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A cura di Ing. Alfonso Massaro

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. Nr. 81 del 9 Aprile 2008 e D.Lgs. Nr. 106 del 3 Agosto 2009). A cura di Ing. Alfonso Massaro. SCOPO DEL CORSO.

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  1. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. Nr. 81 del 9 Aprile 2008 e D.Lgs. Nr. 106 del 3 Agosto 2009) A cura di Ing. Alfonso Massaro

  2. SCOPO DEL CORSO • Acquisire informazioni utili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (conoscenza del Testo Unico sulla Sicurezza) • Sensibilizzare al lavoro in sicurezza

  3. INDICE • Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e la sua composizione • Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla Sicurezza?) • Figure coinvolte nel Sistema Sicurezza • Definizione e analisi del rischio • Sistema di Gestione della Sicurezza – Linee guida per la valutazione del rischio (matrice del rischio) – D.V.R. – D.U.V.R.I. • Le attrezzature di lavoro e la marcatura CE • I dispositivi di protezione individuali • Rischio incendio, Rischio meccanico, Rischio da videoterminali, Rischio rumore, Rischio microclima, Rischio da movimentazione manuale dei carichi, Rischio vibrazioni, Rischio da ambienti di lavoro, Rischio cadute dall’alto, Rischio chimico • R.L.S. (Compiti, Responsabilità, la gestione degli incontri e dei conflitti) • Sicurezza Antincendio (Informazione, formazione antincendio) • Il Piano di Emergenza ed evacuazione • Lettura e analisi di sentenze di Cassazione. Il sistema sanzionatorio

  4. Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e le novità introdotte Decreto Legislativo del Governo n° 81 del 9/4/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/4/2008) Decreto Legislativo del Governo n° 106 del 3/8/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

  5. Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e la sua composizione  Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che ha raccolto, integrato e modificato le normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è quindi una normativa sociale in quanto serve a tutelare le “persone” sui luoghi di lavoro  Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.è composto da 306 articoli, suddivisi in 13 titoli, e da 51 allegati tecnici

  6. IL T.U. struttura 1) TITOLO I – PRINCIPI COMUNI 2) TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO 3) TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I. 4) TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 5) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 6) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 7) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 8) TITOLO VIII – AGENTI FISICI 9) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE 10) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 11) TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 12) TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE 13) TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

  7. Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla Sicurezza?)  In seguito ai numerosi incidenti mortali ed invalidanti sul lavoro, il legislatore ha voluto rafforzare la normativa vigente sulla sicurezza inasprendo l'apparato sanzionatorio  Sono andati dunque in pensione tre importanti decreti legislativi (626/1994 – 493/1996 – 494/1996), che sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza

  8. Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla Sicurezza?)  Per quanto concerne le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e sui lavori in quota, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la movimentazione manuale dei carichi e le sanzioni contenute precedentemente nei decreti legislativi 493 e 494, si fa ora riferimento ai titoli IV, V e VI del D.Lgs 81/2008 ma anche ad una serie di allegati.

  9. Titolo XIII art. 304 comma 1 • abrogazioni • D.P.R. 547/55 • D.P.R. 164/56 • D.P.R. 303/56 (escluso l’art. 64) • D. lgs. 277/91 • D. lgs. 626/94 • D. lgs. 493/93 (segnaletica di sicurezza) • D. lgs. 494/96 • D. lgs. 187/05 (rischio vibrazioni) • È abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.LGS. 81/2008 incompatibile con lo stesso. La normativa antincendio D.M. 10/3/98 e la normativa sul pronto soccorso aziendale DM 388/2003 sono gli unici decreti non abrogati dal Testo Unico.

