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CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE nel momento della crisi

Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna “Aldo Dalla Rovere” Rimini – Palazzo dei Congressi – 14 marzo 2014. CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE nel momento della crisi. Alberto Valeriani – Notaio in Bologna L'A.P.E. … questo conosciuto. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

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CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE nel momento della crisi

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Presentation Transcript


  1. Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna “Aldo Dalla Rovere”Rimini – Palazzo dei Congressi – 14 marzo 2014 CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE nel momento della crisi

  2. Alberto Valeriani – Notaio in BolognaL'A.P.E. … questo conosciuto

  3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa da prendere in considerazione è contenuta negli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, nell'ultima versione risultante a seguito delle modifiche introdotte principalmente dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, come convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90, portante adeguamento alla Direttiva Europea 2010/31/UE, cui hanno fatto seguito ulteriori modifiche portate dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (“Destinazione Italia”) convertito con legge 21 febbraio 2014 n. 9.

  4. OBBLIGHI Gli obblighi in materia di APE consistono schematicamente in OBBLIGO DI MENZIONE OBBLIGO DI ALLEGAZIONE OBBLIGO DI CONSEGNA OBBLIGO DI INFORMAZIONE OBBLIGO DI DOTAZIONE Gli atti negoziali interessati sono COMPRAVENDITE E ALTRI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO NUOVE LOCAZIONI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO CONTRATTI PRELIMINARI

  5. OBBLIGO DI MENZIONEcontenuto (comma 3 art. 6) L'unico obbligo di menzione è quello portato dal comma 3 dell'art. 6 che stabilisce che negli atti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici

  6. OBBLIGO DI MENZIONEin quali atti (comma 3 art. 6) L'”apposita clausola” VA INSERITA nei contratti di compravendita immobiliare negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso nei nuovi contratti di locazione NON VA INSERITA negli atti di trasferimento a titolo gratuito nei contratti preliminari negli atti aventi ad oggetto un edificio prima della costruzione nei contratti di locazione allo stesso precedente conduttore

  7. OBBLIGO DI MENZIONEsanzioni (comma 3 art. 6) In caso di omessa dichiarazione le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria: - da euro 3.000 a euro 18.000 in caso di compravendita, atto di trasferimento a titolo oneroso e nuova locazione di più unità immobiliari - da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di nuova locazione, di durata superiore a tre anni, di singole unità immobiliari - da euro 500 a euro 2.000 in caso di nuova locazione, di durata fino a tre anni, di singole unità immobiliari

  8. OBBLIGO DI MENZIONEsanzioni (comma 3 art. 6) La sanzione è prevista per la sola omissione della dichiarazione e quindi trova applicazione anche se l’omissione derivi da un mero refuso e cioè anche se l’acquirente/conduttore abbia effettivamente ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica Ciò emerge chiaramente, oltre che dal dato letterale, anche dalla previsione dell’ulteriore sanzione, prevista dall’art. 15 commi 8 e 9, per la mancata dotazione dell’attestato energetico

  9. OBBLIGO DI MENZIONEla dichiarazione “successiva” (comma 3 art. 6) Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione entro 45 giorni. Il pagamento della sanzione non “legittima” dunque il mancato inserimento in atto della “apposita clausola, ma ne modifica solo modalità (non più “in atto”) e tempo (entro 45 giorni), senza prevedere alcuna ulteriore sanzione. La disposizione non prevede però: - né in che forma la dichiarazione debba essere presentata (scrittura privata semplice?) - né a chi vada presentata (all'Agenzia delle Entrate ?) Stante la solidarietà nel pagamento della sanzione, legittimate alla presentazione della dichiarazione sono entrambe le parti, anche se la dichiarazione non può che essere resa dal solo acquirente o conduttore.

