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DECRETO “BRUNETTA”

DECRETO “BRUNETTA”. Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008. DISPOSIZIONI URGENTI. Il D.L. 112/2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nello stesso giorno. ASSENZE PER MALATTIA Articolo 71.

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DECRETO “BRUNETTA”

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Presentation Transcript


  1. DECRETO “BRUNETTA” Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008

  2. DISPOSIZIONI URGENTI • Il D.L. 112/2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nello stesso giorno.

  3. ASSENZE PER MALATTIAArticolo 71 • 1° comma – Trattamento economico • 2° comma – Modalità di giustificazione dell’assenza • 3° comma – Controlli da disporre • 4° comma – Calcolo dei permessi retribuiti • 5° comma – Trattamento Economico Accessorio • 6° comma – Imperatività della Norma

  4. 1° comma Trattamento Economico • Nei primi dieci giorni viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni emolumento accessorio comunque denominato, anche a carattere fisso e continuativo. • La qualificazione delle voci retributive è determinata dal contratto collettivo di riferimento.

  5. 1° commaTrattamento Economico • La decurtazione retributiva ha carattere permanente. • Opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno. • Opera per tutti i primi dieci giorni e pur in presenza di periodi di assenza per malattia retribuiti contrattualmente al 100%.

  6. 1° commaTrattamento Economico • I dieci giorni non rappresentano il contingente massimo nell’anno solare esaurito il quale si applicano le regole contrattuali; la decurtazione opera ogni qualvolta inizia un nuovo periodo di assenza nell’anno. • L’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, il trattamento economico dei primi dieci giorni rimane decurtato.

  7. 1° commaTrattamento Economico • La protrazione dell’assenza oltre il decimo giorno non fa maturare, fin dal primo giorno, il venir meno della decurtazione. • Se il CCNL prevede già una decurtazione retributiva, rapportata alla durata delle assenze, la nuova disciplina si sovrappone. Esempio: nel periodo dei tre mesi di malattia con riduzione al 90%, i primi 10 gg. subiscono la decurtazione.

  8. 1° commaTrattamento Economico • Il D.L. 112/2008 non ha apportato modificazioni alla modalità di gestione delle assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici.

  9. 1° commaTrattamento Economico • Il dipendente può ricorrere ai seguenti istituti contrattuali: • permessi brevi, soggetti a recupero; • permessi per documentati motivi personali; • assenza per malattia, giustificata da certificazione medica, se ne ricorrono i presupposti; • ferie.

  10. 1° commaTrattamento Economico • Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalla valutazione del dipendente. • In ogni caso il ricorso all’assenza per salute comporta l’applicazione del nuovo regime riduttivo.

  11. 1° commaTrattamento Economico • Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dal CCNL – Scuola • nel caso di ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza (art. 17, c. 8 lett. A); • malattie dovute a infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1) previo accertamento INAIL; • malattie dovute a causa di servizio (art. 20, comma 2).

  12. 1° commaTrattamento Economico • Nel caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, la nuova normativa ha salvaguardato le assenze relative a : - ricoveri ospedalieri (pubblici o privati); - day hospital; - conseguenze certificate delle terapie salvavita.

  13. 1° commaTrattamento Economico • A titolo di mero esempio ricordiamo che in alcuni CCNL sono state fornite alcune esemplificazioni del significato di “grave patologia” anche se, per la tutela della privacy del lavoratore/paziente, il dato non sarà mai evidenziato nelle certificazioni sanitarie: • - emodialisi • - chemioterapia • - infezione HIV-AIDS • - vedere anche il D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999

  14. 1° commaTrattamento Economico • Non rientrano nelle norme di salvaguardia le prestazioni rese in regime di urgenza dai servizi di Pronto Soccorso.

  15. 1° commaTrattamento Economico • L’art. 77 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 determina la struttura della retribuzione: • Trattamento fondamentale: • Stipendio tabellare per posizioni stipendiali • Posizioni economiche orizzontali • Eventuale assegno “ad personam”

  16. 1° commaTrattamento Economico • Trattamento accessorio: • Retribuzione professionale docenti • Compenso per funzioni strumentali • Compenso ore eccedenti e attività aggiuntive • Indennità di Direzione dei D.s.g.a. • Compenso individuale accessorio ATA • Compenso per incarichi ed attività ATA • Indennità e compensi retribuiti con il F.I.S. • Altre indennità previste dal contratto o altre Leggi

  17. 2° commaGiustificazione dell’assenza • La certificazione medica è obbligatoria per tutte le assenze. • A partire dal terzo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche. • In ogni caso, le assenze di durata superiore a dieci giorni, indipendentemente dal fatto che si tratti di 1°, 2° 3° ecc. evento di malattia, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche.

  18. 2° commaGiustificazione dell’assenza • Un esempio per chiarire: • Il dipendente si assenta 1 giorno per la prima volta nell’anno solare per cure dentistiche • La certificazione dell’assenza può essere rilasciata dallo stesso medico dentista

  19. 2° commaGiustificazione dell’assenza • Il dipendente si assenta 1 giorno per la terza volta nell’anno solare per cure dentistiche • La giustificazione dell’assenza deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche

  20. 3° commaControlli dell’Amministrazione • L’amministrazione deve obbligatoriamente richiedere la visita fiscale anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. • Nel caso di assenza per visita specialistica, l’Amministrazione, per non incorrere nell’ingiustificato aggravio di spesa per lo Stato, valuterà di volta in volta la necessità o meno di richiedere la visita fiscale.

  21. 3° commaControlli dell’Amministrazione • Il lavoratore non può assentarsi dalla propria abitazione dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. • Il lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie solo per seri e fondati motivi, che devono essere segnalati all’Amministrazione in tempo utile.

  22. 4° commaCalcolo orario dei permessi • I Permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL Scuola dovranno essere conteggiati a ore. (Inf.:15;Pri:12;Sec:9;ATA:18)

  23. 4° commaTrattamento Permessi • In sede di conversione (Legge n. 133/08) sono state apportate modifiche alla tematica dei permessi per i portatori di handicap (Legge 104/92): è stato sostituito il riferimento all’art. 33, comma 3, con il riferimento al comma 6 del medesimo articolo.

  24. 4° commaTrattamento Permessi • I portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: • tre giorni di permesso (a prescindere dall’orario giornaliero); • due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

  25. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI • Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), compresa l’interdizione anticipata, congedo di paternità, i permessi per lutto, le assenze per citazioni a testimoniare e quelle per espletare la funzione di giudice popolare.

  26. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI • Le assenze previste dall’art. 4, comma 1, Legge 53/2000, richiamate dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL Scuola 29/11/2007 (permessi per gravi motivi personali o familiari).

  27. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI I permessi previsti dall’art. 33, comma 6,della Legge 104/1992, limitatamente ai soli dipendenti portatori di handicap grave: tre giorni mensili di permesso o in alternativa due ore giornaliere senza limite massimo.

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