1 / 44

Il Ccnl dei lavoratori in somministrazione 24 luglio 2008

Il Ccnl dei lavoratori in somministrazione 24 luglio 2008. Le Agenzie per il Lavoro, da gennaio 2008, non possono più stipulare contratti di tipo “commerciale ” a tempo indeterminato (staff leasing), ma possono instaurare con i lavoratori rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato .

shirlyn
Download Presentation

Il Ccnl dei lavoratori in somministrazione 24 luglio 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il Ccnl dei lavoratori in somministrazione 24 luglio 2008

  2. Le Agenzie per il Lavoro, da gennaio 2008, non possono più stipulare contratti di tipo “commerciale ” a tempo indeterminato (staff leasing), ma possono instaurare con i lavoratori rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato. Il lavoro somministrato (ex interinale) La somministrazione di lavoro consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’assunzione diretta del lavoratore E’ UN RAPPORTO TRILATERALE • Soggetti coinvolti: • Agenzia per il Lavoro iscritte in apposito albo, autorizzate dal Ministero e accreditate dalle Regioni, possono svolgere attività di intermediazione, selezione e ricollocazione • Lavoratore • Impresa utilizzatrice

  3. Le norme che regolano la somministrazione fanno capo Al decreto legislativo 276/03 (ha sostituito L. 196/97 sul lavoro interinale) Ai contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici Al contratto collettivo nazionale dei lavoratori somministrati Il lavoro somministrato Il CCNL dei lavoratori somministrati L’ultimo Ccnl è stato stipulato il 24 luglio 2008 da Assolavoro in rappresentanza di 81 Agenzie per il Lavoro e dai Sindacati di categoria dei lavoratori interinali (Nidil-Cgil, Alai-Cisl, Cpo-Uil)

  4. Quando un’azienda può ricorrere al lavoro in somministrazione? SI NO • A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art 29 Dlgs 276/03) Per sostituzione di lavoratori in sciopero Nelle imprese in cui si sia proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti collettivi o nelle unità produttive in cui siano in atto interventi di cassa integrazioni guadagni per lavoratori addetti alle stesse mansioni In imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi a norma del dlgs 626/94 I CCNL possono individuare i limiti quantitativi all’utilizzazione della somministrazione a tempo determinato PENA ASSUNZIONE PRESSO IMPRESA UTILIZZATRICE

  5. Il CCNL lavoratori somministrati Periodo di prova Proroghe Modalità di erogazione del trattamento economico Maturazione ratei di ferie, rol, permessi Retribuzione 13^ ed altre mensilità aggiuntive Trattamento economico malattia ed infortunio Norme disciplinari Risoluzione del rapporto Preavviso Diritti e relazioni sindacali Trasformazioni del contratto di lavoro Composizione delle controversie Regola solo alcuni aspetti del rapporto di lavoro di somministrazione Poiché al lavoratore somministrato deve essere applicato anche il CCNL dell’impresa utilizzatrice Il lavoratore può essere assunto dall’Apl a tempo determinato o a tempo indeterminato

  6. Lavoratori assunti a tempo indeterminato IN ASSENZA DI MISSIONI i lavoratori restano a disposizione dell’Agenzia diritto adUN’INDENNITA’ MENSILE DI DISPONIBILITA’ di 700 euro lordi • PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI RICOLLOCAZIONE • se l’Agenzia non può mantenere il lavoratore alle proprie dipendenze per mancanza di lavoro • se il lavoratore ha almeno 30 settimane di anzianità di servizio prevista procedura per la ricollocazione di durata di 6 mesi (7 per lavoratori over 50) • con diritto a indennità di 700 euro per tutta la durata dei suddetti periodi • Al termine l’Agenzia può licenziare per giustificato motivo oggettivo con pagamento dell’indennità di mancato preavviso Al lavoratore assunto a tempo indeterminato devono essere applicate disposizioni diverse rispetto al lavoratore a tempo determinato in materia di prova, preavviso, risoluzione del rapporto

