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La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi

Nuove sfide per una sicurezza sostenibile Incontro tecnico-operativo sulla sicurezza del lavoro in edilizia Trieste, 30 maggio 2013. cptrieste. La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi ing. Renzo Simoni SCPSAL – ASS 1 Triestina

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La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi

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Presentation Transcript


  1. Nuove sfide per una sicurezza sostenibile Incontro tecnico-operativo sulla sicurezza del lavoro in edilizia Trieste, 30 maggio 2013 cptrieste La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi ing. Renzo Simoni SCPSAL – ASS 1 Triestina Gruppo di lavoro nazionale “Palchi e opere provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive e similari”

  2. Dobbiamo partire da qui: 12 dicembre 2011, ore 13.30

  3. 05 marzo 2012 Crolla il palco in allestimento del concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria: muore operaio Un operaio, Matteo Armellini di 31 anni di Roma, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al Palacalafiore di Reggio Calabria. Armellini era impegnato a fissare le illuminazioni insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo

  4. 16 giugno 2012 Toronto, Canada, crolla il palco dei Radiohead: 1 morto e 3 feriti È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco

  5. 17 agosto 1992

  6. Milano, 30 marzo 2012

  7. INAIL - ing. Paolo Giacobbo Scavo, direttore del dipartimento Tecnologie di sicurezza: • Infortuni nello spettacolo • e morti nella costruzione dei palchi • servono norme e controlli più rigidi • più rigore nella progettazione, nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio • - autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti

  8. 27 gennaio 2012: Prefettura di Trieste • riunione con ASS1, DTL e VVF - iniziativa che prevede la predisposizione di una linea guida (nell’ambito della Segreteria tecnica del Tavolo permanente per la sicurezza del lavoro) • 9 febbraio 2012: Gruppo di lavoro di Trieste • (INAIL, DTL, Comune di Trieste, Confartigianato, Confindustria, Università, operatori dello spettacolo, esperti del settore) • discussione sull'applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 al mondo dello spettacolo • prima traccia dei punti da inserire nella futura Linea Guida sull'allestimento dei palchi per lo spettacolo • traduzione del codice di condotta inglese della TMA-BECTU

  9. CODICE DI CONDOTTA LAVORATORI SPETTACOLO Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union Montaggio - Preparazione - smontaggio Maggio 2010 (Traduzione a cura di Enrico Massaro, Michela Bortolosso e Valentino Patussi ) Questo codice di condotta è stata concordato congiuntamente da TMA e BECTU e stabilisce le norme minime atte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello spettacolo in genere. Nello stesso vengono indicate le migliori pratiche mirate adottabili http://www.tmauk.org/codeofconduct/trial1.aspx

  10. Riunione c/o SCPSAL del 9.2.2012 • TRACCIA DEI PUNTI DA INSERIRE NELLE LINEE GUIDA • SULL’ALLESTIMENTO DI PALCHI PER LO SPETTACOLO • Deve essere chiaramente identificata la figura del committente; • Le Commissioni Prefettizia o/e Comunale devono valutare anche la correttezza del progetto ricevuto, qualora sia richiesta la competenza di un collaudatore (tecnico strutturista), per valutare i progetti più complessi, il richiedente ne sostiene gli oneri, mentre il tecnico viene scelto dalla Prefettura o dal Comune (non può essere il progettista o un referente della ditta richiedente); • Deve essere sempre presente un coordinatore per la sicurezza o un delegato identificabile, conosciuto e con specifica formazione, nominato dal committente; • Deve essere semprepresente in fase di montaggio un direttore dei lavori per opere strutturali, che deve essere interpellato in caso di ogni modifica di montaggio si dovesse rendere necessaria, e la sua autorizzazione in tal senso deve essere formale e conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza;

