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Decreti attuativi della L. 447/95: recepimento da parte degli enti e risposta dei progettisti

Decreti attuativi della L. 447/95: recepimento da parte degli enti e risposta dei progettisti Relatore Ing. Vincenzo Baccan Studio 360 srl - Rovigo. Competenze delle regioni:. L’art. 4 della L. 447/5 prevedeva che le regioni definissero:

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Decreti attuativi della L. 447/95: recepimento da parte degli enti e risposta dei progettisti

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  1. Decreti attuativi della L. 447/95:recepimento da parte degli enti e risposta dei progettisti Relatore Ing. Vincenzo Baccan Studio 360 srl - Rovigo

  2. Competenze delle regioni: L’art. 4 della L. 447/5 prevedeva che le regioni definissero: • i criteri per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio; ottemperato solo parzialmente dalla Regione Veneto, con DGR 4313/93 (in contrasto in alcuni punti con la successiva L. 447/95); • i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni; ottemperato con L.R. 21/99; • le scadenze e le sanzioni relative all’obbligo della redazione dei piani di classificazione acustica; ottemperato con L.R. 21/99, solo per quanto riguarda le scadenze (dicembre 1999);

  3. Competenze delle regioni • le modalità di controllo della normativa relativa all’inquinamento acustico, nel momento del rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione degli immobili e dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio delle attività produttive; non ottemperato; • le procedure e i criteri per la realizzazione dei piani comunali di risanamento acustico; non ottemperato; • i criteri per l’individuazione di limiti acustici inferiori a quelli fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 (solo nelle zone di rilevante interesse ambientale); non ottemperato;

  4. Competenze delle regioni • le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee rumorose e manifestazioni rumorose in luogo pubblico; parzialmente ottemperato con L.R. 21/99; • le competenze delle province in materia di inquinamento acustico; parzialmente ottemperato con L.R. 21/99; • i criteri da seguire per la redazione della documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico; non ottemperato; • i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio; non ottemperato.

  5. Competenze delle province: L’art. 5 della L. 447/5 prevede le seguenti competenze a carico delle province: • le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla L. 142/90 (ordinamento delle province e dei comuni); • le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali sull’inquinamento acustico; • le funzioni di controllo e vigilanza (tramite le Agenzie Regionali per l’Ambiente - ARPA).

  6. Competenze dei comuni: L’art. 6 della L. 447/5 prevede le seguenti competenze a carico dei comuni: • la classificazione acustica del territorio comunale; • il coordinamento del piano di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati; • l’adozione dei piani di risanamento acustico; • Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali; • il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all’esercizio delle attività produttive;

  7. Competenze dei comuni • l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina relativa alla tutela dall’inquinamento acustico; • la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; • l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico a carattere temporaneo.

  8. Competenze dei comuni Inoltre l’art. 8 della L. 447/5 prevede che: • VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO predispongono una documentazione di impatto acustico i soggetti titolari dei progetto relativi ad aeroporti, strade, discoteche, impianti sportivi, ferrovie; devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande per il rilascio di concessioni edilizie e di agibilità degli immobili relative ad attività produttive, sportive e di servizi commerciali polifunzionali; devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

  9. Competenze dei comuni • VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al punto 1 La documentazione di impatto acustico e di clima acustico deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

  10. Competenze dei comuni • REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI La legge 447/95 non prevede esplicitamente il deposito di specifica documentazione relativa alla valutazione o al collaudo delle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici. Il requisito acustico è però considerato un requisito necessario alle esigenze di igiene e fruibilità degli utilizzatori di un ambiente, ovvero un requisito igienico-sanitario. Sono noti almeno due casi in cui l’acquirente dell’immobile, ritenutosi danneggiato, ha chiamato in causa anche l’amministrazione comunale per non aver sorvegliato su tale requisito al momento del rilascio dell’agibilità dei locali.

  11. Comuni della provincia di Vicenza In base ai dati disponibili, i comuni che hanno redatto il piano di classificazione acustica del territorio sono 104 su 121. Su un campione di 37 comuni contattati: - 31 hanno approvato il Piano (83%); • 17 (45%) richiedono la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico; • 13 (35%) richiedono la documentazione relativa alla valutazione previsionale del clima acustico; • 12 (32%) richiedono la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici (o come studio preliminare in fase di richiesta del permesso di costruire, o come dichiarazione in fase di richiesta dell’agibilità).

  12. I progettisti La Legge 447/95 prevede esplicitamente la figura del tecnico competente in acustica, così definita: “figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo”. L’attività di tecnico competente in acustica può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale. Tale domanda deve essere corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell’acustica da almeno quattro anni per i diplomati e almeno due anni per i laureati.

  13. I progettisti La documentazione relativa all’inquinamento acustico deve pertanto essere firmata da un tecnico iscritto al relativo elenco regionale (nel caso del Veneto, i tecnici abilitati sono oltre 400). Tutte le regioni che hanno emanato il regolamento attuativo negli ultimi anni (Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio) prevedono esplicitamente che la documentazione relativa all’inquinamento acustico porti la firma del tecnico competente.