  7. Rapporto lavoratore-agenzia Deve essere stipulato in forma scritta e contenere: I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo motivi del ricorso alla fornitura di prestazione di lavoro temporaneo Indicazioni dell’agenzia per il lavoro e estremi dell’autorizzazione Indicazioni dell’impresa utilizzatrice e del referente in azienda L’indicazione della mansione, inquadramento, trattamento economico Il periodo di prova e periodo di preavviso per il lavoratore L’orario di lavoro e luogo dove si svolgerà la prestazione Il riferimento al CCNL applicato e contratto integrativo di secondo livello ove esistente La data di inizio e fine missione Informativa sulla sicurezza, nominativo responsabile della prevenzione e del medico competente Autorizzazione all’utilizzo dati personali Estremi versamento a garanzia dei crediti dei lavoratori Data di inizio e fine del contratto di somministrazione Assunzione di responsabilità solidale da parte dell’utilizzatore su trattamento economico e versamento contributi Numero dei lavoratori in somministrazione Impegno dell’Agenzia al pagamento diretto del lavoratore e al versamento dei contributi Assunzione obbligo da parte dell’utilizzatore di rimborsare all’Apl gli oneri retributivi e contributivi e di comunicazione all’Apl dei trattamenti da applicare al lavoratore Indicazione della residenza o domicilio Il contratto di assunzione del lav. a tempo determinato

  8. INQUADRAMENTO • I LAVORATORI VENGONO RAGGRUPPATI IN 3 GRANDI GRUPPI: • GRUPPO A comprende lavoratori di elevato contenuto professionale quali dirigenti, quadri, impiegati direttivi • GRUPPO B comprende lavoratori di concetto, operai specializzati o categorie intermedie con autonomia operativa ma non decisionale e con elevato livello di conoscenze teorico/pratiche • GRUPPO C comprende i lavoratori qualificati e d’ordine che eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri • Ai fini dell’attribuzione del livello di inquadramento per ogni singolo gruppo si deve fare riferimento, coerentemente con la suddetta classificazione, ai diversi livelli previsti per le specifiche mansioni dal Ccnl dell’impresa utilizzatrice

  9. PERIODO DI PROVA per lav. a tempo determinato Durante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso • È consentito il periodo di prova per ogni singola missione • La prova è esclusa nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni • DURATA • 1 giorno di prova per ogni 15 gg di calendario fino ad un massimo di 11 gg • per missioni inferiori ai 15 gg periodo di prova di 1 gg • per missioni superiori ai 6 mesi periodo di prova massimo di 13 gg • La prova deve essere indicata nella lettera di assunzione

  10. LA PROROGA Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di 6 volte nell’arco di 36 mesi. Tale periodo si intende comprensivo del periodo iniziale. Se nei primi 24 mesi vengono utilizzate al massimo 2 proroghe, le proroghe successive potranno determinare una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi Il contratto può essere prorogato se permangono le causali che hanno posto in essere la missione • deve essere formalizzata per iscritto • deve esserci il consenso del lavoratore • deve essere richiesta con un anticipo di 5 giorni, salvo motivi d’urgenza, e comunque mai con inferiore ai 2 gg

  11. Interruzione della missioneprima della scadenza L’Agenzia per il lavoro può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: • essere impiegato in altra missione nella stessa area professionale in cui è stato precedentemente impiegato • partecipare ad interventi formativi Rimane garantito il trattamento economico originariamente previsto

  12. Penalità di risoluzione anticipata da parte del lavoratore a tempo determinato • Pari ad 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata • per un massimo di 7 gg. per il gruppo C (lavoratori qualificati e d’ordine) • per un massimo di 10 gg per il gruppo B (cat. intermedie, op. spec., imp.concetto) • per un massimo di 20 gg per il gruppo A (dirigenti, quadri, impiegati direttivi) • Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 gg del rapporto di lavoro • LA PENALITA’ NON SI APPLICA IN CASO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PARI AL NUMERO DI GIORNATE DI PENALE IMPUTABILI (PREAVVISO) • La previsione della penalità deve essere indicata nella lettera di assunzione - TALE PREAVVISO VALE SOLO PER IL LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO - L’AGENZIA PER IL LAVORO DEVE RISPETTARE LA NATURALE SCADENZA DEL CONTRATTO Esempio In caso di missione di 3 mesi: - se dimissioni il 20° girono il preavviso sarà di 5 giorni - se dimissioni agli inizi del 3° mese il preavviso sarà di 2 giorni

