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Il sistema radiotelevisivo

La mancata realizzazione del pluralismo Seconda parte. Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2010-2011. Il sistema radiotelevisivo. Dopo la legge Maccanico. Il periodo transitorio

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Il sistema radiotelevisivo

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  1. La mancata realizzazione del pluralismo Seconda parte Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2010-2011 Il sistema radiotelevisivo

  2. Dopo la legge Maccanico

  3. Il periodo transitorio Secondo la legge Maccanico, i limiti antitrust previsti sarebbero entrati in vigore solo al termine di un periodo transitorio deciso dall’Agcom. Allo scadere di tale termine: - sarebbe stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (entro il 31 gennaio 1998) e rilasciate nuove concessioni (per un totale di 10 o 11 reti) entro il 30 aprile 1998; - una rete Mediaset (Rete 4) avrebbe abbandonato le frequenze terrestri per passare al satellite; - Rai 3 sarebbe avrebbe continuato a trasmettere via etere, ma priva di risorse pubblicitarie. In realtà l’Agcom non ha atteso la liberalizzazione delle frequenze eccedenti, ha elaborato il piano di assegnazione delle frequenze (del. 68/98/Cons) con cui individuava 11 reti nazionali e ha rilasciato le concessioni il 28 luglio 1999.

  4. Le concessioni (delibera AgCom 78/98/CONS) Ben 13 reti private risultavano in possesso dei requisiti per ottenere la concessione, ma solo alcune ottenevano le frequenze necessarie per trasmettere. Es. il caso di Europa 7 Il termine di scadenza del periodo transitorio è stato posticipato più volte e quindi Rete 4 non è stata mai obbligata a liberare le frequenze occupate arbitrariamente.

  5. Direttiva Ce n. 97/36 (che modifica la direttiva 89/552) Questa direttiva integra quanto già stabilito dalla precedente in materia di pubblicità televisiva. Precisa la differenza fra pubblicità e televendita. Stabilisce il divieto di trasmettere solo in forma codificata eventi di particolare rilevanza sociale. Precisa meglio la nozione di “opera europea”, cui va accordato un trattamento di favore. Stabilisce l’obbligo di inserire pubblicità e televendite TRA i programmi e non al loro interno, a meno che l’inserimento non ne pregiudichi l’integrità e il valore. E’ consentito l’inserimento di pubblicità fra le diverse parti autonome di un programma. (... segue ...)

  6. Direttiva Ce n. 97/36 (segue) Per le opere cinematografiche o i film prodotti per la televisione è consentita una interruzione pubblicitaria ogni 45 minuti ed un’altra interruzione se ciascuna parte del programma supera di almeno 20 minuti i 45 previsti. Per gli altri programmi le interruzioni pubblicitarie devono essere distanziate di almeno 20 minuti. La pubblicità non può essere inserita in funzioni religiose oppure in notiziari, rubriche di attualità, programmi per bambini, programmi religiosi di durata inferiore ai 30 minuti. La pubblicità, in tutte le sue forme, non può superare il 20% del tempo di trasmissione orario e quotidiano. Nella sola forma dello spot pubblicitario, il limite è del 15%.

  7. La Direttiva Ce è stata attuata con legge n. 122/1998 Questa legge, oltre ad occuparsi delle interruzioni pubblicitarie, posticipa di 9 mesi il termine previsto dalla l. 249/1997 (30 aprile 1998) per l’assegnazione delle frequenze ad altri concessionari privati ed il passaggio della terza rete eccedente al satellite. Il termine sarà poi posticipato ancora. Inoltre la legge stabilisce che: Deve essere riservato alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. (segue ...)

  8. Legge n. 112/1998 (segue) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20%. Le emittenti televisive riservano almeno il 40% dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi di produzione europea. Recepisce pedissequamente le disposizioni della Direttiva Ce 97/36 in materia di interruzioni pubblicitarie, tranne il fatto che non reca la distinzione fra pubblicità e televendita. Non si pronuncia sulle sponsorizzazioni perché erano state già regolate dalla l. 483/1982 conformemente alle indicazioni della Ce.

