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LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO

LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO. AVV. UMBERTO FANTIGROSSI MILANO 26 NOVEMBRE 2004 CONVEGNO PARADIGMA. SOMMARIO. IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99) L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI DECRETI BERSANI E LETTA

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LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO

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Presentation Transcript


  1. LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO AVV. UMBERTO FANTIGROSSI MILANO 26 NOVEMBRE 2004 CONVEGNO PARADIGMA

  2. SOMMARIO • IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99) • L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI DECRETI BERSANI E LETTA • IL RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO • I DM DEL LUGLIO 2001: ASPETTI CRITICI • I NUOVI D.M. DEL LUGLIO 2004: GLI OBIETTIVI • I RUOLI E LE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ • I SOGGETTI OBBLIGATI ED I PROGETTI • L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI • IL MERCATO • LE VERIFICHE E LE SANZIONI • I COSTI • LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  3. IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99) • Legge 29 maggio 1982 n. 308: Il contenimento dei consumi energetici diviene obiettivo di interesse pubblico • Legge 9 gennaio 1991 n. 10: si prevede un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia • Legge 14 novembre 1995 n. 481: viene istituita l’AEEG, con il compito, fra l’altro, di disciplinare le tariffe anche al fine della tutela ambientale e dell’uso efficiente delle risorse (art. 2, comma 12, lett.e) Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  4. IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99) • GLI STRUMENTI DELLA LEGGE N. 10/1991 • NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA • REGIME SEMPLIFICATO DEGLI INTERVENTI • CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI • PIANIFICAZIONE REGIONALE E LOCALE • CONTRIBUTI • IL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA • CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  5. L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL DECRETO BERSANI • L’art. 9, comma 1, del D. L.vo n. 79/99 (“Decreto Bersani”) prevede che nelle concessioni relative al servizio di distribuzione siano previste misure di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia secondo obiettivi quantitativi determinati con D.M. interministeriale (Industria e Ambiente) • L’art. 11, comma 6, dello stesso D. L.vo prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell’suo delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  6. L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL DECRETO LETTA • L’Art. 16, comma 4, del D. L.vo n. 164/2000 prevede che: Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali. • L’art. 23, comma 4, stabilisce che: Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione. Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  7. IL RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO • Recepimento con legge 1 giugno 2002 n.120 • Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 approvazione della “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” • Decreto Legge 12 novembre 2004 n. 273 Disposizioni urgenti applicazione direttiva 2003/87/CE sullo scambio di quote Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  8. Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 • Alto grado di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente • Integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore • Integrazione del fattore ambientale nei mercati • Superamento dell’approccio “comando e controllo” • Finanziamento dello sviluppo sostenibile Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  9. I DM DEL LUGLIO 2001: ASPETTI CRITICI • ENTITA’ DEGLI OBIETTIVI • DURATA DEI CERTIFICATI • SOGGETTO EMITTENTE (AEEG) • TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ABROGAZIONE CON SALVEZZA DEGLI INTERVENTI IN CORSO Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  10. I NUOVI D.M. DEL LUGLIO 2004: GLI OBIETTIVI • NAZIONALI PER IL PERIODO 2005-2009 (ART. 3 DEI DM) • NAZIONALI PER GLI ANNI SUCCESSIVI CON DM ENTRO IL 2006 • REGIONALI ENTRO 3 MESI • SPECIFICI PER SINGOLO SOGGETTO OBBLIGATO (rapporto tra l’energia o gas distribuiti ai propri clienti finali e l’energia o il gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale, come determinata dall’AEEG) Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  11. RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’1 STATO (MIN. ) • aggiornamento obiettivi nazionali • definizione applicazione a distributori minori • previsione tipologie di intervento integrative • verifica preliminare progetti per tipologie particolari • ricezione comunicazioni annuali dei distributori CONFERENZA UNIFICATA • intesa sui provv. ministeriali • verifica annuale coerenza obiettivi regionali e nazionali e azioni correttive Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  12. RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’2 REGIONI E PROV. AUT. • obiettivi regionali • modalità di conseguimento • attività di valutazione e certificazione a partire dalla data stabilita dall’AEEG • ricezione comunicazioni annuali dei distributori Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  13. RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’3 • AEEG • linee guida per i progetti (preparazione, esecuzione e valutazione dei) • verifica preliminare di conformità • atti di indirizzo per l’attività di valutazione e certificazione • individuazione dei soggetti per la valutazione e certificazione • criteri per la copertura dei costi attraverso le tariffe • intesa sulle regole per il mercato • verifica del possesso dei TEE • applicazione delle sanzioni Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  14. I SOGGETTI OBBLIGATI ED I PROGETTI • Distributori di Energia o di Gas con non meno di 100.000 clienti finali • Piano annuale delle iniziative alle Regioni • Definizione dei progetti conformi alle tipologie ammesse • Valutazione e certificazione dei progetti in base alle Linee Guida (del. AEEG n. 200/04) • Esecuzione dei progetti (diretta o per tramite di società controllate o terze) Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  15. Le ESCO • Società che operano nei servizi energetici con offerta di servizi e progetti per l’efficienza energetica • Un elenco di ESCO e società controllate dai distributori accreditate verrà pubblicato e periodicamente aggiornato dall’AEEG • l’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  16. I PROGETTI • I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività di misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nella offerta di servizi oltre il misuratore (art. 2 Linee Guida) Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  17. EMISSIONE DEI “CERTIFICATI BIANCHI” • Il Gestore del Mercato elettrico emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati in base alla disciplina delle Linee Guida • TRE TIPI di TEE: I per interventi relativi all’energia elettrica II per interventi relativi al gas naturale III per interventi diversi Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  18. IL MERCATO dei TEE • I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica anche acquistando i relativi titoli da altri soggetti • Il Gestore del Mercato elettrico organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei TEE e predispone le regole di funzionamento d’intesa con l’AEEG • I TEE sono oggetto di contrattazione anche fuori dal Mercato Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  19. VERIFICHE E SANZIONI • ENTRO IL 31/5 DI OGNI ANNO A PARTIRE DAL 2006: TRASMISSIONE DEI TEE ALL’AEEG • VERIFICA ED EVENTUALE COMPENSAZIONE NEL BIENNIO SUCCESSIVO • SANZIONI IN OGNI CASO SE NON CONSEGUITO ALMENO IL 50% DELL’OBIETTIVO • ENTITA’ DELLA SANZIONE STABILITA DALL’AEEG; PROPORZIONALI E COMUNQUE SUPERIORI ALL’ENTITA’ DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI A COMPENSARE LE INADEMPIENZE Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  20. I COSTI • I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi e per la parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas secondo criteri stabili dall’AEEG Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

  21. Misure di accompagnamento • Campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sull’efficienza energetica • Programma di misure ed interventi sulle utenze energetiche pubbliche • Programmi di incentivazione dell’EE finanziati anche con i proventi delle sanzioni Avv. Umberto Fantigrossi - Milano 26 Nov.2004

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