  11. I lavoratori devono essere formati  (avere parte della loro formazione, aggiuntiva, in funzione dello specifico spettacolo/progetto) tutti assieme prima dell'inizio del lavoro, in maniera che sappiano chi c'è  e chi fa cosa; • Nella descrizione dei lavori vanno identificati quelli per i quali servono specificheidoneitàtecniche (lavoro su funi, montaggio di opere provvisionali, lavori su impianti elettrici sotto tensione, ecc.); • I lavoratori delle diverse aziende devono essere identificabili in funzione anche del ruolo (montatori, elettricisti, rigger, ecc) e deve essere disponibile in cantiere il loro elenco (registro delle presenze), con indicazione della ditta da cui dipendono e della mansione da questi svolta. Non possono essere presenti in cantiere operatori che non siano registrato in tale documento; • Organigramma di tutte le ditte ed operatoripresentiincantiere con indicazione dei referenti aziendali per la sicurezza;  • In caso di concessione di una struttura ospitante vi deve essere un coordinamentotraireferentidell’amministrazione/Enteconcedentee ilcommittente dei lavori, che dovrà informare il progettista e i coordinatori delle criticità connesse alle caratteristiche della struttura ospitante;

  12. Gli organi di  vigilanza devono coordinarsi (SPSAL , VVFF, DTL, altri O.d.V.) in modo da prevedere controllianchenelleorenotturneofestive, ecc.; • Per le strutture più complesse deve essere prevista l’adozione di dispositivitecnicidiprevenzione quali celle di carico, fotocellule e altri strumenti tecnicamente disponibili ed adottabili al fine di verificare in corso d’opera la tenuta della struttura; • Deve esserci per le strutture più complesse un sistemadiallarme che permetta l’immediata evacuazione degli operatori; • Per le diverse tipologie di lavoro possono essere previste limitazionidiaccesso alle varie aree del cantiere, anche infunzionedellefasidiallestimento, evidenziando in fase di formazione aree diverse (es. area rossa in cui possono accedere in una specifica fase solo i rigger ed i montatori, area blu per i facchini, ecc.; • Nelle fasi di sollevamento/caricamento delle Strutture non devono essere presenti operatori non addetti e formati a tali manovre;

  13. Vanno stabiliti specifici contenuti per la formazione del personale addetto al montaggio/smontaggio delle installazioni per manifestazioni temporanee; • Bisogna definire gli obblighi di sorveglianzasanitaria, compresa la proposta di un protocollo consigliato per le diverse mansioni. I giudizi di idoneità devono essere a conoscenza di chi dirige il cantiere; • Deve essere prevista la presenza di idoneispazidedicatialriposo dei tecnici (definirne le caratteristiche minime) per qualsiasi evento che preveda più di 6 ore di lavoro e ci deve essere un controllo sulle ore effettive lavorate/di riposo dei lavoratori; • Per gli operatori addetti a lavorazioni rientranti tra quelle previste agli Accordi Stato-Regioni riguardanti il rischio legato all’assunzione di alcolici e sostanzepsicotrope e stupefacenti vanno previsti gli accertamentimirati a evidenziare l’eventuale assunzione.

  14. Tavolo di lavoro per la sicurezza nello spettacolo • (operatori dello spettacolo, sindacati, esperti del settore, ASS1-TS) • Obiettivo: individuare proposte di adeguamento del D.Lgs. 81/08 specifiche per il lavoro nello spettacolo ed eventistica. • (Verona, 22 dicembre 2011) • Bologna, 5 marzo 2012 • Roma, 28 marzo 2012 • Bologna, 7 maggio 2012 • (Bologna, 4 luglio 2012) • Analisi dei documenti redatti dal gruppo di lavoro triestino • Analisi e sviluppo di buone prassi per l'applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 al mondo dello spettacolo. • Il risultato del lavoro sarà consegnato al MLPS che ha espresso la necessità di avere i suggerimenti degli operatori che lavorano nel settore.

  15. 28 giugno 2012: Gruppo di lavoro di Trieste • Elaborazione dei documenti da presentare nella riunione del gruppo nazionale a Roma il giorno 2 luglio

  16. Gruppo macchine - Gruppo edilizia Gruppo di lavoro “palchi e opere provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive e similari” Coordinatore: ing. Michele Candreva - MLPS riunione preliminare: Venezia, 30 marzo 2012 prima riunione: Roma, 2 luglio 2012 successive riunioni a cadenza mensile

  17. “Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere provvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi simili”

