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A cura di Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista

A cura di Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista. GENERALITA’. L’Irap può essere definita come un’imposta locale, in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione E’ stata introdotta dal D.Lgs. N. 446/97 ,

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  1. A cura diFabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile,Pubblicista

  2. GENERALITA’ • L’Irap può essere definita come • un’imposta locale, • in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione • E’ stata introdotta dal D.Lgs. N. 446/97, • e ha sostituito una serie di imposte, • quali L’ILOR, l’Iciap, la tassa salute ed altre tasse minori 2

  3. PRESUPPOSTI DELL’IRAP Presupposti soggettivi • Società di Cap. diverse da Banche e Assicurazioni  artt. 5 • Snc, Sas e imprese individuali  art. 5-bis • lavoro autonomo  art. 8 • produttori agricoli titolari di reddito agrario  art. 9 • Enti con esercizio di attività non commerciale  art. 10 • Amministrazioni pubbliche  art. 10-bis • Presuppsti oggettivi • Esercizio di una attività: • con abitualità • autonomamente organizzata • diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi

  4. PRESUPPOSTO • Presupposto di applicazione dell’Irap è: • l’esercizio abituale di un’attività • autonomamente organizzata • diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi • Sulla questione relativa all’autonoma organizzazione, sussiste una diatriba oggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale 4

  5. Connaturata nell’impresa: • Insieme dei beni organizzati Autonoma organizzazione Attività di lavoro autonomo da verificare caso per caso

  6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IRAP L’IRAP è un’imposta: • locale; • indeducibile ai fini IRPEF ed IRES; • che produce tassazione sul valore della produzione netta. 6

  7. SOGGETTI ESCLUSI • L’Irap non si applica ai seguenti soggetti: • Fondi comuni di investimento • Fondi pensione • Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) • Incaricati di vendita a domicilio (ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 446/1997) 7

  8. Produttori agricoli (con volume di affari non superiore a € 7.000,00) Incaricati vendita a domicilio Società semplici che affittano terreni e fabbricati SOGGETTI ESCLUSI (C.M. n. 141/1998) Redditi occasionali Lavoro autonomo (non esercizio di arti e professioni) Redditi fondiari, diversi, di lavoro dipendente e assimilati, di capitale Procedura fallimentare senza esercizio provvisorio Soggetti con regime fiscale sostitutivo

  9. SOGGETTI ESCLUSI • CONTRIBUENTI MINIMI • La finanziaria 2008 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo regime dei contribuenti minimi; i soggetti che, • in presenza di determinati requisiti, • rientrano in tale regime e beneficiano: • dell’esenzione dagli adempimenti ai fini IVA (addebito in fattura, liquidazione, dichiarazione, ecc.) • del versamento di un imposta sostitutiva del 20% ai fini IRPEF • sono esenti dall’applicazione della disciplina IRAP • E non sono tenuti né alla presentazione della dichiarazione, né al versamento dell’imposta

  10. NON RESIDENTI Per i soggetti non residenti in Italia, che svolgono attività in una regione italiana, l’imposta trova applicazione solo quando l’attività medesima: • sia svolta per almeno 3 mesi • tramite una stabile organizzazione (cantiere, succursale, laboratorio, officina, ecc.) 10

  11. DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” • Dichiarazione IRAP: non deve essere più presentata in forma unificata (art. 1 c. 52 L. 244/2007 - Finanziaria 2008) • Trasmissione: va eseguita (DM dell’11/09/2008): • esclusivamente per via telematica • alla Regione di appartenenza • dove si è prodotta la base imponibile prevalente • L’invio andrà eseguito all’Agenzia delle Entrate (con i criteri ordinari); • sarà l’Agenzia a “girare” successivamente le dichiarazioni alle Regioni competenti.

  12. DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” • Firma della dichiarazione – revisori: la dichiarazione va sottoscritta (e ne va riportato il codice fiscale) anche dai soggetti che eseguono la revisione (art. 1, c. 5, Dpr 322/98, come modificato dalla Finanziaria 2008): • dal revisore contabile (o dalla società di revisione: in tal caso va indicato sia il codice fiscale della società di revisione che quello del socio o amministratore della società) • dal collegio sindacale (vanno indicati tutti i componenti). • Si ricorda che tali soggetti hanno assunto la responsabilità “diretta” tributaria in presenza di omissioni colpose o dolose in sede di controllo contabile.