  10. OBBLIGO DI ALLEGAZIONEcontenuto (comma 3 art. 6) Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che agli atti deve essere allegata copia dell'Attestato di Prestazione Energetica E' richiesta l'allegazione di “copia dell'attestato”: - non è previsto che debba trattarsi di copia dell'originale certificata conforme da notaio e quindi può trattarsi di “copia semplice”; - l'obbligo di legge è evidentemente assolto anche in caso di allegazione all'atto di uno degli esemplari originali

  11. OBBLIGO DI ALLEGAZIONEa quali atti (comma 3 art. 6) L'APE VA ALLEGATO ai contratti di compravendita immobiliare agli altri atti di trasferimento a titolo oneroso ai nuovi contratti di locazione di più unità immobiliari NON VA ALLEGATO agli atti di trasferimento a titolo gratuito ai contratti preliminari agli atti aventi ad oggetto un edificio prima della costruzione ai contratti di locazione allo stesso precedente conduttore ai nuovi contratti di locazione di una sola unità immobiliare

  12. OBBLIGO DI ALLEGAZIONEsanzioni (comma 3 art. 6) In caso di omessa allegazione le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di presentare copia dell’attestato entro quarantacinque giorni a chi (Agenzia delle Entrate ?) Si può ritenere dal tenore della norma (anche se la questione non è chiara) che sia dovuta una sola sanzione: - per l'omessa dichiarazione (cioè per l'omesso inserimento in atto dell'”apposita clausola”) o per l'omessa allegazione - per l'omissione di entrambe

  13. OBBLIGO DI CONSEGNAoggetto (commi 2 e 3 art. 6) Il venditore/locatore deve consegnare all'acquirente/conduttore l'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA La legge prescrive la consegna dell'”attestato”, senza prevedere, come fa per l'allegazione, che possa trattarsi anche di una copia e pertanto si deve ritenere che l'APE vada consegnato in originale Nel caso in cui l'APE sia stato allegato a precedente atto è possibile consegnare copia del precedente, ma, è opportuno, in copia autentica

  14. OBBLIGO DI CONSEGNAfonti normative (commi 2 e 3 art. 6) Il comma 2 dell'art. 6 prevede che nelle ipotesi di contratto di compravendita, trasferimento a titolo gratuito e nuova locazione in tutti i casi il proprietario deve consegnare l'APE al potenziale acquirente o al nuovo conduttore alla fine delle trattative Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che nei contratti di compravendita, negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'APE Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di vendita o locazione di edificio prima della sua costruzione l'APE deve essere consegnato entro 15 giorni dalla richiesta dell'agibilità

  15. OBBLIGO DI CONSEGNAquando (commi 2 e 3 art. 6) L'APE deve essere consegnato contestualmente all'atto - all'acquirente in caso di compravendita - al promissario acquirente in caso di preliminare di compravendita - al nuovo conduttore in caso di locazione - al nuovo promissario conduttore in caso di preliminare di locazione

  16. OBBLIGO DI CONSEGNAquando (commi 2 e 3 art. 6) L'APE deve essere consegnato entro 15 dalla richiesta del certificato di agibilità - all'acquirente in caso di compravendita avente ad oggetto edificio prima della costruzione - al promissario acquirente in caso di preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio prima della sua costruzione - al conduttore in caso di locazione avente ad oggetto edificio prima della costruzione - al promissario conduttore in caso di preliminare di locazione avente ad oggetto un edificio prima della sua costruzione In caso di locazione di edificio non ancora costruito si tratterrà ovviamente sempre di “nuovo conduttore” Si segnala l'evidente refuso del legislatore che, in caso di locazione, individua l'obbligato come “conduttore” anziché come “locatore”

  17. OBBLIGO DI CONSEGNAatti a titolo gratuito Per gli atti a titolo gratuito - non è richiesto l'inserimento dell'”apposita clausola” - non è richiesta allegazione dell'APE - è invece previsto (come si vedrà in seguito) obbligo di dotazione (“di produzione”) Per tali atti deve intendersi vigente l'obbligo di consegna dell'APE: - in quanto connesso funzionalmente all'obbligo di dotazione, il quale senza obbligo di consegna rimarrebbe un fatto “noto” al solo alienante e perderebbe molte delle sue funzioni - in quanto previsto dalla disposizione che stabilisce che l'APE “in tutti i casi” (vendita, trasferimento a titolo oneroso e nuova locazione) deve essere consegnato alla “fine delle trattative”; tale norma stabilisce obbligo di consegna al momento della conclusione del contratto, sia che sia preceduto da “trattative” (come in genere avviene per tutti gli atti onerosi), sia che “trattative” non vi siano state (come per gli atti gratuiti)