  10. Finalità del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il D.lgs 81/2008 intende garantire sul territorio nazionale l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori siano essi subordinati, autonomi od equiparati con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro. Fulcro del decreto è la rivalutazione radicale della figura del lavoratore, considerato come soggetto attivo con obblighi e diritti

  11. LE PRINCIPALI NOVITA’ • Definizione di lavoratore • Soggetti equiparati al lavoratore • Obbligo dei lavoratori • Campo di applicazione • Formazione del RSPP • Comunicazioni obbligatorie • DVR • DUVRI • Informazione – Formazione dei lavoratori • Sanzioni (Revisione del sistema delle sanzioni)

  12. I SOGGETTI CON OBBLIGHI, COMPITI E RESPONSABILITA' INDIVIDUATI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA • Datore di lavoro • Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione • Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione • Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo Soccorso • Dirigente • Preposto • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • Medico Competente (qualora sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria) • Lavoratore

  13. Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008) • Datore di lavoro. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa • Lavoratore. Persona, che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione • R.S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi • Dirigente. Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando la attività lavorativa e vigilando su di essa

  14. Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008) • Preposto. Persona, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerachici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa • R.L.S. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro • Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 facente parte del Servizio di Prevenzione • Medico Competente. Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

  15. Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008) • Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori • Prevenzione. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

  16. Il Datore di lavoro • Obblighi non delegabili ( art. 17): a) Designare il Rappresentante del Servizio Prevenzione e sicurezza; b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi. • Obblighi delegabili: Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.

  17. Delega di funzioni (Art. 16) La norma è totalmente inedita. Codifica in modo espresso (seguendo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia ) le modalità, i contenuti, le condizioni e le forme con le quali il datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di sicurezza (esclusi quelli indelegabili di cui al successivo art. 17 riferiti alla valutazione dei rischi e alla designazione del RSPP). La nuova disposizione in particolare stabilisce che la delega deve: • essere scritta ed avere una data certa; • attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • essere accettata dal delegato per iscritto; • essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica; • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

  18. Definizioni (articolo 2) LAVORATORE

  19. SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE • soci lavoratori di cooperativa; • soci di società, anche di fatto, che prestano attività; • associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.); • tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97); • soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro; • allievi degli istituti di istruzione ed universitari; • partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.

  20. CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3 Tutti i settori d’attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi ed equiparati

  21. LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE I SOGGETTI IN: • CREDITORI DI SICUREZZA : LAVORATORI • DEBITORI DI SICUREZZA: DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI

  22. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti Il Datore di Lavoro può : • auto-nominarsi • nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda

  23. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEla formazione obbligatoria I corsi di formazione RSPP per titolari/leg. Rapp. : durata minima 16 / massima 48 ore Novità corsi di aggiornamento (anche per coloro che si sono auto-nominati in sanatoria prima del dicembre 1996), da definire tramite Accordo Stato/Regioni .

  24. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEla formazione obbligatoria IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve : • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore • frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .

  25. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’auto-nomina Novità: • non è più dovuto l’invio all’Organo di Vigilanza AUSL • va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

  26. ADDETTI ALL’EMERGENZA • ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE • ADDETTO PRIMO SOCCORSO L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare (purchè non si superino i 5 lavoratori) sia da un dipendente dell’impresa I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

  27. ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONEFormazione sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per: • ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE • ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO E ALTO DURATA 8 ORE Una azienda si considera ad Alto Rischio Incendio quando è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco.

  28. ADDETTO PRIMO SOCCORSOcompiti • mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di primo soccorso) • aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti • intervenire in caso d’infortunio onde evitare che l’infortunato venga soccorso in modo non corretto

  29. ADDETTO PRIMO SOCCORSOFormazione - DM 388/2003 invariato Sono identificati tre gruppi di aziende: Gruppo A I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B • aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C • aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  30. ADDETTO PRIMO SOCCORSOFormazione E’ svolta da personale medico ed ha cadenza triennale DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI • gruppo A • Corso di formazione di 16 ore • Corso di aggiornamento di 6 ore • gruppo B • Corso di formazione di 12 ore • Corso di aggiornamento di 4 ore • gruppo C • Corso di formazione di 12 ore • Corso di aggiornamento di 4 ore

  31. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • AZIENDALE: formazione minima di 32 ore iniziali, con aggiornamento periodico (4 h per imprese da 15 a 50 lavoratori/8 h per imprese con più di 50 lavoratori) • TERRITORIALE: per aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori (quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc. ) L’ RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure preventive. L’impresa ha l’obbligo di comunicare all’INAIL eventuali nuove nomine o rielezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (già comunicazione annuale).

  32. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato l’ RLS partecipano al Fondo, costituito presso l’INAIL, in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva. • In ogni caso, qualora nelle aziende non venga eletto o designato il RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo costituito presso l’INAIL, comunica alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del RLS territoriale.

