1 / 15

Laura Liguori, Pietro Masi Milano, 7 ottobre 2010

Le controversie in materia di commercio elettronico. Laura Liguori, Pietro Masi Milano, 7 ottobre 2010. PROGRAMMA. Legge applicabile, giurisdizione e competenza Su cosa si litiga prevalentemente: recesso vizi qualificazione e responsabilità del fornitore del market place E-commerce B2B

ramya
Download Presentation

Laura Liguori, Pietro Masi Milano, 7 ottobre 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le controversie in materia di commercio elettronico Laura Liguori, Pietro Masi Milano, 7 ottobre 2010

  2. PROGRAMMA • Legge applicabile, giurisdizione e competenza • Su cosa si litiga prevalentemente: • recesso • vizi • qualificazione e responsabilità del fornitore del market place • E-commerce B2B • Composizione extragiudiziaria delle controversie (ADR) • Altri rimedi

  3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI • Direttiva sui contratti a distanza (direttiva 97/7/CE) • Direttiva e-commerce (direttiva 00/31/CE) • Decreto e-commerce (decreto legislativo 70/2003) • Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005)

  4. LEGGE APPLICABILE (1/2) • Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali • art. 3: il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti • art. 5: la scelta della legge applicabile non può privare il consumatore della protezione garantita dalle norme imperative del Paese in cui risiede abitualmente, a condizione che il professionista abbia rapporti commerciali con il Paese del consumatore. In mancanza di scelta si applica la legge del Paese del consumatore • Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (per contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009) • si applicano i medesimi criteri stabiliti dalla Convenzione di Roma

  5. LEGGE APPLICABILE (2/2) • Direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza • art. 12: il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli; la scelta della legge di un Paese terzo non può avere l’effetto di privare il consumatore dei suoi diritti (vedi anche considerando 23) • paradigma diverso rispetto a quello della Convenzione di Roma e del Regolamento 593/2008 • rapporti tra Direttiva 97/7/CE e Regolamento 593/2008 • Direttiva e-commerce • considerando 55: conferma l’applicabilità della disciplina dei contratti a distanza • Codice del Consumo • art. 36: nullità della clausola che, prevedendo l’applicabilità della legge di un Paese extracomunitario, ha l’effetto di privarlo della protezione assicurata dal Codice del Consumo • art. 143: irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore; in caso di scelta di legge diversa da quella italiana, al consumatore sono riconosciute le “condizioni minime di tutela previste dal Codice”

  6. GIURISDIZIONE E COMPETENZA • Il consumatore può scegliere tra il foro di propria residenza e il foro di residenza del professionista • Il professionista può adire esclusivamente i giudici del Paese di residenza del consumatore • Competenza territoriale inderogabile nei contratti di e-commerce (art. 63 Codice del Consumo) • invece sono ammesse limitate deroghe per contratti del consumatore conclusi non a distanza, rispetto ai quali si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che prevedono deroghe alla giurisdizione o alla competenza territoriale • E’ ammessa la convenzione con cui si deroga alla giurisdizione conclusa successivamente al sorgere della lite?

  7. RECESSO (1/2) • Diritto di recesso del consumatore come diritto di ripensamento • senza motivi • senza penalità • senza spese (tranne spese di restituzione, se espressamente previsto dal contratto) • Obbligo del professionista di segnalare l’esistenza (o l’esclusione, ove consentita) del diritto di recesso e le modalità e i tempi di restituzione del bene

  8. RECESSO (2/2) • Esercizio entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del bene o, nel caso di servizi, dalla conclusione del contratto • 60 giorni per i beni, qualora il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso • 90 giorni per i servizi, qualora il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso • “Normale stato di conservazione” del bene • Tempistica

  9. VIZI • Disciplina più garantista rispetto a quella del codice civile: il difetto di conformità • Concetto di conformità • Termine di decadenza: due mesi dalla scoperta del difetto • Termine di prescrizione: 26 mesi dalla consegna (ma il difetto deve manifestarsi entro i 2 anni) • Diritti del consumatore (sistema gerarchico) • riparazione o sostituzione (rimedi “primari”) • riduzione del prezzo o risoluzione (rimedi “secondari”) • Difetto di lieve entità • Disposizioni imperative e irrinunciabili

  10. CONTRATTI DI E-COMMERCE B2B • Non si applica la disciplina a tutela del consumatore (recesso, difetto di conformità, etc.) • Disciplina dei vizi contenuta nel codice civile • Scelta del foro • L’art. 1341 e il doppio click…. • Legge applicabile

  11. HOSTING PROVIDER E SITI E-COMMERCE • La direttiva e-commerce e il decreto e-commerce individuano la figura dell’hosting provider • L’hosting provider non è responsabile delle informazioni memorizzate e non ha obbligo di sorveglianza… • … a condizione che non sia effettivamente al corrente dell’illiceità delle informazioni e che le rimuova appena ne viene a conoscenza • E-Bay come hosting provider? • US District Court of California 2008, Mazur v. E-Bay • Tribunale del Commercio di Parigi 2008, Christian Dior c. E-Bay • Corte d’Appello di Parigi 2010, E-Bay c. Louis Vuitton

  12. ADR e ODR • La direttiva e-commerce incentiva il ricorso • all’ADR (Alternative Dispute Resolution) e • all’ODR (Online Dispute Resolution) • ADR “europee” • “Giurisdizione” dell’ADR del Paese del… venditore • Network europeo delle ADR (“rete europea”) e clearing houses (“centri di compensazione”) • ODR economico e rapido… • … ma ancora poco sviluppato

  13. ALTRI RIMEDI • La giurisdizione ordinaria • nulla la clausola che esclude il diritto del consumatore di rivolgersi al giudizio • Class action • pratiche commerciali scorrette • danno da prodotto difettoso • possono agire: • ciascun consumatore • associazioni che abbiano ricevuto mandato da uno o più consumatori • comitati ad hoc • Tutela amministrativa presso AGCM

  14. PECULIARITA’ DEI PACCHETTI TURISTICI • Turismo settore più forte nell’e-commerce • Disciplina ad hoc contenuta nel Codice del Consumo • Tour operator e intermediario di viaggio: diversi regimi di responsabilità • Contratto di vendita del pacchetto turistico • Applicabilità della disciplina dei contratti a distanza • Perché c’è un massiccio ricorso al giudice in questo settore?

  15. lliguori@portolano.it pmasi@portolano.it www.portolano.it

More Related