  13. Trasformazione del contratto a tempo indeterminato Il periodo è ridotto a 36 mesi se lavoratore presta attività di lavoro in favore della medesima Agenzia, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione o di diversi contratti senza interruzioni che prevedano le stesse mansioni IL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE LICENZIATO PER UN PERIODO DI 12 MESI, SE NON RIFIUTA UNA PROPOSTA CONGRUA(professionalmente equivalente o con livello retributivo non inferiore al 15% e posto di lavoro non distante più di 50 km o raggiungibile in 60 minuti) Il lavoratore che, alle dipendenze della medesima Agenzia, presta attività lavorativa presso diverse imprese utilizzatrici per un periodo complessivo pari a 42 MESI, anche non consecutivi, HA DIRITTO AD ESSERE ASSUNTO CON NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DALL’AGENZIA • Ai fini del computo dei 42 mesi si considerano utili: • I periodi di infortunio coperti da prestazioni Ebitemp • Periodi di astensione obbligatoria per maternità • Periodo di formazione propedeutica all’avvio della missione • Tutti i periodi di non lavoro tra missioni con stesse mansioni presso stesso utilizzatore fino ad un max di 40 gg, coincidenti con ferie o festività • Periodo di formazione per aggiornamento professionale, reinserimento post maternità In fase di prima applicazione sono riconosciuti i periodi di lavoro svolti presso la stessa Agenzia, fino ad un massimo di 6 mesi negli ultimi 12 antecedenti il 24 luglio 2008

  14. Trattamento di disoccupazione Requisiti ridotti Se nell’anno in corso sono stati occupati, anche con più datori di lavoro, per almeno 78 giornate e hanno versato almeno una settimana di contributi all’Inps prima del biennio precedente l’anno in cui si richiede l’indennità (es: domanda entro marzo 2009 per periodo 2008 contributi prima del 2007) DIRITTO a indennità pari al 35% del salario medio percepito per i primi 120 gg e al 40% per i successivi fino ad un massimo di 180 gg (utili ai fini pensionistici e assegni famigliari) La domanda va presentata entro 31 marzo dell’anno successivo

  15. Trattamento di disoccupazione Trattamento ordinario Stato di disoccupazione involontaria 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la domanda E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di percezione dell’indennità con riferimento alla retribuzione percepita

  16. Per i lavoratori in somministrazione • SOSTEGNO AL REDDITO IL LAVORATORE IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO SE • HA LAVORATO ALMENO 6 MESI NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 12 • E’ DISOCUPPATO DA ALMENO 45 GIORNI • HA DIRITTO AL PERCEMPIMENTO DI UN ASSEGNO DI 700 EURO • PREVIA RICHIESTA AD EBITEMP entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti

  17. DIRITTI SINDACALI dei lavoratori somministrati Il lavoratore, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto diesercitare i diritti di libertà e di attività sindacale Può quindi Aderire al sindacato Eleggere i propri rappresentanti Riunirsi in assemblea Bacheche Le Apl devono mettere a disposizione delle bacheche per l’informazione sindacale in ogni filiale e delle bacheche informatiche nei loro siti internet Il Ccnl prevede che nella prima busta paga dei lavoratori contestualmente alla consegna di copia del Ccnl sia inserito il modello di delega per aderire al sindacato (contributo pari all’0,8% della retribuzione netta percepita)

  18. Il sistema di rappresentanza dei lavoratori somministrati Rappresentante nazionale di Agenzia Svolge attività negoziali nei confronti della medesima Apl per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro • Il rappresentante sindacale in Azienda • eletto o nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti di una stessa impresa che impiega almeno 20 lavoratori temporanei contemporaneamente per più di 3 mesi (1 delegato per ogni 20 temporanei) anche di ApL diverse • Ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio • Rimane in carica per tutta la durata della missione e alla scadenza può essere sostituito dal primo dei non eletti • Le ore di permesso sindacale maturate e non godute sono cumulabili solo nell’ambito della medesima missione Il delegato sindacale territoriale nominato dalle OO.SS. a livello regionale o provinciale Interviene nei confronti delle ApL per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l’applicazione dei diritti sindacali in generale nell’ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale Dirigenti sindacali I componenti dei comitati direttivi nazionali, regionali o territoriali delle OOSS, scelti tra i lavoratori temporanei che hanno un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi hanno diritto a 72 ore di permesso su base annua I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire di un monte ore di permessi retribuiti pari ad 10 ore mensili fra loro cumulabili oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali (costo a carico di Ebitemp)

