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LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Provincia di Reggio Emilia. LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE. Monica Lombini - Carlo Apponi. Reggio Emilia 11 giugno 2009.

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LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

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  1. Provincia di Reggio Emilia LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE Monica Lombini - Carlo Apponi Reggio Emilia 11 giugno 2009

  2. D.L. 25-6-2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. come modificato dalla legge di conversione: L. 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria G.U. 21 agosto 2008, n. 195.

  3. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Dell’insieme delle disposizioni contenute nella legge il titolo II (“Sviluppo economico, semplificazione e competitività”) dedica alle “semplificazioni” l’intero Capo VIII; inoltre, altre misure di semplificazione si rinvengono in alcune altre disposizioni. Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad una maggiore semplificazione secondo le seguenti voci tematiche: • semplificazione normativa; • riduzione degli oneri amministrativi; • riduzione di altri adempimenti amministrativi.

  4. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La semplificazione normativa L'art. 24 (Taglia-leggi) richiama il procedimento disposto dall’art. 14, c. 12-24, della legge n. 246 del 2005. Esso è caratterizzato da: • un automatico effetto abrogativo generalizzato, disposto dalla legge per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con successivi provvedimenti) (c. 14, l. 246); • la sottrazione, da tale abrogazione generalizzata, di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella medesima legge; • la sottrazione, dall’abrogazione generalizzata, di altre disposizioni legislative, da individuarsi con decreti legislativi delegati, abilitati al contempo “alla semplificazione o al riordino della materia che ne è l'oggetto”.

  5. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Il termine ultimo per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa disposta dalla legge n. 246, scade nel dicembre 2009 (salvo un ulteriore biennio per l'adozione di decreti legislativi “integrativi o correttivi”). Decorso tale termine, scatta l’abrogazione automatica. Il Governo ha inserito nel d.l. n. 112 del 2008 una disposizione (art. 24), la quale abroga direttamente una serie di leggi (o atti equiparati). Si tratta di leggi ritenute vecchie perché oramai esaurite negli effetti, per le quali l'effetto abrogativo (decorrente dal 180esimo giorno dall'entrata in vigore del d.l.) è anticipato rispetto alla scansione procedimentale prevista dalla legge n. 246 del 2005. Anche se il procedimento “taglia-leggi” della legge n. 246 rimane salvo (art. 24 del d.l. così come convertito in legge), il taglio di atti normativi primari così operata si differenzia essenzialmente per l’inserimento tra questi atti sia di quelli successivi al 1970 sia di alcuni tipi di atto esclusi dalla legge come disposizioni abrogabili in via automatica generalizzata (leggi di bilancio). Nell’allegato risultano inclusi 3370 atti. Ove da tale inclusione abrogativa di atti primari, derivi abrogazione implicita di disposizioni secondarie, il Governo è tenuto a realizzare una ricognizione di tali disposizioni, di rango regolamentare.

  6. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La riduzione degli oneri amministrativi L'art. 26 (Taglia-oneri amministrativi) prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie di competenza statale (per quelle di competenza regionale si deve procedere secondo modalità condivise); questo, al fine di conseguire una riduzione di quegli oneri pari al 25 per cento, entro il 2012. Tale disposizione era già prevista dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approntano a metà anno 2007 dal Governo allora in carica. Tale Piano indicava anche le aree prioritarie, nell’ambito delle quali svolgere la misurazione degli oneri amministrativi nel 2007 (privacy; ambiente; paesaggio e beni culturali; fisco e dogane; sicurezza civile; codice della navigazione; previdenza e contributi). Le misurazioni sinora condotte circa l'entità degli oneri amministrativi, evidenziano un costo totale aggregato annuo, stimabile (per imprese da 0 a 249 dipendenti) complessivamente pari a: circa 9,94 miliardi di euro per l'area lavoro e previdenza; circa 2,19 miliardi di euro per l'area privacy; circa 2 miliardi di euro per l'area ambiente; circa 1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi; 621 milioni di euro per l'area paesaggio e beni culturali; ne risulta, per le aree sopra dette, un totale di 16,22 miliardi di euro.

  7. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Per conseguire l’obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, è previsto che ciascun ministro adotti un piano di riduzione, che confluisce nel generale Piano d’azione per la semplificazione. Una volta misurati gli oneri amministrativi, l’adozione delle misure di loro riduzione (per gli oneri gravanti sulle imprese) è demandata a regolamenti governativi (autorizzati all’abrogazione di norme primarie vigenti). Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati nei piani ministeriali, è tenuto da conto nella valutazione dei dirigenti responsabili. Si ricorda che per oneri amministrativi non si intendono oneri finanziari (tasse, premi, contributi, multe, o generici costi amministrativi) discendenti da una regolazione. Né oneri in termini di investimenti (ad esempio l’acquisto di un macchinario per assicurare nel processo produttivo il rispetto di determinati standards) onde conformarsi ad essa. Con “onere amministrativo” si ha riguardo non all’insieme dei costi di conformità alla normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione. Gli oneri amministrativi sono definibili quali i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati.

