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Vicenza 29 Novembre 2007

BANCA POPOLARE DI VICENZA. Gestire le lettere di credito ed i crediti documentari alla luce delle nuove norme ed usi uniformi ICC 600. Vicenza 29 Novembre 2007.

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Vicenza 29 Novembre 2007

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Presentation Transcript


  1. BANCA POPOLARE DI VICENZA Gestire le lettere di credito ed i crediti documentari alla luce delle nuove norme ed usi uniformi ICC 600 Vicenza 29 Novembre 2007

  2. Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari non si pongono come leggi o come raccolte di usi, cioè come usinormativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, e quindi hanno valore tra le parti solo in quanto le parti le hanno volute, incorporandole nel testo del credito documentario.

  3. Di conseguenza hanno valore vincolante per le parti soltanto nella misura in cui non interferiscano con l'applicazione di norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale; inoltre, essendo prive di forza normativa, la loro violazione o falsa applicazione non è censurabile in sede di legittimità.

  4. Le stesse N.U.U. chiariscono il proprio carattere suppletivo nell’art. 1, che stabilendone il campo applicativo, dice che le stesse “… si applicano a qualunque credito documentario (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito stand-by), quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle Norme”.

  5. Esaminiamo le novità più significative introdotte dalle N.U.U. ICC 600 in vigore dal 1 Luglio 2007. Nota bene: le normative precedenti non sono annullate, ma soltanto aggiornate dall’attuale versione.

  6. Articolo 1 - Applicazione delle NUU Viene riconfermato l’obbligo, ai fini della loro applicazione, di un’indicazione, nel corpo del credito documentario, del tipo: “Il presente credito è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600”, oppure “Subject to UCP Pubb. ICC 600” o frasi similari.

  7. Articolo 1 - Applicazione delle NUU “.. ove costituiscano parte integrante del testo del credito ..” (Ex articolo 1 ICC 500) Il messaggio swift MT700 è stato aggiornato con la introduzione del campo 40E che contiene l’esplicito riferimento alla normativa applicata. L’applicazione delle ICC 600 è definita dalla dicitura “UCP LATEST VERSION” o simile, altre diciture comportano una normativa diversa dalle nuove regole.

  8. Articolo 1 - Applicazione delle NUU Banche con organizzazione insufficiente possono derogare ed applicare NUU 500per poter usufruire di un numero maggiore di giorni per il controllo documenti. E’ sempre necessaria un’attenta lettura del testo del credito per verificare: - quale versione NUU viene applicata; - eventuale esclusioni di articoli specifici; - eventuale inserimento di condizioni aggiuntive.

  9. Articolo 1 - Applicazione delle NUU CASISTICA “… Should any terms or conditions stipulated in this credit be contradictory to or inconsistent with that of UCP 600, the relative UCP 600 provision(s) is/are deemed expressly modified and/ or excluded …”

  10. Articolo 2 - Definizioni Si tratta di un articolo di nuova concezione, contenente la definizione preliminare di termini successivamente utilizzati in vari articoli delle NUU. Oltre alle definizioni dei soggetti interessati ad un’operazione di credito documentario ed alle varie situazioni viene introdotto un nuovo concetto: “Honour” ( ”Onorare” ) “… qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme…”

  11. Articolo 2 - Definizioni Si fanno rientrare in questa definizione le seguentiprestazioni: • o il pagamento a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; (BY PAYMENT) • o l’assunzione di un impegno di pagamento differito e il pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito; (BY DEF PAYMENT) • o l’accettazione di una tratta spiccata dal beneficiario e il pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. (BY ACCEPTANCE)

  12. Articolo 3 - Interpretazioni “…Il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso…” Il credito revocabile non è più contemplato dalle nuove norme, quindi il credito è considerato IRREVOCABILE anche senza esplicita indicazione nel testo. Qualora fosse richiesta l’emissione di un credito revocabile sarà necessario inserire una specifica deroga all’articolo in riferimento e riportare le condizioni di validità della clausola di Revocabilità regolate dalle disposizioni presenti nell’articolo 8 delle ICC 500.

