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ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI

ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI. Lorenzo Benatti Parma, 6 maggio 2014. Fasi procedimento fallimentare. Accertamento del passivo e dei diritti reali o personali di terzi. Liquidazione dell’attivo. Ripartizione dell’attivo. Accertamento del passivo - funzione.

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ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI

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Presentation Transcript


  1. ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI Lorenzo Benatti Parma, 6 maggio 2014

  2. Fasi procedimento fallimentare Accertamento del passivo e dei diritti reali o personali di terzi. Liquidazione dell’attivo. Ripartizione dell’attivo.

  3. Accertamento del passivo - funzione • realizzazione del diritto all’attuazione coattiva dei crediti (quando non vi sono prospettive di realizzazione, su istanza del curatore, il tribunale, prima della data fissata per la verifica del passivo, dispone “non farsi lungo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali” – art. 102 l.f.); • realizzazione del diritto all’esclusione dal patrimonio fallimentare di beni presenti nelle sedi del fallito.

  4. Procedimento di accertamento • Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (art. 89, 1° c., l.f.) • Il curatore deve dare avviso della data dell’udienza e del termine per presentare domanda tramite PEC o raccomandata(art. 92 l.f.). • I creditori ed i titolari di diritti sui beni devono presentare domanda. Le data dell’udienza e del termine per la presentazione della domanda sono annotate nel registro imprese (art. 17, 2° co., l.f.).

  5. Domanda creditore o titolare diritto su beni • Va presentata con ricorso al G.D. • Possono essere sottoscritte anche direttamente dal richiedente (non è necessario farsi rappresentare da un legale). • Vanno presentate (istanze tempestive) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’udienza di verifica (art. 93, 1° co., l.f.). Quelle presentate oltre quel termine si considerano tardive (art. 101, 1° co., l.f.). • Deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del ricorrente, il petitum, la causa petendi, l’indicazione di eventuali titoli di prelazione, eventuale elezione di domicilio anche tramite PEC. La mancanza o l’incertezza relative ad elementi essenziali della domanda ne comporta l’inammissibilità (art. 93, 4° co., l.f.). La mancanza o l’incertezza sui titoli di prelazione ha come conseguenza il mancato riconoscimento di questa.

  6. Documenti dimostrativi • Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti che dimostrino le pretese vantate (v. prassi tribunali). • I documenti possono essere integrati fino alla data dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.).

  7. Data certa documenti • Se il credito è fondato su prova scritta (normalmente non è necessaria quando esiste una contabilità), la data della scrittura (e in particolare la sua anteriorità al fallimento) deve essere certa e computabile nei riguardi dei terzi ai sensi dell’art. 2704 c.p.c.: • atti pubblici, • scritture private autenticate, • scrittura private non autenticate dal giorno della registrazione, dal giorno in cui il contenuto è riportato in atti pubblici, dal giorno della morte o dalla sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (per es. timbro postale).

  8. Domande restituzione/rivendicazione • Beni mobili: • rivendicazione: deve essere dimostrata la proprietà attuale del bene, • restituzione (deposito, locazione, comodato): basta prova contratto. • Beni immobili: possono essere decise sulla base delle risultanze dei registri immobiliari.

  9. Beni irreperibili • Se il bene non è stato acquisito all’attivo, il titolare del diritto può chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. • Si ritiene che il curatore debba riprendere il possesso dei beni perduto dal fallito, quando ciò si riveli possibile

  10. Credito fondato su atto giudiziale • Se il credito o il diritto sul bene risulta da sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato è comunque necessaria verifica in sede concorsuale (anche per accertare l’eventuale prelazione). • Se il credito o il diritto sul bene risulta da sentenza non passata in giudicato il credito va ammesso o il diritto va riconosciuto a meno ce il curatore non proponga o prosegua il giudizio di impugnazione (art. 93, 2° co., n.3, l.f.). Se il credito risulta da decreto ingiuntivo opposto ancora non definito con sentenza il curatore non ha l’onere di proporre o proseguire il giudizio di opposizione.

  11. Effetti domanda • La presentazione del ricorso produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (art. 94, l.f.): interruzione decorso prescrizione e sospensione termini decadenza.

  12. Verifica del passivo • Nell’accertamento dei crediti e dei diritti di restituzione e rivendicazione di beni l’interesse di ogni ricorrente entra in potenziale conflitto con quello di tutti gli altri, rappresentato dal curatore che è parte nella verifica. • Non è parte invece il fallito, che può chiedere di essere sentito e presentare osservazioni al progetto di stato passivo.

  13. Udienza di verifica • Possono partecipare tutti i creditori che hanno fatto istanza di insinuazione, i quali possono interloquire su tutte le domande. • Il curatore deve predisporre un progetto di stato passivo che deve essere depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima dell’udienza. Il curatore deve comunicare il deposito a tutti gli istanti. Tutti gli interessati possono presentare osservazioni fino al momento dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.). • Il contraddittorio si cristallizzerà solo al momento dell’udienza. • Il giudice può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti. • Infine il G.D. decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avendo riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate da altri interessati (art. 95, 5° co., l.f.)

