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Contenzioso Tributario: P rofili critici nel processo di primo grado Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

Contenzioso Tributario: P rofili critici nel processo di primo grado Avv. Dott. Luigi Ferrajoli. 24121 B ERGAMO - V IA A. L OCATELLI , 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040 25121 BRESCIA - V IA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628

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Contenzioso Tributario: P rofili critici nel processo di primo grado Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

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  1. Contenzioso Tributario: Profili critici nel processo di primo grado Avv. Dott. Luigi Ferrajoli 24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040 25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628 info@studioferrajoli.it www.studioferrajoli.it

  2. Il quadro normativo D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 Normativa di riferimento: Codice procedura civile • La disposizione generale di rinvio al c.p.c. opera: • quando nessuna norma del D.Lgs. n. 546/92 disciplini una certa fattispecie (vuoto normativo) • se la norma del c.p.c. risulta compatibile con i caratteri del processo tributario Richiami positivi Es. disciplina delle notificazioni,termine per impugnazione sentenza (riformato per effetto delle modifiche del c.p.c.)… Esclusioni specifiche Es. Divieto prova testimoniale e giuramento, Art. 337 c.p.c. STUDIO FERRAJOLI

  3. Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 1°co. La giurisdizione tributaria ha carattere generale,competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari I tributi di ogni genere e specie comunque denominati Tributi regionali, provinciali, comunali Tutte le controversie concernenti: Contributo per il servizio sanitario nazionale Sovrimposte e addizionali Sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari Interessi e ogni altro accessorio STUDIO FERRAJOLI

  4. Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 2°co. concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella Appartengono alla Giurisdizione tributaria anche le controversie: concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale relative alla debenza del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni Circ. 25/E del 21.03.2002: per effetto del tenore generale della nuova disposizione ogni tributo, anche di nuova istituzione, rientra automaticamente nella giurisdizione tributaria, senza alcuna necessità di espresse disposizioni relative al contenzioso STUDIO FERRAJOLI

  5. Oggetto della giurisdizione tributaria: esclusioni Restano escluse dalla giurisdizione tributaria: Le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento • Contro il processo esecutivo ordinario, la • disciplina dell’esecuzione forzata tributaria • ammette: • L’opposizione di terzo, promossa dal terzo • che assume di essere proprietario dei beni • Pignorati (secondo le norme del c.p.c.); • L’opposizione agli atti esecutivi, avanti il • giudice ordinario Esclusa l’opposizione all’esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata STUDIO FERRAJOLI

  6. Liti esecutive • Il contribuente può: • impugnare il ruolo dinanzi le commissioni tributarie; • proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare la • pignorabilità dei beni; • proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario contro i singoli atti • esecutivi L’agente della riscossione, nelle cause promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, altrimenti risponde delle conseguenze della lite. • Ammessa la sospensione • della procedura esecutiva • dal giudice dell’esecuzione • se: • ricorrono gravi motivi • sussiste fondato pericolo di • grave ed irrevocabile danno STUDIO FERRAJOLI

  7. Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 3°co. Il giudice tributario risolve invia incidentaleogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione Stato e capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio ECCETTO Querela di falso Casistica: dopo la proposizione della querela di falso in ordine alla verifica della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento di notifica di un avviso di accertamento, il contribuente propone ricorso avverso l’atto impositivo. Il procedimento tributario rimane sospeso fino alla decisione in ambito civile. STUDIO FERRAJOLI

  8. Poteri delle Commissioni tributarie: Art. 7 Non è ammesso il giuramento Le Commissioni possono disporre consulenza tecnica o richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’Amministrazione dello stato o di altri enti pubblici Ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti Le Commissioni esercitano tutte le facoltà di accesso, richiesta di dati, richiesta di informazioni, chiarimenti, conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta Non è ammessa la prova testimoniale STUDIO FERRAJOLI