  33. SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando ricorrono casi di rischio per la salute dei lavoratori la modalità corretta per determinare l’obbligo è effettuare la valutazione dei rischi

  34. Titoli e requisiti del medico competente (Art. 38) Una novità è rappresentata dall’obbligo, introdotto sempre dal comma 1, alla lettera d), di frequenza di percorsi formativi universitari da parte dei medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Una deroga a tale obbligo è prevista per i medici, in possesso delle medesime specializzazioni, che per un anno, nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore del decreto legislativo, abbiano svolto le funzioni di medico competente . Ai sensi del comma 3, tutti i medici che intendano svolgere l’attività di medico competente devono partecipare al programma di educazione continua in medicina previsto dal D.Lgs. n. 229/1999. Il comma 4 istituisce presso il Ministero della Salute un “elenco” dei medici competenti nel quale dovranno iscriversi i medici competenti in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 del TU

  35. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria • Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitariae di rischio perogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia • Consegna la documentazione sanitaria: - al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabiliscein base alla valutazione dei rischi • Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della Salute entro iltermine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto • Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione • Effettua informazione e formazione dei lavoratori, • Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.

  36. LA VALUTAZIONE DEI RISCHIIl DVR Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi (obbligo non delegabile ) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro - correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza.

  37. LA VALUTAZIONE DEI RISCHIOggetto della valutazione : • relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati, • indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati, • programma delle misure per il miglioramento nel tempo, • individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare, • nominativi RSPP - RLS - medico competente, • individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza, formazione ed addestramento Novità: la valutazione non deve più avere data giuridicamente certa (vidimazione notarile). La richiesta è di riconoscere la data certa quando il documento, come previsto, è controfirmato dal RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di lavoro.

  38. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Autocertificazione • I datori di lavoro che occupano fino a10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate previste dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’art. 31 comma 6. Vedi in basso). • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono comunque autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2013. Il DVR con procedure standardizate non è possibile per le aziende ad elevato rischio indipendentemente dal numero di lavoratori (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).

  39. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DVR - novità • i datori di lavoro delle aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (G.U. nr. 285 del 6 dicembre 2012).

  40. LA VALUTAZIONE DEI RISCHIRielaborazione la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate) • se si verificano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza • in relazione al grado di evoluzione della tecnica • a seguito di infortuni significativi; • se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

  41. LA VALUTAZIONE DEI RISCHIcasi particolari Occorre realizzare una specifica valutazionedei rischi in presenza di lavoratrici in età fertile e di minori (che dovrà essere comunicata ai genitori del minorenne). è vietato adibire i minori ad una serie di lavorazioni e processi (D.lgs 345/1999 che richiama la legge 977/1967)

  42. DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti è soggetto: Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomiall'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo avendone la disponibilità giuridica. Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

  43. DUVRIobblighi del datore di lavoro committente: • Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza adottate nell’ambiente in cui sono destinati ad operare. • Verifica l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d’opera (2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti). (Allegato XVII) • Promuoveilcoordinamento e la cooperazione elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera.

  44. Esclusione del DUVRI e relativa stima dei costi per i seguenti appalti: • la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri; • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. • lavori di durata inferiore ai cinque giorni purchè non pericolosi (come da allegato XI del D.Lgs. 81/2008) • assenza della disponibilità giuridica

  45. Informazione, Formazione e Addestramento • Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro . • Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. • Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro.

  46. Informazione, Formazione e Addestramento Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario debba acquisire: • con l’informazione il “sapere”; • con la formazione il “saper essere”; • con l’addestramento il “saper fare

  47. INFORMAZIONE dei dipendenti (art. 36)Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività' dell’impresa in generale, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia • procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 ( primo soccorso e prevenzione incendi ); • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. • pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

  48. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

  49. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Deve avvenire: a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. È specificato che la formazione comprenda anche l’addestramentoeffettuato da personaesperta e sul luogo di lavoro

  50. SANZIONI Sanzioni aumentate del 9,6% per effetto del D.L. 76/2012 a partire dal 01/7/2013 in ottemperanza all’art. 306 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

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