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GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi. GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Le tutele per il contribuente. atti impugnabili e oggetto del ricorso - art. 19 D.Lgs 546/92. ricorso può essere proposto avverso.

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Presentation Transcript


  1. Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  2. Le tutele per il contribuente atti impugnabili e oggetto del ricorso - art. 19 D.Lgs 546/92 ricorso può essere proposto avverso ruolo e cartella di pagamento iscrizione di ipoteca sugli immobili fermo di beni mobili registrati

  3. Le tutele per il contribuente atti impugnabili e oggetto del ricorso - art. 19 D.Lgs 546/92 controversie escluse dalla giurisdizione delle C.T. le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento ed i casi che hanno per oggetto l'avviso ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73

  4. Le tutele per il contribuente atti impugnabili e oggetto del ricorso - art. 19 D.Lgs 546/92 Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest'ultimo

  5. Le tutele per il contribuente atti impugnabili e oggetto del ricorso - art. 19 D.Lgs 546/92 Sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 14815 del 4 giugno 2008 “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6. stabilisce che le parti chiamate in causa non possono impugnare autonomamente l'atto, se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. Il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve far ritenere che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all'ufficio (nonostante la definitività dell'accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (v. Cass. 1985012005). Se così non fosse, la chiamata in causa e l'eventuale partecipazione al giudizio del contribuente si risolverebbero in una inutile attività processuale.”

  6. Le tutele per il contribuente le parti - art. 10 D.Lgs 546/92 ruolo ufficio dell’Agenzia delle Entrate cartella di pagamento fermo di beni mobili registrati agente del servizio di riscossione iscrizione di ipoteca sugli immobili

  7. Le tutele per il contribuente le parti - art. 10 D.Lgs 546/92 Sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 16412 del 25 luglio 2007 “l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.”

  8. Le tutele per il contribuente cartella di pagamento – termini per la notifica del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione ex articolo36 bis del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione ex articolo36 ter a pena decadenza entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agliaccertamenti;

  9. Le tutele per il contribuente cartella di pagamento – termini per la notifica liquidazioni ex 36 bis

  10. Le tutele per il contribuente sospensione dell’atto tipologie sospensione amministrativa ex art. 39 D.P.R. 602/73 sospensione giudiziale ex art. 47 D.LGS. 546/92 presupposti Fumus boni iuris Periculum in mora

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