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Legislazione di riferimento, prontuario terapeutico, note AIFA

Legislazione di riferimento, prontuario terapeutico, note AIFA. Giuseppe Lombardo - MMG Chiara Tibaldo – UIF Azienda ULSS 20. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO. NORME DERIVANTI DA CODICE DEONTOLOGICO LEGGI DELLO STATO E SENTENZE CONTRATTI DI LAVORO. CODICE DEONTOLOGICO.

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Legislazione di riferimento, prontuario terapeutico, note AIFA

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  1. Legislazione di riferimento, prontuario terapeutico, note AIFA Giuseppe Lombardo - MMG Chiara Tibaldo – UIF Azienda ULSS 20

  2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO • NORME DERIVANTI DA • CODICE DEONTOLOGICO • LEGGI DELLO STATO E SENTENZE • CONTRATTI DI LAVORO

  3. CODICE DEONTOLOGICO Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della persona tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse (art. 6) Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità (art. 13)

  4. LEGGI DELLO STATO E SENTENZE • Il farmaco deve essere prescritto per le indicazioni depositate in fase di registrazione (Corte Costituzionale, sentenza n° 185/98) • La prescrizione dei farmaci rimborsabili a carico del SSN deve essere conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della CUF (ora AIFA) (Art. 1 comma 4 legge 8/8/1996 n°425)

  5. IN ALTRE PAROLE • Quando si prescrive un farmaco bisogna tener conto: • delle indicazioni depositate (es etoricoxib) • delle condizioni per la prescrizione (es ketorolac, nimesulide) • delle limitazioni previste dalle NOTE AIFA (prescrivibilità e concedibilità possono non coincidere)

  6. NOTE AIFA • Garantire l’accesso a tutti i farmaci ritenuti essenziali ed efficienti per le malattie croniche ed epidemiologicamente rilevanti • Governare le nuove indicazioni dei medicinali registrati per il mercato nazionale ed europeo ma che non sempre garantiscono un vantaggio terapeutico rispetto alle scelte di cure esistenti • non modificano, né possono modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali • (dalla premessa introduttiva alle note AIFA)

  7. Questo onere ricade solo sulla Medicina Generale?

  8. No ! Ricade su tutti i medici prescrittori

  9. LEGISLAZIONE • Il medico che opera a qualsiasi titolo nelle strutture pubbliche o accreditate in fase di visita ambulatoriale o di dimissione deve segnalare al paziente l’eventuale non rimborsabilità del prodotto farmaceutico che gli prescrive, soprattutto in ordine alle limitazioni imposte dalle NOTE CUF • (art. 15-decies comma 1 D.L. 19/06/1999 n° 229) • La prescrizione di un farmaco in difformità di indicazioni depositata o di limitazione CUF comporta la segnalazione del medico al ministero della salute all’ordine dei medici e il rimborso del costo del farmaco senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell’assistito • (art. 1 comma 4 legge 08/08/1996 n° 425)

  10. ACN PER LA MG • Sollecita alla continuità delle cure unitamente alle altre figure • professionali operanti nel SSN • Realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio • Ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili • Operare secondo i principi di efficacia e appropriatezza degli interventi • (ex art 27 comma 1)

  11. ACN PER LA MG Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente può mettersi in contatto con MMG che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso (art 48 comma 5) Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ritenga necessario ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla L. 326/2003 (art 51 comma 5)

  12. Pronto Soccorso e i Servizi di Continuità Assistenziale Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio (ACN art 67) Le U.O. di Pronto Soccorso e i Servizi di Continuità Assistenziale devono prescrivere in perfetta autonomia su ricettario regionale i farmaci ritenuti urgenti senza rimandare il paziente dal proprio MMG (Nota Regionale n. 847904 del 29/12/2004) Il modulo del PS o di consulenza specialistica non deve essere usato di prassi come ricetta medica per il ritiro dei farmaci dalle farmacie convenzionate, in particolare qualora sia prescritto un farmaco soggetto a ricetta non ripetibile

  13. Servizi di Continuità Assistenziale I medici di continuità assistenziale, anche ai fini medico legali, non sono tenuti a ricopiare le prescrizioni del medico specialista e del medico del pronto soccorso. Tutti i medici ospedalieri sono dotati di un proprio ricettario regionale (circolare ULSS 20 prot 10090 del 20/04/07)

  14. Obiettivo Tutelare la salute del paziente attraverso scelte condivise che tengono in considerazione l’uso appropriato delle risorse in uno spirito di COLLABORAZIONE

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