  13. DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” • Termine di invio • contribuenti diversi dalle società di capitali: entro il 30/09 di ogni anno (mod. d.l. 207/2008-milleproroghe) • società di capitali: entro il 9° mese (mod. d.l. 207/2008-milleproroghe) successivo alla chiusura del periodo di imposta: • N.B.: non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio - come per i redditi -, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta

  14. DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” • Periodo chiuso prima del 31/12/2008 – modelli • società di capitali: utilizzano il modello approvato per l’anno 2009 (modello “vecchio”) • contribuenti diversi dalle società di capitali: utilizzano l’ultimo modello disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione (modello “nuovo”) • OPERAZIONI STRAORDINARIE • Liquidazione della società: obbligo di presentazione (in caso di fallimento l’obbligo vige solo se vi è il cd. ”esercizio provvisorio”) • Cessione, conferimento, donazione, ecc. di azienda: ciascun soggetto presenta la dichiarazione per la propria quota di imponibile autonomamente determinata

  15. Linee guida novità BASE IMPONIBILE (CO. 50) DECORRENZA (CO. 51) DICHIARAZIONE IRAP (CO. 52) DA PRESENTARE IN VIA AUTONOMA ALLA REGIONE O PROVINCIA COMPETENTE (deroga per il 2009) DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008 (Unico 2009) RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE EXTRACONTABILI DEDOTTE AI FINI IRAP FINO AL 2007 (quadro IS) MODIFICHE CRITERI DI DETERMINAZIONE PER SOGGETTI IRES E SOGGETTI IRPEF I riferimenti normativi riguardano l’art. 1 della L. 244/2007

  16. SOCIETA’ DI CAPITALE E ALTRI SOGGETTI CON OPZIONE ART. 5 DLGS 466/97 E ART. 5-BIS DLGS 466/97CM 60/2008 – ISTRUZIONI MINISTERIALI AI MODELLI

  17. IL MODELLO • DECADE IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE: • Non si parte più dal reddito fiscale • Ma si quantificano le singole voci, come da prospetto IRAP

  18. IL MODELLO Precisazioni

  19. IL MODELLO • Variazioni in aumento e in diminuzione: • Si tratta di tutte le componenti negative per le quali le nuove disposizioni non prevedono la deducibilità. • Il loro inserimento in questi righi comporta la rettifica degli elementi che sono stati esposti nella sezione I^ e che, secondo le disposizioni dell’art. 5, non sono deducibili. • Vi sono poi i riporti dei costi e ricavi sospesi di precedenti esercizi: • manutenzioni rinviate, plusvalenze rateizzate, ecc.

  20. Base imponibile soggetti Ires BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRES (ART. 5 D.LGS. N. 446/97) PRINCIPIO GUIDA (CO. 5) • I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SONO ACCERTATI • SECONDO CRITERI DI CORRETTA QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE • PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI DALL’IMPRESA (regola civilistica)

  21. Base imponibile soggetti Ires • COSTI DELLA PRODUZIONE: • Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci • Costi per servizi • Costi per godimento beni di terzi (per i leasing al netto degli interessi) • (spese del personale) • Ammortamenti (escluse le svalutazioni): • delle immobilizz. Immateriali • delle immobilizz. Materiali • Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci • (accantonamento per rischi) • (altri accantonamenti) • Oneri diversi di gestione VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi dalle vendite e prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi Punti 9, 12 e 13 sono esclusi dai costi deducibili

  22. Base imponibile soggetti Ires ART. 5 - CO. 3 NON SONO AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI • COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO, anche se CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE RISPETTO AL N. 9) AGGREGATO B) – IC41 • COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA - (IC41) • COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI - (IC41) • COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (IC41) • UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO - (IC41) • INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING - (IC42) • PERDITE SU CREDITI - (IC43) • IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (IC44)