  18. OBBLIGO DI CONSEGNAsanzioni La violazione degli obblighi di consegna non è sanzionata autonomamente E' prevista solo una sanzione “indiretta” cioè per il mancato inserimento nell'atto dell'”apposita clausola” portante la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di avere ricevuto l’attestato La clausola non è prevista per gli atti a titolo gratuito La mancata consegna riguardo a tali atti non è dunque sanzionata in alcun modo

  19. OBBLIGO DI INFORMAZIONIfonti normative (commi 2 e 3 art. 6) Il co. 3 dell'art. 6 stabilisce che nei contratti di compravendita, negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica Il co. 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di vendita o locazione di edificio prima della sua costruzione il venditore o il locatore (indicato per evidente refuso come “conduttore”) deve fornire evidenza della futura prestazione energetica lI co. 2 dell'art. 6 stabilisce che il proprietario all'avvio delle trattative deve rendere disponibile l'attestato al potenziale acquirente o nuovo conduttore

  20. OBBLIGO DI INFORMAZIONIcontenuto (commi 2 e 3 art. 6) Più che di un generico obbligo per il venditore/locatore di fornire informazioni, si può affermare che le norme in esame stabiliscano un diritto per l’acquirente/conduttore di riceverle, senza che si tratti di due situazioni perfettamente complementari in tutti i casi Certamente obbligo specifico a carico del venditore/locatore è quello di fornire evidenza della futura prestazione energetica in caso di atto avente ad oggetto immobile prima della costruzione Negli altri casi si può affermare che l'obbligo di informazioni venga assolto dal venditore/locatore mediante: - l'esibizione dell'APE in caso di avvio delle trattative - la consegna dell'APE in caso di preliminare o atto definitivo Nella maggior parte dei casi si può affermare che l'obbligo si traduce nella messa a disposizione dell'APE dal quale l'acquirente/conduttore possa trarre le opportune informazioni sulla prestazione energetica

  21. OBBLIGO DI INFORMAZIONIsanzioni La violazione degli obblighi informativi non è sanzionata autonomamente E' prevista solo una sanzione “indiretta” cioè per il mancato inserimento nell'atto dell'”apposita clausola” portante la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di avere ricevuto le informazioni “energetiche” La clausola non è prevista per gli atti a titolo gratuito per i quali non esiste quindi alcun obbligo informativo espresso

  22. OBBLIGO DI INFORMAZIONIgli annunci commerciali (comma 8 art. 6) Rientra nell'ambito dell'obbligo di informazioni anche la norma (comma 8 art. 6) che stabilisce che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente Il mancato assolvimento di tale obbligo è espressamente sanzionato dal comma 10 dell'art. 15 con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro a carico del responsabile dell'annuncio (e quindi non del proprietario, salva l'ipotesi che abbia provveduto personalmente all'annuncio)

  23. OBBLIGO DI DOTAZIONE L'obbligo di dotare l'edificio di attestato energetico è l'obbligo principale che costituisce il presupposto perchè si possa adempiere agli altri obblighi che la legge stabilisce, fatto salvo il solo caso dell'edificio prima della sua costruzione, nella qual ipotesi esiste un obbligo informativo che prescinde dalla dotazione dell'attestato Gli obblighi di menzione, allegazione e consegna indipendentemente da qualsiasi previsione normativa espressa prevedono implicitamente e sempre l'obbligo che l'edificio sia dotato di APE

  24. OBBLIGO DI DOTAZIONEfonti normative (comma 1 art. 6) Evidenziamo la diversa terminologia usata dal legislatore all'art. 6 per evidenziare i momenti (negoziali e non) in concomitanza dei quali sorge l'obbligo di dotazione ed a carico di chi sorge Comma 1: “rilasciare” e “dotare” in modo alternativo “l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario” “gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotatidi un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità'” Comma 1: individuazione del soggetto obbligato (“costruttore” e “proprietario”) usando il termine “produrre” “nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore” “nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile”