  9. Poteri istruttori delle Commissioni tributarie I mezzi istruttori di cui può disporre il giudice tributario, elencati ex art. 7, possono cumularsi ai mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile. I poteri istruttori in questione trovano il limite dei fatti dedotti in giudizio dalle parti, nel senso che non possono essere esercitati per acquisire elementi diversi da quanto rimesso all’esame del giudicante. Le riferite facoltà devono essere esercitate esclusivamente ai fini istruttori, per il controllo dei fatti controversi e per il riesame dell’attività probatoria compiuta dagli uffici finanziari in via primaria. “I poteri istruttori sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell’Ufficio; i giudici tributari di merito possono cioè acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma, rispettoa ll’assunto dell’ufficio” (Cass. Civ., sentenza 8.05.2000 n. 5776) STUDIO FERRAJOLI

  10. Altri poteri istruttori delle Commissioni tributarie Richiesta di informazioni alla P.A. art. 213 c.p.c ALTRI POTERI ISTRUTTORI Possibilità di desumere argomenti di prova art. 116 c.p.c Interrogatorio non formale delle parti art. 117 c.p.c Ordine di ispezione e cose art. 118 c.p.c Il giudice tributario può acquisire d’ufficio determinate prove se sono indispensabili per decidere e per motivare in maniera adeguata la sentenza. L’esercizio dei poteri istruttori non ha la funzione di sopperire alle deficienze probatorie delle parti, che devono comunque produrre in giudizio. L’onere della prova contraria a quella dell’Amministrazione finanziaria grava sul contribuente, il quale non può essere surrogato dal giudice (Corte Cassazione, sentenza 17 giugno 2002 n. 8665) STUDIO FERRAJOLI

  11. Limiti dei poteri istruttori delle Commissioni tributarie I poteri istruttori concessi ai giudici tributari devono in ogni caso rispettare l’adempimento dell’onere della prova posto a carico delle parti e, per quanto riguarda l’amministrazione, l’assolvimento dell’obbligo di motivazione degli atti emanati. Per effetto dell’abrogazione del potere del giudice di ordinare il deposito di documenti alle parti, ad opera dell’art. 3-bis, comma V, del d.l. n. 203/05, al giudice non è più richiesto di supplire ad eventuali carenze probatorie riguardanti atti e documenti che sono in possesso della parte resistente, richiedendone l’acquisizione ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. (In precedenza Cass. Civ, Sez. Trib., sentenza n. 14624/00) STUDIO FERRAJOLI

  12. Poteri istruttori delle Commissioni tributarie I poteri istruttori previsti dall’art. 7 non consentono la produzione di documenti che possano sanare l’omissione della motivazione dell’atto di accertamento “L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’accertamento deriva non solo dall’art. 7 della Legge n. 212/00 ove l’ultima parte del comma 1 recita “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, ma anche dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, ove si richiede che qualsiasi atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente deve essere allegato all’atto che lo richiama. Ne consegue che il ricorso a documenti non conosciuti (…) è legittimo solo se questi sono allegati all’avviso di accertamento, senza possibilità di integrare successivamente tale carenza, avendo l’atto accertativo natura sostanziale per cui deve contenere a pena di nullità l’indicazione documentale dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano” (Comm. Trib. Prov. Torino, Sez. XXVI, n. 51/2002) STUDIO FERRAJOLI

  13. Poteri istruttori delle Commissioni tributarie: Art. 7, co. 5 Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento od un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente, vale a dire innanzia al TAR (ai fini dell’annullamento). Al giudice tributario è rimesso il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo che, attraverso una cognizione incidenter tantum effettuata ai soli fini della decisione da assumere sull’atto impugnato, dovrà essere considerato tamquam non esset. Coordinamento con il principio ex art. 2 che rimette al giudice tributario la risoluzione in via incidentale di ogni questione rientrante nella propria Giurisdizione Es. valutazione compatibilità di un atto col diritto comunitario STUDIO FERRAJOLI

  14. Poteri istruttori delle Commissioni tributarie: Testimonianze scritte rilasciate da terzi Limiti della utilizzabilità nel processo tributario delle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla polizia tributaria e tradotte in documenti. “non è richiesto che che le indagini fiscali si svolgano nel rispetto delle regole processuali circa l’assunzione delle prove ed è consentita agli Uffici l’utilizzazione delle informazioni di cui siano venuti comunque in possesso” (Cass. Civ. sentenza n. 14427/99) “La limitazione probatoria prevista dall’art. 7 non può essere interpretata nel seno di ricomprendere anche l’inammissibilità delle dichiarazioni dei terzi” (Corte Cost. sentenza n. 18/00) STUDIO FERRAJOLI