  23. Base imponibile soggetti Ires ALTRE PRECISAZIONI (CO. 3 ART. 5) CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (AD ESCLUSIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI) - (IC49) CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE IMMOBILI “PATRIMONIO” CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (IN PRECEDENZA SOLO QUELLI STRUMENTALI) - (IC45) SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE AD 1/18 DEL COSTO, INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO - (IC46) AMMORTAMENTO MARCHI E AVVIAMENTO RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE O ALTRE COMPONENTI POSITIVE CONSEGUITE FINO AL PERIODO DI IMPOSTA AL 31.12.2007- (IC49) Altre PLUSVALENZE

  24. SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” (ART. 5 DLGS 466/97) • Eccezione – norma transitoria: rilevano, tuttavia, i componenti (positivi – IC49- o negativi –IC55) rimandati a periodi successivi in base a disposizioni fiscali ante periodo di imposta 2008: • Esempi: • plusvalenze per le quote rateizzate in periodo di imposta precedenti il 2008: tassate • contributi c/impianti per le quote riscontate fino al 31/12/2007 • quote di spese di rappresentanza ed eccedenze di manutenzione fino al 2007: deducibili

  25. SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” • CONSEGUENZE: • scorporo delle aree: non rileva (l'ammortamento degli immobili è interamente deducibile; non va ridotto del 20% o 30%) • Di parere contrario l’Agenzia (CM 36/E/2009) • spese su immobili abitativi: non scatta l’indeducibilità (es.: spese di foresteria) • autovetture: ammortamento e costi di gestione sono interamente deducibili (non vanno ridotti al 40%) • ammortamento dei cespiti: rileva per la quantificazione “civilistica” (residua possibilità di utilizzo del cespite) e non con applicazione dei coefficienti ministeriali (nessuna variazione in aumento se le aliquote sono maggiori) • telefonia: cellulari, telefono di base e fax si deducono per intero SEGUE

  26. SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” • CONSEGUENZE: • spese di manutenzione: dedotte per intero (non si applica il limite del 5% dei cespiti ammortizzabili esistenti all’1/01) • rappresentanza: le spese sono completamente deducibili (nessun vincolo al limite dei ricavi) • leasing: i canoni vanno solo ridotti degli interessi impliciti • indipendentemente dai limiti di durata del contratto • imposte diverse da quelle sul reddito: deducibili per competenza (non per cassa) • quote associative: dedotte per competenza (non per cassa) • plusvalenza/sopravvenienze: tassate per intero per competenza • non rileva la rateizzazione eventualmente effettuata ai fini dei redditi

  27. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • Contributi:qualsiasi contributo erogato in previsione di una legge (in c/esercizio, in c/capitale o in c/impianti) o in base a contratto è tassato Irap ad esclusione di quelli: • correlati a costi indeducibili Irap: contributi in c/interessi, contributi a fronte del costo del lavoro, ecc. (tra questi ultimi non si comprendono i contributi erogati in relazione a nuovi dipendenti assunti, in quanto correlati a costi ammessi in deduzione dall’Irap) • per i quali l’esclusione è prevista per legge (dalla stessa norma istitutiva o altra legge speciale: es.: crediti d’imposta per incremento dell’occupazione)

  28. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • Avviamento e marchi di impresa: l’ammortamento è deducibile in misura non superiore a 1/18 del costo (indipendentemente dall'effettiva imputazione a conto economico). • Adeguamento agli studi di settore/parametri: • pur non rientrando nel valore della produzione, • la rilevanza è prevista da una legge “speciale”

  29. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • PLUSVALENZE / MINUSVALENZE: da una lettura delle Istruzioni ministeriali al modello, sembra che tutte le plusvalenze rimangano tassate (e le minusvalenze siano deducibili): • • quelle “ordinarie” (iscritte nell’A5 perché riferite al “fisiologico” ricambio dei cespiti): in quanto rientranti nel Valore della produzione • • quelle “straordinarie” (iscritte nell’E20 perché non riferite ad un ordinario turn-over): • per quanto attiene agli immobili “patrimonio” (quelli abitativi iscritti tra le immobilizzazioni): per previsione espressa di legge • per le plusvalenze su altri beni: il motivo non è chiaro; potrebbe trattarsi di applicazione estensiva del principio di correlazione (in quanto riferite ad ammortamenti dedotti) segue