  13. Articolo 12b - Designazione “…designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito, la banca emittente autorizza detta banca designata a pagare anticipatamente o ad acquistare una tratta accettata….” La novità introdotta dal punto b riguarda la possibilità per la banca designata di scontare “pro-soluto” la tratta a scadenza accettata od anticipare l’esecuzione del proprio impegno di pagamento a scadenza, su presentazione di documenti conformi.

  14. Articolo 14 – Criteri generali per l’esame dei documenti Prescrizione innovativa rilevante è la riduzione del termine massimo entro il quale le banche devono decidere se la presentazione è da considerarsi conforme. Dai precedenti 7 giorni lavorativi bancari si è passati ora a 5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione. Viene precisato che non è necessario che i dati in un documento siano identici ai dati altrove presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal credito o nel credito stesso, purché non siano però con essi discordanti.

  15. Articolo 14 - Criteri generali per l’esame dei documenti In particolare (punto J), gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante in qualunque documento, esclusi i documenti di trasporto, possono essere non conformi a quanto indicato nel credito tranne che per il Paese (nazione). L’orientamento affermatosi più recentemente è quello per il quale dovrebbero valutarsi come ininfluenti, per l’accettazione dei documenti, lievi ed insignificanti difformità con quanto stabilito dal credito documentario, e che come tali non dovrebbero essere opposte dalla banca al beneficiario in quanto non alteranti il valore commerciale dei documenti stessi.

  16. Articolo 17 – Documenti originali e copie E’ un nuovo articolo che chiarisce in modo definitivo il problema dei documenti da presentare in originale e copie quando non c’è un’esplicita indicazione a riguardo e definisce i criteri da seguire per classificare un documento come originale o copia. Ogni documento richiesto dal credito deve essere presentato almeno in un originale. La firma, manoscritta o riprodotta meccanicamente (in Italia mai firma stampigliata od etichetta) è il primo elemento base che qualifica un originale.

  17. Articolo 18 – Fattura commerciale • Le fatture emesse in Italia non possono essere prive della data di emissione (art. 21 T.U. IVA 2007) • Quindi le fatture nei crediti all’esportazione devono essere datate • Analogamente, nei crediti all’importazione, specificare nel testo del credito documentario come documento richiesto la “fattura datata e firmata” (art. 25 T.U. IVA 2007)

  18. Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto • Il primo documento di trasporto trattato, per prassi internazionale consolidata nei trasporti, al posto della Polizza di Carico Marittima è il cosiddetto “Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto”. • Viene eliminato l’aggettivo “multimodale”. • Ai fini del controllo documenti, l’apparenza formale, vale a dire il contenuto del documento, prevale sul nome del documento presentato.

  19. Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto • I documenti di trasporto trattati in questi articoli devono sempre recare il nome del vettore ed essere firmati. • E’ stata eliminata la definizione della Polizza di Carico come “Marittima” od “Oceanica”. • E’ stata eliminata la qualifica di trasporto “porto a porto”. • Sul documento di trasporto aereo (AWB) un’annotazione relativa alla effettiva data di spedizione, anche se non richiesta dal credito, è considerata data di spedizione. 19

  20. Articolo 27 – Documenti di trasporto netti “…Le banche accettano solo documenti di trasporto netti …” Non è più necessario che la clausola “clean on board” venga apposta sul documento anche se il testo del credito richiede la presentazione di documento di trasporto netto.

  21. Articolo 28 - I documenti di assicurazione • Polizza di Assicurazione (Insurance Policy) E’ il contratto originale di assicurazione concluso fra assicurazione ed assicurato; • Il Certificato di Assicurazione (Insurance Certificate) E’ la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore in merito all’esistenza di un contratto di assicurazione del quale contiene i principali estremi.

  22. Articolo 28 - I documenti di assicurazione • Tra i soggetti abilitati a firmare per conto delle compagnie assicurative o di assicuratori è stato aggiunto il “procuratore” (= proxy). • E’ previsto che il documento assicurativo possa contenere clausole di esclusione senza per questo essere oggetto a riserve (esempio: la clausola “all risks”).

  23. Art. 35 - Esonero di responsabilità per le trasmissioni e le traduzioni La norma sullo smarrimento dei documenti tutela gli esportatori in quanto il rischio di smarrimento dei documenti - valutati conformi, in viaggio da banca designata a banca emittente - è della banca emittente (ovvero dell’ordinante).