  19. Il diritto di assemblea • diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro: • - alle assemblee sindacali presso le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione (almeno 2 assemblee l’anno) • - alle assemblee dei lavoratori delle imprese utilizzatrici • I lavoratori hanno diritto annualmentea permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo presso la stessa Agenzia per il Lavoro • Le ore di permesso sono determinate per ogni lavoratore mensilmente, cumulandole nell’anno solare, secondo la formula: ore lavorate : 1700 X 10 • Esempio: in 3 mesi lavorate 480 ore = spettanti 2,82 (arrotondate diventano 3 ore maturate) • IN OGNI CASO MINIMO 2 ORE ALL’ANNO • INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ORE LAVORATE • Le ore di permesso per assemblea maturate e fruite nell’anno solare vanno indicate in busta paga Le OOSS hanno diritto di indire assemblee al di fuori dell’orario di lavoro presso locali messi a disposizione dall’ApL, anche per lavoratori non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione.

  20. Le sanzioni disciplinari Il lavoratore è tenuto a rispettare ledisposizioni previste dal contratto collettivo e dal regolamento dell’impresa utilizzatrice Il potere disciplinare viene esercitato dall’agenzia per il lavoro • L’agenzia per il lavoro deve provvedere ad affiggere nei propri locali copia del CCNL • L’impresa utilizzatrice deve affiggere, in luogo visibile a tutti, il codice disciplinare del ccnl applicato

  21. Procedura Le sanzioni disciplinari Il provvedimento • la contestazione deve essere effettuata tempestivamente e per iscritto, non appena l’utilizzatrice comunica all’Apl tutti gli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito (CONTESTAZIONE) • Il lavoratore entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione può produrre le proprie giustificazioni o chiedere un incontro con l’assistenza del sindacalista • L’eventuale adozione del provvedimento deve essere comunicata al lavoratore e all’impresa utilizzatrice, in forma scritta entro 5 gg dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni • È possibile impugnare la sanzione e dare avvio alle procedure di conciliazione presso DPL • A seconda della gravità dell’infrazione commessa, l’agenzia potrà adottare i seguenti provvedimenti: • ammonizione verbale • ammonizione scritta • multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni • licenziamento I provvedimenti di ammonizione e di multa possono comunque essere adottati a missione scaduta.

  22. Le sanzioni disciplinari In caso di addebiti di particolare gravità che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l’impresa può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato assenza ingiustificata per oltre 3 gg consecutivi o 5 gg nell’anno solare, furto, danneggiamento volontario…

  23. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione applicata alla stessa La retribuzione Il Ccnl dell’impresa utilizzatrice stabilisce i minimi tabellari L’ utilizzatore è obbligato in solido con l’ApL a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali

  24. La retribuzione La retribuzione viene liquidata con periodicità mensile sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute Il pagamento e la consegna della busta paga deve avvenire dal giorno 12 al giorno 15 del mese successivo presso le filiali dell’agenzia per il lavoro Come per gli altri lavoratori,i ratei di ferie, rol, permessi, 13^ e altre mensilità aggiuntive devono essere corrisposte alle normali scadenze previste presso le aziende utilizzatrici o alla cessazione del rapporto di lavoro I PREMI AZIENDALI I premi di produzione non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali vanno erogati in rapporto alla durata della missione I premi di risultato vanno corrisposti considerando l’ultimo PdR effettivamente erogato dall’utilizzatore in rapporto alla durata della missione, salvo esplicita esclusione contrattuale prevista per i rapporti a tempo determinato o in somministrazione

  25. Determinazione della retribuzione pagamento delle ore effettivamente lavorate (160, 168, 176, ecc.) e/o dovute previo ragguaglio della paga mensile a paga oraria Su base oraria Divisore orario Il coefficiente divisore orario è quello risultante dalla seguente formula: Orario sett. Aziendale X 52 : 12 (se orario settimanale è di 40 ore il divisore sarà pari a 173,33) Paga oraria La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: Retribuzione mensile: divisore orario mensile I DIVISORI PREVISTI DAI CCNL DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI devono essere utilizzati per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (STRAORDINARI, MAGGIORAZIONI…) e in caso di trattenute di quote orarie

