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Il regolamento degli scambi

Il regolamento degli scambi. L’attività di scambio è onerosa, i costi possono essere contenuti attraverso lo sviluppo di cinque condizioni: Organizzazione dei mercati: spazio, tempo, merceologia; Specializzazione degli operatori;

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Il regolamento degli scambi

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Presentation Transcript


  1. Il regolamento degli scambi L’attività di scambio è onerosa, i costi possono essere contenuti attraverso lo sviluppo di cinque condizioni: • Organizzazione dei mercati: spazio, tempo, merceologia; • Specializzazione degli operatori; • Efficienza e progresso tecnologico dei trasporti e delle comunicazioni; • Moneta: funzione di mezzo di pagamento; • Sistema giuridico: insieme di norme e procedure volte a garantire il regolare svolgimento dell’attività di scambio.

  2. Il sistema dei pagamenti Le economia moderne utilizzano un sistema di pagamenti che si fonda su due generi di moneta: • Moneta legale: emessa dalla Banca Centrale; • Moneta bancaria: emessa dalle banche ordinarie. La moneta viene accettata come mezzo di pagamento a due condizioni: • Valore legale: obbligo di accettazione per legge; • Fiducia degli scambisti: mantenimento del valore nel tempo.

  3. Il trasferimento delle risorse finanziarie • I diversi soggetti che compongono il sistema economico si caratterizzano per saldi finanziari positivi e negativi; si manifesta la necessità di un trasferimento delle risorse finanziarie nel tempo; • I soggetti in surplus hanno necessità di investire il potere di acquisto temporaneamente eccedente (liquidità vs. rendimento); • i soggetti in deficit hanno necessità di procurarsi risorse finanziarie per coprire il loro fabbisogno.

  4. La funzione obiettivo dell’investitore • Rendimento: rappresenta il risultato economico dell’operazione finanziaria (prezzo di acquisto, redditi periodici, valore di rimborso, oneri fiscali, costi di transazione); • Rischio: impossibilità di prevedere con certezza il risultato di una data operazione. In ambito finanziario non ha una valenza esclusivamente negativa. Modello semplificativo. Il soggetto può selezionare l’investimento anche con obiettivi diversi, es. esercizio diritti patrimoniali o sostegno ad attività con elevato profilo etico o sociale.

  5. I rischi del datore di fondi • Rischio di insolvenza; • Rischio di prezzo; • Rischio di tasso di interesse; • Rischio di cambio; • Rischio di perdita del potere d’acquisto (funzione dell’inflazione); • Rischio di liquidità: idoneità di un’attività finanziaria ad essere trasformata in moneta.

  6. La relazione fra rendimento e rischio • La funzione obiettivo dell’investitore si esprime in funzione di una combinazione tra rendimento e rischio; • Il rischio deve essere remunerato pertanto l’investitore è disposto ad accettare combinazioni crescenti di entrambi i parametri; • Difficoltà di stima di entrambi i parametri.

  7. La funzione obiettivo del prenditore di fondi • Costo: tiene in considerazione l’importo ricevuto, gli oneri periodici, il valore di rimborso, gli effetti dell’imposizione fiscale ed i costi di transazione. • Rischi: sono in parte uguali ed in parti diversi di quelli del datore di fondi. Anche in questo caso la manifestazione del rischio non è necessariamente negativa.

  8. I rischi del prenditore di fondi • Rischio di tasso di interesse; • Rischio di cambio; • Rischio di solvibilità: sostenibilità economica e finanziaria delle obbligazioni assunte; • Rischio di instabilità delle fonti di finanziamento: dipende dalle scadenze e da eventuali convenants; • Rischio di condizionamento: quando il finanziatore ha contrattualmente il diritto di intervenire nell’indirizzo dell’attività dell’impresa finanziata.

  9. Gli strumenti finanziari • Lo scambio finanziario si concretizza nella formazione di un’attività/passività finanziaria che definisce un credito/debito e ne qualifica gli aspetti finanziari, economici e tecnici. • Uno strumento finanziario è quindi un contratto che sottende un’attività finanziaria. • Data la diversità tra le funzioni obiettivo dei prenditori e datori di fondi gli strumenti finanziari devono essere diversificati per soddisfare le esigenze dei diversi soggetti e garantire il concretizzarsi degli scambi. • Evoluzione ed innovazione degli strumenti finanziari.

  10. I diritti incorporati negli strumenti finanziari • Strumenti che incorporano diritti di proprietà e diritti di credito: titoli rappresentativi del patrimonio delle società di capitali, es. azioni; • Strumenti che incorporano esclusivamente diritti di credito: diritto ad ottenere prestazioni economico-finanziarie, es. obbligazioni e prestiti; • Strumenti che incorporano il diritto discrezionale a vendere/comprare a termine una data attività finanziaria: contratti a termine, es. future, swap, opzioni e derivati.

  11. I diritti di proprietà • Diritto di voto: consente al socio azionisti di partecipare alle decisioni sottoposte a delibera dell’assemblea dei soci; è il fondamento per l’esercizio del controllo proprietario della società. • Diritto di impugnativa: tutela dell’azionista; • Diritto di recesso: consente l’uscita del socio in caso di profonde modifiche allo statuito della società facendosi rimborsare la quota al valore corrente; • Diritto di opzione: il socio può sottoscrivere le azioni di nuova emissione per consentirgli il mantenimento della quota già posseduta.