  25. OBBLIGO DI DOTAZIONEfonti normative (comma 2 art. 6) Comma 2: “dotare” e “produrre” in modo alternativo “nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica” Comma 2: i termini “rendere disponibile” e “consegnare” presuppongono l'esistenza dell'APE e quindi l'obbligo di dotazione “il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo conduttore all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime” Comma 2: il termine “produrre” (che in questo caso contiene anche il concetto di “consegna”) presuppone l'obbligo di dotazione “in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o conduttore ... produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”

  26. OBBLIGO DI DOTAZIONEfonti normative (comma 3 art. 6) Comma 3: l'”apposita clausola” presuppone l'esistenza dell'attestato e quindi l'obbligo di dotazione “apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici” Comma 3: l'obbligo di allegazione presuppone l'esistenza dell'attestato e quindi l'obbligo di dotazione “copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto”

  27. OBBLIGO DI DOTAZIONEsanzioni (commi 8 e 9 art. 15) La mancata dotazione in ipotesi di vendita (da intendersi prudenzialmente anche in ogni caso di atto a titolo oneroso) e nuova locazione è sanzionata in modo autonomo all’art. 15 che prevede: - al comma 8 che per la violazione dell'obbligo di dotazione in caso di vendita, previsto dal comma 2 dell'art. 6, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3000 a 18.000 euro; - al comma 9 che per la violazione dell'obbligo di dotazione in caso di nuovo contratto di locazione, previsto dal comma 2 dell'art. 6, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro. Non sono previste sanzioni espresse per la mancata dotazione in caso di atto gratuito e contratto preliminare (quando cioè il preliminare è il momento che sancisce la “fine delle trattative”) Si tratta di sanzione autonoma e cumulabile, pare, con le altre sanzioni previste per il mancato inserimento della “apposita clausola” e per la mancata allegazione

  28. INDEROGABILITA' – DEROGABILITA' L'inderogabilità di una norma può derivare: dalla formulazione stessa della norma; dalla previsione della nullità o comunque di una sanzione in caso di violazione della norma. La derogabilità di una norma può derivare: dalla formulazione della norma (… salvo patto contrario); dalla comparazione con altre disposizioni. Occorre sempre valutare la funzione della norma secondo la volontà del legsilatore Nessuna delle norme esaminate contiene nella sua formulazione espressi riferimenti a derogabilità o inderogabiltà.

  29. INDEROGABILITA' E' invece prevista una sanzione per la violazione di: obbligo di dotazione in caso di vendita (e altro atto trasf. on.) obbligo di dotazione in caso di nuova locazione obbligo di menzione (“apposita clausola”) in caso di vendita, altro atto di trasferimento oneroso e nuova locazione obbligo di allegazione in caso di vendita, altro atto di trasferimento oneroso e nuova locazione di più unità immobiliari obbligo di riportare negli annunci commerciali l'indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente

  30. INDEROGABILITA' Pertanto non possono essere derogati in caso di vendita enuova locazione gli obblighi di: dotare l'edificio di APE inserire negli atti l'”apposita clausola” e conseguentemente non possono essere derogati gli obblighi di consegna e informazione allegare l'APE nei casi previsti

  31. DEROGABILITA' Non sono provvisti di sanzione: gli obblighi di dotazione e consegna in caso di atto di trasferimento a titolo gratuito Avendo il legislatore stabilito sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi in caso di vendita e non in caso di atto a titolo gratuito, si può ritenere che in questo caso siano stati ritenuti “meno importanti” e che pertanto possano essere derogati gli obblighi di dotazione e consegna in caso di preliminare L'interesse che sottende agli obblighi di dotazione e consegna all'atto definitivo è anche un interesse pubblico, mentre gli interessi che sottendono a tali obblighi in sede di preliminare sono privati e quindi possono essere derogati; l'”apposita clausola” dalla quale risulta che l'acquirente/conduttore ha ricevuto l'attestato e le informazioni deve infatti essere inserita solo nell'atto definitivo (il legislatore vuole che quanto meno a questo momento gli obblighi siano stati assolti)

