1 / 20

La libertà personale

La libertà personale. Art.13, 27. Art.13 cost. La libertà personale è inviolabile.

perdy
Download Presentation

La libertà personale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La libertàpersonale Art.13, 27

  2. Art.13 cost • La libertà personale è inviolabile. • Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. • In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. • È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà . • La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

  3. Art 13 1° comma La libertà personale è inviolabile.

  4. Definizione • La libertàpersonaleèildirittonon subirecostrizione, di non esserearrestati, fermati, perquisiti. • E’ un dirittoinviolabile: non puòesseretoltoa nessuno. • Il potere di arresto che spetta allo Stato, non può quindi essere esercitato se non in determinate circostanze e con il rispetto di talune forme.

  5. Art. 132° comma Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

  6. Arresto, ispezioni,perquisizioni • Lo Statopuòprocedereall’arresto, alleispezioni o alleperquisizionipersonali solo: • neicasi e neimodiprevistidallalegge (RISERVA DI LEGGE) • con un provvedimentomotivato del giudice: ilmandato(RISERVA GIURISDIZIONALE).

  7. Art.133° comma In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

  8. Casi di necessità e urgenza • In casieccezionali di necessità e urgenza(es. flagranza di reato) indicatidallaleggele forzedell’ordine (polizia, carabinieri) possonoadottare un provvedimentoprovvisorio: ilfermo di polizia. • Il provvedimentodeveesserecomunicato al giudiceentro 48 ore. • Se ilgiudiceentro le successive 48 ore non lo convalidailprovvedimentoèrevocato. • Se l’arrestovieneconvalidatoinizia la custodiacautelare (5° comma).

  9. Art.134° comma È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà .

  10. Divieto di torture • E’ vietataogni forma di torturaneiconfronti di chi èarrestato o incarcerato. • Sonovietatiquindisia le violenzefisichesiaitrattamenti, anchepsicologici, degradanti o disumani, anche se fosserorivolti ad ottenereun’eventualeconfessionedell’imputato.

  11. Art.135° comma La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

  12. Carcerazionepreventiva • La leggestabilisceilimitimassimidellacarcerazionepreventiva= sitrattadellacustodiacautelarefattaprima del processo. • Puòesseredisposta dal giudice solo in caso di: • Pericolo di fuga • Pericolositàdell’imputato • Pericolo di inquinamentodelle prove Scadutiilimitimassimiprevistidallaleggel’imputatodeveesserescarcerato.

  13. Giusto processo • La custodiacautelaredeveessereridotta al minimoperchè la penadeveessereinflitta al termine di un giusto processo. • Durante ilprocessodevonoessereprevistedelleidoneegaranzie di difesadella persona accusata del reato (art.24 cost). • Prima dellasentenzadefinitivalacostituzionestabilisce la presunzione di non colpevolezza (art.27 2° comma)

  14. Art.27 • ... • L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. • Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. • Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

  15. Art.272° comma L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

  16. Presunzione di innocenza • L’imputato non puòessereconsideratocolpevolefinoallasentenzadefinitiva (la presunzione di innocenza). • Quindi nel corso del processo non è l‘imputato che deve dimostrare la sua innocenza, maè il pubblico ministero (l’accusa) che dovrà provare in modo pieno i fatti costitutivi del reato.

  17. Art.273° comma Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

  18. Funzionedellapena • Dopo la condanna le peneapplicateairesponsabili di un reatodevonorispettare la dignitàdellepersone e devonotendereallarieducazione del condannato. • Rieducaresignificafavorireilsuorecupero per un futuroreinserimentonellasocietà. • Anchel’ergastolopuòessereridotto, a determinate condizioni, dopo 26 anni di carcere.

  19. Art.274° comma Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

  20. Divietodellapena di morte • La pena di morteèvietata. • Nel 1994 sono state abrogate anche le ipotesi di pena di mortepreviste dal codicemilitare di guerra. • http://www.youtube.com/watch?v=ur0FEm72i88&feature=related

More Related