  26. FERIE, PERMESSI, ROL Le ore di ferie, permessi e riduzione orario di lavoro maturano in proporzione alle ore ordinarie lavorate ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, qualsiasi sia la durata della missione, nella misura prevista dai Ccnl applicati dalla azienda utilizzatrice, applicando la seguente formula: ore annue spettanti ------------------------------------------------ X ore retribuite (divisore orario mensile x 12 ) Il lavoratore, in caso di missioni di durata superiore a 6 mesi, può richiedere all’Agenzia per il Lavoro di determinare il periodo di godimento delle ferie, compatibilmente alle esigenze delle imprese utilizzatrici e di servizio. Al fine del raggiungimento dei 6 mesi, in caso di missioni reiterate presso lo stesso utilizzatore, i giorni di missione sono cumulati

  27. Le Festività • La retribuzione delle festività infrasettimanali viene calcolata moltiplicando l’orario giornaliero previsto per la paga oraria • In caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno successivo alla stessa/e i due contratti, ai soli fini del pagamento delle festività, si considerano continuativi

  28. La 13^ e le altre mensilità aggiuntive • La maturazione avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate o a quelle contrattualmente dovute ma non lavorate (es.malattia, ferie..) • Importo 13^ o altra mensilità aggiuntiva: • retribuzione lorda globale di fatto • -------------------------------------------------------- x 0,0833 • divisore orario mensile • Per ognuna delle ore retribuite viene corrisposto • un importo per ratei di tredicesima • pari all’8,33% della paga oraria

  29. Il Trattamento di Fine Rapporto • Non si matura rateo di Tfr in caso di missione di durata inferiore a 15 giorni • In caso di missione di durata inferiore a 15 giorni, se viene riattivata un’ulteriore missione da parte della stessa Agenzia presso lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento, nell’arco di 30 giorni a far data della cessazione della prima, i giorni di missione si sommano al fine della maturazione del rateo di Tfr

  30. Previdenza Integrativa Prevista istituzione del Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, della ApL e sostenuto da Ebitemp. I costi di gestione del fondo sono a carico di Ebitemp L’intervento solidale di Ebitemp: • per i lavoratori con durata complessiva di missione fino a 6 mesinell’anno, previsto contributo integrativo ed aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per 6 mesi • per i lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, previsto contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per ogni mese lavorato • per i lavoratori con durata complessiva di missione pari a 6 mesi e fino a 11 mesi, previsto contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione

  31. Obblighi La Malattia • Comunicare l’assenza all’Agenzia per il Lavoro lo stesso giorno in cui si verifica l’evento, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento In caso di mancata comunicazione, trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa e’ considerata ingiustificata • Trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di calendario all’Agenzia per il Lavoro ed entro due giorni all’Inps • In caso di prolungamento del periodo di malattia la successiva certificazione medica deve essere trasmessa entro 24 ore • Comunicare all’Agenzia per il Lavoro ogni variazione di indirizzo di reperibilità • Essere reperibile per eventuali controlli, da parte dei medici INPS, della malattia durante le fasce orarie previste (10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00 di tutti i giorni, compresi i festivi)

  32. La Malattia PERIODO DI COMPORTO • al lavoratore non in prova periodo massimo di conservazione del posto di lavoro pari a 180 giorni in un anno solare (possibile richiedere 120 gg di aspettativa non retribuita) e, comunque, non oltre la scadenza del contratto a termine TRATTAMENTO ECONOMICO – deve essere anticipata l’indennità a carico Inps • 100% della normale retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni • 75% dal 4° al 20° giorno • 100% dal 21° giorno in poi il diritto all’indennità termina alla scadenza del contratto e l’indennità INPS non può essere corrisposta per un numero di giornate superiore a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia (se in questo periodo si ha lavorato meno di 30 gg, l’indennità viene erogata per un massimo di 30 gg) INDENNITÀ INPS per operai ed impiegati del solo terziario: dal 4° al 180° giorno all’anno il 50% della retribuzione per i primi 20 gg. ed il 66,66% dal 21° in poi;