  8. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Per oneri amministrativi si intende pertanto quella quota parte degli oneri di adempimento, scaturente dagli obblighi di informazione gravanti sulle imprese ed altri soggetti. Quindi la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati. Un obbligo di informazione è l’obbligo di ottenere o predisporre informazioni e successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo cui non è possibile sottrarsi senza violazione della normativa. Ciascun obbligo di informazione consiste in una serie di dati o comunicazioni, che le imprese e gli altri soggetti interessati debbono trasmettere ovvero tenere a disposizione in modo da poterle inviare su richiesta. E’ su questi, pertanto, che incide la riduzione degli oneri amministrativi in senso stretto: sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina normativa).

  9. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La stima finale degli oneri amministrativi deriva dalla seguente formula: Oneri amministrativi totali = Σ (P*Q) Dove: Prezzo (P) = costo orario lordo * tempo impiegato oppure, per le attività esternalizzate: = costo dei professionisti esterni * tempo impiegato Quantità (Q) = n. imprese * frequenza

  10. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 • Esempio di procedure più costose: • LIBRO PAGA: 6 miliardi • AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE: 1 miliardo • DENUNCIA MENSILE DATI RETRIBUTIVI: 1 miliardo • DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI: 1 miliardo • CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: 800 milioni • COMUNICAZIONE RETRIBUZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: 500 milioni

  11. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La tenuta del libro paga: vecchia procedura (costo 6 miliardi) Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA

  12. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La tenuta del libro paga: nuova procedura (costo 2,6 miliardi) Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA

  13. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA

  14. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La riduzione di altri adempimenti amministrativi per le imprese Una politica di semplificazione include oltre la riduzione degli oneri da obblighi di informazione anche la riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo (prevedere la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso in luogo di provvedimenti amministrativi espressi; semplificare i controlli; ecc.). Elenchiamo di seguito gli articoli del d.l. n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008 che si muovono in tale direzione. L’art. 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) riduce gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese relativamente ai controlli. In particolare, sono interessate le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, effettuata da un soggetto certificatore in conformità a norme tecniche ed internazionali. Tale articolo prevede che i controlli svolti dagli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi (limitandosi, la verifica degli organi amministrativi, al vaglio dell’attualità e completezza della certificazione). Questo, anche per il rinnovo od aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

  15. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Sono richiamati, in particolare, gli strumenti che configurano il sistema di gestione ambientale (SGA). E’ questo il cd. ‘audit ambientale’, consistente in un sistema di verifica periodica e volontaria cui si sottopongono le imprese, per valutare il rispetto degli standard ambientali previsti da norme ovvero da obiettivi di politica interna da esse prefissate. Ottenere una certificazione di conformità, rilasciata da accreditati organismi indipendenti, non è obbligatorio. L’azienda decide volontariamente di stabilire, attuare e mantenere un proprio sistema di gestione ambientale conforme a tali schemi. Il vantaggio competitivo per l’impresa è in termini, può dirsi, di credibilità. Il numero di aziende che hanno scelto di operare attenendosi alla normativa ISO è, invero, in continua crescita. In vari mercati (ad es. quello giapponese) nonché in alcuni settori (ad es. chimico ed automobilistico), non è di fatto possibile operare senza aver predisposto un sistema di gestione ambientale sviluppato secondo i requisiti raccomandati dalla normativa ISO 14001.

  16. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La certificazione può riguardare sia il sistema sia il prodotto. Tra gli strumenti di certificazione di prodotto, si fa principalmente riferimento al Regolamento europeo dell’Ecolabel, anche se è in corso di diffusione la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP), regolata da norme internazionali della serie ISO 14020. Una attenzione particolare meritano, però, le certificazioni di sistema (concernenti, appunto, il sistema di gestione ambientale condotta da un’impresa). A livello comunitario si fa riferimento per questo riguardo all’EMAS, disciplinato dal regolamento CE 761/01. Tra gli standard internazionali è preminente l’ISO 14001 (International Standard of Organization) predisposto dall’International Organization for Standardization ed inserito nel documento UNI EN ISO 14001, 1996. Quest’ultimo è stato recepito entro l’EMAS dal citato regolamento CE 761/01.

