1 / 30

Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli

Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli.

maree
Download Presentation

Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. L’obiettivo perseguito è l’attuazione ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili. Per adempiere a tali scopi l’Ente si avvale di una struttura tecnica o di altre strutture paritetiche o di soggetti pubblici, competenti in materia; organizza corsi di prevenzione, per insegnamento di discipline antinfortunistiche ed interventi informativi e formativi in materia di sicurezza. Promuove la diffusione di materiale sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

  2. Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli Di concerto con l’Ente Scuola, svolge funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti di lavoratori. Collabora attivamente con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) fornendo assistenza logistica e strumentale per affrontare le soluzioni tecniche e procedurali più idonee alla eliminazione di condizioni di rischio particolarmente complesse emerse nello svolgimento delle proprie attività nei cantieri. L’Ente esercita procedure di opportuno intervento nei luoghi di lavoro, al fine di favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure di prevenzione sull’igiene del lavoro. Nel corso delle visite in cantiere si forniscono chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti; vengono analizzate le situazioni di rischio e impartite le istruzioni ritenute più opportune per la loro eliminazione, indicandone i tempi di attuazione. Si verifica la documentazione antinfortunistica che le imprese sono tenute a produrre secondo le normative vigenti in materia di sicurezza.

  3. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

  4. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 15 – Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;

  5. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 15 – Misure generali di tutela g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

  6. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 15 – Misure generali di tutela s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

  7. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

  8. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori • Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:Arresto 3 - 6 mesi - Ammenda € 2.500,00 - 6.400,00 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:Sanzione amministrativa € 500,00 - 1.800,00

  9. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9.Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

  10. 1 Iscrizione alla CCIA 2 DVR o autocertificazione, dove prevista 3 Documentazione attestante la conformità alla normativa sulla sicurezza 4 Elenco DPI forniti ai lavoratori 5 Nomina del RSPP, degli ASPP e del medico competente 6 Nominativo del RLS Attestati di formazione del RSPP, degli ASPP e del RLS 7 8 Elenco dei lavoratori sul libro matricola ed idoneità lavorativa 9 D.U.R.C. 10 Dichiarazione di assenze di sospensione prevista dalla presente normativa DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (ALLEGATO XVII) Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al direttore dei lavori:

  11. 1 Iscrizione alla CCIA 2 Documentazione attestante la conformità alla normativa sulla sicurezza 3 Elenco DPI in dotazione 4 Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria 5 D.U.R.C. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (ALLEGATO XVII) Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al direttore dei lavori: Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori in caso di violazione Arresto 2 - 4 mesi - Ammenda € 1.000,00 - 4.800,00

  12. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cuiall’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

  13. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

  14. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.7. Lavori subacquei con respiratori.8. Lavori in cassoni ad aria compressa.9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

  15. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopraSanzione amministrativa € 500,00 - 1.800,00

  16. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. • Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

  17. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 99 - Notifica preliminare 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

  18. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza ALLEGATO XII–Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere.3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere.10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

  19. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

  20. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche SocialiCirc. N°.30 del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’art. 90, comma 11 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009, l’art. 90, comma 11, dispone quanto segue: “ La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000,00. In tal caso, le funzioni del Coordinatore per la progettazione sono svolte dal Coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

  21. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche SocialiCirc. N°.30 del 29/10/2009 Tale norma persegue la finalità di consentire al Committente la nomina del solo Coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del Coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del Coordinatore per l’esecuzione. Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il Coordinatore per l’esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’art. 91 attribuisce al Coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, comma 3, prevede che il Committente o il Responsabile dei lavori designi il Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 11, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di Coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto da Coordinatore per l’esecuzione.

  22. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Art. 90 COMMA 11 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. NOMINA DEI COORDINATORI IN FASE DI PROG. NEI CANTIERI PRIVATI NON SOGGETTI A PDC IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E COMUNQUE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica….. RELAZIONE CON NORMATIVA URBANISTICA E IMPORTO LAVORI

  23. NOMINA DEI COORDINATORI PUBBLICO SETTORE DEI LAVORI EDILI PRIVATO SONO PREVISTE PIU’ IMPRESE ESECUTRICI ? SONO PREVISTE PIU’ IMPRESE ESECUTRICI ? NO NO COORDINATORI NO SI SI I LAVORI SONO SOGGETTI A P.D.C. ? NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE SI NO I LAVORI SONO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO ? NOMINA COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE NO SI

