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Convegno IIC - AGCOM 29 ottobre 2002

Implicazioni del nuovo quadro comunitario e della direttiva 2002/77 sulla diffusione televisiva. Convegno IIC - AGCOM 29 ottobre 2002. Christian Hocepied Commissione Europea DG Concorrenza. Situazione delle emittenti televisive nell’ambito del nuovo quadro regolamentare.

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Convegno IIC - AGCOM 29 ottobre 2002

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Presentation Transcript


  1. Implicazioni del nuovo quadro comunitario e della direttiva 2002/77 sulla diffusione televisiva Convegno IIC - AGCOM 29 ottobre 2002 Christian Hocepied Commissione EuropeaDG Concorrenza

  2. Situazione delle emittenti televisive nell’ambito del nuovo quadro regolamentare “Reti di comunicazione elettronica: sistemi di trasmissione … che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, ... le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, ... , le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato” (art. 2 DQ, art. 1 DC)

  3. Conseguenze delle nuove definizioni Contenuto trasmesso sulle reti(fuori ambito di applicazione del nuovo quadro) Servizi di comunicazione e di accesso(es. servizi di diffusione radiotelevisiva o di accesso condizionato) Infrastrutture di comunicazione(reti e relative facilities)

  4. Direttiva Autorizzazioni 2002/20/CE Direttiva Accesso 2002/19/CE Direttiva Servizio Universale 2002/22/CE Direttiva Protezione dati 2002/58/CE Le direttive applicabili alla diffusione televisiva Direttiva Concorrenza 2002/77/CE (Art. 86) Direttiva Quadro 2002/21/CE (Art. 95) Decisione Spettro radio 676/2002/CE

  5. Eliminazione di diritti esclusivi e speciali per le emittenti radiotelevisive Articolo 2 DC • 1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che: a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un'attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, o b) conferisce a delle imprese, non in conformità con suddetti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella medesima area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti. • 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica sia garantito a ciascuna impresa.

  6. Procedure per l’assegnazione delle frequenze • Distinzione fra autorizzazione del servizio e diritto all’uso di frequenze • L’allocazione e l'assegnazione di radiofrequenze da parte delle ANR devono essere fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati art.9 DQ + 7 DA + 4 DC • Art. 5(2) + Considerando 12 DA: bundling di allocazione delle frequenze e di autorizzazione del contenuto - in ogni caso restrizioni nazionali solo se giustificate • Considerando 23 DA: la promozione della concorrenza consente di escludere le emittenti televisive dalle procedure di gara

  7. Disposizioni applicabilialla RAI • In quanto responsabile di obiettivi di interesse pubblico generale, può beneficiare di procedure specifiche per la concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze (art. 5.2 DA + 4 DC) • In quanto impresa pubblica verticalmente integrata che fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica, se occupa una posizione dominante, non deve operare discriminazioni a favore delle proprie attività (art. 3 DC)

  8. Cosa accade alle autorizzazioni esistenti? • Non devono venir meno – i diritti esclusivi devono essere eliminati • Ai titolari di autorizzazioni deve essere garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica (art. 2 DC) • Le condizioni devono essere soggette a revisione (art. 17 DA)

  9. Identificazione dei mercati soggetti a regolamentazione ex ante: responsabilità congiunta Commissione – ANR • Mercati del prodotto e dei servizi: Commissione • Definizione dei mercati del prodotto/servizi nella Raccomandazione (solo quelli che possono essere soggetti a regolamentazione ex-ante) • Mercato geografico rilevante e altri mercati: ANR • ANR definiscono i mercati geografici • ANR possono definire i mercati del prodotto/servizi diversi da quelli individuati nella Raccomandazione, ma la Commissione può domandarne la modifica se non giustificati

  10. Situazione attuale • Definizioni di mercato nell’allegato alla bozza della raccomandazione del 17 giugno 2001 • Mercato wholesalen. 7: Servizi di diffusione radiotelevisiva e reti di distribuzione per la trasmissione di contenuti agli utenti finali • Accesso delle emittenti televisive (editori di contenuto) alla rete ed ai servizi di diffusione televisiva di operatori/e con SMP

  11. Fase successiva • L’AGCOM deve effettuare l’analisi di mercato, in collaborazione con l’AGCM(art. 16 DQ) • Gli obblighi ex ante vanno imposti se, dall’analisi di mercato, risulta che il mercato non è in “concorrenza effettiva”, e cioè se esiste una posizione dominante individuale o collettiva • La Commissione ha pubblicato le “Linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del SMP” per assistere le ANR.

  12. Analisi di mercato • Esiste un mercato di servizi di diffusione radiotelevisiva e reti di distribuzione per la trasmissione di contenuti ad utenti finali in Italia? • L’integrazione verticale non esclude l’esistenza di un mercato se tale mercato esiste in altri Stati Membri • C’è sostituibilità tra la diffusione televisiva terrestre e quella satellitare? C’è potenziale sostituibilità tra le reti terrestri? Altrimenti, distinzione dei mercati + procedura ex art.7 DQ se c’è influenza sugli scambi commerciali

  13. British Interactive Broadcasting/OPEN* Midland Bank 20% BT32,5% Matsushita15% BSkyB32,5% OPEN (piattaforma per la fornitura di servizi televisivi digitali interattivi) *Decisione della Commissione del 15 Settembre 1999. GUCE L 312

  14. 5 Mercati del prodotto individuati in BiB (a) Servizi televisivi digitali interattivi ** (b) Pay-TV ** (c) Offerta all’ingrosso di canali sportivi e di film per la pay-TV (c) (d) Servizi tecnici per i servizi televisivi digitali interattivi e di pay-TV ** (e) Mercato delle infrastrutture di accesso al cliente per servizi di telecomunicazione e servizi connessi *

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