PEC OBLIGATORIA PER: IMPRESE PROFESSIONISTI P.A.

  17. Le imprese Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 nov. 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nota di Unioncamere del 11.2.2009 – la mancata indicazione dell’indirizzo PEC sospende il procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine l’iscrizione potrà essere rifiutata.

  18. I professionisti I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. (termine 29 nov. 2009)

  19. La P.A. Le amministrazioni pubbliche […omissis…] istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. (nessun termine)

  20. CADE L’OBBLIGO DI DICHIARARE L’INDIRIZZO  le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

  21. IN SINTESI E IN PRATICA Tutti i soggetti “professionali” del mercato devono dotarsi di PEC Ciascun indirizzo viene registrato nel relativo registro, albo o elenco Tutte le comunicazioni tra detti soggetti possono essere effettuate tramite PEC ai sensi di legge

  22. LE CRITICITÀ NO SANZIONE PER MANCATA ADOZIONE IN 2 DEI 3 CASI NESSUNA REGOLA PER LA REGISTRAZIONE IN ALBI O ELENCHI P.A. NON ANCORA ALLINEATA PEC CERTIFICA LA TRASMISSIONE NON LA PATERNITÀ – UN SISTEMA COMPLETO DEVE PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

  23. 5. LE PROSPETTIVE

  24. PROSPETTIVE PROCEDURALI Art. 137 II comma L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

  25. PROSPETTIVE PROCESSUALI Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata USO DELLA PEC PER IL DEPOSITO DELLE PERIZIE

  26. PROSPETTIVE INTERNAZIONALI Il servizio di posta elettronica certificata erogato da un gestore PEC è basato su specifici standard internazionali, come indicato nei riferimenti delle regole tecniche allegate al DM 2 novembre 2005. Tra questi si evidenziano gli standard S/MIME, SMTP, MIME, LDAP. Dal punto di vista della standardizzazione delle modalità di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata, già da diversi anni il modello proposto dalla PEC italiana è stato sottoposto alle organizzazioni internazionali che si occupano di standard. In seno all’ETSI è in fase di completamento il documento “Registered Electronic Message", in breve REM, che ispirato anche dall’esperienza della PEC italiana propone a livello europeo un meccanismo standard per la trasmissione sicura di comunicazioni e documenti. Inoltre presso l’IETF (Internet Engineering Task Force), che rappresenta la principale comunità internazionale di specialisti interessati all’evoluzione delle tecnologie di internet, è in corso da giugno 2008 il percorso per la pubblicazione come standard dell’Internet Draft relativo alla PEC.

  27. Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati Via Pietro Cossa, 2 20122 - Milano (MI) Tel +39 02 36709728 Fax +39 02 36709729

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