  9. D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999: Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. Il termine per l’assegnazione delle frequenze ad ulteriori soggetti privati da parte dell’Agcom e per la trasformazione di Rai 3 e Rete 4 viene posticipato ancora al 30 giugno 1999. Si vieta ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. (segue ...)

  10. D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999 (segue) I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, possono ottenere un indennizzo.

  11. D. l. 433/1999, convertito in l. n. 5/2000: Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale. Il termine di assegnazione delle frequenze è posticipato ancora al 31 maggio 2001. Un medesimo soggetto non potrà ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

  12. D. l. n. 5/2001, convertito in legge n. 66/2001: disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. Il termine per assegnare le frequenze ai concessionari che trasmettono in tecnica analogica è fissato al 15 marzo 2001. Il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale è fissato al 31 dicembre 2001 per la radio e 31 dicembre 2002 per la TV. Alla concessionaria pubblica dovranno essere riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. Dovranno essere risanati gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti dalla legge. Si avvia la sperimentazione della trasmissione in tecnica digitale, con presunta fine della fase sperimentale nel 2006. (vedi slides successive)

  13. La (presunta) fine del periodo transitorio Con delibera n. 326 del 2001, l’Agcom individuava finalmente al 31 dicembre 2003la data entro cui la rete privata eccedente avrebbe dovuto abbandonare le frequenze terrestri e Rai 3 trasformarsi in una rete priva di pubblicità, in modo da poter assegnare le frequenze liberate alle altre reti. Si ipotizzava (erroneamente) che entro tale data, nonostante la sperimentazione del digitale fosse ancora a metà, almeno un quarto degli utenti avrebbe avuto accesso al digitale terrestre. Tuttavia, l’Agcom si riservava di valutare nuovamente la situazione entro un anno, per prorogare eventualmente ancora il termine. Ogni ulteriore proroga del termine, però, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale (sent. 466/2002, vedi slides successive). Urgeva una nuova legge di sistema!

  14. Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Il 23 luglio 2002 il Presidente Ciampi ha inviato alle Camere un messaggio formale nel quale, in previsione dell’emanazione di una nuova legge di sistema in materia di assetto radiotelevisivo, ha richiamato l’attenzione dei parlamentari sull’assoluta importanza dei valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione e ha precisato tre punti essenziali: 1)«... la sola presenza dell'emittenza privata (cosiddetto pluralismo "esterno") non è sufficiente a garantire la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure "sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche" (cosiddetto pluralismo "interno")». (segue ...)

  15. Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica (segue) 2) «... il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione». 3) «Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell'Unione Europea, muove dal presupposto "che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione"».

  16. La giurisprudenza della Corte costituzionale

  17. Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002 (sul canone RAI) La questione (ritenuta dalla Corte infondata) riguardava la presunta incostituzionalità delle norme che obbligavano al pagamento del canone Rai, considerando che, caduto il monopolio statale delle trasmissioni radiotelevisive, il servizio reso dalla RAI non si differenziava da quello "offerto al pubblico" dalle emittenti radiotelevisive private. La Corte ha precisato che il canone non è una tassa, ma una imposta collegata alla detenzione di apparecchi televisivi; che non sono affatto venute meno le ragioni dell’esistenza di un servizio pubblico televisivo; che comunque il pagamento del canone non è incompatibile con esse. (segue ...)

  18. Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002 (segue) «L'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema, bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese [...]»

  19. Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 La questione riguardava la presunta incostituzionalità delle disposizioni della legge 249/1997 che demandavano all’Agcom la facoltà di prorogare discrezionalmente il termine transitorio, facoltà di cui l’Agcom si era largamente servita. La Corte ha precisato vari punti: 1) «Il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Tutti gli elementi raccolti dall'istruttoria conducono, anzi, a ritenere irrealizzabile, in periodi prossimi o almeno ragionevolmente susseguenti in maniera certa e definitiva, il rispetto del termine ...» (segue ...)

  20. Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue) 2) «La formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere». 3) «La protrazione del termine è stata motivata: fino al luglio 1997, dall'attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e della predisposizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze ...» (segue ...)