  24. Art. 35 - Esonero di responsabilità per le trasmissioni e le traduzioni Per gli importatori è necessario prestare massima attenzione al testo del credito in fase di emissione e per tutelarsi è opportuno inserire una condizione aggiuntiva del seguente tenore: “…Notwithstanding the provision of UCP 600 Art. 35, the issuing bank of this credit shall not reimburse the nominated bank (or confirming bank) when the document required have been lost in transit between the nominated bank (or confirming bank) and the issuing bank…”

  25. ESPORTAZIONI – PROBLEMATICHE GENERALI Ridotto utilizzo della leva finanziaria e assicurativa a supporto delle esportazioni imprese esportatrici italiane per durata della dilazione di pagamento: nessuna/ fino ad un mese 21,3% da 1 mese a 3 mesi 68,3% --------------- 89,6% da 3 mesi a 12 mesi 8,9% da 1 anno a 2 anni 0,6% da 2 anni a 5 anni 0,6% oltre 5 anni 0,2% TOTALE 100,0% Fonte: Elaborazione dati Mediocredito Centrale 2006. 25

  26. CLIENTI E MERCATI: AUMENTO ATTIVITA’ PER LE PMI Ripartizione del fatturato e operatività all’estero (valori in €/mln) % su totale Fatturato estero Fatturato totale % su totale Micro imprese 580.092 27,5% Micro imprese 28.163 11,2% Piccole imprese 648.432 30,7% Piccole imprese 78.997 31,5% Medie imprese 227.968 10,8% Medie imprese 39.401 15,7% Grandi Imprese 655.354 Grandi Imprese 104.078 41,6% 31,0% 100% Totale 2.111.846 100% Totale 250.639 Fonti: Istat “Annuario statistico italiano 2006” IL 60% DELL’EXPORT ITALIANO È SVILUPPATO DALLE PMI 26 26

  27. Mercati esteri di riferimento % su totale Fatturato estero Fatturato totale Mercati e tassi di crescita del PIL % su totale Europa Centro Orientale: + 5,5% nel 2006 + 4,8% nel 2005 Russia: + 7,3% nel 2006 + 6,6% nel 2005 USA: + 4,3% in 2006 + 3,5% in 2005 Canada: + 2,9% in 2006 + 3,1% in 2005 Cina: + 9% nel 2006 + 7,5% nel 2005 India: + 6,4% nel 2006 + 6,7% nel 2005 Maghreb: + 4,1% in 2006 + 5,3% in 2005 100% 2.111.846 100% Totale 250.639 Brasile: + 4% nel 2006 + 3,5% nel 2005 Argentina: + 7% nel 2006 + 4% nel 2005 Singapore: +8,8% nel 2006 +4,4% nel 2005 Giappone: + 4,4% nel 2006 +2,3% nel 2005 Africa (Totale): + 4,5% nel 2006 + 5,4% nel 2005 Fonte: IMF, marzo 2007 27 27 27

  28. CRITICITA’ E PROSPETTIVEDEL CREDITO DOCUMENTARIO Il core business del servizio estero delle banche sarà il credito documentario sia all’import che all’export. Tuttavia, in ambito europeo, emerge una tendenza alla riduzione del suo utilizzo e un consistente aumento delle garanzie bancarie. In ambito extra-UE il credito documentario rappresenta il più importante strumento di regolazione tra le parti a condizione che le banche sappiano intrattenere una fitta rete di corrispondenza con le banche estere. Il progressivo incremento del credito documentario in ambito extra-UE tende a generare un processo di monitoraggio del rischio di credito internazionale. Il credito documentario presuppone un elevato standard qualitativo delle risorse preposte essendo lo strumento, per sua natura, scarsamente standardizzabile.