  15. scopo Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica Necessità di acquisire elementi conoscitivi di particolare “complessità” Art. 7 • Consulenza facoltativa, istanza di parte e d’ufficio • Obblighi di giuramento per il consulente • Applicabilità norme su astensione e ricusazione • L’attività deve consentire contraddittorio • Le parti possono nominare un consulente ed • intervenire alle operazioni direttamente o per • mezzo del proprio consulente Modi di assunzione “Complessità” e “tecnicità” della questione Valutazione e individuazione dei fatti: attività deduttiva e di accertamento Presupposti e oggetto STUDIO FERRAJOLI

  16. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale tuttavia, nell’ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico. natura La Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio d’appello è utilizzabile la perizia raccolta in un diverso processo, non soltanto quale fonte di indizi, ma con il valore di prova esclusiva, se concernente la medesima situazione di fatto, in forza del principio dell’unità della giurisdizione . Il giudice d’appello che dichiari inammissibile la perizia deve congruamente motivare (Cass. Civ. Sez. trib., sentenza n. 6.02.2009 n. 2904) Utilizzabilità STUDIO FERRAJOLI

  17. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica La consulenza tecnica su assetto normativo: il giudice può legittimamente ricorrere all’istituto della consulenza tecnica per acquisire la nozione di quelle norme che non è tenuto a conoscere in forza del suo ufficio Vietata Nella ricerca dei saperi normalmente estranei al giudice ordinario, l’istituzione del giudice speciale, o la specializzazione del giudice ordinario (come quello tributario) è soluzione alternativa rispetto all’utilizzo diffuso della consulenza tecnica Ratio Il consulente non può divenire il mandatario per le prove del giudice STUDIO FERRAJOLI

  18. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica Non si possono sovvertire i principi dell’istruzione probatoria del processo tributario: tramite la consulenza non è possibile operare una supplenza - nella funzione di accertamento demandata agli uffici finanziari - nella delimitazione della controversia per opera delle parti - nell’assolvimento dell’onere probatorio La potenziale inadeguatezza nella composizione delle Commissioni tributarie non costituisce una giustificazione dell’ampliamento oggettuale della consulenza, piuttosto l’indice di una frizione tra la necessità costituzionalmente garantita di un giudice idoneo e la carenza attuale della normativa STUDIO FERRAJOLI

  19. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica “La consulenza tecnica d’Ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti, circostanze non provati. Ai soprindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata” (Cass. Civ. Sez. III, 31.07.2002, n. 11359) STUDIO FERRAJOLI

  20. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica Se la consulenza ha ad oggetto una questione che rientra nel diritto proprio del giudice tributario, la decisione risulta viziata laddove il giudice faccia proprio il ragionamento giuridico del c.t.u senza adattamento alcuno, in quanto il giudice dismette le proprie necessarie vesti istituzionali per demandare al consulente la risoluzione giuridica della questione. “… Pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti nel processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deuzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 04.02.1999 n. 996) STUDIO FERRAJOLI

  21. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica “In tema di contenzioso tributario, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall’art. 7 del D.lgs. n. 546/92. Tali poteri infatti sono meramente integrativi dell’onere probatorio principale, in quanto utilizzati solo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da parte di chi vi è tenuto, le prove richieste” (Cass. Civ. Sez. V, 07.02.2001 n. 1701) Consulenza obbligatoria STUDIO FERRAJOLI

  22. Poteri delle Commissioni Tributarie: consulenza tecnica “l’esercizio delle facoltà di disporre accertamenti istruttori a integrazione delle prove offerte dalle parti costituisce valutazione discrezionale (e perciò insindacabile) delle Commissioni Tributarie” (Cass, Civ, Sez. V, 23.12.2000 n. 16171) Consulenza facoltativa “nel processo tributario, se la prova della pretesa creditoria non è fornita dalla parte onerata, a tale carenza istruttoria non può supplire la Commissione, perché l’art. 7 del D.lgs. N. 546/92 che attribuisce alle Commissioni tributarie ampi poteri istruttori d’ufficio, costituisce una norma eccezionale, che non può essere utilizzata come rimedio ordinario a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio, salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo” (Cass. Civ., Sez. V, 11.01.2006 n. 366) STUDIO FERRAJOLI

