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Disegno di legge in materia di occupazione e di mercato del lavoro

Disegno di legge in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Presentazione al CREL del 18 dicembre 2006. Indice della Presentazione. Il contesto Veneto Il ddl. Il contesto Veneto. I tassi di crescita e le imprese I dati demografici I tassi di occupazione e di disoccupazione

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Disegno di legge in materia di occupazione e di mercato del lavoro

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Presentation Transcript


  1. Disegno di legge in materia di occupazione e di mercato del lavoro Presentazione al CREL del 18 dicembre 2006

  2. Indice della Presentazione • Il contesto Veneto • Il ddl

  3. Il contesto Veneto • I tassi di crescita e le imprese • I dati demografici • I tassi di occupazione e di disoccupazione • Il confronto con l’Italia e con l’Europa • Temporaneità e precarietà del lavoro

  4. Veneto e resto d’Italia: tassi di crescita quinquennali 1970-2005

  5. Veneto. Imprese attive per settore. Dati al 31.12

  6. Piramide delle età: residenti al 01.01.05 (distribuzione % per classi d’età quinquennali)

  7. Occupazione: Tasso di occupazione (15-64 anni) 1993-2006 Rtfl (Rilevazione trimestrale forze di lavoro) Rcfl (Rilevazione continua forze di lavoro

  8. Occupazione: Quota occupati femmine su occupati totali 1993-2006 Rtfl (Rilevazione trimestrale forze di lavoro) Rcfl (Rilevazione continua forze di lavoro

  9. Movimenti e saldi occupazionali in funzione della dinamica aziendale nel periodo 1998-2003

  10. Veneto. Tasso di disoccupazione 1993-2006 (val. ass. in 000)

  11. Un confronto con l’Italia e con l’Europa sugli indicatori-chiave 2004

  12. Temporaneità e “precarietà” del lavoro • Dati recente analisi dell’Osservatorio regionale anni 1998-2005 sui lavoratori dipendenti con contratto temporaneo • Fenomeno rilevante in termini quantitativi (da 300mila ’98 a 380 nel ’04, fonte SILVR) • Fenomeno in lieve crescita (tasso relativo sull’occupazione dal 6,5% del ’98 al 9,9% del ’05, fonte ISTAT) • Fenomeno da collegare alle dinamiche del mercato del lavoro dovute alle trasformazioni economiche (più che alla regolazione) • Merita la massima attenzione per attenuarne gli effetti negativi • Temporaneità e precarietà sono fenomeni diversi

  13. Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia di occupazione e mercato del Lavoro

  14. Una legge organica • Ddl di attuazione del D.LGS. 276 del 2003 in continuità con quanto già attuato con atti amministrativi • Testo unico delle leggi in materia di occupazione e mercato del lavoro • Abrogazione LR 10/90 (in parte) • Abrogazione LR 31/98 (totale) • Resta in vigore LR 16/2001 (disabili) • norma di raccordo a livello programmatorio tra lavoro, formazione e istruzione(art. 10)

  15. Assetto istituzionale • Superamento del dlvo 469 con la ridefinizione, in forza della potestà legislativa regionale in materia di mercato del lavoro, delle funzioni di Regione e Province • Attribuzioni rinnovate nel titolo (vedi riforma titolo V della Costituzione) e confermate • Riconoscimento del ruolo della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro • Conferma del ruolo di proposta e valutazione delle politiche del lavoro della CRCPS e del CCI quali sedi di concertazione e di coordinamento della Giunta regionale • Norme programmatorie • Rafforzamento del monitoraggio e valutazione delle politiche • Rafforzamento Oss. Regionale sul mercato del lavoro con la partecipazione delle parti sociali (Comitato scientifico) • Veneto Lavoro: continuità con la LR 31 / 98