  24. Corte Cassazione Penale, sezione quartaSentenza n. 36581/2009 Qualora l'appaltatore sia sfornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche il committente dei lavori è responsabile in prima persona del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.  Ciò è quanto ha statuito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 36581 del 21/09/2009.Nel caso di specie un privato è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo avendo commissionato la ristrutturazione della sua casa ed il rifacimento del tetto ad un operaio non titolare di una impresa edile, ma dipendente in mobilità di altra impresa, privo dei mezzi necessari per eseguire le opere. L'operaio cadendo, nel corso dei lavori, aveva perso la vita. Il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto vigilare, a parere della Corte, trattandosi di lavoro pericoloso, affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica.

  25. Corte Cassazione Penale, sezione quarta Sentenza n. 15081del 19/04/2010 In tema di responsabilità del committente in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto è necessaria una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.Di regola infatti, il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore. Solo nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio.

  26. Legge 13 agosto 2010, n. 136.Piano straordinario contro le mafie Art. 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri. L`art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 stabilisce che la tessera di riconoscimento di cui all`art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile n. 81 deve contenere, oltre agli elementi gia` presenti (fotografia, generalita` del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), anche la data di assunzione e,in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`art. 21, comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 81/08 deve contenere anche l`indicazione del committente. Restando in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento all`art. 5 della Legge n. 136/2010, l`obbligo sussiste per tutti quegli appalti stipulati a far data dall`entrata in vigore della legge ( 7 Settembre 2010 ).

  27. Legge 13 agosto 2010, n. 136.Piano straordinario contro le mafie Art. 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri. Relativamente al regime sanzionatorio, in attesa dei chiarimenti del dicastero, si deve precisare che il mancato adempimento della disposizione di cui all`art. 5 della Legge in oggetto parrebbe non comporti l`applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 59, comma 1 lett. b) e 55, comma 5, lett. i) che fanno rispettivamente riferimento alla tessera di riconoscimento di cui agli artt. 20 e 26 dello stesso Testo Unico. Vista la finalita` della norma volta ad una maggiore identificazione degli addetti nei cantieri, si ritiene in ogni caso necessario aggiornare i cartellini di riconoscimento con i suddetti ulteriori dati.

  28. RLS - RLST • Secondo l’art. 47 del Dl.Lgs. 81/08 ogni unità produttiva ha l’obbligo di avere un proprio rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Tale figura, eletta dai lavoratori stessi può anche essere esterna: esiste infatti la possibilità, qualora all’interno dell’impresa nessun lavoratore si proponga per la figura del RLS di nominarne uno esterno chiamato RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale art. 48 D.Lgs. 81/08). • In Edilizia gli RLST lavorano con il CPT e nel particolare caso della Provincia di Vercelli sono 3 e sono divisi per zona geografica: basso vercellese, Vercelli e zone limitrofe, Valsesia. • Gli RLST cambiano zona di competenza ogni anno (periodo 1 luglio – 30 giugno) e sono di nomina sindacale (Filca Cisl – Feneal Uil – Fillea Cgil).

  29. RLS - RLST • In caso di RLS interno, l’Impresa, dopo che il lavoratore è stato eletto dai propri colleghi deve fargli fare un corso di formazione della durata non inferiore a 32 ore; come prevede il comma 12 dell’art. 37 D.Lgs. 106/09 la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. • Un RLS non formato non può firmare il POS. Solo dopo l’avvenuta formazione il RLS sarà a tutti gli effetti operativo. • Le imprese che non hanno un proprio RLS interno devono avvalersi del RLST. Nei giorni antecedenti (almeno 10 giorni prima) l’apertura del cantiere l’Impresa che si avvale del RLST ha l’obbligo di mettere a disposizione il POS relativo a quel cantiere per la consultazione del RLST.

  30. RLS - RLST • Gli RLST non possono svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8 art. 48 del D.Lgs. 81/08). • Un’impresa può scegliere liberamente quale posizione avere: qualora nell’impresa abbia un dipendente disposto a rappresentare i propri colleghi si avvarrà del RLS interno; altrimenti dovrà dotarsi di uno esterno. • Qualora il RLS interno all’Impresa per un qualsiasi motivo interrompa il rapporto di lavoro l’Impresa, se non ha un altro dipendente, eletto dai colleghi e disposto ad assumermi l’incarico, dovrà avvalersi del RLST.

More Related