  30. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • Plusvalenze da operazioni aziendali straordinarie: non vige più alcuna deroga speciale • si applica il trattamento delle plusvalenze straordinarie per le cessioni di cespiti • Plusvalenze su Immobilizzazioni finanziarie: dovrebbero essere escluse: • quelle ordinarie: perché vanno esposte alle voci C.15-C.16 (fuori dal Valore della produzione) • quelle straordinarie (E20): per il principio di correlazione

  31. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • ACCANTONAMENTI E SOPRAVVENIENZE: • Accantonamenti indeducibili: in generale sono esclusi da deduzione gli accantonamenti (B.12 e B.13 del Bilancio UE) • Utilizzi / rettifiche dei Fondi e principio di correlazione: • la rettifica del fondo prima che si verifichi l’evento viene contabilizzato tra i proventi diversi (A5) e non è tassato Irap • l’utilizzo del fondo alla verifica dell’evento per la quota precedentemente accantonata non è tassato; per la eventuale eccedenza sarà un componente deducibile (in quanto “realizzato”).

  32. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Ammortamenti da affitto di azienda Ai fini civilistici sono contabilizzati alla voce B.13 e pertanto dovrebbe derivarne la loro indeducibilità (ai fini fiscali sono considerati ammortamenti). In sede di “conguaglio” al termine del contratto (quando sono determinate le somme dovute al proprietario per il deperimento dei cespiti) quanto era un mero “costo presunto” futuro (da accantonare) diviene costo “certo”, deducibile Irap.

  33. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • SOPRAVVENIENZE: indipendentemente che siano attive o passive: • • normalmente hanno carattere straordinario (vanno iscritte alla voce E.20 / E21): come tali sono escluse dal Valore della produzione • • sono di carattere ordinario quelle relative a valori “stimati” (che non derivano da errori); se • correlate a componenti di costo non rilevanti ai fini dell’Irap: non rileva la sopravvenienza relativa • Correlate a componenti rilevanti: la sopravvenienza rileva ai fini Irap

  34. SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE ART. 5-BIS DLGS 466/97CM 60/2008 – ISTRUZIONI MINISTERIALI AI MODELLI

  35. Base imponibile soggetti Irpef BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 5-BIS - D.LGS. N. 446/97) PRINCIPIO GUIDA (CO. 1) • I COMPONENTI RILEVANTI SI ASSUMONO • SECONDO LE REGOLE DI QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE • VALEVOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

  36. Base imponibile soggetti Irpef DIFFERENZA • SEGUENTI RICAVI: • Ricavi “tipici” art. 85, lett.: • Cessione di beni e prestazione di servizi • Cessione di materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione • Indennità conseguite a titolo di risarcimento danni per la perdita o il danneggiamento di beni merce • Contributi in denaro, o in natura, spettanti in base a contratto • Variazioni rimanenze di merci e cantieri • SEGUENTI COSTI: • Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci • Servizi • Ammortamento e canoni leasing (esclusi gli interessi) di beni strumentali: • materiali • ed immateriali Vedi slide seguenti NON RILEVANO PLUSVALENZE O MINUSVALENZE

  37. Le componenti della base imponibile • “I costi per servizipossono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992 (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).”

  38. COSTI PER SERVIZI (C.M. 28.10.08, N. 60/E, N. 8/E 13.03.09): • Rinvio al D.M. 17.1.1992 per individuare i “servizi” • Il D.M. 17.1.1992 riconosce quali servizi: • Quelli descritti dai co. da 1 a 3 dell’art. 3 del DPR 633/72: • Prestazioni da contratti d’opera, d’appalto, di trasporto, di mandato, di spedizione, di agenzia, di mediazione, di deposito • Obbligazioni di fare, non fare e di permettere • Concessione in affitto, locazione, noleggio e simili • Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a: • Diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili • Prestiti in denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali, o assegni • Somministrazione di alimenti e bevande • Le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto

