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TRASPARENZA E PUBBLICITA’

L’” AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ” DOPO IL D.LGS n. 33/2013: NATURA E CONTENUTI DEI NUOVI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI. TRASPARENZA E PUBBLICITA’.

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TRASPARENZA E PUBBLICITA’

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  1. L’”AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DOPO IL D.LGS n. 33/2013: NATURA E CONTENUTI DEI NUOVI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

  2. TRASPARENZA E PUBBLICITA’ R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989): La pubblicità non coincide con la trasparenza, anche se ne costituisce uno dei possibili elementi. La pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, mentre la trasparenza è chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa. In questo senso, sarebbe pubblico, ma non espressione di trasparenza, l’atto regolarmente pubblicato all’albo o su un sito internet, ma in periodo festivo o abilmente occultato oppure atti accessibili, ma “equivoci, oscuri e pertanto non comprensibili all’accedente”.

  3. TRASPARENZA E PUBBLICITA’ R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989): Insomma, la trasparenza è un quid pluris sia rispetto alla pubblicità che allo stessodiritto di accesso, imponendo all’amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere. Quindi, trasparenza: esplicitazione comprensibile del potere. La trasparenza va oltre gli obblighi procedimentali, poiché richiede una comprensibilità dell’azione amministrativa che esorbita dal mero rispetto delle regole procedimentali.

  4. TRASPARENZA E ACCESSO L’accesso costituisce uno degli elementi della trasparenza, che, tuttavia, rimane un concetto ben più ampio. La differenza tra le due situazioni comporta la possibilità di una loro valutazione differenziata, nel senso che l’accesso ad un atto incomprensibile potrebbe non garantire la trasparenza o, viceversa, la secretazione delle offerte o il differimento dell’accesso potrebbe non confligere con la trasparenza. Ad ogni modo, l’accesso è uno strumento della trasparenza ed anzi è sul parametro della trasparenza che si misura la legittimità o meno delle limitazioni all’accesso.

  5. TRASPARENZA ED AFFIDAMENTO Un’azione amministrativa comprensibile per i cittadini giustifica un comportamento conseguente da parte del cittadino, mentre invece un’amministrazione segreta o comunque “equivoca” ingenera nel cittadino erronei convincimenti circa i comportamenti dovuti (“affidamento negativo”) Per tale ragione, la Corte di giustizia, pur affermando che è possibile la modifica della disciplina regolativa di un settore economico, tutela l’affidamento suscitato dalla disciplina previgente per i rapporti in corso, imponendo che, per i rapporti di durata, si stabiliscano almeno norme transitorie (Corte UE, C-296/93 e C-307/93).

  6. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Nel testo originario della legge n. 241 del 1990, la trasparenza non compare tra i principi, enumerati all'articolo 1. La dottrina non mancò, tuttavia, di rimarcare come essa costituisse un valore, immanente all'ordinamento, in vista del quale "organizzare" istituti e principi giuridici prossimi (buon andamento, imparzialità, legalità ed. sostanziale), che quel valore tendessero a realizzare. Nel dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, scaturito dalla legge n. 241/1990, la trasparenza, pur riguardando il duplice profilo dell'attività e dell'organizzazione di quella "casa di vetro“, che doveva essere l'amministrazione per ì cittadini, era la risultante di istituti tutti riferibili al procedimento (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di partecipazione e di garanzia) e trovava la sua massima espressione nel diritto di accesso.

  7. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2°, legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009). Tuttavia, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3°, legge n. 241/1990).

  8. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA “Di conseguenza non è ammissibile utilizzare lo strumento dell’accesso allo scopo di attivare forme di supervisione di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità: in senso preclusivo dispone, del resto, la norma di chiusura di cui all’art. 24, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990, in base al quale ««non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni»” (Consiglio di Stato sez. VI^, 12 marzo 2012, n. 1.402).

  9. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Tuttavia è solo con il D.Lgs. n. 150/2009, all'articolo 11, che la trasparenza subisce una mutazione genetica ed è configurata come "accessibilità totale" ad una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell'azione e dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali e risultati delle attività), in funzione dei legittimi interessi dei cittadini e di trasparenza per la collettività. Questa posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun cittadino, è dichiaratamente volta, diversamente di quanto previsto per l'accesso, "a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11. comma 1°).