  12. I diritti di credito Gli strumenti di partecipazione associano ai diritti di proprietà anche i seguenti diritti di credito: • Diritto di partecipazione all’eventuale distribuzione degli utili: la distribuzione è subordinata alla delibera dell’assemblea dei soci; • Diritto di rimborso totale o parziale del patrimonio della società in proporzione alla quota posseduta. La seconda categoria di strumenti incorpora i seguenti diritti: • Pagamento, a cadenza prefissata, di una remunerazione a titolo di interesse: fissa, variabile, indicizzata; • Rimborso del capitale secondo scadenze ed importi predeterminati.

  13. Gli strumenti derivati La loro funzione non è consentire il trasferimento di risorse finanziare tra i soggetti contraenti, ma trasferire i rischi finanziari incorporati nelle attività sottostanti. Si possono distinguere diverse tipologie di derivati: • Strumenti che incorporano esclusivamente obbligazioni reciproche a termine: future, financial future, swap; • Strumenti che contengono il diritto discrezionale di una delle due parti ad acquistare/vendere a termine: opzione.

  14. I future Il contraente si obbliga ad acquistare (posizione lunga) o a vendere (posizione corta) a un termine futuro prestabilito (data di regolamento) a un prezzo predeterminato (prezzo future) un’attività finanziaria. • Interest rate future: titoli di stato a lungo termine; • Stock index future: indici relativi ad azioni quotate sui mercati regolamentato; • Currency future: valuta. I future possono essere stipulati da soggetti che vogliono coprire i rischi legati a certe posizioni, es. presenza di crediti/debiti in valuta.

  15. Gli swap e le opzioni In un contratto swap le parti si impegnano a scambiare futuri pagamenti di interessi (interest rate swap) oppure futuri pagamenti in valuta (currency swap). Nel contratto di opzione una delle parti si riserva la facoltà discrezionale di acquistare o vendere ad un prezzo prestabilito una certa attività finanziaria. L’attività finanziaria sottostante può essere un valore mobiliare (azioni ed obbligazioni), un indice di borsa, una valuta o un contratto future.

  16. La trasferibilità • La trasferibilità consente la circolazione degli strumenti finanziari dopo l’emissione nel mercato secondario; • Alcuni strumenti sono trasferibili mediante cessione materiale (al portatore), altri mediante girata (all’ordine), altri richiedono procedure complesse e onerose; • In base al requisito della trasferibilità è possibile suddividere il mercato finanziario in: mercato degli strumenti non trasferibili (depositi e prestiti bancari), comunemente detto mercato del credito, e mercato degli strumenti trasferibili (azioni e obbligazioni), detto mercato mobiliare o mercato dei capitali.

  17. La negoziabilità • La trasferibilità è una caratteristica tecnica, ma l’effettiva cessione di uno strumento finanziario dipende dalla sua negoziabilità. • La negoziabilità dipende da caratteristiche proprie dello strumento, come la standardizzazione e la divisibilità, ma anche da condizioni esterne che qualificano l’organizzazione degli scambi dello strumento, es. quotazione. • La negoziabilità dipende anche dalla frequenza, spessore, degli scambi dello strumento considerato.

  18. La liquidità • La liquidità di uno strumento finanziario indica la sua convertibilità in moneta. • La liquidità dipende dalla negoziabilità dello strumento, dai costi di ricerca della controporte, dai costi di transazione, dalle perdite di valore necessarie per ottenere un’immediata contropartita allo scambio e dalla durata residua dello strumento finanziario. • Si definisce capacità monetaria di uno strumento la sua caratteristica di poter essere trasformato in moneta con rischi e costi quasi nulli.

  19. Il rendimento • Il rendimento di uno strumento finanziario può essere calcolato ex-ante o ex-post; per il calcolo devono essere considerate diverse componenti: • Reddito staccato: pagamento periodico di cedole o dividendi (tasso fisso, variabile, discrezionale); • Reddito incorporato: differenza tra valore di rimborso a scadenza ( o prezzo di vendita prima della scadenza) e prezzo di acquisto; • Frutti ottenibili dal reinvestimento dei flussi finanziari periodici. Il calcolo del rendimento deve tenere in considerazione anche il livello di rischio associato, approccio probabilistico.

  20. La durata residua • Per durata residua si intende il tempo che intercorre tra il momento presente e la data di estinzione o scadenza contrattuale dello strumento finanziario; • Non tutti i contratti sottostanti gli strumenti finanziari definiscono con precisione la scadenza (es. apertura di credito in conto corrente, azioni); • La durata finanziaria prende in considerazione i flussi monetari futuri generati dallo strumento e li mette in relazione con il prezzo corrente del titolo.

  21. Altre caratteristiche • Convertibilità: possibilità che uno strumento possa essere convertito in un altro strumento finanziario (es. obbligazioni convertibili in azioni, modifiche al regime di tasso di interesse o alla valuta di denominazione); • Valuta di denominazione; • Costo di produzione e costo d’uso: fanno parte della categoria dei costi di transazione; • Complessità e scomponibilità: es. obbligazioni con warrant, coupon stripping; • Rating; • Regime fiscale.

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