  29. CREDITI DOCUMENTARI Il credito documentario EMISSIONE Importatore Esportatore L’importatore consegna un mandato alla banca emittente per l’emissione del credito documentario. La banca notifica il credito all’esportatore 1 3 La Banca emette il credito via swift Banca Bank 2 Banca Emittente Banca Avvisante o Designata o Confermante

  30. CREDITI DOCUMENTARI Il credito documentario confermato UTILIZZO (senza riserve) Esportatore Importatore L’esportatore effettua la spedizione e presenta i relativi documenti in utilizzo. La banca esegue il controllo e in presenza di documenti conformi effettua il pagamento liberatorio o assume l’impegno di pagamento differito La banca consegna i documenti e addebita l’importatore 6 4 La Banca trasmette i documenti alla B/Emittente, addebitandola secondo istruzioni Bank Banca Banca Emittente Banca Confermante 5

  31. Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Esportazione con Pagamento Differito La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito, confermate e non confermate, mediante lo SCONTO PRO-SOLUTO di lettera di credito con pagamento differito (massimo 5 anni) su richiesta del beneficiario stesso che rilascia la cessione del credito. Con questa operazione l’azienda italiana, a fronte di un’esportazione di beni, concede all’acquirente un pagamento dilazionato rappresentato dai documenti che, scontati pro-soluto, incassa immediatamente.

  32. Sconto Pro-Soluto su lettera di Creditoall’ Esportazione con Pagamento Differito Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto, al beneficiario viene accreditato il ricavo della lettera di credito al netto delle relative competenze e degli interessi dello sconto. Vantaggi per l’azienda esportatrice: • anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale dell’incasso; • in caso di lettera di credito non confermata, eliminazione anche del rischio paese e/o mancato incasso.

  33. Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito emesse per pagamento differito presso le proprie casse, non confermate. Lo smobilizzo avviene mediante lo SCONTO PRO-SOLUTO di lettera di credito con pagamento differito a breve termine (durata massima 18 mesi meno un giorno) su richiesta della banca estera avvisante o negoziante. Naturalmente la banca si attiverà anche su richiesta dell’esportatore estero.

  34. Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito Con questa operazione la banca estera, a fronte di un’esportazione di beni da parte del proprio cliente, concede al beneficiario l’incasso immediato di unimpegno di pagamento dilazionato rappresentato daidocumenti conformi ai termini della lettera di credito. Per il cliente importatore l’operazione non ha alcun costo aggiuntivo. Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto viene accreditato alla banca estera il ricavo della negoziazione della lettera di credito al netto degli interessi dello sconto, spese e commissioni.

  35. Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito Vantaggi per l’azienda esportatrice estera: • anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale dell’incasso; Vantaggi per l’importatore italiano: • Disporre di uno strumento ulteriore di vendita nei confronti dell’esportatore estero.

  36. Finanziamento a banche a fronte “Lettera di credito” In presenza di lettera di credito, confermata oppure non confermata, e a fronte richiesta di finanziamento da parte della stessa banca che ha aperto la lettera di credito, l’esportatore può ottenere il pagamento anticipato dell’operazione commerciale che praticamente è finanziata alla banca estera.

  37. IMPEGNO “STAR DEL CREDERE” Una banca si può impegnare nei confronti del beneficiario senza esserne stata richiesta dalla banca emittente del credito documentario. Il caso si verifica qualora il beneficiario, soprattutto nei crediti con pagamenti differiti, necessiti di coprire il rischio banca/ Paese. Può quindi chiedere alla banca che procede all’utilizzo o alla presentazione dei documenti di fornirgli la copertura dei rischi succitati.

  38. IMPEGNO “STAR DEL CREDERE” Lo “STAR DEL CREDERE” è l’impegno della banca dell’esportatore che – solo con presentazione di documenti dichiarati conformi dalla banca emittente o dall’eventuale banca designata – provvede al pagamento in caso in cui la banca emittente non onori il proprio impegno. Questa forma di assicurazione del rischio non è prevista dalle N.U.U. che contemplano solo la conferma del credito richiedibile dalla banca emittente. L’ impegno è pertanto regolato unicamente da un contratto tra banca e beneficiario.

  39. IMPEGNO “SILENT CONFIRMATION” Anche in questo caso una banca può impegnarsi nei confronti del beneficiario senza esserne stata richiesta dalla banca emittente del credito documentario. La “SILENT CONFIRMATION” è l’emissione di un impegno da parte di una banca garante, normalmente corrispondente alla banca dell’esportatore, che – con presentazione di documenti dichiarati conformi dalla stessa banca garante – provvede a pagare il credito. Il pagamento viene effettuato anche se la banca emittente riscontrasse i documenti non conformi. L’ impegno non è previsto dalle N.U.U. ed è regolato da un contratto tra banca e beneficiario.

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