  33. Il datore di lavoro, quando integra l’indennità di malattia, deve maggiorare la quota dell’indennità a carico Inps di un coefficiente detto di lordizzazione. Il coefficiente di lordizzazione si determina con la seguente formula: 100: (100 – percentuale dei contributi a carico dipendente) Se l’aliquota è pari a 9,19% si avrà: 100: (100- 9,19) = 1,1012003 Se l’aliquota è pari a 9,49% si avrà: 100: (100- 9,49) = 1,1048503 Questo impedisce che il dipendente percepisca di più durante la malattia rispetto a quando è al lavoro, perché sull’indennità di malattia carico Inps non si effettua la trattenuta dei contributi previdenziali ! La lordizzazione

  34. ESERCITAZIONE CALCOLO MALATTIA Trattamento economico in caso di malattia: giorni di carenza al 100%, dal 4° al 20° giorno al 75%, dal 21° al 100% Paga oraria 6,33682 Periodo malattia: da giovedì a giovedì della settimana successiva Trattenute previdenziali 9,19%

  35. CALCOLO SPETTANTE GIORNI DI CARENZA 100% Carenza malattia 16 ore X 6,33682 = 101,39 SPETTANTE dal 4° al 20° giorno 75% (32 ore X 6,33682) X 75% = 152,08 PERCEPITO Carenza come da busta paga Giorni successivi: Lordizziamo indennità malattia carico Inps (88,99x1,1012003) = 97,99 + Integrazione Ditta 54,09 = 152,08

  36. I lavoratori in somministrazione a tempo determinato, durante i periodi di missione e per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro se si sono svolte una o più missioni con durata complessiva di più di 30 giorni nell'arco di 120 giorni di calendario. Previsti rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie sostenute dai lavoratori, dai figli e dal coniuge a carico Rimborso pari al 100% del ticket sanitario In attesa di regolamento per rimborso spese per grandi interventi chirurgici, cure odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri PRESTAZIONI EBITEMP - MALATTIA

  37. L’Infortunio L’indennità per inabilità temporanea assoluta è pari al 100% della retribuzione netta L’Agenzia deve anticipare l’indennità carico Inail nei limiti della scadenza del contratto Prestazioni Ebitemp aggiuntive (previa apposita domanda): Invalidità temporanea che prosegua oltre la scadenza della missione: indennità fino a un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite. LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Invalidità permanente, che si manifesta entro un anno dall’infortunio: indennizzo massimo di 50.000 euro per invalidità pari o superiore al 60%, indennizzo ridotto proporzionalmente per invalidità dal 1% al 59%. LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALL’INFORTUNIO Morte: indennizzo massimo di 50.000 euro. LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALL’INFORTUNIO

  38. L’indennità viene liquidata sulla base della retribuzione media giornaliera, incrementata da eventuali altri compensi corrisposti dal datore di lavoro (quali lavoro straordinario, 13^ mensilità, ferie, festività..), percepita negli ultimi 15 gg immediatamente precedenti a quello dell’infortunio se retribuzione oraria (retribuzione percepita / n. ore di lavoro ordinario prestato x durata oraria settimanale / 6) o nel mese precedente se retribuzione mensilizzata (retribuzione percepita / 25) L’indennità è corrisposta per tutti i giorni di durata dell’inabilità (compresi i festivi) fino alla guarigione clinica Pagamento come previsto dalla Legge: giorno di infortunio 100% carico ditta, 3 gg successivi 60% carico ditta, dal 4° giorno al 90° giorno 60% carico Inail, dal 91° giorno fino alla guarigione 75% carico Inail. ATTENZIONE SI DEVE VERIFICARE IL CCNL! La corresponsione dell’indennità carico Inail può essere effettuata anche dal datore di lavoro sotto forma di anticipazione L’Infortunio e pagamento carico Inail

  39. La Maternità Sulla disciplina dei congedi parentali si applica quanto previsto dalla normativa vigente La lavoratrice, che ha terminato il periodo di astensione obbligatoria e che ha dato la propria disponibilità all’Agenzia per il Lavoro entro 30 gg dalla cessazione dell’astensione (obbligatoria o facoltativa), ha DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’AVVIO IN MISSIONE DI PARI LIVELLO E CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE PRECEDENTI ATTIVITA’ SVOLTE. In caso di impossibilità all’avviamento alla lavoratrice saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo con misure di sostegno al reddito

  40. Prestazioni Ebitemp – MATERNITA’ • INDENNITA’ UNA TANTUM DI 1400 EURO, se la missione cessa nell’arco dei primi 180 giorni della gravidanza e la lavoratrice non ha diritto all’indennità a carico dell’Inps. • CONTRIBUTO DI 80 EURO MENSILI per spese di asilo nido fino al terzo anno di età del bambino, per le lavoratici in costanza di missione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità di almeno 3 mesi.