  17. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Al possesso da parte delle imprese di tali certificazioni, l’ordinamento nazionale talora connette alcune agevolazioni e semplificazioni. In Italia, ad esempio con le previsioni degli articoli del codice ambientale: • art. 194(Spedizioni transfrontaliere), co. 3: riduzione del 50% delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti; • art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), co. 7: le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate Emas, e del 40% per le imprese certificate Uni En Iso 14001; • art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale): il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che risultino registrate Emas o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

  18. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 38 (Impresa in un giorno) demanda a regolamento governativo la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico (prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-27bis, dal regolamento attuativo: D.P.R 20 ottobre 1998, n. 447 modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) è da riformulare valorizzandone la funzione di principale referente per lo svolgimento di attività produttive (nonché di prestazione di servizi, quali definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006). Tra le norme generali, poste dall’articolo, cui il riordino normativo in via regolamentare deve attenersi, si ricordano: - compito di attestare i requisiti normativamente richiesti per lo svolgimento dell’attività di impresa da parte di soggetti privati accreditati (“agenzie per le imprese”, i cui criteri di individuazione e di accreditamento sono da stabilirsi con regolamento governativo, così come la vigilanza su di esse, demandabile al sistema delle camere di commercio). Tali soggetti privati sono abilitati a rilasciare una dichiarazione di conformità, avente efficacia di titolo autorizzatorio (purché la verifica circa i requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa non implichi attività discrezionale da parte dell’amministrazione);

  19. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 • delega delle funzioni relative allo sportello unico, da parte dei comuni che non l’abbiano istituito, alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI; • possibilità per l’imprenditore di avviare immediatamente l’attività d’impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività, rilasciando in tal caso lo sportello unico una ricevuta che vale quale titolo autorizzatorio (in caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza dei servizi); • previsione di un termine di trenta giorni per il rigetto dell’istanza, la formulazione di osservazioni o l’attivazione della conferenza di servizi, se il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici; • - conclusione del procedimento, da parte dell’amministrazione procedente, senza attendere il parere delle altre amministrazioni, ove sia scaduto il termine loro assegnato per pronunciarsi.

  20. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 2 (Banda larga) prevede che l’installazione di reti e impianti per la fibra ottica è realizzabile con la procedura della denuncia di inizio attività (invece che quella del silenzio assenso decorsi novanta giorni, come previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 87-89). L’art. 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese) demanda ad una successiva disciplina (da adottarsi con regolamento governativo di delegificazione) la previsione di semplificazioni contabili e procedurali “al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all’effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto”. L’art. 29 (Trattamento dei dati personali) semplifica adempimenti posti a carico dei soggetti che non trattino dati sensibili (o trattino dati sensibili circoscritti allo stato di salute o malattia senza indicazioni circa la diagnosi, o all’adesione a sindacati). In tal caso, per i propri dipendenti e collaboratori anche a progetto le imprese, i professionisti, gli artigiani ed altri possono sostituire il documento programmatico sulla sicurezza (prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo n. 196 del 2003, art. 34) con una autocertificazione. L’art. 36 (Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie) prevede che l’atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale. L’art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro) istituisce per il datore di lavoro privato (ad esclusione del lavoro domestico) il libro unico del lavoro, sostitutivo dei diversi libri dei quali vi era innanzi l’obbligo.

  21. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 40 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali) prevede che i libri ed altri documenti relativi al personale dipendente possano essere tenuti dal datore di lavoro (oltre che presso i consulenti del lavoro) presso professionisti abilitati, senza più obbligo di tenuta di loro copia presso il luogo di lavoro. Inoltre, modifica la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione e semplifica obblighi di registrazione e di tenuta dei registri relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro di persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il c. 4 attiene agli obblighi informativi relativi all’assunzione di lavoratori disabili. L’art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa) demanda tale semplificazione a un decreto (di natura non regolamentare) del ministro per lo sviluppo economico. Invece a regolamento governativo sono demandati la Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria (art. 44).

  22. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 35 (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici): • demanda a decreti ministeriali la disciplina dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici, tale da prevedere “semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese”. • sopprime la previsione (già recata da regolamento ministeriale) circa la consegna all’avente causa, della documentazione relativa agli impianti in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile, e circa la garanzia del venditore (da riportarsi nell’atto di trasferimento) in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. • sopprime l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica per gli edifici, all’atto di trasferimento a titolo oneroso o di locazione, nonché la previsione della nullità del contratto (fatta valere dall’acquirente o dal conduttore) in caso di inadempimento dell’obbligo.

  23. LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 37 (Certificazioni e prestazioni sanitarie) demanda a decreto ministeriale (previa intesa in sede di Conferenza unificata) l’individuazione di norme da abrogare “al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete” (ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ).