  14. Isolamento acustico degli edifici I parametri da rispettare sono 5: • Potere fonoisolante apparente - R’w rappresenta in sostanza la differenza di livello sonoro esistente tra due stanze di due unità immobiliari adiacenti e può essere riferito sia ai muri che ai solai; la normativa fissa il valore MINIMO da rispettare (50 decibel nel caso delle unità residenziali). • Isolamento acustico di facciata - D2m,nT,w rappresenta in sostanza la differenza di livello sonoro esistente tra l’esterno e l’interno di un ambiente abitativo; la normativa fissa il valore MINIMO da rispettare (40 decibel nel caso delle unità residenziali).

  15. Isolamento acustico degli edifici • Livello del rumore di calpestio - L’n,w rappresenta il livello sonoro esistente in un ambiente abitativo quando, al piano soprastante, viene azionato un dispositivo che genera 10 colpi al secondo con dei “martelletti” da 0,5 kg; la normativa fissa il valore MASSIMO da rispettare (63 decibel nel caso delle unità residenziali). Nota: non è esclusa l’applicazione anche all’interno della medesima unità immobiliare (villetta su due piani)

  16. Isolamento acustico degli edifici • Rumore degli impianti a funzionamento discontinuo - LAS,max rappresenta il valore MASSIMO del livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA. • Rumore degli impianti a funzionamento continuo - LAeq rappresenta il valore MEDIO del livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA per le unità residenziali. Nota: interpretando alla lettera, tali verifiche potrebbero essere effettuate anche all’interno della medesima unità abitativa; ciò giustificherebbe ad esempio l’assenza di disturbo tra bagno e stanza da letto adiacente.

  17. Isolamento acustico degli edifici Suggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • R’w riferito a pareti (potere fonoisolante) • se le partizioni sono monostrato, ricorrere a strutture “pesanti” (almeno 400 kg/mq); • utilizzare doppie pareti in laterizio con intercapedine, in cui almeno una delle strutture abbia una massa discreta (critica la soluzione 8/4/8); • utilizzare strutture leggere, come ad esempio le doppie pareti in cartongesso; • inserire del materiale fonoassorbente all’interno dell’intercapedine; • evitare di far passare tubazioni di ventilazione o di scarico all’interno delle pareti divisorie;

  18. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • accertarsi che il potere fonoisolante non sia inficiato dal solaio soprastante; • valutare attentamente l’attendibilità dei certificati di prova relativi a strutture tipo. R’w riferito a solai (potere fonoisolante) • ricorrere a solai di massa complessiva superiore a 450 kg/mq; • nel caso di strutture “leggere”, ad esempio per i solai in legno, prevedere un controsoffitto con intercapedine; • in caso di situazioni diverse dalle precedenti, richiedere la consulenza specifica di un tecnico con esperienza “sul campo”, in quanto non esistono relazioni di calcolo sufficientemente attendibili per le strutture complesse.

  19. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • D2m,nT,w (isolamento di facciata) • ricordarsi che il problema maggiore è dato dai serramenti, non dalla parte in muratura; • in fase di progettazione, evitare di prevedere pareti con percentuale elevata di superficie vetrata; • se possibile, progettare le facciate con balconi; • installare serramenti con elevato potere fonoisolante (cioè con classe 3 o 4 di tenuta all’aria e con vetrocamera di prestazioni acustiche superiori); • ricorrere a cassonetti per le tapparelle con prestazioni acustiche certificate; • nelle cucine, installare prese di aerazione di tipo insonorizzato.

  20. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • L’n,w (rumore di calpestio) • se per il rivestimento finale non è prevista moquette a pelo alto, è assolutamente necessaria la realizzazione di un pavimento “galleggiante”; • scegliere il materiale resiliente in base alle caratteristiche di rigidità dinamica, di resistenza allo schiacciamento e di smorzamento; • non fidarsi ciecamente delle relazioni di calcolo previste dalla normativa tecnica (UNI EN 12354-2); • prestare attenzione ai valori dichiarati di rigidità dinamica dei materiali, soprattutto per quelli “morbidi”;

  21. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • Rigidità Dinamica • Rappresentail rapporto tra la forza dinamica applicata perpendicolarmente sul provino e la variazione dinamica dello spessore del provino stesso: • R.D. = F/d • Per i materiali anticalpestio viene utilizzata la rigidità dinamica per unità di superficie, indicata dal simbolo s’: • s’ = F/(d*S) • E’ da notare che rigidità dinamica bassa significa in genere materiale con scadenti caratteristiche di resistenza allo schiacciamento

  22. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • LAS,max (impianti a funzionamento discontinuo) • riguarda in particolare la rumorosità degli scarichi e degli impianti idrici, oltre agli ascensori nel caso di palazzi con diversi piani; • prevedere che tutte le tubazioni annegate nelle solette o inserite nelle murature siano rivestite con materiale elastico; • utilizzare tubazioni di scarico di tipo insonorizzato (e comunque rivestirle con materiale elastico); • prevedere l’installazione di rubinetterie e cassette WC a bassa rumorosità (UNI EN 817, UNI EN 200); • prevedere la realizzazione di cavedi tecnici, dove fissare le tubazioni con collarini antivibranti.