  16. Concertazione istituzionale e sociale • Art. 5 Conferenza Regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro: norma di raccordo con la LR 11/2005: nell’esercizio della funzione di programmazione si tiene conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza • Art. 6 CRCPS: proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro e sulle iniziative della Giunta regionale sul governo del mercato del lavoro, formazione e istruzione professionale e orientamento • CRCPS: nuova composizione allargata alle libere professioni; confermata la pariteticità • Artt. 7 e 8 CCI: proposta e valutazione atti della Giunta regionale sul governo del mercato del lavoro con ricaduta regionale; proposte di integrazione dei servizi al lavoro; parere su articolazione CPI; proposte su composizione e funzionamento Commissioni provinciali • Art. 9: Commissioni provinciali: proposte e valutazioni su programmi provinciali di politiche del lavoro; attuali funzioni

  17. Programmazione regionale (art. 10) • Piano regionale delle politiche integrate formazione istruzione orientamento e lavoro • Approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ha validità triennale • Articolato sulla Strategia Europea dell’Occupazione, tiene conto dei fabbisogni professionali espressi dalle Parti sociali, ed è integrato dalla programmazione dalle Province • La Giunta regionale può aggiornarne gli indirizzi sentita la Commissione consiliare competente, CRCPS e CCI nonché adottare Piani attuativi a valenza annuale

  18. Funzioni delle Province (art. 3) • Le Province, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio • La Regione provvede ad assegnare alle Province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale

  19. Monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 11) • Realizzazione e promozione di analisi del mercato del lavoro a supporto della programmazione • Definizione preventiva da parte della Giunta regionale degli obiettivi e delle aree prioritarie di monitoraggio: • Servizi erogati; svantaggiati e disabili; donne e conciliazione tempi di lavoro e di cura; crisi; apprendistato e tirocini; stranieri; sommerso; salute e sicurezza. • Coerenza criteri nazionali e SEO • Utilizzo nuove tecnologie per semplificazione amministrativa e per facilitare il reperimento dei dati

  20. Osservatorio regionale sul mercato del lavoro (art. 12) • Attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi e di supporto a programmazione e valutazione delle politiche del lavoro • Partecipazione in regime di convenzione delle parti sociali e delle strutture di ricerca presenti sul territorio • Funzione di Osservatorio affidata a Veneto Lavoro • L’attività è supportata da un Comitato scientifico di 5 membri, di cui 4 esperti espressione della CRCPS.

  21. Servizi per il lavoro • Da servizi all’impiego a servizi per il lavoro • Attuazione del d.lvo 276/2003 per un modello di servizi al lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati • Definizione delle funzioni riservate alle Province (Centri per l’impiego) • Politiche integrate di orientamento • Regimi di autorizzazione ordinaria e speciale e accreditamento • Borsa Lavoro Veneto e Sistema Informativo Lavoro Veneto tenuto conto delle esperienze sperimentali già realizzate • Novità: previsioni su internazionalizzazione del mercato del lavoro e su EURES

  22. Sistema dei servizi al lavoro (art. 21) • la Regione Veneto promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati • Il sistema regionale dei servizi al lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento – anche personalizzato - al lavoro, incontro domanda e offerta e attuazione degli interventi di politica del lavoro • Sono riservate alle Province: • l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione; • il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro; • il collocamento mirato dei lavoratori disabili; • gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 “Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro” e successive modificazioni.

  23. Orientamento al lavoro (art. 23) • la Regione garantisce il diritto all’orientamento quale strumento di valorizzazione e sviluppo delle competenze potenzialità e aspirazioni personali nella ricerca del lavoro, nel reinserimento e nell’autoimprenditorialità • Si persegue l’integrazione dei servizi di orientamento pubblici e privati • Regione svolge programmazione, indirizzo, monitoraggio e definisce standard servizi • Province realizzano azioni di orientamento • Gli altri enti locali svolgono azioni di informazione orientativa in raccordo con le Province • La Regione promuove attività formative per gli operatori e azioni sperimentali nel settore per rafforzare i servizi offerti

