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PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (laurea laurea specialistica)

MEDICI E “PARAMEDICI”.

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PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (laurea laurea specialistica)

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Presentation Transcript


  1. MEDICI E “PARAMEDICI” Legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001Infermieristiche e ostetricaRiabilitative (fisioterapista, ortottista, tecn. riabilitaz. psichiatrica)Tecnico-sanitarie (tecn. audiometrista, di radiologia medica, audioprotesista, igienista dentale, dietista, etc.)Tecniche della professione (della prevenzione luoghi di lavoro, assistente sanitario) PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI(laurea laurea specialistica) MEDICO-CHIRURGO VETERINARIO ODONTOIATRA FARMACISTA PROFESSIONI SANITARIE(diploma universitario laurea triennale) Non più "ausiliarie": L. 26/2/99 n 42 (abrogazione del mansionario, richiamo ai codici deontologici) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO (parere del consiglio di stato del 2002 – professione sanitaria) OTTICO MECCANICO ORTOPEDICO ... (T.U.L.S.)

  2. Professioni sanitarie Fisioterapisti, istituire subito ordine professionale "E' necessario istituire al più presto un Ordine professionale dei fisioterapisti. La sua mancanza, infatti, facilita il proliferare di centri specializzati con personale non qualificato". E' l'appello cheVincenzo Manigrasso, presidente dell'Aifi (Associazione italiana fisioterapisti), rivolge al Governo "A questo punto siamo in attesa di una norma che metta ordine in materia. E non lo dico per interesse di categoria, ma soprattutto per tutelare al meglio la salute dei cittadini, che avranno così la possibilità di verificare l'esatta qualifica del proprio operatore. Inoltre l'assenza di un Ordine professionale non consente di esercitare un attento controllo sui cosiddetti abusivi, né permette di sanzionare quegli operatori poco rispettosi degli aspetti deontologici della professione".

  3. Professioni sanitarie Commissione Senato approva LD ordini professionali La Commissione Igiene e sanità del Senato ha approvato ieri il disegno di legge delega per l'istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. La Commissione - informa una nota della presidenza - ha votato all'unanimità la modifica che prevede una proroga di 24 mesi. Il presidente della Commissione, Ignazio Marino, chiederà alla capogruppo dell'Ulivo a palazzo Madama, Anna Finocchiaro, la calendarizzazione in Aula in tempi rapidi.

  4. Aprile 2011 Professioni sanitarie sulle barricate per richiedere l'Ordine Prevedere un Ordine per tutte le professioni sanitarie, così da garantire qualità e correttezza nelle prestazioni, una formazione continua e una tutela contro l'abusivismo. È questo il grido di battaglia lanciato da Roma dalle professioni sanitarie, che si sono date appuntamento ieri per protestare contro il blocco dell'iter del disegno di legge 1142 per l'istituzione degli albi sanitari. Davanti al Senato si sono trovate 22 professioni … figure infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione …. Allo stato attuale, come si legge sul sito del Conaps, «delle ventidue professioni sanitarie, soltanto quelle infermieristiche, ostetriche e dei tecnici di radiologia sono state normate attraverso la costituzione di collegi; le altre si sono invece costituite in associazioni volontarie, per lo più riconosciute con decreto del ministero della Salute». Un problema perché «per ogni professionista ci sono due abusivi e tra le figure più a rischio ci sono i fisioterapisti».

  5. L. 26/2/99 n 42 • Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie) • La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie …. è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". • Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il ….. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post- base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

  6. Nella complessa galassia costituita da queste nuove figure di operatori sanitari - il cui ambito professionale, fino a non molto tempo fa rigorosamente delimitato dai mansionari, è ora allargato alle competenze acquisite nel corso della formazione universitaria pre-laurea (non soltanto triennale, ma anche specialistica, attraverso l’esperienza maturata sul campo ed i corsi di aggiornamento e di qualificazione ed è modulato sulla falsariga dei dettami dei rispettivi codici deontologici, il ruolo attuale del medico, pur essendo centrale nella gestione dell’assistenza, sta progressivamente diventando quello di “primus inter pares”.

  7. CODICE DEONTOLOGICO DELL’ AUDIOMETRISTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione - Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi e di carenze professionali.

  8. Legge 1 febbraio 2006, n.43Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2006 n.40 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

  9. Suddivisione con duplice funzione: Tutela della pubblica amministrazione e dei privati Tutela dei dipendenti della pubblica amministrazione QUALIFICHE DELL’ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE (quando deve rispondere di un reato) PUBBLICO UFFICIALEArt 357 c.p. INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO Art 358 cp I professionista sanitario ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ Art 359 cp

  10. Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficialeAgli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi(1).(1) Articolo così sostituitodalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

  11. Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizioAgli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

  12. Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessitàAgli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

  13. Cassazione Penale, 2007 Il titolare del laboratorio convenzionato con il SSN è pubblico ufficiale Va confermato il principio secondo il quale il responsabile di casa di cura convenzionata è pubblico ufficiale perché concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi sulla base dei quali sorge in favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate.

