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Trasporto rifiuti

Trasporto rifiuti. I rifiuti non viaggiano via mail!!. MONZA - 27 Marzo 2014. Trasporto rifiuti. Definizione di rifiuto. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore: si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06.

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Presentation Transcript


  1. Trasporto rifiuti I rifiuti non viaggiano via mail!! MONZA - 27 Marzo 2014

  2. Trasporto rifiuti

  3. Definizione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore: • si disfi o • abbia l’intenzione o • abbia l'obbligo di disfarsi

  4. Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06 • le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; • il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; • il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

  5. i rifiuti radioattivi; • i materiali esplosivi in disuso; • le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

  6. Altre esclusioni (regolate da altre norme) • le acque di scarico; • i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; • le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

  7. Altre esclusioni (regolate da altre norme) • i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. • i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi • il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

  8. Altre esclusioni: sottoprodotti È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

  9. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

  10. Obblighi per il detentore La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: • In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta • In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario datato e controfirmato entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

  11. Albo nazionale gestori ambientali L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

  12. Albo nazionale gestori ambientali Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: • la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; • le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

  13. gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; • l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

  14. Trasporto rifiuti conto proprio I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti a garanzie finanziarie a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

  15. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni

  16. Trasporto rifiuti conto terzi L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

  17. Mancata iscrizione all’Albo • CNR per violazione art. 212 sanzionato da 256 c.1 d.l.vo 152/06 • Sequestro del veicolo ai sensi art. 260 ter c.4 e 5. c.4 In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. C.5. ….. la confisca di cui al comma 4 consegue obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256.

  18. Commissione ecomafia 22/10/97 Principio stabilito: Obbligatorietà del sequestro della P.G operante dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito dei rifiuti pericolosi. Poiché in sede penale non può essere confiscato un bene che non si trovi in stato di sequestro, consegue in via logica che la norma va interpretata nel senso che è obbligatorio il sequestro dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito dei rifiuti da parte della P.G. in sede di primo accertamento dei fatti reato in questione

  19. Iscrizione Albo In caso di mancato rispetto dell’iscrizione albo nazionale gestori ambientali si procede a : • CNR per violazione art. 256 c.4 d.l.vo 152/06 • Comunicazione all’albo per i provvedimenti di competenza (diffida)

  20. SISTRI Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI: • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. • enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. • enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. • nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

  21. SISTRI • Alla data del 1 ottobre 2013 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: • enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale. • enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.

  22. SISTRI Dal 3 marzo 2014 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: • i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. • gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. • i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

  23. SISTRI Regime transitorio e sanzioni. • Sino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. • Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006

  24. per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

  25. I codici CER • La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell’Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. • Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. • Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

  26. I codici CER (allegato D) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

  27. I codici CER (allegato D) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al punto iniziale

  28. Serve il campionamento? Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare. Per l’attività in strada il campionamento si potrebbe rendere necessario solo nell’eventualità che ci si trovi innanzi ad un rifiuto presumibilmente pericoloso, senza nessuna documentazione, senza nessuna possibilità di classificarlo. una buona attività di accertamento può sopperire ad un campionamento. Se necessario contattare ARPA di zona

  29. Il formulario di trasporti rifiuto(FIR) • Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. • Da quanto disposto all'art.193, del D.Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

  30. FIR (esclusioni) • Ai trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; • ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

  31. ai trasporti di rifiuti urbani effettuati dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita…. per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

  32. FIR (esclusioni) • alla movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata; • per il trasporto di fanghi di depurazione destinati all’utilizzo in agricoltura disciplinate dal Dlgs. n.99/1992

  33. FIR

  34. FIR dati essenziali I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: • nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; • origine, tipologia e quantità del rifiuto; • impianto di destinazione; • data e percorso dell'istradamento; • nome ed indirizzo del destinatario.

  35. Produttore o detentore del rifiuto

  36. Origine, tipologia e quantità del rifiuto

  37. Impianto di destinazione Cosa manca? L’autorizzazione del destinatario!!!

  38. Trasportatore del rifiuto

  39. Data del trasporto

  40. Trasporto macerie

  41. Trasporto macerie

  42. Trasporto macerie • Il trasporto rifiuti da demolizione, se non sono contaminate da rifiuti pericolosi (per es. lastre di eternit), solitamente sono da considerarsi rifiuti non pericolosi. • I rifiuti sono classificati con la categoria 17 (es. 17 09 04 rifiuti misti da demolizione e costruzioni)

  43. Trasporto materiale da scavo

  44. Materiali da scavo I trasporti di materiali da scavo possono o devono essere accompagnate con: • Piano di riutilizzo come previsto da d.m. 161/2012 per cantieri sottoposti a VIA o AIA • Sottoprodotto valutato ai sensi art. 184 bis e ter d.l.vo 152/2006 con: • autocertificazione preventiva ad ARPA • in regola con la disciplina urbanistica/edilizia • accompagnati da D.D.T. • Formulario di identificazione rifiuti

  45. Trasporto rifiuti liquidi

  46. Trasporti rifiuti liquidi I casi più frequenti di trasporto di rifiuti liquidi sono effettuati dalle società di spurgo fognature, pozzi neri, etc… Ai sensi del comma 5 dell’art. 230 i rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva.

  47. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti. I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina del comma 5 dell’art. 230

  48. l’autospurghista allorchè va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi “produttore” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

  49. Trasporti rifiuti liquidi Senza adeguate informazioni da parte del trasportatore, talvolta risulta difficile identificare il rifiuto contenuto nelle cisterne. Se si ritiene che il rifiuto sia da classificare pericoloso, procedere con sequestro probatorio dei rifiuti e del veicolo descrivendo dettagliatamente le motivazioni che vi hanno portato al sequestro (mancanza di informazioni, principio di precauzione…).

  50. Trasporto rifiuti liquidi Non confondere i rifiuti liquidi con: • fanghi di depurazione in agricoltura disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 • effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari disciplinati da D.M. 7 aprile 2006 e da normative regionali (calendario regionale)

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