  14. Decisioni Giudice Delegato • Inammissibilità della domanda (art. 93, 4° co., l.f.). La domanda può essere riproposta. • Oppure: • ammissione totale, • esclusione totale, • ammissione/esclusione parziali del credito o della prelazione, • ammissione con riserva, • In tutti questi casi la decisione del G.D. è definitiva se non viene impugnata ai sensi dell’art. 99 l.f.

  15. Ammissione con riserva (1) • Per i crediti condizionali e quelli che non possono essere fatti valere se non previa escussione di un obbligato principale (art. 96, 1° co., l.f.). • Per i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore (la cambiale è ancora in possesso della banca). • Per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale (per es. comm. trib.) non passata in giudicato (art. 96, 2° co., l.f.)

  16. Ammissione con riserva (2) • Al creditore ammesso con riserva non possono essere attribuite quote di riparto fino a quando non è ammesso definitivamente. • A suo favore devono essere accantonate le quote che gli spetterebbero all’atto della ripartizione dell’attivo.

  17. Scioglimento riserva • Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto (art. 113 bis, l.f.). • Se ne è dedotto che quando è definitivamente escluso che possa verificarsi l’evento che ha determinato l’ammissione con riserva il G.D. debba disporre che l’ammissione deve intendersi definitivamente esclusa, svincolando le somme accantonate. • Il decreto del G.D. sarà impugnabile ex art. 26 l.f.

  18. Esecutività stato passivo • Esaurita la verifica il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (art. 96, 4° co., l.f.). • Quanto disposto diviene definitivo (cosa giudicata endofallimentare) a meno che siano proposte impugnazioni ai sensi dell’art. 98 l.f. • L’esecutività dello stato passivo va comunicata a tutti gli istanti dal curatore.

  19. Impugnazioni stato passivo • Impugnazione ordinaria • opposizione a mancati accoglimenti, • impugnazione accoglimenti domande. • Impugnazione straordinaria: revocazione. • Le impugnazioni possono riguardare sia quanto stabilito in relazione ai crediti sia quanto disposto con riferimento ai diritti su beni.

  20. Opposizione • Può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contesti la decisione, di mancata ammissione o di non riconoscimento del diritto totali o parziali, del G.D. • Va proposta nei confronti del curatore • In caso di ammissione con riserva il creditore può opporsi solo se aveva chiesto l’ammissione piena.

  21. Impugnazione • Può essere proposta dal curatore o dal creditore o dal titolare di diritti su beni i quali contestino che la domanda di un altro creditore o di una altro concorrente sia stata accolta. • Va proposta nei confronti del creditore concorrente la cui domanda è stata accolta. • É parte del giudizio il curatore.

  22. Revocazione • Può essere richiesta dal curatore, dal creditore e dal titolare di diritti su beni quando sono decorsi i termini per l’opposizione o l’impugnazione, per questi motivi: • falsità riferita alle prove, • dolo (messa in opera di espedienti tali da fare apparire artificiosamente una situazione reale, • errore essenziale di fatto (falsa percezione materiale che abbai indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste o l’insussistenza di un fatto che esiste), • mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.

  23. Termini • Impugnazione ordinaria: entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del curatore di esecutività dello stato passivo. • Impugnazione straordinaria: entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento.

  24. Istanze tardive • Sono tardive le domande presentate: • oltre i trenta giorni precedenti la data dell’udienza di verifica dello stato passivo, • entro il dodicesimo mese (o diciottesimo in caso di proroga disposta dal G.D.) dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo. • Quelle presentate oltre quel termine sono “ultratardive”. Esse saranno soggette alla disciplina delle tardive solo se il ceditore dimostra che il ritardo è incolpevole. • Deve trattarsi di una domanda non già avanzata tempestivamente

  25. Procedimento per le tardive • Le tardive (e ultratardive ammissibili) sono esaminate ogni quattro mesi. • Si procede come per le tempestive. • Il curatore comunica la data dell’udienza ai soli interessati. • I provvedimenti relativi alle domande tardive dovranno essere comunicati anche ai creditori ammessi tempestivamente per consentire loro un’eventuale impugnazione.

  26. Effetti ammissione tardiva • Creditori privilegiati e chirografari che dimostrino incolpevolezza ritardo (riconosciuta nel decreto o nella sentenza di ammissione): partecipano anche ai riparti precedenti. • Creditori chirografari che non dimostrino incolpevolezza ritardo: partecipano solo ai riparti successivi

  27. Cessioni crediti e surroghe • Art. 115, 2° co., l.f.: il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo qualora la cessione si stata comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. Nel caso di surrogazione legale a risultare in forma autentica dovrà essere la quietanza.

  28. ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI lorenzo.benatti@unipr.it

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