  21. Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue) 4) Nonostante il piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel 1998, «la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismoe della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni. Si è passati, infatti, da una previsione di 12 reti nazionali (9 private, 3 pubbliche), ad 11 reti (8 private, 3 pubbliche), oltre alle televisioni criptate a pagamento. [...] La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.». (segue ...)

  22. Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue) 5) «La illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purché temporaneamente limitata, dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti ...» 6) «L'individuazione di un termine finale, entro il quale possa avvenire la cessazione definitiva del regime transitorio [...] può essere ricavata dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi di passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346 del 2001. L'Autorità ha indicato la data del 31 dicembre 2003 ...» (segue ...)

  23. Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue) 7) « ... deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo».

  24. La legge Gasparri e il T. U. sulla radiotelevisione Verso la quarta legge di sistema

  25. Verso una nuova riforma del sistema radiotelevisivo Il 25 settembre 2002, due mesi dopo il messaggio presidenziale (e due mesi prima della sentenza della Corte costituzionale 466/2002), viene presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge governativo (ddl 3184) sulla riforma del sistema radiotelevisivo. In seguito alla sentenza 466/2002 i lavori parlamentari subiscono un’accelerazione e il testo della legge (c. d. Gasparri) è approvato in via definitiva dalle Camere il 2 dicembre 2003. Però il 15 dicembre 2003 il Presidente Ciampi, anziché promulgare la legge, la rinvia alle Camere con un messaggio motivato. In questo modo la legge non può entrare in vigore, come previsto, entro il 31 dicembre 2003. Viene allora approvato il d. l. n. 352/2003 c. d. “salva Rete 4” (convertito in legge n. 43/2004) che consentiva alle reti eccedenti di continuare la programmazione e anticipava i tempi di accertamento, da parte dell’Agcom, dello sviluppo del digitale terrestre (30 aprile 2004).

  26. Il messaggio presidenziale di rinvio della legge Gasparri La legge sarebbe incostituzionale perché: 1) il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20% di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti; 2) l’assenza di seri limiti alla raccolta pubblicitaria da parte della radiotelevisione potrebbe pregiudicare la libera stampa, inaridendone le fonti di finanziamento; 3) la legge non precisa cosa accadrebbe se l’Agcom dovesse accertare, entro la data stabilita, che non sussistono sufficienti condizioni di sviluppo del digitale terrestre;

  27. In seguito al messaggio presidenziale, il testo della legge Gasparri è stato riesaminato dalle Camere, parzialmente modificato e riapprovato. Ora vige quindi la: Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c. d. Gasparri) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione In particolare, la delega è stata esercitata con il d. lgs. n. 31 luglio 2005, n. 177: Testo unico della radiotelevisione. Il T.U. è diviso in dieci titoli, che recepiscono i cinque capitoli della legge Gasparri, per un totale di 56 articoli. Con l’eccezione di alcuni articoli, risulta abrogata gran parte della legge 103/1975 e della legge Mammì, come pure tutta la disciplina antitrust della legge Maccanico.

  28. La modifica del testo unico RTV con la direttiva europea SMAV (servizi di media audiovisivi) Il T.U. è stato modificato con il decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha recepito la direttiva europea sui servizi di media audiovisivi (n. 2007/65/CE), di cui si parlerà in seguito. Qui di seguito i principali articoli del testo, come modificato nel 2010.

  29. L’art. 1 del T.U. Il testo unico contiene: a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni; b) le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione.

  30. Definizione di “servizio di media audiovisivo” (art. 2 T. U.) Un servizio …. che e' sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva (TV analogica e digitale, live streaming, webcasting, video quasi su domanda) o un servizio di media audiovisivo a richiesta. Oppure una comunicazione commerciale audiovisiva. Non rientrano nella definizione: a) i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva (i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non e' la fornitura di programmi) b) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, giochi on-line, motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, servizi testuali autonomi, giochi d’azzardo.

  31. Due categorie di media (art. 2 T. U.) Servizio di media audiovisivo lineare (o radiodiffusione televisiva): un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media (definito “emittente”) per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi. Servizio di media audiovisivo non lineare (o servizio di media audiovisivo a richiesta): un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

  32. I soggetti della comunicazione (art. 2 T. U.) Operatore di rete: il titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti. Fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione. (segue...)