  32. DEROGABILITA'continua Non è neppure provvisto di sanzione: l'obbligo di informazione (rendere evidenza della futura prestazione energetica) in sede di atto avente ad oggetto immobile prima della sua costruzione In questo caso, anche se si tratta di atto definitivo, le informazioni sulla futura prestazione energetica sottendono ad un interesse squisitamente privato; l'attestazione definitiva sulla prestazione energetica non può che risultare dall'APE (che a questo momento non può esistere); pertanto anche tale obbligo può essere derogato

  33. Rapporto fra norme statali e norme regionaliLe regole costituzionali In base all'art. 117 della Costituzione: - la materia dell'ordinamento civile (e quindi le regole che disciplinano la forma ed il contenuto dei contratti) è di competenza esclusiva dello Stato; - le regole che riguardano il rendimento energetico degli edifici e l'attestazione della prestazione energetica sono di competenza regionale, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato; - l'attuazione degli atti europei è demandata alle Regioni, nelle materie di loro competenza, nel rispetto delle regole di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La Corte Costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 336/2005) ha evidenziato che l’esigenza di avere una attuazione degli atti dell’Unione Europea uniforme su tutto il territorio nazionale determina un allargamento del concetto di “principio fondamentale riservato alla legislazione statale” rispetto a quello che deve essere normalmente utilizzato nell’ambito di materie di “legislazione concorrente” allorquando non si tratti di dare attuazione ad atti comunitari.

  34. Rapporto fra norme statali e norme regionaliL'attestato energetico Sono quindi di competenza regionale (nel rispetto si intende dei principi fondamentali della legge statale e delle direttive europee in materia) le regole che disciplinano la redazione dell'attestato energetico e quindi: i requisiti dei soggetti certificatori; le modalità di calcolo della prestazione energetica; come materialmente l'attestato debba essere redatto; le particolari formalità da seguire (deposito presso uffici pubblici etc.); la validità dell'attestato.

  35. Rapporto fra norme statali e norme regionaliL'obbligo di dotazione Dopo l'abolizione portata dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 della “prima nullità” e considerate le deroghe portate da alcune normative regionali in rapporto a tipologie contrattuali o di edifici si è sostenuto che: rimanessero di competenza statale le “regole contrattuali”, ma che le regole che disciplinavano l'obbligo di dotazione rientrassero nella competenza regionale e che quindi le Regioni potessero introdurre ulteriori eccezioni rispetto a quelle portate dalla Direttiva 2002/91/CE e recepite dal D.Lgs. 192/2005, vista anche la significativa (e ben più ampia) deroga introdotta dalle Linee Guida Nazionali con la cosiddetta “autodichiarazione”

  36. Rapporto fra norme statali e norme regionaliL'intervento del legislatore statale 2013 - 2014 Tale interpretazione deve ora intendersi mutata Infatti: la procedura di infrazione che ha affermato non conformi alle direttive europee le norme statali in materia di ”autodichiarazione” e di contratti di locazione (che di fatto erano praticamente esclusi dagli “obblighi energetici”) ha evidenziato come non esista per gli stati membri margine per derogare alle tipologie contrattuali e di edifici stabiliti dalle direttive; il legislatore statale ha adempiuto alle richieste UE e, in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva 2010/31/UE, ha riformulato l'intera materia riguardante gli obblighi da assolvere in occasione di determinati atti negoziali.

  37. Rapporto fra norme statali e norme regionaliL'intervento del legislatore statale 2013 - 2014 In particolare sono state previste sanzioni (prima la nullità, poi le sanzioni amministrative) per il mancato assolvimento dei principali obblighi in materia energetica con ciò evidenziando come tali obblighi non possano subire deroghe e debbano trovare uguale adempimento su tutto il territorio nazionale. Gli adempimenti che non sono provvisti di sanzione (tranne le regole di redazione dell'attestato): - o riguardano regole contrattuali e come tali rimesse alla competenza esclusiva dello Stato (derogabili solo per volontà contrattuale, in quanto relativi ad interessi privati delle parti); - o costituiscono “principi fondamentali” in materia energetica che le regioni devono rispettare (si ricorda al riguardo l'orientamento della Corte Costituzionale di cui si è detto); - o costituiscono attuazione di principi stabiliti dalla Direttiva, che non possono essere derogati.