  23. Isolamento acustico degli edificiSuggerimenti per ottenere il rispetto in opera dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97 • LAeq (impianti a funzionamento continuo) • riguarda in particolare la rumorosità degli impianti di riscaldamento e di condizionamento; • in tal caso le tubazioni sono già rivestite con materiale elastico, per garantire l’isolamento termico; • ricorrere ad apparecchiature di cui sia fornito il livello di emissione sonora; • installare le macchine con idonei supporti antivibranti; • prevedere la realizzazione di cavedi tecnici per le tubazioni dei fumi di scarico delle caldaie

  24. Isolamento acustico degli edifici Norme tecniche per la previsione delle prestazioni • UNI EN 12354-1 (2002) • Permette di stimare l’indice di valutazione del potere fono-isolante, in opera, delle partizioni interne, sia verticali che orizzontali • Il calcolo tiene conto sia del potere fonoisolante proprio della partizione che di tutte le “perdite” dovute alla trasmissione per via strutturale (attraverso le pareti laterali, il solaio ed il pavimento) • Il risultato dipende dalle caratteristiche geometriche degli ambienti, quindi una stessa partizione non fornisce gli stessi risultati in qualsiasi ambiente • La precisione del modello è caratterizzata, a livello teorico, da uno scarto tipo di 2 dB, quindi si ha il 90% di probabilità che il risultato reale sia compreso in  3,3 dB rispetto il valore di progetto

  25. Isolamento acustico degli edificiNorme tecniche per la previsione delle prestazioni • UNI EN 12354-2 (2002) • Permette di stimare l’indice di valutazione del livello del rumore di calpestio, in opera, delle partizioni orizzontali • Il calcolo tiene conto delle caratteristiche strutturali del solaio, elastiche del materiale resiliente, di “perdita” per via strutturale • Il risultato dipende molto dalla tipologia realizzativa della struttura (solaio, massetti, materiale resiliente, rivestimento, impianti tecnici sottopavimento), quindi non è possibile determinare una soluzione tipo valida sempre e comunque • La precisione del modello è caratterizzata, a livello teorico, da uno scarto tipo di 2 dB, quindi si ha il 90% di probabilità che il risultato reale sia compreso in  3,3 dB rispetto il valore di progetto

  26. Isolamento acustico degli edificiNorme tecniche per la previsione delle prestazioni • UNI EN 12354-2 (2002) • Permette di stimare l’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, in opera • Il calcolo tiene conto delle caratteristiche: - dei singoli elementi che compongono la facciata (tamponamenti, finestre, porte, etc.) - geometriche dell’ambiente ricevente, - geometriche della facciata,- di “perdita” per via strutturale • Il risultato dipende sostanzialmente dal rapporto sup. vetrata / sup. in muratura, quindi le prestazioni dei serramenti vanno determinate in funzione dell’ambiente • La precisione del modello è caratterizzata, a livello teorico, da uno scarto tipo di 1,5 dB, quindi si ha il 90% di probabilità che il risultato reale sia compreso in  2,5 dB rispetto il valore di progetto

  27. Isolamento acustico degli edifici Note sulle prove di laboratorio • Attenzione ad utilizzare i valori di prova come valori attesi per l’isolamento in opera! Le prove in laboratorio prevedono una realizzazione “perfetta” della partizione in prova e non sono soggette alle penalizzazioni dovute alla trasmissioni laterali • Attenzione alla serietà del laboratorio di prova: è capitato che lo stesso materiale, provato in due laboratori diversi, abbia fornito risultati con differenze rilevanti! • Attenzione al significato della prova: ad esempio la norma UNI EN ISO 140-8 indica esplicitamente, nella descrizione del campo di applicazione, che “non contiene nessuna disposizione che permetta di stimare l’efficacia di un rivestimento di pavimentazione posato in opera”

  28. Isolamento acustico degli edificiNote sulle prove di laboratorio • Attenzione alle condizioni di prova del laboratorio: - alcuni laboratori effettuano le prove su campioni di 1 mq (contro i 10 mq minimi previsti dalle norme tecniche); - ci sono laboratori che effettuano le prove senza aspettare la stagionatura della partizione; - considerare che se la prova di potere fonoisolante viene fatta poco dopo la realizzazione della parete, la massa della stessa è superiore a quella che assume dopo la stagionatura e la plasticità è molto superiore; - considerare che se la prova di calpestio viene fatta poco dopo la posa in opera del massetto, il materiale resiliente non ha ancora raggiunto lo schiacciamento di regime; - ricordare che i risultati delle prove relative al livello di calpestio dipendono dal tipo solaio utilizzato per la prova, ed i solai in cls utilizzati nei laboratori rispondono in maniera diversa dai solai in laterocemento (o predalle, unisol, plastbau, etc) realizzati nell’edilizia comune

  29. Isolamento acustico degli edificiNote sulle prove di laboratorio 25 luglio 2003 04.06.2002 22,5 dB 16,9 dB

  30. Isolamento acustico degli edificiNote sulle prove di laboratorio

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