html5-img
1 / 11

Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi

Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi. Corso di formazione sindacale La fiscalità. Principi generali. Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale per lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

nelia
Download Presentation

Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Funzione Pubblica CGILDipartimento sindacale e ufficio studi Corso di formazione sindacale La fiscalità corso di formazione vdb - cl

  2. Principi generali Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale per lo svolgimento delle pubbliche funzioni Anche i redditi pensionistici –previdenziali sono pertanto assoggettati al prelievo fiscale Mentre sulla pensione pubblica non esistono agevolazioni, per incentivare la pensione complementare esistono varie agevolazioni corso di formazione vdb - cl

  3. Principi generali I modelli esistenti sono di 3 tipi EET = esenzione, esenzione, tassazione Esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni ETE = esenzione, tassazione, esenzione Esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, esenzione delle prestazioni ETT = Esenzione, tassazione, tassazione In Italia ETt: esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, tassazione agevolata delle prestazioni corso di formazione vdb - cl

  4. Principi Generali I tributi sono costituiti essenzialmente dalle imposte e dalle tasse  Le Tasse sono direttamente correlate ad un servizio pubblico erogato dallo Stato o da altro ente pubblico. Gravano solo sui soggetti beneficiari del servizio pubblico richiesto. Le Imposte gravano su tutti i cittadini a prescindere dall’effettiva utilizzazione di servizi e il loro importo è correlato alla capacità contributiva di essi. corso di formazione vdb - cl

  5. Principi Generali I principi costituzionali su cui si fondano sono: Principio di capacità contributiva- Art. 53, comma 1, Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Principio di progressività- Art. 53, comma 2, Costituzione. L’onere tributario cresce piùche proporzionalmente con l’aumentare del reddito. corso di formazione vdb - cl

  6. Principi generali • Che differenza c’è fra • Deduzione e Detrazione? • Le Deduzioni che possono essere fisse o decrescenti comportano l'abbattimento dell’imponibile). Le Detrazioni anch'esse fisse o decrescenti rispetto al reddito e comportano un abbattimento dell’imposta. corso di formazione vdb - cl

  7. Aspetti fiscali VDB

  8. Il regime fiscale di TFS e TFR Il sistema di tassazione cui le prestazioni di fine servizio vengono assoggettate si differenzia tra il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto • TFR • rendimenti tassati dell’11% • applicazione dell’aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda • TFS • defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio • quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS) • tassazione in funzione del reddito di riferimento

  9. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: contribuzione • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra: • Il 12% del reddito complessivo • L’importo assoluto di € 5164,57 annui • Il doppio del TFR versato a previdenza complementare • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • I contributi versati sono deducibili dal reddito : • Entro il limite assoluto di € 5164,57 annui • Esclusione dal reddito da lavoro dei contributi trattenuti dal datore di lavoro entro il tetto di € 5164,57 • I lavoratori di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del decreto i quali nel primo quinquennio, versando contribuzioni ridotte usufruiscono di una deducibilità inferiore a quella massima fruibile, possono usufruire nei successivi 20 anni di una deduzione maggiore, rapportata a quella non fruita, nel limite max di ulteriori 2.582,29 € annui

  10. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: le prestazioni • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • Sia per le prestazioni in forma periodica che per le prestazioni in capitale viene applicata una ritenuta nella misura del 15% (sostitutiva). Per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alla forma complementare c’è una riduzione annua di 0,30 punti sino ad un massimo di 6 punti • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • Le prestazioni in forma periodica vengono tassate:sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell’87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato • Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata

  11. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: anticipazioni e riscatto • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull’ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l’imposta già versata • Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • Anticipazioni: per spese sanitarie la ritenuta è pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°; per gli altri tipi di anticipazione l’aliquota è del 23% • Riscatti: per riscatti per morte la ritenuta è pari al 15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l’aliquota è del 23%

More Related