  33. (... segue) Questi due ruoli possono essere ricoperti da un medesimo soggetto, senza limiti, ma con clausole a garanzia del pluralismo e della concorrenza: - previsione di titoli abilitativi distinti; - obbligo di separazione contabile; - obbligo di separazione societaria; - obbligo di non discriminare e, per gli operatori di rete, di garantire parità di accesso; - obbligo per i concessionari di trasmettere gli stessi contenuti in tutto il territorio (nazionale o locale) per cui si ha la concessione.

  34. I principi fondamentali (art. 3 T.U.) Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

  35. I principi a garanzia degli utenti (art. 4 T.U.) • l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali; • la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. • la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona; • trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

  36. Nella precedente versione del T. U:, l’art. 4 menzionava anche: • la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona; • la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor; • la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità; • la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro; • la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi di particolare rilevanza sociale; • misure idonee alla ricezione dei programmi televisivi da parte di cittadini con disabilità sensoriali.

  37. Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo (art. 5 T. U.) • tutela della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; • previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione • previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b); (segue ...)

  38. (segue) • previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; • obbligo per gli operatori di rete di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ; (segue ....)

  39. (segue) • obbligo per le emittenti e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive; • obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o dell'emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato; • diritto delle emittenti, anche radiofoniche, digitali ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete; • obbligo per tutte le emittenti nazionali di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo; • previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

  40. Principi generali dell’informazione (art. 7 T.U.) L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è improntata ai seguenti principi: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

  41. Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale (art. 8 T.U.) L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti.

  42. La protezione delle opere europee (art. 44 T.U.) Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni: • riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite; • riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione (20 per cento per la RAI) alle opere europee degli ultimi cinque anni. • riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa.

  43. La tutela dei minori (artt. 34-35bis) Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche I programmi trasmessi non devono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni vi assistano. La trasmissione di film VM 18 è vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione, mentre quelli VM 14 non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 (prima del 2010 il divieto per le TV in chiaro era assoluto). Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. (segue ...)

  44. La tutela dei minori (segue) Le emittenti televisive, anche analogiche, sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Nel commento degli avvenimenti sportivi, le emittenti devono contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’AgCom predispone un regolamento dettagliato per l’applicazione delle suddette disposizioni e vigila sul loro rispetto. Nei casi di inosservanza può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

  45. Il dovere di rettifica (art. 32 quinquies) Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (onore o reputazione) o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’AgCom. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. Se le emittenti ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

  46. Le disposizioni sulla pubblicità

  47. La pubblicità nei media audiovisivi (dopo la direttiva SMAV) (artt. 36 bis e 37 T.U.) Le comunicazioni commerciali audiovisive o radiofoniche fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: • devono essere prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte e quelle che utilizzano tecniche subliminali; • devono rispettare la dignità umana, non promuovere discriminazione, non incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza o la protezione dell’ambiente; • e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva, anche in forma indiretta, per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; • le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; • sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; • non devono arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori.

  48. La pubblicità nei media audiovisivi (segue) • La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale; devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. • Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. Possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura. • L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. • La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti (prima del 2010 non poteva esserlo affatto).

  49. La pubblicità nei media audiovisivi (segue) • La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. • La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. • Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite interruzioni pubblicitarie più frequenti. • La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche non deve rivolgersi espressamente ai minori e in generale non deve far credere che il consumo di alcolici comporti effetti positivi dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.

  50. I limiti all’affollamento pubblicitario (art. 38 T.U.) • La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. • La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro private non può eccedere il 15% dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18% di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. • Limiti analoghi per le emittenti locali che trasmettono in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza. • Se si aggiungono agli spot le telepromozioni (al massimo un’ora e 12 minuti al giorno) il limite di affollamento pubblicitario per le sole emittenti private in chiaro, anche radiofoniche, sale al 20% al giorno e al 20% di ogni singola ora.

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