  10. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Articolo 11, comma 1°, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”): La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  11. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La giuridicizzazione di un tale ambito di trasparenza si traduce nella pubblicità di una serie di informazioni, che conferma la distanza, sul piano del diritto positivo, tra accesso e traspa-renza, in quanto il primo, si connota come una posizione qualificata da un criterio di collegamento specifico tra il soggetto richiedente l'accesso ed il dato che si vuole conoscere. In tale ottica, la trasparenza, pur sempre riferibile al duplice versante organizzativo e "attivo" dell'amministrazione e, quindi, al procedimento amministrativo, acquista una sua ragion d'essere anche, e forse soprattutto, al di fuori dello schema e del momento procedimentale in senso stretto.

  12. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La "trasparenza totale" persegue finalità nettamente diverse dall'accesso e connota un diverso modo di essere delle Pubbliche amministrazioni, che non può non dispiegare effetti sugli assetti organizzativi specifici e sulle singole vicende dell'azione amministrativa. L'accessibilità totale è vista, in primo luogo, in funzione di servizio agli utenti e, ancora, sul versante della collettività, in funzione di controllo sociale diffuso sull'operato delle amministrazioni.

  13. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La trasparenza, come disciplinata dal D.Lgs n. 150/2009, è finalizzata: a) all'efficienza dell’azione amministrativa; b) alla prevenzione della corruzione ed, in generale, dei fenomeni di cattiva amministrazione; c) al miglioramento dei servizi pubblici, cui sono serventi sia la disciplina della performance organizzativa sia l'adozione di standard qualitativi e quantitativi nella logica del "miglioramento continuo" delle prestazioni; d) alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, che ispira i sistemi di misurazione e valutazione.

  14. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Nei siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni, sono pubblicate: le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci e i conti consuntivi, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, nonché un indirizzo Pec, per consentire ai cittadini l’invio di istanze o la richiesta informazioni sui procedimenti che li riguardano – comma 29°). Ogni amministrazione pubblica i risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le amministrazioni sono obbligate a rendere accessibile in ogni momentoagli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi all'ufficio competente in ogni singola fase (comma 30°).

  15. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA In particolare, le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare le informazioni relative ai procedimenti in materia di: • autorizzazione o concessione; • scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; • concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; • concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

  16. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tali informazioni sono trasmesse all'Avcp che provvede alla ripubblicazione delle stesse sul proprio sito web. L'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare tali informazioni.

  17. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere individuate le “informazioni rilevanti”, oggetto di pubblicazione. I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1, c. 1°, D.Lgs n. 198/2009). La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale: - costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici; - determina responsabilità dirigenziale imputabile al dirigente. I ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

  18. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI Il Decreto legislativo n. 33/2013, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato emanato sulla base dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".). Tale delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità.

  19. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI L'obiettivo del decreto è quello, in coerenza con i principi e criteri di delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia di settore e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L'intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti, ma modifica ed integra l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012. Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

  20. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI Le disposizioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Entrata in vigore: 20 aprile 2013.

  21. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA L'articolo 1 enuncia il principio generale di trasparenza, riprendendo e rielaborando la definizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

  22. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Scopo del decreto e, dunque, della stessa trasparenza, è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali (comma 2°). La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

  23. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA L'articolo 2 definisce l'ambito applicativo del decreto, chiarendo che le disposizioni in esso contenute individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA. e per sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli utenti.

  24. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Per pubblicazionesi intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato “A”, nei siti istituzionali delle Pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

  25. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Articolo 3: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoriaai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7”. Tale disposizione mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si ispira è quello dei Freedom of Information Acts, di derivazione statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all'attività di un'amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge.

  26. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Con l'articolo 4 (“limiti alla trasparenza”), il decreto tenta di contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti web, con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali. Infatti, il comma 1° prevede che i dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web ed il loro riutilizzo. La pubblicazione dei dati relativi all'assunzione di incarichi personali, relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, costituisce il presupposto per la completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando una finalità di rilevante interesse pubblico.

  27. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3°, dell’articolo 4, prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel decreto, comunque utili per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali e, comunque, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge (“pubblicazioni ultronee”). In caso di pubblicazione obbligatoria, le Pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma 4°).

  28. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Il comma 5° riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede l'accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addètto ad una funzione pubblica ed alla relativa valutazione, mentre sono sottratte all’ostensione: • le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari, che causino l'astensione dal lavoro; • le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni "sensibili".