  41. LA FORMAZIONE Ai lavoratori somministrati sono applicabili le norme dei CCNL di categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto allo studio FORMATEMP E’ il fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione finanziato dalle Agenzie per il Lavoro con il 4% del totale delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori temporanei • promuove offerte formative di diverse tipologie: • di base • on the job • professionale • continua

  42. FORMATEMP - LA FORMAZIONE CONTINUA • I lavoratori, in missione o disoccupati *, possono accedere gratuitamente ai corsi per la formazione continua (accrescimento e aggiornamento delle professionalità, riqualificazione professionale), presentando domanda di finanziamento a Formatemp anche tramite le Ooss (modalità del voucher su bandi regionali) • Il finanziamento verrà erogato per la partecipazione a corsi congruenti con il percorso formativo professionale e/o con gli obiettivi lavorativi • I corsi avranno di norma durata massima di 250 ore • Formatemp valuta le domande, svolge compiti di assistenza e orientamento, certifica sul libretto formativo le competenze acquisite I corsi possono essere realizzati da enti di formazione di emanazione delle ApL o da Enti accreditati o autorizzati, su richiesta del lavoratore, da Formatemp o dalla Regione. I lavoratori in missione non possono accedere al catalogo formativo dell’Apl di cui sono dipendenti

  43. FORMATEMP - LA FORMAZIONE CONTINUA I LAVORATORI CHE POSSONO ACCEDERE AI VOUCHER • I lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12, possono richiedere un congedo retribuito per la formazione (retribuzione e contributi a carico di Formatemp) • I lavoratori in missione che partecipano al corso al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario massimo previsto dal Ccnl • I lavoratori disoccupati da almeno 45 gg e che hanno lavorato almeno 30 gg nell’ultimo anno • I lavoratori disoccupati da almeno 45 gg e che hanno lavorato almeno 6 mesi, durante il corso viene riconosciuto il sostegno al reddito e la copertura previdenziale • I lavoratori che necessitano di una formazione riqualificante per la ricollocazione a seguito di una riduzione della capacità lavorativa a seguito d’infortunio occorso durante la missione • Le lavoratrici madri che hanno lavorato almeno 30 gg nell’anno antecedente ai periodi di astensione obbligatoria o facoltativa e che dopo l’astensione non hanno una missione attiva

  44. PRESTAZIONI EBITEMP - I PRESTITI PERSONALI • FINO A 1.000 EURO per il quale non è discriminante la motivazione, necessaria missione di almeno 30 gg e una valutazione in funzione della retribuzione • DA 1.000 A 2.500 EURO previa valutazione della motivazione, necessaria missione di almeno 30 gg e una valutazione in funzione della retribuzione. • DA 2.500 A 4.000 EURO per i lavoratori che hanno già estinto un prestito di almeno 1.000 euro, previa valutazione della motivazione, necessaria missione di almeno 30 gg e una valutazione in funzione della retribuzione. • DA 4.000 A 10.000 EURO per motivazione che risponda ad esigenze sociali ( spese sanitarie, mobilità territoriale, cauzione sull’affitto casa, costi di inserimento sociale per lavoratori immigrati, spese notarili per acquisto prima casa). Previa valutazione della motivazione, missione residua di almeno 4 mesi, compatibilità economica e estinzione di altro prestito, apertura di un conto corrente. Rateizzazione fino ad un max di 42 mesi + ulteriori 6 se difficoltà nel pagare le rate Previa presentazione di istanza ad Ebitemp La commissione prestazioni, nei limiti di capienza del Fondo, decide sulle richieste di finanziamento in base all’ordine di presentazione della domanda e l’anzianità di servizio La rateizzazione può, a giudizio della commissione, eccedere i 9 mesi la missione

More Related