  18. Indice Scopo e campo di applicazione Terminologia del settore Disposizioni legislative e normative applicabili Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità Requisiti formativi Luogo/sito dello spettacolo/evento o simili Tipologie di opere provvisionali Progettazione delle opere provvisionali Individuazione delle fasi di realizzazione dell’evento, figure coinvolte, criticità e interferenze, misure di protezione e prevenzione Attività di controllo e manutenzione degli elementi delle opere provvisionali, delle attrezzature e degli impianti. Dichiarazione di corretto montaggio Utilizzo dell’opera provvisionale durante lo spettacolo o eventi simili Impiego di attrezzature e impianti Gestione delle emergenze durante il montaggio, smontaggio, trasformazione e cenni su aspetti particolari della gestione delle stesse durante lo spettacolo o eventi simili

  19. Scopo e campo di applicazione I seguenti indirizzi operativi, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si applicano a tutte le attività di montaggio e smontaggio di opere provvisionali, di seguito denominate “OP” (compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci, scenotecnici, ecc..), poste in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili. Si precisa che le attività di cui sopra sono relative a quelle opere di notevole importanza e complessità, in rapporto o alle loro geometrie (forme e dimensioni) o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione, per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale. Le citate attività rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il cui ambito di applicazione è limitato al confine spazio-temporale di realizzazione entro il quale si esplicano le attività di cui sopra, escludendo pertanto tutte le altre attività specifiche funzionali allo svolgimento di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili.

  20. D.Lgs. 81/08 – Titolo IV • Art. 89. Definizioni • Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: • cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X. ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

  21. Scopo e campo di applicazione • Fermo restando quanto indicato al successivo punto 6, non rientrano nel campo di applicazione dei presenti indirizzi operativi: • pedane di altezza fino ai 2 m non connesse o supportanti altre strutture; • opere che prevedono appendimenti alle travi/graticci che sono già presenti nel sito e dotati di calcoli delle strutture esistenti; • travi lineari, ring o graticci, sospesi ad elevatori ("stativi") o torri, a sollevamento manuale e/o motorizzato, il cui montaggio avviene a terra e la cui altezza finale da terra, misurata all’estradosso, non superi i 5,00 m nel caso di “stativi” e i 7,0 m nel caso di torri; • le OP prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri di altezza; • tribune e altre strutture destinate al pubblico.

  22. Non ci occupiamo ... ... del palco per la festa parrocchiale... ... e neanche del palco per il concertino della scuola http://www.kerigma.info/ http://www.lcavour.it/Il%20liceo/Locali.htm

  23. anche questi palchi sono esclusi

  24. ... anche questi sono esclusi

  25. ma ci occupiamo di questi ... ... di qualcosa che nulla ha da invidiare alla complessità di un ponte o di un’altra grande opera di ingegneria civile ... ... ma con tempi di costruzione che sono quelli di un garage prefabbricato

  26. Tipologia dei principali pericoli: • errori progettuali e conseguente perdita di stabilità della struttura per cedimento di una sua parte o ribaltamento come corpo rigido • errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto del lavoratore • errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto di gravi con schiacciamento del lavoratore

  27. Importante !!! Le caratteristiche delle OP, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare dovranno essere valutate preventivamente in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento. Sarà pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito (dimensioni, pavimentazione, portate, possibilità di ancoraggio o di installazione di impianti a soffitto, caratteristiche degli impianti esistenti, condizioni climatiche come vento e neve, ecc.), riportandole in un documento che dovrà essere predisposto dal proprietario/gestore del sito e messo a disposizione del committente.

  28. 2.1 – Opere provvisionali 2.1.1 – Palco E’ l’OP sopra cui si svolge l’azione teatrale/esibizione. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura (detta “groundsupport”) viene realizzata in opera, direttamente in quota o a terra e in tale caso è portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio e luci. Il palco è solitamente dotato di zavorre o altri sistemi di ancoraggio.

  29. 2.1 – Opere provvisionali 2.1.1 – Palco Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o altro per mezzo di una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare è generalmente costituita in alluminio è montata su supporti mobili (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale. La pedana può anche essere semovente ovvero dotata di ruote (detto “rolling stage”) per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema è utilizzato in ambienti indoor e permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti.

  30. 2.1 – Opere provvisionali 2.1.2 – Strutture ausiliarie Sono strutture di ausilio alla esibizione e sono di supporto agli impianti. Generalmente sono strutture dalle forme diverse in relazione al tipo di supporto che devono sostenere. Ad esempio: a torre per i proiettori di luce, sistemi audio e postazione regia, ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, a traliccio ad anello o lineare (“americane”) per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico; ecc.

