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Come cambia la scuola?

Come cambia la scuola?. La legge 133, il decreto 137 (c.d. decreto Gelmini) e il piano programmatico di intervento: effetti sulla scuola secondaria superiore. I provvedimenti fondamentali.

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Come cambia la scuola?

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Presentation Transcript


  1. Come cambia la scuola? La legge 133, il decreto 137 (c.d. decreto Gelmini) e il piano programmatico di intervento: effetti sulla scuola secondaria superiore

  2. I provvedimenti fondamentali • La legge 133 del 6 agosto 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) converte in legge con modifiche il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 • La legge 169 del 30 ottobre 2008 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) converte in legge con modifiche il decreto legge n.137 del 1 settembre 2008 n.137 (c.d. decreto Gelmini)

  3. I provvedimenti fondamentali • Il piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico viene emanato dal Governo in attuazione dell’art.64 comma 3 della legge 133. • Per l’università, è stato emanato il decreto legge n.180 del 10 novembre 2008 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), che ovviamente è in attesa di conversione in legge.

  4. Quali sono le domande fondamentali emerse in questi mesi? 4

  5. L’orario scolastico settimanale, come sarà?

  6. Art.64 comma 4 legge 133/08 • Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti … omissis…, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: • A)… • B) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, … omissis… .

  7. ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Trasmesso alla Pagina 6 del piano programmatico

  8. Pagina 6 del piano programmatico Pagina 8 del piano programmatico

  9. Quindi… • Gli effetti della diminuzione del quadro orario riguardano ovviamente gli iscritti del prossimo anno scolastico • Tuttavia, poiché gli organici vengono attribuiti alle scuole ovviamente computando tutte le classi dalla prima alla quinta, i docenti negli ultimi posti della graduatoria di istituto saranno individuati come perdenti posto, e quindi la scuola non potrà garantire la continuità didattica sulle classi successive alla prima

  10. Quindi… • Per i futuri iscritti, il punto di riferimento sarà la vecchia, e mai entrata in vigore, riforma Moratti, con il vincolo orario settimanale indicato nel piano • Il futuro biennio sarà uguale per tutti, ma diverso dall’attuale proposta del liceo • Il triennio vedrà solo tre indirizzi in tutta Italia, diversi dagli attuali, e quindi non saranno più proposti né l’indirizzo Leonardo né il Michelangelo

  11. Il numero di alunni per classe… Quanti saranno?

  12. Pagina 11 del piano programmatico

  13. Quindi… • Mentre attualmente lo sdoppiamento delle classi è previsto al raggiungimento di 31 studenti, progressivamente si arriverà a 34. • Ad esempio, se nell’a.s. 2011/2012 ci saranno 66 iscritti ad un indirizzo, si formeranno due classi.

  14. La specificità dell’insegnamento dei docenti Sarà rispettata?

  15. Pagina 12 del piano programmatico

  16. Quindi… • Ad esempio, poiché con la laurea in architettura è possibile insegnare sia educazione artistica alle scuole medie che architettura al liceo artistico, il docente laureato che insegni ed.art. alle medie, se c’è bisogno di docenti di architettura, seguirà un corso di riconversione professionale e potrà insegnare anche architettura al liceo. • Non sappiamo, allo stato attuale, cosa si intenda per “corso di riconversione professionale”

  17. Che fine fanno i laboratori? E la copia dal vero con la modella vivente?

  18. Non lo sappiamo • Per quanto riguarda i laboratori, il piano programmatico prevede una riduzione del 17% del personale ATA • I laboratori, come previsti nel nostro POF, non sappiamo se saranno ancora proponibili post applicazione del nuovo assetto orario • Idem per la modella vivente

  19. E gli alunni diversamente abili? Vedranno riconosciuti i loro diritti?

  20. Pagina 12 del piano programmatico Vengono confermati i tagli già presenti nella finanziaria 2008 Articolo 2 Commi 413 e 414 (Ridefinizione organico di sostegno)413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 20

  21. Il voto di condotta Come s’inserisce nella valutazione?

  22. LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università – art.2 Comma 3. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

  23. quindi… • Solo l’attribuzione del voto “5” o inferiori comporta la non ammissione al successivo anno o all’esame di stato • Una valutazione insufficiente dipende dal concretizzarsi di gravi provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente, resosi responsabile di atti anche penalmente rilevanti • Tuttavia, poiché il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva, nel triennio verrà computato nella media in base alla quale viene attribuito il credito formativo al termine dell’anno scolastico

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