  39. COSTI PER SERVIZI C.M. 28.10.08, N. 60/E): • Il D.M. 17.1.1992 riconosce quali servizi: • Quelli descritti dal co. 4 dell’art. 3 del DPR 633/72 (lett. a) b) c) e) f) h)): • Cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori o dai loro eredi • Presiti obbligazionari • Le cessioni di contratti: • che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, • d’azienda o di ramo d’azienda • Che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria • Prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore • Prestazioni di mandato e di mediazione relativi a prestiti obbligazionari • Prestazioni di commissione relative a passaggi dal committente al commissionario e viceversa dei beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione

  40. Base imponibile soggetti Irpef ART. 5-BIS - CO. 1 NON SONO COMUNQUE AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING PERDITE SU CREDITI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili) CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE

  41. DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE SENZA “OPZIONE” (ART. 5BIS DLGS 466/97) • RICAVI • prestazioni di servizi e cessioni merci, di beni di consumo, ecc. (ad esclusione di quelli strumentali all'attività) • indennizzi (anche assicurativi) a fronte della perdita dei beni la cui cessione genera ricavi • contributi (in denaro o in natura) erogati in base a contratto o in base alla legge che, con eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

  42. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI • Contributi:nulla cambia rispetto alla disciplina per le Srl nella “individuazione”; tuttavia: • contributi in conto esercizio e c/impianti: rimangono tassati per competenza • contributi in c/capitale: tassati in quote costanti in 5 anni (nelle Srl lo sono per competenza) • Cessione di attività finanziarie:sono sempre escluse da Irap (sia per titoli/partecipazioni iscritti all’attivo circolante che tra le immobilizzazioni)

  43. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE: non rilevano (sono escluse dalle voci che tassativamente formano del Valore della produzione ai fini IRAP). Non rileva se relative a beni “strumentali” o “non strumentali” (es.: cessione di immobili patrimonio) Rilevano le quote di plusvalenza rateizzate fino al 2007. “ CM 60/2008 - In particolare, non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (che ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, del decreto IRAP concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP), ne' le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio che, invece, se riferite ad immobili rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali, nonche' delle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che, come si dirà nel successivo paragrafo 4, optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES). Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo.

  44. CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI RIMANENZE FINALI Il valore delle rimanenze è quantificato secondo le regole fiscali. • Esempio: lavori in corso infrannuali: • nelle Srl (valori civilistici) potranno rilevare secondo i ricavi “maturati” (percentuale di completamento dell’opera) • negli altri soggetti: dovranno andare al “costo sostenuto” • AMMORTAMENTI E CANONI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA • Sono deducibili: • ammortamenti secondo le aliquote fiscali di beni materiali ed immateriali • canoni di locazione di beni mobili ed immobili (solo strumentali, mentre sono indeducibili le spese per gli immobili abitativi) • canoni di leasing (per la quota capitale), nel limite della durata minima del contratto

  45. Differenze fra i regimi IRES e IRPEF

  46. Differenze fra i regimi IRES e IRPEF

  47. Differenze fra i regimi IRES e IRPEF

  48. Deduzioni Art. 11 – d.lgs. 446-1997

  49. Il modello

  50. RIEPILOGO DEDUZIONI IRAP Art. 11 co.1 lettera a) punto 1 : deduzione dalla base imponibile dei contributi e delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro Art. 11 co.4-bis: da €. 9.500 a €. 2.375 in relazione alla base imponibile e diversa fra soggetti IRES e sottetti IRPEF Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione per apprendisti, disabili e formazione lavoro DEDUZIONI FRA LORO ALTERNATIVE Art. 11 co.1 lettera a) punto 2: deduzione di €. 4.600 per ogni dipendente a tempo indeterminato Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione dei costi per il personale di ricerca e sviluppo FINANZIARIA 2007 FINANZIARIA 2005 Art. 11 co.4-bis.1: deduzione di €. 1.850 per un massimo di 5 dipendenti (base imponibile inferiore €. 400.000) Art. 11 co.1 lettera a) punto 3: deduzione di €. 9.200 per ogni dipendente a tempo indeterminato in determinate regioni Art. 11 co.1 lettera a) punto 4: deduzione dei relativi contributi assistenziali e previdenziali Art. 11 co.4-quater, 4-quinquies, 4-sexies: deduzione per incremento occupazionale

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