  29. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Il comma 6° mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso, come definiti nell'articolo 24, commi 1° e 6°, della legge n. 241/1990. Art. 24, c. 1° - Il diritto di accesso è escluso: • per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2; • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

  30. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: • Quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; • quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; • quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

  31. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

  32. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Rimangono inoltre sottratti all'accesso: • i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in "forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili" (art. 9, comma i, d.lgs n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea; • gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e metodologica concernenti l'attività statistica ufficiale, che siano stati assoggettati al segreto statistico in applicazione dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, (ossia in casi eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri), Restano, infine, fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

  33. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO Articolo 5: • L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’eventuale omessa pubblicazione obbligatoria pubblicazione di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione medesima. Tale richiesta di accesso (comma 2°): • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; • non deve essere motivata; • è gratuita; • va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

  34. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO 3.  L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della L. n. 241/1990 (comma 4°). Il comma 5° prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni del Codice del processo amministrativo. Il comma 6 stabilisce che la richiesta di richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina.

  35. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO L'articolo 5 introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le Pubbliche amministrazioni; dall'altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull'operato delle Pubbliche amministrazioni. Questo istituto comporta un'estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. Infatti, il comma 2° dell'articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico, anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale).

  36. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO Grazie all’accesso civico, la trasparenza si pone come diritto, obiettivo, e come strumento di gestione della cosa pubblica. Infatti, l’accesso civico comporta: • L’ampliamento dei confini oggettivi e soggettivi del diritto di accesso. La domanda di accesso civico non è, infatti, condizionata né dall’obbligo della motivazione, né dalla posizione soggettiva del richiedente. Mentre, il diritto di accesso (tradizionale) è strumentale alla tutela di interessi specifici ed ha ad oggetto atti e documenti individuati, l’accesso civico sembra affiancarsi all’azione popolare e porsi come mezzo di verifica diffusa dell’attività amministrativa, da parte del cittadino.

  37. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO • Il sorgere di una nuova forma di controllo “pubblico”, accanto a quelle già previste dal sistema attuale dei controlli amministrativi e politici. • La conseguenza che l’intera disciplina è finalizzata a dare effettività ai flussi dell’informazione pubblica, non solo a fini conoscitivi, ma anche e soprattutto a fini di programmazione, di prevenzione e di controllo sociale.

  38. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICORIFLESSIONI A prima vista sembra che l’accesso civico sia un istituto completamente stravolgente e derogatorio, in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ciò, in quanto la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Limiti, questi, ben noti e sussistenti in tema di “accesso ordinario”: Art. 22, comma 1°, legge n. 241/1990: Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

  39. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICORIFLESSIONI Art. 2, comma 1°, Dpr n. 184/2006: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. L’accesso ai documenti amministrativi richiede un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, con inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 3.012/2013).

  40. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICORIFLESSIONI Invero, non bisogna dimenticare che tale diritto, così ampio e senza limiti, riguarda sempre e solo documenti che dovevano già essere pubblicati dalla Pubblica amministrazione. Quindi, documenti già oggetto, per legge, di un obbligo di trasparenza generale ed indistinto. Pertanto documenti diversi e non sempre coincidenti con quelli interessati dall’accesso, previsto e disciplinato dalla legge n. 241/1990. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’eventuale omessa pubblicazione obbligatoria pubblicazione di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione medesima.

  41. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: STANDARD QUALITATIVI MINIMI Le Pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone (art. 6): • l'integrità; • il costante aggiornamento; • la completezza; • la tempestività; • la semplicità di consultazione; • la comprensibilità; • l'omogeneità; • la facile accessibilità; • la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; • l'indicazione della loro provenienza; • la riutilizzabilità secondo quanto previsto dalla legge.

  42. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DATI APERTI: PUBBLICAZIONE E RIUTILIZZO I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del C.A.D. (art. 7). Formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere riutilizzabili, in conformità alle leggi di settore (D.Lgs n. 196/2003; C.A.D.; D.Lgs n. 36/2006), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

  43. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono (art. 8): • pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione; • mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto; • pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

  44. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE Sono fatti salvi: • I diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali; • La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di incarichi politici (art. 14: atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi viaggi di servizio e missioni; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni fiscali). Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.

  45. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE c) La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali-collaborazione-consulenza (art. 15: atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato).Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico.

  46. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI SITI Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9). Le Amministrazioni non possono disporre filtri ed altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione (5 anni), i documenti, le informazioni ed i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

  47. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente (art. 10). Il Programma deve indicare iniziative per garantire: • a)  un adeguato livello di trasparenza; • b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative dirette all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

  48. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. Nell'ambito del Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative prima indicate.

  49. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» : a)  il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b)  il Piano della performance e Relazione sulla performance; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione; d)  i curricula e i compensi dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali, collaborazioni e consulenze, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

  50. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ CIVIT (deliberazione 4 luglio 2013, n. 50): • Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma di norma integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. • In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012). In sede di prima applicazione, il termine è il 31 gennaio 2014.

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