  31. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità • Qualunque sia il tipo di organizzazione aziendale e gli aspetti contrattuali, all’interno di detta organizzazione nei DVR/POS delle imprese devono essere individuate le figure che rivestono i compiti di datore di lavoro, dirigente, preposto e i rispettivi compiti, fermo restando quanto definito dall’art. 299 del d.lgs. 81/08. • Ai fini dei presenti indirizzi operativi, ferme restando le definizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si definiscono anche:

  32. 4.1 – Committente (definizione in progress) • Per committente, così come definito nell’art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve intendersi il committente della realizzazione delle OP per l’evento. • Questi può essere: • la produzione artistica, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza l’evento prendendo in affitto il luogo (teatro, palazzetto, piazza,ecc.) sede dell’evento; • il promotore locale, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza l’evento e appalta alla produzione artistica la realizzazione artistica dell’evento. • La distinzione di cui sopra è fatta in base al tipo di contratto, che comunque deve essere verificato in quanto le opzioni riportate potrebbero non essere le sole.

  33. 4.1 - Committente Ha l’obbligo di acquisire le caratteristiche del sito e di trasmetterle al progettista. In Italia in generalmente il committente è la produzione locale, mentre la produzione artistica, che va in tournè nelle diverse località in cui viene “comprata” nelle date di spettacolo prestabilite con mesi di anticipo, rappresenta l’impresa affidataria. Comunque qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente della realizzazione delle OP per l’evento stesso e’ quel soggetto che esercita in concreto i poteri giuridici atti all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100, 101 del d.lgs. 81/08 e che in tale adempimento ha facolta’ di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’art. 89 del medesimo decreto. NOTA BENE: recentemente, nelle grandi produzioni, il committente è stato individuato contrattualmente nella “produzione artistica” (legale rappresentante dell’agenzia). Il committente deve essere chiaramente identificato in tutti i contratti; qualora ciò non avvenisse le varie responsabilità ricadono sulle figure sopra elencate.

  34. 2.5 - Produzione artistica E’ l’entourage dell’artista, ovvero l’artista con la società produttrice dell’evento, cioè lo spettacolo vero e proprio. 2.6 - Produzione locale (“local promoter”) E’ l’organizzatore dell’evento e dei servizi accessori nel luogo in cui l’evento deve essere effettuato: può essere il sindaco, il proprietario del teatro/palazzetto/ auditorium, una associazione, una società privata che organizza eventi. Il promoter locale chiama l’artista a svolgere lo show appaltando alla produzione artistica la realizzazione dell’evento.

  35. PROBLEMA definizione del “committente” al di fuori della fase “cantiere”, cioè durante lo spettacolo, quando il palco diviene “luogo di lavoro”. NB: i due committenti, nelle diverse fasi di vita del palco, possono coincidere.

  36. Requisiti formativi • Si premette che per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l’informazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. • Nel seguito si elencano, in funzione delle mansioni, quelli che potrebbero essere i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per certe categorie di lavoratori dello spettacolo (l’elenco non deve essere considerato esaustivo).

  37. Requisiti formativi • FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DI III CATEGORIA (in particolare d.p.i. anticaduta) • FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI SALVATAGGIO (ai sensi dell’All XXI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) • FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL MONTAGGIO DI OPERE PROVVISIONALI (per lavoratori e preposti, qualora vengano utilizzati ponteggi per il montaggio/smontaggio dell’OP) • FORMAZIONE SPECIFICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) • FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI (ad es. piattaforme mobili e carrelli sollevatori, Accordo Stato-Regioni dd. 22/02/12) • FORMAZIONE AGGIUNTIVA SPECIFICA PER DIRIGENTI E PREPOSTI DI TUTTE LE IMPRESE COINVOLTE (Accordo Stato-Regioni dd. 21/12/11)

  38. Individuazione delle fasi di realizzazione dell’evento, figure coinvolte, criticità e interferenze, misure di protezione e prevenzione

  39. La salute è un bene prezioso, impara a diventarne consapevole e responsabile ! Grazie per l’attenzione

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