  23. Introduzione del Giudizio: Art. 18 Alla Commissione Tributaria Provinciale competente nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul contributocontroverso RICORSO • Deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione: • della commissione tributaria a cui è diretto • del ricorrente o del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale o • del domicilio eventualmente eletto, del codice fiscale • dell’Ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale o del concessionario • del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto • dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda • dei motivi L’oggetto del processo è individuato dalle parti in relazione ai motivi del ricorso STUDIO FERRAJOLI

  24. Nullità del ricorso: Art. 156 c.p.c. Art. 156 c.p.c., co. I: non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge Art. 156 c.p.c., co. II: la nullità può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo Art. 156 c.p.c., co. III: la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato l’avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, trattandosi di un atto con cui l’Amministrazione finanziaria esplica la sua potestà impositiva e manifesta una pretesa di natura fiscale contro cui il contribuente ha diritto di esprimere tutta una serie di rimedi. Limiti di applicabilità dell’art. 156 al contenzioso tributario STUDIO FERRAJOLI

  25. Limiti di applicabilità dell’articolo 156 c.p.c. Nullità del ricorso: Art. 156 c.p.c. “la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso” (Cass. Civ. sentenza n. 1776/2002, n. 5508/09) “la sanatoria, se costituita dalla tempestiva proposizione del Ricorso, comporta un’attribuzione di validità ex tunc alla notifica- zione di atti di accertamento” (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 19854/04) In senso contrario Cass. Civ. sentenza n. 5924/01 STUDIO FERRAJOLI

  26. Introduzione del Giudizio: Ricorso cumulativo Un soggetto impugna con un unico ricorso, una pluralità di atti impositivi provenienti dallo stesso Ufficio e riguardanti lo stesso soggetto passivo, di simile o identico contenuto ma concernenti più annualità di imposta RICORSO CUMULATIVO Si propongono più azioni contestualmente, possono essere diversa fra loro (di annullamento, di accertamento) oppure tipologicamente identiche (due azioni di annullamento) comunque collegate da interdipendenza fra gli atti e dall’identità dell’oggetto. Nessuna norma tributaria vieta l’inammissibilità di un ricorso cumulativo, sebbene la lettera del testo dell’art. 18 faccia riferimento all’atto impugnato usando il singolare. La possibilità di un atto cumulativo, riconosciuta nel processo civile da una norma dettata nella parte generale del codice, e basata sull’esigenza dell’economia processuale, può essere estesa alla materia tributaria STUDIO FERRAJOLI

  27. Introduzione del Giudizio: Ricorso cumulativo • “È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo • avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile • nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all’art. 1, • comma II, del D. lgs. n. 546/92) l’art. 104 del codice di procedura • civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte • e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande, • anche non connesse tra loro, con risultato del resto analogo a • quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto • soggettivamente connessi, ammessi dall’art. 29 del citato • D.lgs. N. 546 del 1992” (Cass. Civ., 01.10.2004 n. 19666) Art. 104 c.p.c.: Contro la stessa parte possono opporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse STUDIO FERRAJOLI

  28. Introduzione del Giudizio: Ricorso collettivo Viene proposto da più persone avverso diversi atti impositivi afferenti il medesimo tributo (identità di petitum e causa petendi) oppure un ricorso proposto da più soggetti generalmente fra loro coobbligati avverso un medesimo atto impositivo. RICORSO COLLETTIVO Nessuna norma tributaria che vieta la proposizione del ricorso collettivo Litisconsorzio necessario: la controversia non può che essere decisa nei confronti di tutti i litisconsorti. Ammesso il ricorso collettivo cumulativo Art. 14 Art. 29 Riunione dei procedimenti: identità dell’oggetto e/o causa petendi, connessione. Ammesso il ricorso collettivo cumulativo STUDIO FERRAJOLI

  29. Introduzione del Giudizio: Ricorso collettivo “deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da più soggetti nei confronti di una pluralità di atti impositivi differenti laddove non vi sia identità soggettiva circa i destinatari dei medesimi ovvero identità oggettiva e connessione di causa avendo le domande divergenza circa la causa petendi” (CTP Reggio Emilia, Sez.I, n. 171 del 15.10.2008) Es. ammissibile ricorso proposto da più soggetti solidali passivi (acquirente e venditore) avverso un avviso di rettifica e liquidazione concernente l’imposta di registro per atto di compravendita di immobile STUDIO FERRAJOLI