  24. Regimi di autorizzazione (artt. 24 e 25) • istituzione dell’Albo regionale per attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione • Definizione con atto di Giunta sentiti CRCPS e CCI di: articolazione; procedure; requisiti professionali e dei locali; sospensione e revoca; rinvio ai requisiti giuridici e finanziari del 276 • regime speciale per i soggetti di cui all’art 6 del 276: atto di giunta sentiti CRCPS e CCI, definisce criteri e modalità di autorizzazione (escluse le Università che sono autorizzate ope legis) • Regime prevede adeguate forme di raccordo con i servizi al lavoro e senza scopo di lucro

  25. Regime di accreditamento (art. 26) • atto della Giunta regionale sentiti CRCPS e CCI istituisce l’elenco regionale dei soggetti accreditati (pubblici e privati) a svolgere servizi al lavoro • Tale atto individua i servizi al lavoro (indicati a titolo esemplificativo nella legge) • Orientamento; prevenzione disoccupazione; incontro domanda e offerta; inserimento lavorativo svantaggiati; mobilità geografica; preselezione; ricollocazione; etc. • Tale atto regola molteplici aspetti: procedure; standard prestazioni; verifiche periodiche; strumenti negoziali di cooperazione; interconnessione BorsaLavoroVeneto • Riconoscimento sperimentazioni realizzate

  26. BorsaLavoroVeneto (art. 29) • BorsaLavoroVeneto è il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro • Libera accessibilità da qualunque punto della rete, con o senza intermediario • E’ assicurata: • Diffusione offerte e domande di lavoro; integrazione dei servizi pubblici e privati; collegamento BNCL • Conduzione e sviluppo affidata ad una Cabina di regia • Ruolo parti sociali e operatori nella diffusione dell’utilizzo del nodo di Borsa • Informativa annuale alla CRCPS

  27. Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) (art. 29) • è struttura a rete nell’ambito del nodo di Borsa e del SIRV • È lo strumento informativo che le Province utilizzano per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge • Veneto Lavoro assicura progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione • Coordinamento della conduzione e dello sviluppo affidato ad un Comitato strategico • La gestione è regolata da una convenzione quadro approvata dalla Giunta regionale e stipulata tra Veneto Lavoro e le Province

  28. Politiche del lavoro • Definizione delle finalità delle politiche del lavoro e principi e criteri generali degli interventi • Pari opportunità e tempi di vita e di lavoro: sancito l’impegno della regione • Disabili: rinvio alla LR 16/2001 • Cooperazione sociale: riconoscimento del ruolo • Crisi occupazionali: cofinanziamento

  29. Politiche del Lavoro (art. 31) • Interventi di politiche del lavoro finalizzati a: • Incentivare la partecipazione al lavoro; • Prevenire la disoccupazione; • Sostenere la formazione continua e il reinserimento nella vita attiva; • Promuovere la mobilità professionale; • favorire l’invecchiamento attivo; • sviluppare la qualità del lavoro

  30. Politiche del lavoro segue (art. 31) • Tali interventi sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti criteri d’azione: - Integrazione misure di politica attiva e passiva; - concentrazione su specifici gruppi target; - promozione di nuove attività imprenditoriali per i giovani; - promozione di iniziative per il settore artigiano; - personalizzazione degli interventi; - centralità sistema dei servizi al lavoro • Modalità di intervento possibili: - Servizi aggiuntivi; - sostegno del reddito; - contributi ai datori di lavoro; -voucher.

