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Art. 38

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Art. 38

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  1. DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” • Art. 38 • Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli EntiLocali, promuovono: • l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione; • la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore • la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana

  2. Introduzione ed elementi di inquadramento generale I riferimenti programmatico-normativi statali C.M. 8.9.1989 n.301 “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio” C.M. 22.7.1990 n.205 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale” Legge 6.3.1998 n. 40 “legge sull’immigrazione” D.Lgs. 25.7.1998 n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” D.P.R. 31.8.1999 n.394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione” (art.45) C.M. 1.3.2006 n.24 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” Ministero della Pubblica istruzione “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, 2007

  3. I riferimenti programmatico-normativi internazionali • A livello internazionale occorre distinguere diverse fonti: • 1 – Codice internazionale dei diritti umani • Dichiarazione universale dei diritti del’uomo (1948) • Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne (1979) • Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989 - ratificata dall’Italia nel 1991) • 2 – Strumenti internazionali di tutela dei diritti dello straniero • .Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (1990) • 3 – Normativa Europea • Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1959/1953) (Diritto all’istruzione) • Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante (1977) • Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) • Trattato di Maastricht (“cittadinanza europea”) 1992 • Carta europea dei diritti umani nella città (2000)

  4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA31 AGOSTO 1999, N. 394 • (Art. 45 Iscrizione scolastica) • I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. • L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

  5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 • Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. • Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;allo scopo possonoessere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

  6. DECRETO LEGISLATIVO N.52/2003 Richiama allo sviluppo e alle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascun studente. DECRETO LEGISLATIVO N.76/2005 Riprende e amplia il concetto di obbligo formativo ed individua i destinatari in “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 dell’art.1).

  7. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieriFebbraio 2006 (riprese nel 2007) • L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti (pg.8). • L’educazione interculturale rifiuta siala logica dell’assimilazione, sia la costruzione edil rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arrichimento entro la convivenza e le differenze (pg.8). • Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quellodi promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico ed inclusione sociale (pg.17).

  8. Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli alunni stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché posano provvedre in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative (pg19). • Il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione(pg.22). • Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’annoscolastico- per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente[…]. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate(pg.22).

  9. Strumenti preziosi possono essere i libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, i testi facilitati, gli strumenti per l’avviamento ai testi e i dizionari nelle diverse lingue, i video e i cd rom multimediali […] (pg.22). • Sarà necessario un approccio pedagogicamente fondato alla conoscenza delle più qualificate espressioni artistiche e scientifiche dei diversi popoli.Questi approcci e strumenti didattici saranno rivolti alla comunità scolastica e non esclusivamente agli allievi stranieri[…(pg.23).

  10. Indicazioni del Consiglio D’Europa Tre sono i principi generali: la ricchezza delle diverse lingue e culture presenti in Europa è un valore ed una risorsa comune da proteggere e sviluppare; è necessaria dunque una grande attenzione didattica per convertire la diversità da barriera in risorsa di mutuo arricchimento e comprensione; solo attraverso una conoscenza migliore delle lingue Europee moderne sarà possibile facilitare lacomunicazione e l’interazione tra i parlanti di diverse lingue e promuovere la mobilità all’interno dell’Europa, la comprensione e la cooperazione e superare i pregiudizi e la discriminazione;gli stati europei membri dell’Unione sono tenuti ad adottare una politica il più possibile comune sul piano dell’insegnamento delle lingue moderne.

  11. Lo scopo di facilitare l’acquisizione di una lingua deve avere soprattutto una natura pragmatica:sviluppare la capacità di partecipare ad atti comunicativi in una lingua straniera o seconda utilizzando le risorse disponibili. Nel campo dell’insegnamento delle lingue si richiede lo sviluppo di azioni:specifichediversificateal fine di promuovere il plurilinguismo in un contesto paneuropeo.

  12. Che cos’è il plurilinguismo?Il multilinguismo è la conoscenza di lingue diverse o la coesistenza di lingue diverse all’interno di una stessa comunità.L’approccio plurilinguistico sottolinea l’importanza che gli individui possano all’interno dei loro contesti culturali utilizzare lingue diverse; le lingue non devono essere né negate né tenute separate in compartimenti stagni.L’approccio plurilinguistico sottolinea l’importanza che gli individui possano all’interno dei loro contesti culturali utilizzare lingue diverse.

  13. Framework Europeo per le lingue(The Common European Framework of Reference for Languages)

  14. Le versioni del Framework:Council of Europe (2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Presshttp://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.aspConsiglio d’Europa (2002) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue : apprendimento insegnamento valutazione – La Nuova Italia-Oxford

  15. Che cos’è?È un documento pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa, come frutto di una elaborazione decennale nel contesto del progetto europeo per le lingue moderne.Costituisce una base comune in Europa per l’elaborazione di programmi, libri di testo, esami, certificazioni, ecc. di lingua.

  16. Risultati Attesi

  17. IL PUNTO DI VISTA DEL TERRITORIOrisultati attesi • Contribuire al raggiungimento di obiettivi condivisi: integrazione • Aumentare la qualità e quantità delle iniziative progettate con le scuole • Incrementare i finanziamenti

  18. Riferimenti europei Popolazione straniera al 31.12.2005 Austria 814.000 %9,8 Belgio 900.000 8.6 Francia 3.260.000 5.6 Germania 7.290.000 8.8 Grecia 891.000 8.1 Italia 2.286.000 3.9 Paesi Bassi 691.000 4.2 Polonia 701.000 1.8 Regno Unito 3.066.000 5.2 Spagna 4.002.000 9.1 Totale UE 27.109.610 5.6 Fonte: Caritas, Immigrazione Dossier Statistico 2007 • Valorizzare le professionalità

  19. In Italia Popolazione residente per Paese di cittadinanza Confronto 1993/2006 19932006 Marocco 78.600 Albania 375.900 Ex Jugoslavia 44.600 Marocco 343.200 Tunisia 35.700 Romania 342.200 Germania 29.500 Ex Jugoslavia 189.200 Filippine 26.700 Cina 144.900 Albania 24.700 Ucraina 120.000 Francia 22.000 Filippine 101.300 Regno Unito 21.000 Tunisia 88.900 Senegal 19.300 Polonia 72.400 Totale 629.200 Totale 2.938.900 Fonte: Caritas, Immigrazione Dossier Statistico 2007

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