  30. Litisconsorzio necessario: Art. 14 Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parti nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza STUDIO FERRAJOLI

  31. Litisconsorzio necessario: Art. 14 “Si ritiene che debba essere preliminarmente rilevata la nullità dell’intero processo, in applicazione del principio secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario: pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.lgs. N. 546/92, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma II, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio” (Cass., Sez. Unite, n. 4815/2008, Cass. Sez. Trib. n. 8253/2009) STUDIO FERRAJOLI

  32. Litisconsorzio necessario: Art. 14 La sentenza che dovesse accogliere l’impugnazione proposta da uno soltanto dei coobbligati non sarebbe inutiliter data, in quanto produce i suoi effetti tra creditore e ricorrente Il concessionario della riscossione e l’Agenzia delle entrate sono litisconsorti necessari quando il contribuente impugna la cartella esattoriale per difetti propri e di merito. (Cass, Civ., sentenza n. 128/09) STUDIO FERRAJOLI

  33. Intervento volontario • Il terzo acquista la qualità di “parte” se: • Interviene volontariamente • Viene provocato da una delle parti già presenti • Viene chiamato dal giudice Intervento volontario del terzo, inteso come soggetto diverso dall’ente impositore e dal soggetto passivo del tributo (contribuente). Il terzo, potendo risentire indirettamente delle conseguenze di una sentenza emessa in un processo nel quale non è parte, ha interesse allo svolgimento e dall’esito del processo medesimo. L’intervento si realizza mediante atto scritto da notificare a tutte le parti e tramite successiva costituzione in giudizio con le modalità proprie previste per la parte resistente (proprio fascicolo nella segreteria della CTO entro 60 giorni che decorre dall’ultima avvenuta notificazione dell’atto di intervento STUDIO FERRAJOLI

  34. Intervento volontario L’intervento è ammesso in qualsiasi momento nel corso del giudizio, a condizione che la costituzione avvenga almeno 20 gg. liberi prima dell’udienza, in analogia al termine previsto dall’art. 32, c. I, per il deposito di documenti • L’intervento volontario può essere: • Principale oppure litisconsortile: Art. 105 c.p.c. “ciascuno può intervenire in • un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di • alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto • nel processo medesimo” • adesivo dipendente: Art. 105, co. II, c.p.c. “il terzo può intervenire in causa “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” Se al momento in cui l’interventore si costituisce è già decorso il termine decadenziale di impugnazione, si ha l’intervento adesivo dipendente STUDIO FERRAJOLI

  35. Attiimpugnabili STUDIO FERRAJOLI

  36. Atti impugnabili Questione dell’ampliamento dell’elenco degli atti impugnabili a seguito dell’acquisizione di generalità della giurisdizione tributaria per effetto della modifica dell’art. 2 del d.Lgs. n. 546/92. La portata generale della giurisdizione tributaria attrae alla cognizione del giudice speciale tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria, tipici ed atipici, suscettibili di influire sul rapporto giuridico d’imposta. L’impugnabilità di un atto deve dunque essere valutata non in relazione al proprio nomen juris ma tenuto conto del proprio contenuto sostanziale. STUDIO FERRAJOLI

  37. Atti impugnabili “in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.Lgs. N. 546/92, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela al contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con legge n.448/01. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza dl contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato……. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina in ogni caso la non impugnabilità di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19” (Cass. Civ., sentenza n. 21045/07, n. 27385/08) STUDIO FERRAJOLI

  38. Atti impugnabili PROSPETTIVE L’ampliamento degli atti impugnabili (es. fermo ed iscrizione ipoteca) è presumibile ritenere che in futuro la potestà del giudice tributario si estenderà fino a comprendere non solo un giudizio in ordine all’annullamento dell’atto impugnato ma lo stesso potrà anche statuire in merito al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. STUDIO FERRAJOLI