  38. I controlli di efficienza energeticadegli impianti termici La normativa statale (comma 5 art. 6 D.Lgs. 192/2005) stabilisce che: la validità temporale massima dell'APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e n. 75; nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

  39. I controlli di efficienza energeticadegli impianti termici L'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce che “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante ...” “i controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.” una copia del rapporto di controllo è allegata al libretto di impianto

  40. I controlli di efficienza energeticadegli impianti termici L'Allegato A al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce le seguenti cadenze per i controlli di efficienza energetica delle caldaie (impianti con generatore di calore a fiamma) Alimentazione a combustibile liquido o solido - con potenza da 10 kw a 100 kw: ogni 2 anni - con potenza superiore a 100 kw: ogni anno Alimentazione a gas, metano o GPL - con potenza da 10 kw a 100 kw: ogni 4 anni - con potenza superiore a 100 kw: ogni 2 anni Tutti gli impianti domestici e quelli di piccoli condominii rientrano fra quelli con potenza da 10 kw a 100 kw

  41. I controlli di efficienza energeticadegli impianti termici L'art. 10 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce che le disposizioni del decreto NON si applicano ai territori delle Regioni che hanno dato attuazione alla Direttiva 2002/91/CE e pertanto non trovano applicazione in Emilia Romagna Il medesimo articolo stabilisce inoltre che “al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale della Direttiva e del D.Lgs. le Regioni e le Province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”.

  42. I controlli di efficienza energetica degli impianti termiciin Emilia Romagna In Emilia Romagna: esiste una specifica norma (il punto 5.8 della D.A.L. 156/2008) di contenuto analogo al comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. (decadenza della validità dell'APE il 31 dicembre dell'anno successivo al mancato controllo di efficienza energetica); pertanto la questione è regolata in modo identico; non trova applicazione il D.P.R. 75/2013 ai sensi dell'art. 10 dello stesso; è in vigore in merito ai controlli di efficienza energetica quanto disposto al riguardo al punto 8.8 della D.A.L. 156/2008 e nell'Allegato 12 (Valore minimo di rendimento dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli) come modificato dalla D.G.R. 1366/2011

  43. I controlli di efficienza energetica degli impianti termiciin Emilia Romagna In merito alle cadenze temporali alle quali devono essere eseguiti i controlli di prestazione energetica degli impianti termici il punto 8.8 della D.A.L. 156/2008 stabilisce quanto segue: “I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: - ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale pari o più di 35 kW; - ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti … “ - ogni quattro anni per tutti gli altri impianti. “

  44. I controlli di efficienza energetica degli impianti termiciin Emilia Romagna L'Allegato 12 alla D.A.L. stabilisce che: l'originale del rapporto di controllo di efficienza energetica è allegato al libretto di impianto e all'attestato energetico (?); ai fini del controllo della validità degli attestati “l’operatore che ha eseguito il controllo di efficienza energetica dell’impianto informa il soggetto certificatore che ha emesso l’attestato di certificazione, il quale è tenuto a comunicare all’Organismo Regionale di Accreditamento i termini di decadenza dell’attestato di certificazione, sulla base della procedura telematica all’uopo predisposta”. Pertanto il sistema dovrebbe garantire che richiedendo al soggetto certificatore un nuovo rilascio tramite la procedura telematica regionale (non di un nuovo attestato, né di un “Rev”, ma) dello stesso attestato si dovrebbe poter controllare se l'attestato è ancora in corso di validità per l'avvenuta effettuazione dei controlli di efficienza energetica. Ciò a condizione che l'operatore sia a conoscenza del nome del soggetto certificatore, che costui eserciti ancora l'attività etc.

  45. FINE

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