1 / 12

ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI

ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI. Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dell’atto costitutivo Legittimazione ad impugnare

Download Presentation

ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI • Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dell’atto costitutivo • Legittimazione ad impugnare • I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni - società non quotate: 5% - società quotate: 1/1000

  2. Invalidità delle decisioni Annullabilità L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto d’interessi (se v’è pericolo di danno per la società) Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o dell’iscrizione o deposito nel registro Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale Sono previsti quorum (derogabili) per l’annullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno

  3. Chiarimenti Dettati attraverso il richiamo al nuovo art. 2377, 4° co. Eliminano dubbi sollevati nella pratica La deliberazione può essere annullata: Per carenza dilegittimazione alla partecipazione all’assemblea, solo se la partecipazione in discussione è decisiva per il quorum costitutivo Per invalidità di voti o loro “indebito computo”, solo se sono decisivi per la maggioranza Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono l’accertamento di contenuto, effetti e validità della delibera.

  4. Il procedimento Richiamo al nuovo art. 2378 E’ regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme La sospensione dell’esecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazione Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivato Nel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata l’udienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

  5. La decisione sul cautelare Il Giudice designato, in ogni caso: sente amministratori e sindaci provvede “valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della decisione” può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando l’udienza Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata

  6. Due tipi di nullità NULLITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI 1 relativa 2 assoluta

  7. NULLITA‘ RELATIVA (i) mancata convocazione assemblea (i) mancanza verbale (iii) impossibilità od illiceità dell‘oggetto La delibera che presenta uno di tali vizi è impugnabile entro tre anni da chiunque vi abbia interesse

  8. NULLITA‘ ASSOLUTA (i) modifiche dell‘oggetto sociale che introducano attività illecite od impossibili La delibera affetta da nullità assoluta è impugnabile senza limiti di tempo

  9. Nullità delle decisioni Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in mancanza di verbale o di convocazione (v. però 2379, 3° co.), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesseentro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione 2379-ter: L’impugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzioneex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione

  10. Sanatoria della nullità Art. 2379-bis Chi, “anche successivamente”, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione L’invalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dell’assemblea successiva La delibera ha effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona fede

  11. Altri chiarimenti Dettati attraverso il richiamo ai nuovi artt. 2377, 7° co. e 2434-bis. Se la decisione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, come oggi non si ha annullamento. Viene precisato che “il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento dell’eventuale danno” La decisione di approvazione del bilancionon può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo

  12. Rinunce e transazioni L’azione di responsabilità può ancora essere oggetto di rinuncia o transazione, ma il quorum impeditivo è stato abbassato al 10% e occorre anche la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale La norma è derogabile dall’atto costitutivo

More Related