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Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva

Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013. La nozione di appalto.

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  1. Club Previdenza:Il Documento Unico di Regolarità Contributiva Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013

  2. La nozione di appalto L’appalto è quel contratto con cui una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.; art. 29 D.Lgs. 276/2003).

  3. La genuinità dell’appalto Condizioni per qualificare «genuino» l’appalto: • stipulazione di un regolare contratto; • organizzazione di mezzi in capo all’appaltatore; • esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati dall’appaltatore; • assunzione del rischio di impresa.

  4. La responsabilità solidale nel codice civile • L’ obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (c.d. «solidarietà passiva» ex art. 1292 c.c.).

  5. La responsabilità solidale negli appalti disciplina generale (art. 1676 c.c.): Principi generali: • La responsabilità solidale applicabile a tutti i committenti pubblici e privati (anche persone fisiche) nei confronti dell’appaltatore (esclusi i subappaltatori); • Azione diretta dei dipendenti impiegati nell’appalto (esclusi i lavoratori autonomi), nei confronti del Committente, per conseguire i trattamenti economici non corrisposti (esclusi quelli previdenziali) nei limiti del debito che il Committente ha ancora nei confronti dell’appaltatore. • Azione esperibile nel termine ordinatorio di prescrizione, in assenza di un termine specifico.

  6. ….seguedisciplina speciale (art. 29, c.2 D.Lgs. 276/2003 come modificato dalla L. 35/12.) • Responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori secondo la normativa vigente dal 10 febbraio 2012: • Limitata al periodo di esecuzione dell’appalto / subappalto; • Da attivare entro il termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dell’appalto / subappalto; • Relativa ai trattamenti retributivi (comprese quote TFR), contributi e premi; • Esclusione delle sanzioni civili per inadempienze retributive e contributive dovute esclusivamente dal debitore principale; • Nei confronti di tutti i lavoratori (co.co.pro. Etc) impiegati; • Con rivalsa nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

  7. …..segue • Art. 4, c. 31 L. 92/12: «i contratti collettivi nazionali..-omissis- possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti». • Art. 8, D.L. 138/2011 (convertito nella Legge 148/2011): ha conferito alla c.d. «contrattazione collettiva di prossimità» la facoltà di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e con la possibilità di intervenire, al ricorrere di determinate condizioni, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali del lavoro.

  8. …segue: casi particolari • Cessione del ramo d’azienda e appalto; • Contratti di appalto/subappalto nel settore edile; • Cessione con posa in opera nel settore edile; • Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore; • Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da quello edile; • Contratto d’opera (art. 2222 c.c.) realizzato in qualsiasi settore.

  9. Modifiche al regime processuale (Legge 92/12) • Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente debba essere sempre convenuto, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori; • Il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione di appaltatore ed eventuali subappaltatori; • Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del co-obbligato secondo le regole generali.

  10. Intervento sostitutivo della stazione appaltante: definizione di «stazione appaltante» • Art. 3, comma 32 del Codice degli appalti. Rientrano nella predetta definizione: • Amministrazione aggiudicatrici (art. 3, comma 25 Codice Appalti); • Enti aggiudicatori (art. 3, comma 29, Codice Appalti); • Soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 32 Codice appalti).

  11. …..segue: la disciplina dell’ «intervento sostitutivo» • Ambito di applicazione: si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e casse edili, dell’importo corrispondente all’inadempienza segnalata nel Durc(Art. 4 Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici); • Soggetti nei cui confronti deve essere attivato l’intervento: «uno o più soggetti coinvolti nell’appalto» (Art. 4 Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici); • Soggetti tenuti ad attivare l’intervento sostitutivo: qualsiasi «stazione appaltante» (Riferimento normativo: ut supra) ; • Oggetto dell’intervento sostitutivo: pagamento dell’inadempienza verificata dal Durc .

  12. ….segue: la procedura • Comunicazione preventiva della stazione appaltante: al fine di evitare una sovrapposizione di pagamenti tra più stazioni appaltanti; • Modalità di versamento del «debito» (Circolare Inps n. 54/2012- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E 11.4.12): • La stazione appaltante effettua il pagamento non in proprio, ma in sostituzione al contribuente; • Nel F24 andrà inserito, nella sezione «contribuente», il codice «51», avente il significato di «Intervento sostitutivo ex D.P.R. 207/2010).

  13. …segue: la procedura – chiarimenti dell’Inps Messaggio Inps n. 19451/12: • L’importo del debito contributivo da inserire nel Durc si intende comprensivo di capitale e sanzioni sia per debiti in fase amministrativa che per debiti iscritti a ruolo; • I debiti oggetto di rateazione sono esclusi dalla quantificazione non essendo preclusivi all’attestazione della regolarità contributiva; • Per le somme oggetto di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, occorre distinguere: • Crediti iscritti a ruolo non consentono il Durc regolare ; • Crediti non ancora iscritti a ruolo in presenza di contenzioso amministrativo: consentono la regolarita’ contributiva sino alla decisione in sede amministrativa; • Crediti non ancora iscritti a ruolo in presenza di contenzioso giudiziario: regolarità sino ad eventuale sentenza di condanna (salvo eventuale iscrizione a ruolo)

  14. Intervento sostitutivo in caso di subappalto • Normativa di riferimento: • Art. 1676 c.c.; • Art. 11, c. 6, D.Lgs. 163/2006; • Art. 4 D.P.R. 207/10. Note: • Ha valenza solo per le somme residue a seguito dell’eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del Durc appaltatore; • L’importo dell’intervento non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.

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