  14. Corte di Cassazione - PenaleQuando il medico è pubblico ufficialeNatura della prescrizione e qualità di pubblico ufficiale del medico di famiglia Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. Le impegnative che, contengono richieste di esami non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali,  sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata "convenzionata", previa "autorizzazione" dell'USL competente:  autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la realizzazione, a carico dell'ente pubblico, dell'interesse del cittadino. Il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non è infatti circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente.

  15. DOVERI DEL SANITARIO

  16. OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

  17. OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA ORDINE FONTE NORMATIVA SANZIONI Etico “Buon Samaritano” Coscienza (?) Deontologico Art. 7 CDM 1998 [*] Disciplinari Giuridico PU & IPS: Art 328 cp Penali ESPN: Art 598 cp [*] [*] prestazioni d’urgenza

  18. CDM ‘98 CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA Art 7: Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attivita', non puo' mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Art 8: Calamita' Il medico, in caso di catastrofe, di calamita' o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'autorita' competente.

  19. Art 328 c.p. - Rifiuto di atti di ufficio - Omissione Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

  20. Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

  21. Omissione di soccorso Cass. pen., Sez.V, 14 Dic 1977 “Il reato di cui all’art. 593 c.p. trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo – nella quale non è necessario ‘imbattersi’ materialmente – e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d’urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all’amma-lato”.

  22. Omissione di soccorso Cass. pen., Sez V, 31 Gen. 1978 “Ove un medico, che si trovi in una stazione ferroviaria, avvertito dell’arrivo di un treno, di lì a pochi minuti, nel quale si trova persona colta da malore e bisognosa di soccorso, si rifiuti di attendere per prestare la sua opera, non è configurabile il reato di omissione di soccorso giacché l’obbligo penalmente sanzionato scatta solo quando l’agente si imbatta e quindi venga in contatto materiale diretto con l’oggetto del ritrovamento attraverso i propri organi sensoriali.”

  23. Omissione di soccorso Cass. pen., sentenza 2006 Quali i limiti del reato di omissione di soccorso, a seguito incidente stradale? Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il reato in questione ancorchè in concreto l'assistenza occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato

  24. Sentenza 48379 Corte di Cassazione Carcere per mancata reperibilità Rischia il carcere il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente. A prescindere dal fatto che si trattava di un caso grave oppure no. Cassato il ricorso di un medico chirurgo condannato dal Tribunale di Montepulciano ai sei mesi di reclusione per essersi rifiutato, in tre distinti e successivi momenti, "di sottoporre a nuova visita una paziente, il cui quadro clinico si era rapidamente evoluto peggiorando al punto di imporre un intervento che veniva eseguito da altri sanitari di reperibilità, essendosi rifiutato di recarsi in ospedale". Secondo i giudici della Cassazione, quindi, "il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una avvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L'urgenza e il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità e urgenza dell'intervento chirurgico".

  25. OBBLIGO DI PRESTARE ASSITENZA E HIV LEGGE 22/05/90 n°135 Art. 5. (Accertamento dell’infezione) 1. Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

  26. ART 328 cp: RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO “... INDEBITAMENTE PUBBLICO UFFICIALE e INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO RIFIUTA UN ATTO DEL SI SUO UFFICIO CHE ... DEVE ESSERE COMPIUTO SENZA RITARDO ...“ NO CASI ORDINARI ? NESSUNA PREVISIONE DI LEGGE ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ SI CASI URGENTI ART 598 cp: OMISSIONE DI SOCCORSO “…TROVANDO UNA PERSONA FERITA O ALTRIMENTI IN PERI- COLO OMETTE DI PRESTARE ASSISTENZA” OBBLIGO GIURIDICO DI PRESTARE ASSISTENZA

  27. OBBLIGO DI INFORMARE L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

  28. ATTIVITA’ DI INFORMATIVA ATTI COI QUALI IL SANITARIO E’ TENUTO AD INFORMARE UNA PUBBLICA AUTORITA’ RELATIVAMENTE A PERSONE, FATTI, O NOTIZIE CONOSCIUTI NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI CUI E’ OBBLIGATO PER LEGGE A RIFERIRE.