  31. Fondo regionale per il sostegno al reddito e l’occupazione (art. 31) • interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile • la disciplina dei criteri è rimessa alla Giunta regionale, previa concertazione • È prevista • l’erogazione di assegni di sostegno al reddito • l’erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua finalizzate al superamento delle situazioni di precarietà

  32. Politiche del lavoro e FSE POR 2007-2013 • È previsto un incremento di risorse per le politiche del lavoro… • Formazione continua, • politiche del lavoro (art. 31), • borsa lavoro, • conciliazione, • outplacement, • servizi al lavoro, • orientamento, • Responsabilità sociale delle imprese, • apprendistato, • inclusione sociale

  33. Pari opportunità e outplacement (artt. 32 e 36) • La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati alla affermazione dei principi di parità nelle diverse articolazioni nel mondo del lavoro • La Giunta regionale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale, definisce criteri e può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l’occupazione, a favorire il re-impiego dei lavoratori, prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati

  34. Lavoro e Formazione • Tirocini formativi e di orientamento: nuova disciplina regionale organica • Contratto di apprendistato in una logica di continuità con quanto già attuato • Certificazione e libretto formativo: sperimentazioni

  35. Tirocini formativi e di orientamento (art. 39) • Limiti numerici per l’utilizzo (possibili deroghe previa concertazione) • Soluzione rispetto a imprenditore e attività stagionali • Individuazione dei destinatari e dei Soggetti promotori • durata massima prevista dalla norma statale con rinvio alla contrattazione collettiva • Semplificazione delle esigenze informative

  36. Apprendistato (art. 40 e ss) • Forma di inserimento ad alta valenza formativa • Tre tipologie previste dal 276, due già attuate in Veneto • Ampliamento e personalizzazione dell’offerta formativa • Rispetto della normativa statale in materia (concertazione, formazione interna ed esterna) e “tenuto conto” dei contratti • La Giunta definisce profili formativi, il Piano Formativo Individuale, i criteri per la capacità formativa dell’impresa, le competenze del tutor, le modalità di finanziamento delle attività formative garantendone la qualità, il riconoscimento e certificazione delle competenze

  37. Apprendistato (art. 40 e ss) • Coinvolgimento degli Enti Bilaterali nel monitoraggio e promozione • Oneri della formazione esterna sono a carico del sistema pubblico ma per garantire offerta formativa a tutti, sono previste forme di cofinanziamento privato

  38. Apprendistato: alcuni dati • I dati di quanto già attuato in Veneto • Apprendisti assunti in Veneto dal 4.4.2005 al 30.11.2006: oltre 108.000 • di cui con apprendistato professionalizzante: circa 40.000 • Apprendisti assunti in aziende con capacità formativa interna: oltre 3.000 • Apprendisti presenti in Veneto al 31.10.2005: oltre 75.000 • Risorse investite: 33 mld Euro per il periodo gennaio 2006-marzo 2007 • Formazione prevista per circa 22.000 apprendisti

  39. Sicurezza regolarità e qualità del lavoro e RSI • Novità: norma promozionale sui controlli (competenza dello Stato) • Novità: norma sul sommerso che recepisce le norme nazionali • Novità: norma sulla sicurezza che recepisce le norme nazionali • Novità: responsabilità sociale d’impresa (RSI): definizione e previsione di azioni di promozione, sensibilizzazione, sostegno, sperimentazione e ricerca

  40. Controlli (art. 48) • La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro e sulla loro applicazione, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l’ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità

  41. Contrasto al lavoro sommerso e regolare (art. 49) • La Regione sostiene la lotta al lavoro sommerso ed irregolare, e mira a progettare azioni di intervento per diffondere la cultura del lavoro regolare, anche attraverso la concessione di incentivi e il coinvolgimento delle parti sociali

  42. Sicurezza e qualità del lavoro (art. 50) • la Regione si propone di realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità lavorativa • A tal fine esercita poteri di indirizzo e coordinamento • La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di ricerca, sulle buone pratiche, di monitoraggio nonché attiva campagne informative e di sensibilizzazione.

  43. Responsabilità sociale dell’impresa (art. 51 e 52) • La Regione favorisce la responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti chiamati ad interagire con l’impresa stessa. • La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese • La Giunta regionale inoltre promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni, di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell’ambiente

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