  24. Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

  25. DDL A.S. 1082-B Il disegno di legge A.S. n. 1082-B recante ““Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” è stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009 e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’intero Capo II (artt. da 2 a 19) è dedicato alle “semplificazioni” Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad una maggiore semplificazione

  26. DDL A.S. 1082-B L’art. 2 (Società di consulenza finanziaria) disciplina le società di consulenza finanziaria: al riguardo, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle persone fisiche. Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società; nell’albo dei consulenti finanziari viene istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza.

  27. DDL A.S. 1082-B • L’art. 3 (Chiarezza dei testi normativi) dispone che: • ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga; • le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare; • - periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure suddette adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

  28. DDL A.S. 1082-B L’art. 4 (Semplificazione della legislazione) apporta varie modifiche all’art. 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge n. 246 del 2005), il quale reca la delega legislativa cosiddetta “taglia-leggi”, un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti. Si dispone ad esempio che nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’art.1, c. 2, della legge n. 131 del 2003, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. Il c. 2, prevedendo che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell’apposito allegato n. 1) siano soppresse dall’elenco allegato al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di escludere dette leggi dall’abrogazione che tale decreto-legge ha disposto, con efficacia, a decorrere dal 16 dicembre 2009.

  29. DDL A.S. 1082-B • L’art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi) è volto, principalmente, a modificare il capo III della legge n. 400 del 1988. • Il comma 1 modifica l’art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo: • il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta; • la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti. • Il c. 2 introduce l’art. 17-bis, che autorizza il Governo all’adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. • Gli artt. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento), 8 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche), 9 (Conferenza di servizi e silenzio assenso) e 10 (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali) modificano la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni

  30. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (P.A. e privati) è retta da criteri principi ORDINAMENTO COMUNITARIO Economicità, efficacia, IMPARZIALITA’, pubblicità e trasparenza PRINCIPI (art. 1)

  31. PRINCIPI (art. 1) • I principi essenziali cui l’azione amministrativa deve essere improntata sono: • principio del giusto procedimento, ossia del procedimento svolto in modo efficace quanto ai risultati, efficiente quanto all’impiego delle risorse, economico quanto all’acquisto dei beni necessari; • principio del procedimento trasparente, cioè chiaro nei suoi presupposti, comunicato in tutte le fasi agli interessati, concluso mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato e reso pubblico; • principio di semplificazione, teso ad introdurre all’interno del procedimento quegli strumenti volti a renderlo più snello nella dinamica, più celere nella tempistica, maggiormente certo negli effetti. • I soggetti privati: • preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1. • La pubblica amministrazione: • non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria • nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

  32. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2, l. n. 241/1990)

  33. PRINCIPI (art. 1)

  34. PRINCIPI (art. 1)

  35. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2) Il RdP deve chiedere valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Non si applica in caso di valutazioni prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini INIZIO PROCEDIMENTO: dal giorno del ricevimento della domanda o da quello di inizio d’ufficio E’ fissato un termine di conclusione (stabilito dalla P.A. o previsto per legge o dPCM)? Il termine è di 30 giorni NO SI Il termine deve essere ≤ di 90 giorni. Se i termini sono > di 90 giorni i dPCM sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e non possono essere > di 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione NO NO E’ prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti (art. 17)? SI Provvedono entro il tempo fissato o in mancanza nel T ≤90 giorni? Vi sono particolari esigenze istruttorie? SI Ulteriore termine per istruttoria NO SEGUE

  36. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2) PRECEDE Salvi i casi di silenzio assenso Ricorso avverso il silenzio (art. 21-bis L. n. 1034/1971) chepuò essere proposto anche senza necessità di diffida fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini Si applica l’art. 14, c. 2 NO I termini POSSONO essere sospesi, una sola volta, per un T ≤ di 30 giorni E’ prevista l’acquisizione di informazioni, certificazioni … non in possesso della P.A.? SI Si applica l’art. 14, c. 2 NO La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate Il provvedimento non è stato adottato entro il termine fissato? NO SI Stop

  37. RITARDO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO (art. 2-bis, l. n. 241/1990)

  38. CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 2, A.S. 1082-B)

  39. CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 3, A.S. 1082-B)

  40. CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 4, A.S. 1082-B)

  41. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990)

  42. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990)

  43. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990)

  44. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)

  45. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)

  46. ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)

  47. ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)

  48. ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990) RICHIESTA PARERE ORGANO CONSULTIVO P.A. (Ti) Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri Tali disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini Pareri obbligatori? NO SI Immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (t  20 gg) I termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate SI E’ stata rappresentata l’esigenza istruttoria? NO Trasmissione parere Passati 20 gg senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, Parere facoltativo: l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere Parere obbligatorio: è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere

  49. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (art. 19, l. n. 241/1990)

  50. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (art. 19, l. n. 241/1990)

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