  29. DENOMINAZIONI DIVERSE SIGNIFICATO EQUIVALENTE DENUNCE(RIFERIRE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) DICHIARAZIONI(METTERE AL CORRENTE) NOTIFICHE(RENDERE NOTO UN FATTO) COMUNICAZIONI(TRASMETTERE LA NOTIZIA) RELAZIONI(RESOCONTO SCRITTO O ORALE) REFERTI E RAPPORTI(NOTIZIE DI REATO)

  30. FINALITA’:AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIO-ASSICURATIVOFINALITA’:AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIO-ASSICURATIVO • AMMINISTRATIVE: dichiarazioni all’ufficiale di stato civile (di nascita, di morte) • SANITARIE: denuncia della causa di morte, di nascita di infanti deformi, di infanti immaturi, delle malattie infettive o diffusive, delle malattie veneree, etc. comunicazione delle vaccinazioni, etc. (ex … segnalazione di persone tossicodipendenti)

  31. FINALITA’:AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIO-ASSICURATIVOFINALITA’:AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIO-ASSICURATIVO • ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE: denuncia degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali • GIUDIZIARIO: referto, rapporto

  32. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della GiustiziaCapo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

  33. Visitare, diagnosticare, curare, cioè circostanziare direttamente Colui che esercita una professione sanitaria Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della GiustiziaCapo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Assistenza: finalità terapeutica prestazione con carattere di continuità attività diagnostico-terapeutica Opera: finalità non terapeutica prestazione occasionale

  34. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della GiustiziaCapo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria possono: basta la (ragionevole) possibilità, non occorre la probabilità Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. non tutti i reati, solo i delitti non tutti i delitti, solo quelli procedibili d’ufficio

  35. REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena Procedibilità D’ufficio il Procuratore della Repubblica è tenuto all’azione penale A querela iniziativa della parte offesa • Intenzionalità • Reati dolosi • Reati preterintenzionali • Reati colposi

  36. REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena Pena DelittoReclusione Multa ContravvenzioneArresto Ammenda

  37. Delitti procedibili d’ufficio Omicidio volontario Omicidio preterintenzionale Omicidio colposo Omicidio del consenziente Istigazione o aiuto al suicidio Infanticidio • Delitti contro la vita • Delitti contro • l’integrità fisica Lesioni volontarie dolose Lesioni colpose - infortuni sul lavoro

  38. Delitti procedibili d’ufficio Intossicazioni Somministrazione medicinali guasti Infezioni … • Delitti contro • l’incolumità pubblica • Delitti sessuali • Delitti d’interruzione della gravidanza • Delitti di manomissione di cadavere • Delitti contro la libertà individuale • Delitti contro la famiglia Atti osceni Incesto Violenza carnale Suicidio Morte improvvisa ?

  39. CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Durata della malattia Altre circostanze aggravanti OPPURE

  40. CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Durata malattia Certamente o probabilmente insanabile fino a 20 gg da 21 a 40 gg più di 40 gg Art 582 cp Perdita di un senso Perdita dell’uso di un organo Perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile Perdita della capacità di procreare Permanente e grave difficoltà della favella Deformazione o sfregio permanente del viso Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 gg Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa Indebolimento permanente di un senso o di un organo Aggravanti Art 583 cp

  41. LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME DOLOSE COLPOSE Procedibili d’ufficioArt. 582 c.p. Art. 582 c.p. Art. 595 c.p. Procedibili a querela della persona offesa Aquerela, salvo che il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionaleArt. 590 c.p.

  42. LESIONI PERSONALI GRAVI (art 583 cp) • Malattia della durata superiore a 40 giorni • Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni • Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa • Indebolimento permanente di un senso o di un organo

  43. INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI • Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che costituiscono l’abituale tenore di vita del leso • Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc) • Vita di relazione • Mansioni lavorative • Attività del tempo libero e dello svago ... • Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché si realizzi l’aggravante

  44. INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI POSTUMI MALATTIA “CONVALESCENZA” RESTITUTIO AD INTEGRUM Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in cui, a malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività (“convalescenza”) 40 gg tempo MALATTIA INCAPACITA’

  45. “PERICOLO DI VITA” MALATTIA GRAVE PERTURBAMENTO DI UNA GRANDE FUNZIONE ORGANICA CIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NERVOSA EQUILIBRI VITALI ESTREMAMENTE INSTABILI PROBABILE LA MORTE A BREVE SCADENZA

  46. INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO Senso quanti (e quali) sono i sensi? Organo differenza tra organo penalistico ed anatomico Indebolimento entità minima (se di meno: non aggravante) entità massima (se di più: perdita) organo già in precedenza indebolito guarigione mediante terapia, o uso di protesi Permanente nozione medico-legale di permanenza

  47. Esimente: la decisione è lasciata alla discrezione del sanitario Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della GiustiziaCapo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

  48. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della GiustiziaCapo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Tutela della salute dell’assistito, non del segreto professionale in sè Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

  49. Clandestini denunciati dai medici L'emendamento sopprime il comma 5 dell'articolo 35 del D.L. 25.7.98, n. 286 (Testo unico di disciplina dell'immigrazione) "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Un provvedimento barbaro ? I medici devono solo curare ?

  50. Art. 334 c.p.p. - Referto 1. Chi ha l`obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

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