  39. Atti impugnabili: avviso di accertamento anticipato Avviso di accertamento emesso subito dopo la chiusura delle operazioni di controllo, senza dare al contribuente la possibilità di avvalersi del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione previsto nell’articolo 12, comma 7, L. n. 212/00 (Statuto del contribuente) per formulare osservazioni e richieste in ordine all’attività compiuta ed ai rilievi mossi dall’Organico di verifica. AVVISO DI ACCERTAMENTO ANTICIPATO Violazione del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, espressione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione Atto illegittimo e, dunque, impugnabile STUDIO FERRAJOLI

  40. Atti impugnabili: diniego di autotutela Il giudizio tributario viene introdotto dal contribuente mediante ricorso contro determinati atti dell’Amministrazione finanziaria, elencati ex art. 19. Elenco tassativo? Es. contro il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione di procedere in autotutela, è ammesso il ricorso tributario? Sussiste la giurisdizione del giudice tributario? DINIEGO DI AUTOTUTELA “secondo la giurisprudenzaormai consolidata, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere inautotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni tributarie in quanto, a seguito della riforma operata dall’art. 12 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 la giurisdizione di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia per cui sussiste ogni qualvolta si discuta di uno specifico rapporto tributario” (Cass. Civ., sentenze n. 16776/05, n. 7388/07, n.2870/09) STUDIO FERRAJOLI

  41. Atti impugnabili: diniego di autotutela È ammesso proporre ricorso alla Commissione tributaria avverso il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione di procedere in autotutela purché non sia scaduto il termine per proporre ricorso avverso l’atto impositivo DINIEGO DI AUTOTUTELA “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo… non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché diversamente opinando si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo ” (Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 2870/09) STUDIO FERRAJOLI

  42. Atti impugnabili: silenzio-rifiuto di rimborso È ammesso proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso il diniego espresso o tacito di rimborso dell’Irap dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso ovvero 60 giorni dalla notifica del diniego espresso SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO IRAP “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo… non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché diversamente opinando si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo ” (Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 2870/09) STUDIO FERRAJOLI

  43. Procedura di proposizione del ricorso Il ricorso è proposto mediante notifica, ai sensi degli articoli 137 e ss. c.p.c.. La spedizione del ricorso a mezzo postale deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione. ART: 20 Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato ART. 21 Il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il motivo della restituzione STUDIO FERRAJOLI

  44. Notificazione del ricorso: modalità Consegna dell’atto nelle mani della controparte Spedizione postale (plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento). Se non ci sono contestazioni circa il contenuto del ricorso la notifica in busta costituisce una semplice irregolarità (Cass. Civ., sent. n. 10481/03) Norme c.p.c.: il pubblico ufficiale consegna copia autentica dell’atto al destinatario della notifica e restituisce l’originale al ricorrente con la relazione di notifica. Nel caso di spedizione postale o di consegna il ricorrente spedisce consegna l’originale del ricorso alla controparte e ne deposita copia conforme per la costituzione in giudizio STUDIO FERRAJOLI

  45. Notificazione del ricorso: modalità L’art. 151 c.p.c ammette modalità diverse di notificazione di un atto rispetto a quelle previste dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica è inesistente quando il documento viaggia via fax (Cass. Civ., sent. n. 4319/03) STUDIO FERRAJOLI

  46. Costituzione del ricorrente Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita nella segreteria dell CTP adita o trasmette a mezzo posta (Cass. Civ. sentenza n. 520/02) in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento l’originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale ART: 22 L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. Unitamente al ricorso ed ai documenti il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. STUDIO FERRAJOLI

  47. Costituzione della parte resistente L’Ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o il concessionario della riscossione nei cui confronti è stato proposto ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale ART: 23 La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente la controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa. STUDIO FERRAJOLI

  48. Costituzione della parte resistente L’Ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o il concessionario della riscossione nei cui confronti è stato proposto ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale ART: 23 La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente la controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa. STUDIO FERRAJOLI

  49. Esecutività delle sentenze Le sentenze tributarie sono esecutive solo dopo il passaggio in giudicato Art. 69 Le sentenze civili sono da subito esecutive ex lege Art. 282 c.p.c. Art. 46: Principio di compensazione delle spese con estinzione del giudizio quando la P.A. nelle more di lite esercita il potere di annullamento in autotutela Art. 47: il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile può chiedere alla Commissione Tributaria provinciale la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria. Immediata esigibilità dell’interocarico tributario STUDIO FERRAJOLI

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